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Bollettino Ufficiale n. 02 del 15 / 01 / 2004

Deliberazione della Giunta Regionale 23 dicembre 2003, n. 88-11424

Piano di Sviluppo Rurale 2000 - 2006 (reg. Ce 1257/99), misura F (azioni agroambientali); disposizioni per la presentazione delle domande di aiuto relative all’annualità 2004

A relazione dell’ Assessore Cavallera:

Visto il regolamento (CE) 1257/99 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, attuato mediante appositi Piani regionali di sviluppo rurale;

visto il Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Piemonte, adottato con deliberazione della Giunta n. 118-704 del 31/7/2000 e approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2000) 2507 del 7/9/2000, e vista in particolare la misura F (azioni agroambientali) relativa al Titolo II, Capo VI, articoli n. 22-24 del regolamento (CE) 1257/99;

viste le modifiche via via apportate dalla Giunta Regionale al Piano di sviluppo rurale piemontese, approvate dalla Commissione Europea con Decisione C(2001) 2442 del 2/8/2001, con Decisione C(2002) 1631 del 21/5/2002 e con Decisione C(2003) 4102 del 28/10/2003;

considerato che il sistema di gestione delle domande relative alle azioni agroambientali, di monitoraggio finanziario e di liquidazione dei premi richiede l’adozione di procedure uniformi e il rispetto di scadenze stabilite a livello regionale;

tenuto conto delle proiezioni finanziarie per il periodo 2000-2006, comprensive anche delle risorse che la Regione si è già impegnata a reperire, sotto forma di aiuti di Stato, in aggiunta agli importi cofinanziati originariamente previsti dal Piano di Sviluppo rurale;

preso atto che, sulla base delle proiezioni finanziarie, è possibile accettare soltanto in misura estremamente limitata nuove domande di adesione e ampliamenti di impegni preesistenti;

ritenuto opportuno privilegiare, per tali ampliamenti di spesa, gli interventi finora attuati in misura ridotta, quelli realizzati attraverso contratti o progetti collettivi, l’applicazione della zootecnia biologica, l’adesione all’agricoltura biologica da parte di giovani recentemente insediatisi;

visto che la presente deliberazione è stata valutata a livello tecnico nelle riunioni dell’11/12/03, del 15/12/03 e del 18/12/03 con le rappresentanze agricole, le Amministrazioni Provinciali e le Comunità Montane del gruppo di lavoro sul PSR ed è stata sottoposta in data 18/12/03 all’esame del Comitato consultivo ex art. 8 della L.R. 17/99;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

l’apertura dei termini per la presentazione di domande riguardanti:

* le azioni inserite nell’ambito della misura F del Piano di sviluppo rurale 2000-2006 della Regione Piemonte, attuativo del regolamento (CE) 1257/99:

F1 (applicazione delle tecniche di produzione integrata);

F2 (applicazione delle tecniche di produzione biologica);

F3 (mantenimento ed incremento della sostanza organica del suolo);

F4 (coltivazioni a perdere per l’alimentazione della fauna selvatica; ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali);

F6 (sistemi pascolivi estensivi);

F7 (conservazione e realizzazione di elementi dell’agroecosistema a prevalente funzione ambientale e paesaggistica);

F9 (allevamento di razze locali in pericolo di estinzione);

* l’intervento F (ritiro ventennale dei seminativi dalla produzione) del Programma agroambientale di attuazione del regolamento (CEE) 2078/92.

Le domande devono essere presentate entro il 15 marzo 2004 agli Enti istruttori competenti per territorio (Province e Comunità Montane), nel rispetto delle prescrizioni di seguito indicate.

1. Misura F (azioni agroambientali) del Piano di sviluppo rurale (reg. CE 1257/99)

1.1 Prosecuzione degli impegni

I beneficiari che negli anni scorsi hanno aderito alla misura F (azioni agroambientali) del PSR devono presentare domanda annuale di conferma o di aggiornamento.

Per le singole azioni, in particolare, valgono le seguenti disposizioni.

Azione F1

E’ ammissibile l’ampliamento della superficie oggetto di impegno al fine di soddisfare la condizione, prevista nel PSR, di applicare le norme di produzione integrata sull’intera superficie agricola utilizzabile (SAU) dell’azienda.

In merito agli impegni facoltativi (inerbimento, installazione e manutenzione nidi in vigneti e frutteti) è finanziabile soltanto la prosecuzione degli impegni già assunti, senza aumenti della superficie che in ogni singola azienda è interessata dall’impegno facoltativo.

Azione F2

E’ ammissibile l’ampliamento della superficie oggetto di impegno al fine di soddisfare la condizione, prevista nel PSR, di applicare le norme di produzione biologica sull’intera SAU aziendale.

In merito agli impegni facoltativi (inerbimento, installazione e manutenzione nidi in vigneti e frutteti) è finanziabile soltanto la prosecuzione degli impegni già assunti, senza aumenti della superficie che in ogni singola azienda è interessata dall’impegno facoltativo.

E’ ammissibile il passaggio dall’agricoltura biologica soltanto vegetale alla zootecnia biologica.

I giovani agricoltori che hanno effettuato l’insediamento ai sensi della misura B del PSR possono trasformare un impegno F1 in un impegno F2.

Azione F3

Le aziende già inserite in un progetto collettivo approvato possono ampliare la superficie rispetto all’anno 2003, entro il limite aziendale di 10 ettari e senza superare l’estensione complessiva approvata per ciascun progetto.

Azione F4

Le aziende già inserite in un progetto collettivo approvato possono ampliare la superficie rispetto all’anno 2003, entro il limite complessivo approvato per il progetto.

Azione F6

E’ possibile inserire in contratti territoriali domande già presentate singolarmente.

Non è ammissibile l’ampliamento di superficie rispetto alla domanda 2003.

Tuttavia, se l’allevatore utilizza terreni acquisiti a mezzo di contratto di affitto da Enti pubblici, nel caso in cui non riesca ad ottenere la riconferma degli stessi terreni e debba, pertanto, acquisire un diverso pascolo e quest’ultimo risulti maggiore del precedente, è ammissibile a premio anche la superficie aggiuntiva.

Azione F7

E’ possibile inserire in progetti collettivi domande già presentate singolarmente.

E’ ammissibile l’ampliamento della superficie oggetto di impegno, nel rispetto dei requisiti previsti dal PSR in merito all’incidenza di tale superficie sulla SAU aziendale.

Trasferimento di impegno

Qualora durante il periodo di impegno un beneficiario ceda totalmente o parzialmente la propria azienda, egli non è tenuto a restituire i premi già percepiti per la superficie ceduta, qualora un altro soggetto gli subentri nell’impegno. La restituzione non è dovuta anche nel caso in cui l’interruzione dell’impegno sia dovuta a motivi di forza maggiore, alla cessazione definitiva dell’attività agricola (alle condizioni indicate nel PSR) o riguardi una frazione della superficie sottoposta a impegno inferiore o uguale al 2,5% (a partire dal 3° anno).

Relativamente alle azioni F1 e F2, il nuovo soggetto che subentra è tenuto a mantenere gli impegni sia sul terreno acquisito sia su quello eventualmente già posseduto. Comunque il premio può essere concesso soltanto per il terreno acquisito e per il numero di anni restanti per completare il periodo di impegno originario.

1.2 Nuove domande di adesione

Nuove domande di adesione possono essere presentate soltanto per le azioni e con le limitazioni di seguito specificate.

Azione F3

Sono ammissibili nuove domande che si inseriscano in progetti collettivi già approvati, entro il limite aziendale di 10 ettari e senza superare, in aggiunta alle domande riguardanti impegni già assunti, l’estensione complessiva prevista da ciascun progetto.

Azione F4

* Intervento: coltivazioni a perdere per l’alimentazione della fauna selvatica.

Sono ammissibili nuove domande che si inseriscano in progetti collettivi già approvati, a condizione di non superare la superficie totale prevista da ciascun progetto,

Inoltre sono ammissibili nuove domande inserite in nuovi progetti, presentati dagli Enti Parco per i territori di loro competenza o dalle Amministrazioni provinciali per i restanti territori.

Per quanto riguarda le zone di attuazione e gli altri aspetti applicativi, si rimanda alle disposizioni allegate alla D.G.R. n. 63 - 6725 del 22.07.2002.

I nuovi progetti devono pervenire, per l’approvazione, alla Direzione Territorio rurale entro la scadenza stabilita per la presentazione delle domande.

* Intervento: ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali.

L’intervento viene attivato limitatamente alla realizzazione di nuove aree umide, in zone di protezione speciale (ZPS) relative alla direttiva 79/409/CEE (“Uccelli”) e in siti di interesse comunitario (SIC) relativi alla direttiva 92/43/CEE (“Habitat”). Il progetto deve essere autorizzato dall’Ente Parco (nel caso in cui le superfici ricadano nell’area protetta) o da altra Autorità competente.

Le aree umide devono essere sommerse dall’acqua per almeno 6 mesi all’anno. Entro la fine del terzo anno di impegno le aree umide devono raggiungere un’incidenza almeno pari al 75% della superficie aziendale oggetto dell’intervento. Tale incidenza minima deve essere mantenuta per il rimanente periodo di impegno. La superficie oggetto di impegno e non interessata dalle aree umide può essere destinata a vegetazione improduttiva, formazioni naturaliformi, camminamenti, ecc.

Il documento di approvazione del progetto e l’indicazione delle epoche di sommersione dei terreni devono essere allegati alla domanda o comunicati successivamente all’Ente istruttore, entro un termine stabilito da quest’ultimo. Tale documentazione è richiesta a partire dall’anno in cui per la prima volta vengono realizzate aree umide su terreni interessati dall’intervento. Eventuali variazioni al progetto o alle epoche di sommersione dei terreni devono essere comunicate tempestivamente all’Ente istruttore.

Nell’ambito dei 250 ettari annui complessivamente assegnati all’azione F4 dalla DGR n. 40-5177 del 28/1/2002, 200 ettari sono destinati alle coltivazioni a perdere, con priorità per le domande relative a progetti già approvati, e 50 ettari sono destinati alle aree umide. Qualora uno dei due interventi non raggiunga l’estensione assegnata, gli ettari non utilizzati possono essere destinati all’altro intervento.

Azione F6

Sono ammissibili nuove domande inserite in contratti territoriali esistenti o di nuova presentazione.

I giovani agricoltori insediatisi ai sensi della Misura B del PSR possono presentare domande anche al di fuori dei contratti territoriali.

Azione F7

Sono ammissibili nuove domande, sia presentate singolarmente che inserite in progetti collettivi (esistenti o di nuova presentazione).

Azione F9

Sono ammissibili nuove domande relative a tutte le razze animali in pericolo di estinzione previste dal PSR.

2. Prosecuzione degli impegni ventennali ai sensi del reg. CEE 2078/92

Con il 2003 sono scaduti anche gli ultimi impegni quinquennali assunti nel quadro del regolamento (CEE) 2078/92, derivanti da domande di adesione presentate nel 1999.

E’ quindi ammissibile soltanto la prosecuzione degli impegni di ritiro ventennale dei seminativi dalla produzione (intervento F del Programma regionale di attuazione del regolamento (CEE) 2078/92), senza aumenti di superficie.

Non è ammissibile la trasformazione di un impegno assunto in forza del regolamento (CEE) 2078/92 in un nuovo impegno agroambientale nel quadro del regolamento (CEE) 1257/99.

3. Successive scadenze procedurali

A) Assistenza tecnica

I dati relativi all’organizzazione del servizio di assistenza tecnica per l’azione F1 (reg. CE 1257/99) devono essere presentati entro il 22 marzo 2004.

Gli Enti istruttori effettueranno, in occasione dei controlli aziendali a campione, il monitoraggio sul servizio di assistenza tecnica fornito alle aziende agricole.

B) Situazione domande presentate

I riepiloghi delle domande presentate, predisposti mediante il software regionale, dovranno essere inviati dagli Enti istruttori alla Direzione Regionale Sviluppo dell’agricoltura entro il 29 marzo 2004.

C) Aggiornamenti e rettifiche delle domande

Le eventuali modifiche delle domande presentate entro la scadenza prevista devono essere comunicate agli Enti istruttori:

* per gli aggiornamenti riguardanti le semine primaverili

entro il 30 aprile 2004;

* per le rettifiche riguardanti l’azione F6

entro il 24 giugno 2004.

D) Elenchi di liquidazione.

Al fine di trasmettere in tempo utile gli elenchi di liquidazione all’AGEA, è necessario che gli Enti istruttori rispettino il calendario che verrà stabilito dal Segretariato del PSR per l’inoltro degli elenchi alla Direzione Sviluppo dell’agricoltura.

La Direzione Regionale XII - Sviluppo dell’Agricoltura è incaricata di emanare eventuali disposizioni tecniche, procedurali ed organizzative.

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)