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Bollettino Ufficiale n. 01 del 8 / 01 / 2004

Codice 26
D.D. 4 dicembre 2003, n. 699

Canoni di concessione delle aree demaniali afferenti la navigazione interna (zone portuali ed aree appartenenti al demanio idrico) relativi alle occupazioni a mezzo boe e pontili. Adeguamento importi anno 2004

Premesso che:

- la Legge Regionale 1.3.1995 n. 26 e successive modifiche ed integrazioni, ha disciplinato, tra l’altro, l’applicazione dei canoni di concessione da versare per l’occupazione di aree nelle zone portuali piemontesi;

- con D.G.R. n. 29-8076 del 23.12.2002 e D.G.R. n. 61-9772 del 26.6.2003, la Giunta Regionale ha ritenuto applicabile su tutto il territorio piemontese e quindi anche al di fuori delle “zone portuali”, a decorrere rispettivamente dal 1.1.2003 e dal 1.7.2003, i canoni ed i criteri stabiliti dalla L.R. 26/95 e s.m.i., limitatamente ad occupazioni a mezzo boe e pontili, delle aree appartenenti al demanio idrico;

- la citata L.R. 26/95 e s.m.i., all’articolo 2, comma 9, dispone l’adeguamento annuo degli importi delle tasse e dei canoni dovuti per le diverse tipologie di concessioni sulla base delle variazioni degli indici ISTAT sul costo della vita.

Dato atto che:

- per effetto della Legge Regionale del 5.8.2002 n. 20, articolo 11, comma 1, a decorrere dal 1.1.2002 le tasse di concessione, di cui all’articolo 2 della L.R. 26/95 non sono più dovute;

- sulla base del disposto di cui alla Legge Regionale del 8.8.1997 n. 51, che ne ha trasferito la competenza, con precedente D.D. n. 6/26.04 in data 13.1.2003 del Responsabile del Settore Navigazione Interna e Merci, si è provveduto ad adeguare gli importi da versare per l’anno 2003, tenendo conto delle variazioni ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatisi nel periodo 1.4.2001 - 31.3.2002.

Verificato che la variazione ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati per il periodo dal 1.4.2002 al 31.3.2003 risulta del 2,56 %.

Considerato che:

- gli importi dei canoni di concessione di cui all’articolo 2, della L.R. 26/95 e s.m.i., riportati nella tabella allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, sono stati arrotondati alla seconda cifra decimale, tenendo conto del valore del terzo decimale, secondo le regole vigenti;

- gli importi di detti canoni saranno applicati a decorrere dal 1.1.2004;

- limitatamente alle occupazioni a mezzo boe e pontili, i canoni sopraccitati sono applicabili anche al di fuori delle zone portuali piemontesi, come stabilito dalla D.G.R. n. 29-8076 del 23.12.2002 e D.G.R. n. 61-9772 del 26.6.2003 e che agli stessi canoni verranno applicate le riduzioni previste dall’articolo 2, comma 11, della L.R. 26/95 e s.m.i..

Ritenuto pertanto necessario, sulla base di quanto sopra esposto, di adeguare, ai sensi dell’articolo 2, comma 9, della L.R. 26/95 e s.m.i., gli importi dei canoni di concessione per l’occupazione di aree nelle zone portuali piemontesi, dovuti per l’anno 2004, sulla base degli indici ISTAT sul costo della vita, accertato nel periodo: 01.04.2002 - 31.03.2003, secondo quanto riportato nella colonna “importo anno 2004 rivalutato (+ 2,56 %)”, di cui all’allegato facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Ritenuto altresì di stabilire che:

- per effetto delle deliberazioni della Giunta Regionale n. 29-8076 del 23.12.2002 e n. 61-9772 del 26.6.2003, i canoni di cui all’allegata tabella, riferiti ad occupazioni a mezzo boe e pontili, sono applicabili alle aree appartenenti al demanio idrico afferente la navigazione interna piemontese;

- per effetto delle citate deliberazioni della Giunta Regionale, alle occupazioni a mezzo boa e pontile, al di fuori delle zone portuali piemontesi, saranno altresì applicate le riduzioni di cui all’articolo 2, comma 11, della L.R. 26/95 e s.m.i., ivi inclusa la riduzione del 50 % per i manufatti collocati al di fuori delle aree protette dei porti.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs n. 165/2001.

Visto l’art. 22 della L.R. n. 51/97.

Viste le LL.RR. 1.3.1995 n. 26 e 17.7.1996 n. 48.

Vista la L.R. 26.4.2000 n. 44 modificata e integrata dalla L.R. 15.3.2001 n. 5.

Vista la D.G.R. n. 102-4994 del 28.12.2001.

Vista la L.R. 5.8.2002 n. 20.

determina

Di adeguare, per le motivazioni in premessa riportate, gli importi dei canoni di concessione per l’occupazione di aree demaniali afferenti la navigazione interna (zone portuali ed aree appartenenti al demanio idrico), dovuti per l’anno 2004, sulla base degli indici ISTAT sul costo della vita, accertato nel periodo: 01.04.2002 - 31.03.2003, secondo quanto riportato nella colonna “importo anno 2004 rivalutato (+ 2,56 %)”, di cui all’allegata tabella facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 65 dello Statuto e dell’articolo 8 della L.R. 8.8.1997 n. 51.

Il Dirigente responsabile
Luigi Serra

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