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Bollettino Ufficiale n. 01 del 8 / 01 / 2004
Codice 22.8
D.D. 18 dicembre 2003, n. 583
Incentivazioni carbon tax di cui alla Legge 23 dicembre 1998, n. 448 e al D.M. 20 luglio 2000, n. 337. Adeguamento della D.D. 321 del 30 luglio 2002 alla stregua della decisione della Commissione Europea in materia di Aiuti di Stato
Lart.8, comma 10, lett. f) della legge 23 dicembre 1998, n.448 prevede che le maggiori entrate derivanti per effetto della tassazione delle emissioni di anidride carbonica siano destinate, tra laltro, a misure compensative di settore con incentivi per la riduzione di emissioni inquinanti, per lefficienza energetica e le fonti rinnovabili nonchè per la gestione delle reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa quale fonte energetica nei comuni ricadenti nelle zone climatiche E ed F di cui al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.
Con precedente determinazione n. 321 del 30 luglio 2002, sulla base di quanto stabilito dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 48-1883 del 28 dicembre 2000, n. 27-4262 del 29 ottobre 2001 e n. 34-6645 del 15 luglio 2002, veniva approvata la graduatoria delle domande ammissibili a contributo carbon tax, relative ad interventi diretti allabbattimento delle emissioni di anidride carbonica, riportate nellallegato n. 1 (pubblicato sul B.U.R. n. 32 dell8 agosto 2002) alla medesima determinazione.
Nella stessa determinazione si dava atto che agli atti di impegno ed erogazione del contributo nei confronti delle imprese si sarebbe provveduto a seguito allesito favorevole della notificazione alla Commissione Europea.
Pertanto, in ossequio a quanto previsto dagli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità Europea e della Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dellambiente (2001/C37/03 pubblicata sulla G.U.C.E. del 3 febbraio 2001), nel mese di settembre 2002 si disponeva la notificazione alla Commissione europea al fine di verificare la compatibilità degli aiuti con il Trattato.
La competente Commissione Europea richiedeva elementi chiarificatori ed informazioni anche riguardo ai progetti proposti da soggetti pubblici, inizialmente esclusi dalla notifica.
La procedura di notifica si concludeva con la decisione favorevole -agli atti del Settore- espressa dalla Commissione Europea in data 11 novembre 2003 -C(2003)4069fin in merito ai seguenti progetti:
progetto 1, proposto dalla Città di Torino, relativo a sistemi di trasporto intelligente;
progetto 2, proposto dallimpresa Ferrero SpA, relativo ad un impianto per la gassificazione di residui vegetali ad Alba;
progetto 3, proposto da AEM Torino, relativo ad un impianto solare termico;
progetto 4, proposto dallimpresa S.IM.CO. Srl, denominato Oasi fotovoltaica;
progetto 5, proposto dal Comune di Ceresole dAlba, relativo a Lampioni fotovoltaici;
progetto 6, proposto dal Comune di Bosia, relativo a Lampioni fotovoltaici;
progetto 7, proposto dal CAI, denominato CAI Energia 2000";
progetto 8, proposto dalla Città di Torino, relativo allapplicazione della tecnologia fuel cells;
progetto 9, proposto dal Comune di Settimo Torinese e da ASM Settimo Torinese, relativo alla rete di teleriscaldamento di Settimo Torinese.
La decisione, attraverso unanalisi puntuale delle finalità delle singole iniziative valutate dal Settore Programmazione e Risparmio in materia energetica ammissibili a contributo e provviste di copertura finanziaria, ha stabilito che i progetti 3, 4, 5, 6 e 7 non costituiscono aiuto di Stato dal momento che anche se vi è un vantaggio concesso attraverso risorse statali a determinate imprese o enti pubblici, gli scambi tra Stati membri non sono interessati e non vi è distorsione della concorrenza. Pertanto non sono applicabili né larticolo 87, paragrafo 1 del trattato CE né larticolo 61, paragrafo 1 dellaccordo SEE (pag.15 decisione).
Per la Commissione, infatti, Una misura costituisce aiuto di Stato ai sensi dellarticolo 87, paragrafo 1 del trattato CE soltanto se sono soddisfatte contemporaneamente tutte e quattro le condizioni previste, ossia se laiuto è concesso dagli Stati ovvero mediante risorse statali, se favorisce talune imprese o talune produzioni, se falsa la concorrenza e se incide sugli scambi tra Stati membri (pag. 15 decisione).
Sulla scorta di questa impostazione, dal momento che conferiscono un vantaggio (sovvenzioni) mediante risorse statali a favore di talune imprese e gli scambi ne sono influenzati (pag. 14 e 15 decisione), sono stati ritenuti aiuti di Stato i progetti 1, 2, 8 e 9.
Per quanto riguarda lintensità di aiuto, la Commissione ha riconosciuto applicabile un incentivo pari al 30% dei costi ammissibili al progetto 3, il 40% ai progetti 1, 2, 4, 8 e 9 e il 75% ai progetti 5, 6 e 7.
Lammontare del contributo applicabile e i costi ritenuti ammissibili dalla Commissione sono riportati nella tabella A allegata alla presente determinazione per farne parte integrante.
La Commissione ha inoltre precisato che:
* gli incentivi sono compatibili con il disposto dellarticolo 87, paragrafo 3 del trattato CE;
* a norma del punto 36, primo paragrafo della disciplina per la tutela dellambiente (2001/C37/03), gli investimenti ammissibili sono quelli realizzati dallimpresa per lacquisto di terreni, nonché in fabbricati, impianti e attrezzature destinati a ridurre o ad eliminare linquinamento o ad adattare i metodi di produzione in modo da proteggere lambiente;
* il cumulo delle misure di aiuto con aiuti concessi da altre fonti è consentito soltanto entro i limiti delle intensità massime previste;
* in considerazione della decisione della Commissione n. 2003/193/CE del 5 giugno 2002, non possono essere concessi aiuti carbon tax nei confronti di ex aziende municipalizzate (ossia aziende di servizi pubblici facenti capo ad enti amministrativi pubblici locali) come ASM SpA, AEM Torino ed altri beneficiari che abbiano ricevuto e non rimborsato aiuti di Stato sotto forma di esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi dallItalia a favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico.
Per quanto concerne lultimo punto relativo allobbligo di restituire aiuti dichiarati illegali si precisa che, secondo quanto dichiarato dai succitati soggetti ammessi al contributo, nessuno risulta obbligato a rimborsare un aiuto definito illegale ed incompatibile anche alla luce della Decisione della Commissione del 5 giugno 2002.
Ai fini dellerogazione del contributo, si evidenzia che sulla base di quanto previsto dallallegato D della D.G.R. 48-1883 del 28 dicembre 2000 - così come integrato dalla D.G.R. n. 34-6645 del 15 luglio 2002 e richiamato dalla D.D. n. 321 del 30 luglio 2002:
* il soggetto beneficiario entro 90 giorni dalla relativa richiesta dovrà trasmettere al Settore Programmazione e Risparmio in materia energetica la dichiarazione di inizio lavori dellintervento;
* le iniziative dovranno essere concluse e documentate entro 240 giorni dalla stessa comunicazione;
* i termini suindicati sono perentori; la loro inosservanza è causa di esclusione dalla graduatoria, fatta salva la possibilità per il beneficiario di richiedere, prima della loro regolare scadenza, una proroga congrua per cause indipendenti dalla volontà del richiedente debitamente motivate e giustificate;
* possono essere concesse anticipazioni del contributo secondo le seguenti percentuali:
-un primo anticipo pari al 40% del contributo concesso, allatto della presentazione da parte del beneficiario del certificato di inizio lavori a firma del direttore degli stessi;
-un secondo anticipo pari al 40% del contributo, a fronte della presentazione della documentazione di spesa intestata al beneficiario, debitamente quietanzata e corrispondente ad almeno il 50% dellinvestimento complessivo, nonché della relazione da parte del direttore dei lavori attestante lo stato di avanzamento dellintervento;
-liquidazione del saldo, pari al 20% del contributo a seguito della presentazione da parte del beneficiario della documentazione finale di spesa quietanzata, nonché della certificazione del collaudo tecnico-amministrativo ove necessario.
* Lerogazione delle anticipazioni del contributo nei confronti dei soggetti beneficiari privati sarà subordinata alla presentazione di idonea polizza fidejussoria bancaria e/o assicurativa emessa da istituti alluopo autorizzati fino all80% del contributo erogabile.
Le somme ammesse a contributo, al netto dellI.V.A., come evidenziato nella D.D. 321/02, potranno comunque essere ridotte o revocate per i seguenti motivi:
- in seguito ad ulteriori verifiche istruttorie che si ritenessero necessarie;
- in relazione alla mancata o incompleta presentazione, nei termini di seguito indicati, della documentazione inerente le spese sostenute e finanziabili;
- mancato rispetto degli impegni assunti dal beneficiario e di mancato o ridotto raggiungimento degli obiettivi energetici e ambientali dichiarati.
Dato atto che le risorse destinate alle incentivazioni carbon tax sono pari ad euro 6.336.202,08 ripartiti tra le singole tipologie di intervento, come specificato nellallegato 1 alla D.D. 321/02;
considerato che la Commissione Europea si è pronunciata sui progetti notificati e provvisti di copertura finanziaria;
dato atto che, per quanto riguarda il progetto presentato da ATEnA S.p.A. nellambito della tipologia di Impianti per la produzione di energia da biomasse anche integrati con reti di teleriscaldamento e i quattro progetti proposti dallAgenzia per lEnergia di Torino, nellambito dei tipologia Programmi per luso efficiente dellenergia elettrica e la riduzione dei consumi, originariamente inseriti nella graduatoria approvata con la citata D.D. 321/02 e notificati, sono venute meno le condizioni di ammissibilità a causa degli approfondimenti tecnici che hanno evidenziato linidoneità del primo e dellomessa trasmissione degli elementi integrativi e chiarificatori richiesti nel caso dellAgenzia;
precisato che, anche ai sensi di quanto puntualizzato dalla C.E., con le risorse resesi disponibili a causa di revoche o di una minore assegnazione dei contributi rispetto a quanto previsto, si provvederà ad incentivare ulteriori progetti inseriti nella citata graduatoria di cui allallegato 1 della D.D. 321/02, previo parere favorevole della Commissione Europea;
tutto ciò premesso
IL DIRIGENTE
- visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- visto lart. 22 della L.R.51/97;
- visto lart.8, comma 10, lett. f) della legge 23 dicembre 1998, n.448;
- visto il D.L. 30 dicembre 1999, n.500 convertito, con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2000, n.33;
- visto il Decreto del Ministero dellAmbiente 20 luglio 2000, n.337;
- visto il Decreto del Ministero dellAmbiente 21 maggio 2001;
- viste le DD.G.R. n. 107-27961 del 26 luglio 1999, n. 48-1883 del 28 dicembre 2000, n. 27-4262 del 29 ottobre 2001 e n. 34-6645 del 15 luglio 2002.
- vista la D.D. n. 321 del 30 luglio 2002
- vista la decisione della Commissione Europea 11 novembre 2003 -C(2003)4069fin
determina
- di adeguare, sulla base delle motivazioni illustrate in premessa, i disposti della precedente determinazione dirigenziale n. 321 del 30 luglio 2002 alla decisione pronunciata in data 11 novembre 2003 dalla Commissione Europea -C(2003)4069fin- in merito alla compatibilità degli aiuti carbon tax;
- di rettificare, sulla scorta della medesima decisione, le percentuali di contributo e i costi ammissibili degli interventi notificati provvisti di copertura finanziaria di cui alla graduatoria allegata alla D.D. 321/02;
- di approvare la tabella A, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante, relativa alle incentivazioni autorizzate dalla Commissione Europea;
- di dare atto che, in relazione alle iniziative riportate nella tabella A, si provvederà con appositi atti allimpegno e alla liquidazione delle risorse, secondo quanto in premessa illustrato;
- di escludere dalla citata graduatoria, per i motivi in premessa illustrati, le iniziative proposte da ATEnA e dallAgenzia per la Città di Torino;
- di dare atto che, con le risorse resesi disponibili a causa di revoche o di una minore attribuzione dei contributi rispetto a quanto previsto, si provvederà ad incentivare ulteriori progetti inseriti nella citata graduatoria di cui allallegato 1 della D.D. 321/02, previo parere favorevole della Commissione Europea.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni.
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dellart. 65 dello Statuto.
Il Dirigente responsabile
Roberto Quaglia