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Bollettino Ufficiale n. 01 del 8 / 01 / 2004

Codice 10.7
D.D. 20 novembre 2003, n. 1116

Giochi Olimpici Invernali - Torino/2006. Realizzazione della quarta corsia (di servizio) dell’Autostrada A32 nel tratto compreso tra il traforo del Frejus e lo svincolo di Savoulx nei comuni di Oulx e Bardonecchia (TO). Conferenza dei servizi ex art. 9 della L. 285/2000. Autorizzazione condizionata ad operare su area di complessivi mq. 11.613

Premesso che:

- tra gli interventi per i Giochi Olimpici Invernali TO/2006 è prevista la realizzazione della quarta corsia (di servizio) dell’autostrada A32 nel tratto compreso tra il traforo del Frejus e lo svincolo di Savoulx nei Comuni di Oulx e Bardonecchia;

- il progetto interessa, tra l’altro, alcuni terreni che dalle verifiche effettuate risultano essere gravati da uso civico;

- che i terreni di cui sopra risultano essere identificati al NCT di Beaulard comune censuario del Comune di Oulx (TO):

Fg. 4 mapp. 220 per mq. 936, Fg. 6 mapp.330 per mq 110, n. 292 per mq. 990 , n. 175 per mq. 20, Fg. 7 mapp. 193 per mq. 340, n. 136 per mq. 415, n. 145 per mq. 370, Fg. 12 mapp. 169 per mq. 531, n. 157 per mq. 1175, n. 115 per mq. 400, n. 28 per mq. 750;

al N.C.T. del Comune di Bardonecchia (TO):

Fg. 17 mapp. 196 per mq. 570, n. 191 per mq. 1300, n. 193 per mq. 170, n. 168 per mq. 170, n. 164 per mq. 491, n. 152 per mq. 145, Fg. 7 mapp. 140 per mq. 2730;

- A seguito della verifica in questione è emerso che in occasione della realizzazione del tracciato autostradale esistente sono state occupate anche aree gravate da uso civico senza che sia stata effettuata la sdemanializzazione per la successiva alienazione alla SITAF che viceversa aveva avviato una procedura espropriativa, peraltro mai conclusasi con il pagamento delle relative indennità, per cui corre l’obbligo della regolarizzazione per l’occupazione pregressa senza valido titolo;

Vista la D.G.C. n. 108 del 07.11.2003, con la quale, seppure condizionatamente, viene espresso parere favorevole alla realizzazione dell’opera in parola, nonché la D.G.C. n. 40 del 26.03.2003 del Comune di Bardonecchia che parimenti esprime parere favorevole e conseguentemente è necessario procedere al rilascio dell’autorizzazione al mutamento di destinazione d’uso per le aree gravate da uso civico su cui insisterà il tracciato autostradale, nonché alla sospensione dell’esercizio del diritto di uso civico, per il tempo strettamente necessario alle fasi di cantierizzazione e del successivo ripristino, per le aree di cantiere;

Dato atto che è previsto un tempo massimo di mesi 6 (sei) dalla chiusura della C.d.S. definitiva per il perfezionamento della documentazione necessaria alla definizione delle pendenze giuridico-amministrative ed economiche del caso, non essendo la stessa, all’attualità, stata prodotta;

Dato, parimenti, atto che essendo indispensabile procedere alla regolarizzazione della situazione possessoria pregressa, senza valido titolo, dei terreni già occupati dal tracciato autostradale, si ravvisa l’opportunità di effettuare la conciliazione stragiudiziale, contestualmente alla definizione relativa alla presente autorizzazione;

Considerato quanto espresso dalla Direzione Patrimonio e tecnico della Regione Piemonte nel corso della C.d.S. in oggetto di cui ai verbali della medesima;

preso atto che la C.d.S. in data 18.11.2003 ha approvato il progetto in oggetto;

Dato atto che a seguito di quanto al paragrafo precedente, la scrivente, con il presente provvedimento è chiamata ad autorizzare la soc. SITAF S.p.A. ad entrare nel possesso dei beni di cui sopra per consentire la realizzazione dell’opera;

Considerato che la Soc. SITAF S.p.A. ha sottoscritto, con il verbale della C.d.S. in data 18/11/2003 agli atti della medesima, formale impegno a sistemare le eventuali pendenze economiche emergenti nella fase di conciliazione per l’occupazione pregressa dei terreni occupati impropriamente all’atto della realizzazione del tracciato autostradale esistente;

preso atto che, in conseguenza di quanto richiesto dalla C.d.s., è necessario che la Direzione Patrimonio e tecnico - Ufficio Usi Civici rilasci un’autorizzazione operare sulle aree oggetto d’intervento mutandone, per quanto occorre, la destinazione d’uso, onde consentire il rispetto degli stretti limiti di tempo, indispensabile per la realizzazione delle opere in argomento, che sono definite di interesse nazionale;

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- vista la Legge n. 1766 del 16 giugno 1927;

- visto il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977;

- visti gli artt. 3 e 16 del D.Lgs. n. 29/93 come modificato dal D.Lgs. n. 470/93;

- visto l’art. 23 della L.R. 51/27;

- visto il D.Lgs. n. 490/99-ex L. 431/85;

- vista la Legge n. 285 del 09.10.2000;

- vista la D.G.R. n. 42-4336 del 05.11.2001;

- vista la D.G.R. n. 41-7279 del 07.10.2002;

- vista la D.G.R. n. 44-7807 del 25.11.2002;

determina

di autorizzare per quanto di competenza la soc. SITAF S.p.a. o chi per essa ad operare sull’area oggetto di intervento di complessivi mq. 11.613;

di autorizzare i Comuni di Oulx e Bardonecchia a sospendere l’esercizio del diritto di uso civico per il tempo strettamente necessario alla cantierizzazione ed al successivo ripristino nonché a mutare la destinazione d’uso dei terreni interessati dal tracciato stradale, sulle particelle catastali indicate in premessa;

che, perentoriamente entro mesi 6 (sei) dalla data di chiusura della conferenza dei servizi definitiva inerente l’argomento, venga inoltrata all’Ufficio Usi Civici della Direzione Regionale 10, da parte del comune tutta la documentazione necessaria alla regolarizzazione obbligatoria delle pendenze giuridico-amministrative ed economiche inerenti l’autorizzazione in argomento, precisando in via definitiva le superfici e le particelle catastali oggetto di mutamento definitivo;

che la conciliazione per l’occupazione pregressa dei terreni occupati dall’esistente tracciato autostradale venga effettuata con la Soc. SITAF Spa nel termine perentorio di mesi 6 (sei) dalla notifica del presente provvedimento;

che le perizie inerenti l’indennizzo alle popolazioni uso civiste locali (asseverate e recepite da apposite D.C.C. dei Comuni interessati) dovranno tenere conto, nella valutazione dei terreni della nuova destinazione dell’area;

di dare atto alla Soc. SITAF Spa che per l’area su cui è prevista la sospensione temporanea dovrà essere effettuato il ripristino secondo le prescrizioni dettate dalla Direzione Pianificazione e gestione Urbanistica;

di dare altresì atto che tutte le spese inerenti le procedure di regolarizzazione, di registrazione e trascrizione obbligatoria degli atti inerenti le aree in argomento, sono a totale carico del concessionario:

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di ricevimento della stessa, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

Il Direttore regionale
Maria Grazia Ferreri