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Bollettino Ufficiale n. 01 del 8 / 01 / 2004

Codice 22.8
D.D. 18 dicembre 2003, n. 583

Incentivazioni carbon tax di cui alla Legge 23 dicembre 1998, n. 448 e al D.M. 20 luglio 2000, n. 337. Adeguamento della D.D. 321 del 30 luglio 2002 alla stregua della decisione della Commissione Europea in materia di Aiuti di Stato

L’art.8, comma 10, lett. f) della legge 23 dicembre 1998, n.448 prevede che le maggiori entrate derivanti per effetto della tassazione delle emissioni di anidride carbonica siano destinate, tra l’altro, a misure compensative di settore con incentivi per la riduzione di emissioni inquinanti, per l’efficienza energetica e le fonti rinnovabili nonchè per la gestione delle reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa quale fonte energetica nei comuni ricadenti nelle zone climatiche E ed F di cui al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412.

Con precedente determinazione n. 321 del 30 luglio 2002, sulla base di quanto stabilito dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 48-1883 del 28 dicembre 2000, n. 27-4262 del 29 ottobre 2001 e n. 34-6645 del 15 luglio 2002, veniva approvata la graduatoria delle domande ammissibili a contributo carbon tax, relative ad interventi diretti all’abbattimento delle emissioni di anidride carbonica, riportate nell’allegato n. 1 (pubblicato sul B.U.R. n. 32 dell’8 agosto 2002) alla medesima determinazione.

Nella stessa determinazione si dava atto che agli atti di impegno ed erogazione del contributo nei confronti delle imprese si sarebbe provveduto a seguito all’esito favorevole della notificazione alla Commissione Europea.

Pertanto, in ossequio a quanto previsto dagli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità Europea e della Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente (2001/C37/03 pubblicata sulla G.U.C.E. del 3 febbraio 2001), nel mese di settembre 2002 si disponeva la notificazione alla Commissione europea al fine di verificare la compatibilità degli aiuti con il Trattato.

La competente Commissione Europea richiedeva elementi chiarificatori ed informazioni anche riguardo ai progetti proposti da soggetti pubblici, inizialmente esclusi dalla notifica.

La procedura di notifica si concludeva con la decisione favorevole -agli atti del Settore- espressa dalla Commissione Europea in data 11 novembre 2003 -C(2003)4069fin in merito ai seguenti progetti:

progetto 1, proposto dalla Città di Torino, relativo a “sistemi di trasporto intelligente”;

progetto 2, proposto dall’impresa Ferrero SpA, relativo ad un “impianto per la gassificazione di residui vegetali ad Alba”;

progetto 3, proposto da AEM Torino, relativo ad “un impianto solare termico”;

progetto 4, proposto dall’impresa S.IM.CO. Srl, denominato “Oasi fotovoltaica”;

progetto 5, proposto dal Comune di Ceresole d’Alba, relativo a “Lampioni fotovoltaici”;

progetto 6, proposto dal Comune di Bosia, relativo a “Lampioni fotovoltaici”;

progetto 7, proposto dal CAI, denominato “CAI Energia 2000";

progetto 8, proposto dalla Città di Torino, relativo all’applicazione della tecnologia “fuel cells”;

progetto 9, proposto dal Comune di Settimo Torinese e da ASM Settimo Torinese, relativo alla “rete di teleriscaldamento di Settimo Torinese”.

La decisione, attraverso un’analisi puntuale delle finalità delle singole iniziative valutate dal Settore “Programmazione e Risparmio in materia energetica” ammissibili a contributo e provviste di copertura finanziaria, ha stabilito che i progetti 3, 4, 5, 6 e 7 non costituiscono aiuto di Stato dal momento che “anche se vi è un vantaggio concesso attraverso risorse statali a determinate imprese o enti pubblici, gli scambi tra Stati membri non sono interessati e non vi è distorsione della concorrenza. Pertanto non sono applicabili né l’articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE né l’articolo 61, paragrafo 1 dell’accordo SEE” (pag.15 decisione).

Per la Commissione, infatti, “Una misura costituisce aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE soltanto se sono soddisfatte contemporaneamente tutte e quattro le condizioni previste, ossia se l’aiuto è concesso dagli Stati ovvero mediante risorse statali, se favorisce talune imprese o talune produzioni, se falsa la concorrenza e se incide sugli scambi tra Stati membri” (pag. 15 decisione).

Sulla scorta di questa impostazione, dal momento che conferiscono un vantaggio (sovvenzioni) mediante risorse statali a favore di talune imprese e gli scambi ne sono influenzati (pag. 14 e 15 decisione), sono stati ritenuti aiuti di Stato i progetti 1, 2, 8 e 9.

Per quanto riguarda l’intensità di aiuto, la Commissione ha riconosciuto applicabile un incentivo pari al 30% dei costi ammissibili al progetto 3, il 40% ai progetti 1, 2, 4, 8 e 9 e il 75% ai progetti 5, 6 e 7.

L’ammontare del contributo applicabile e i costi ritenuti ammissibili dalla Commissione sono riportati nella tabella A allegata alla presente determinazione per farne parte integrante.

La Commissione ha inoltre precisato che:

* gli incentivi sono compatibili con il disposto dell’articolo 87, paragrafo 3 del trattato CE;

* a norma del punto 36, primo paragrafo della disciplina per la tutela dell’ambiente (2001/C37/03), gli investimenti ammissibili sono quelli realizzati dall’impresa per l’acquisto di terreni, nonché in fabbricati, impianti e attrezzature destinati a ridurre o ad eliminare l’inquinamento o ad adattare i metodi di produzione in modo da proteggere l’ambiente;

* il cumulo delle misure di aiuto con aiuti concessi da altre fonti è consentito soltanto entro i limiti delle intensità massime previste;

* in considerazione della decisione della Commissione n. 2003/193/CE del 5 giugno 2002, non possono essere concessi aiuti carbon tax nei confronti di ex aziende municipalizzate (ossia aziende di servizi pubblici facenti capo ad enti amministrativi pubblici locali) come ASM SpA, AEM Torino ed altri beneficiari che abbiano ricevuto e non rimborsato aiuti di Stato sotto forma di esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi dall’Italia a favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico.

Per quanto concerne l’ultimo punto relativo all’obbligo di restituire aiuti dichiarati illegali si precisa che, secondo quanto dichiarato dai succitati soggetti ammessi al contributo, nessuno risulta obbligato a rimborsare un aiuto definito illegale ed incompatibile anche alla luce della Decisione della Commissione del 5 giugno 2002.

Ai fini dell’erogazione del contributo, si evidenzia che sulla base di quanto previsto dall’allegato D della D.G.R. 48-1883 del 28 dicembre 2000 - così come integrato dalla D.G.R. n. 34-6645 del 15 luglio 2002 e richiamato dalla D.D. n. 321 del 30 luglio 2002:

* il soggetto beneficiario entro 90 giorni dalla relativa richiesta dovrà trasmettere al Settore “Programmazione e Risparmio in materia energetica” la dichiarazione di inizio lavori dell’intervento;

* le iniziative dovranno essere concluse e documentate entro 240 giorni dalla stessa comunicazione;

* i termini suindicati sono perentori; la loro inosservanza è causa di esclusione dalla graduatoria, fatta salva la possibilità per il beneficiario di richiedere, prima della loro regolare scadenza, una proroga congrua per cause indipendenti dalla volontà del richiedente debitamente motivate e giustificate;

* possono essere concesse anticipazioni del contributo secondo le seguenti percentuali:

-un primo anticipo pari al 40% del contributo concesso, all’atto della presentazione da parte del beneficiario del certificato di inizio lavori a firma del direttore degli stessi;

-un secondo anticipo pari al 40% del contributo, a fronte della presentazione della documentazione di spesa intestata al beneficiario, debitamente quietanzata e corrispondente ad almeno il 50% dell’investimento complessivo, nonché della relazione da parte del direttore dei lavori attestante lo stato di avanzamento dell’intervento;

-liquidazione del saldo, pari al 20% del contributo a seguito della presentazione da parte del beneficiario della documentazione finale di spesa quietanzata, nonché della certificazione del collaudo tecnico-amministrativo ove necessario.

* L’erogazione delle anticipazioni del contributo nei confronti dei soggetti beneficiari privati sarà subordinata alla presentazione di idonea polizza fidejussoria bancaria e/o assicurativa emessa da istituti all’uopo autorizzati fino all’80% del contributo erogabile.

Le somme ammesse a contributo, al netto dell’I.V.A., come evidenziato nella D.D. 321/02, potranno comunque essere ridotte o revocate per i seguenti motivi:

- in seguito ad ulteriori verifiche istruttorie che si ritenessero necessarie;

- in relazione alla mancata o incompleta presentazione, nei termini di seguito indicati, della documentazione inerente le spese sostenute e finanziabili;

- mancato rispetto degli impegni assunti dal beneficiario e di mancato o ridotto raggiungimento degli obiettivi energetici e ambientali dichiarati.

Dato atto che le risorse destinate alle incentivazioni carbon tax sono pari ad euro 6.336.202,08 ripartiti tra le singole tipologie di intervento, come specificato nell’allegato 1 alla D.D. 321/02;

considerato che la Commissione Europea si è pronunciata sui progetti notificati e provvisti di copertura finanziaria;

dato atto che, per quanto riguarda il progetto presentato da ATEnA S.p.A. nell’ambito della tipologia di “Impianti per la produzione di energia da biomasse anche integrati con reti di teleriscaldamento” e i quattro progetti proposti dall’Agenzia per l’Energia di Torino, nell’ambito dei tipologia “Programmi per l’uso efficiente dell’energia elettrica e la riduzione dei consumi”, originariamente inseriti nella graduatoria approvata con la citata D.D. 321/02 e notificati, sono venute meno le condizioni di ammissibilità a causa degli approfondimenti tecnici che hanno evidenziato l’inidoneità del primo e dell’omessa trasmissione degli elementi integrativi e chiarificatori richiesti nel caso dell’Agenzia;

precisato che, anche ai sensi di quanto puntualizzato dalla C.E., con le risorse resesi disponibili a causa di revoche o di una minore assegnazione dei contributi rispetto a quanto previsto, si provvederà ad incentivare ulteriori progetti inseriti nella citata graduatoria di cui all’allegato 1 della D.D. 321/02, previo parere favorevole della Commissione Europea;

tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

- visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

- visto l’art. 22 della L.R.51/97;

- visto l’art.8, comma 10, lett. f) della legge 23 dicembre 1998, n.448;

- visto il D.L. 30 dicembre 1999, n.500 convertito, con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2000, n.33;

- visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente 20 luglio 2000, n.337;

- visto il Decreto del Ministero dell’Ambiente 21 maggio 2001;

- viste le DD.G.R. n. 107-27961 del 26 luglio 1999, n. 48-1883 del 28 dicembre 2000, n. 27-4262 del 29 ottobre 2001 e n. 34-6645 del 15 luglio 2002.

- vista la D.D. n. 321 del 30 luglio 2002

- vista la decisione della Commissione Europea 11 novembre 2003 -C(2003)4069fin

determina

- di adeguare, sulla base delle motivazioni illustrate in premessa, i disposti della precedente determinazione dirigenziale n. 321 del 30 luglio 2002 alla decisione pronunciata in data 11 novembre 2003 dalla Commissione Europea -C(2003)4069fin- in merito alla compatibilità degli aiuti carbon tax;

- di rettificare, sulla scorta della medesima decisione, le percentuali di contributo e i costi ammissibili degli interventi notificati provvisti di copertura finanziaria di cui alla graduatoria allegata alla D.D. 321/02;

- di approvare la tabella A, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante, relativa alle incentivazioni autorizzate dalla Commissione Europea;

- di dare atto che, in relazione alle iniziative riportate nella tabella A, si provvederà con appositi atti all’impegno e alla liquidazione delle risorse, secondo quanto in premessa illustrato;

- di escludere dalla citata graduatoria, per i motivi in premessa illustrati, le iniziative proposte da ATEnA e dall’Agenzia per la Città di Torino;

- di dare atto che, con le risorse resesi disponibili a causa di revoche o di una minore attribuzione dei contributi rispetto a quanto previsto, si provvederà ad incentivare ulteriori progetti inseriti nella citata graduatoria di cui all’allegato 1 della D.D. 321/02, previo parere favorevole della Commissione Europea.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto.

Il Dirigente responsabile
Roberto Quaglia

Allegato