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Bollettino Ufficiale n. 01 del 8 / 01 / 2004

Codice 15.9
D.D. 23 ottobre 2003, n. 723

Annullamento della disposizione contenuta in determinazione n. 831 del 09.08.2002 relativa all’ammissione al contributo di euro 10.329,14 (cap. 11175/02) ex L.R. 28/93 Titolo III dell’impresa Edil Costruzione di Gugliotta Carmelo di Fubine (AL)

Vista la L.R. 28/93, Titolo III, e successive modificazioni;

vista la D.G.R. n. 39-5445 del 4.03.2002, con la quale la Giunta regionale ha definito i criteri e le priorità degli interventi;

vista la determinazione del Direttore regionale Formazione Professionale - Lavoro n. 831 del 9/8/2002, con la quale si approvava la graduatoria delle istanze pervenute dal 18 marzo al 29 giugno 2002 ammesse al contributo regionale;

preso atto che fra i soggetti destinatari di contributo di cui alla citata graduatoria, l’impresa Edil Costruzione di Gugliotta Carmelo - Via Sabbionina 8 - 15043 Fubine (AL) risultava assegnataria di euro 10329,14 per l’assunzione del lavoratore indicato al punto 86) della richiamata graduatoria;

vista la nota prot. n. 30632/15.9 del 16 settembre 2002, con la quale, nel comunicare l’ammissione al contributo di cui in argomento, si specificava tra l’altro che, decorsi 12 mesi dalla data di assunzione, in prossimità dell’atto di liquidazione del contributo, il Settore Servizi alle politiche attive per l’occupazione e per la promozione dello sviluppo locale avrebbe richiesto ulteriore documentazione, necessaria al perfezionamento della pratica ;

vista la regolare assunzione del soggetto di cui sopra avvenuta in data 20.05.02 e la successiva cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni in data 03.09.02;

vista la nota prot. n. 2624/15.9 del 22 gennaio 2003, con la quale si richiedeva l’invio della documentazione necessaria per l’erogazione del contributo entro 60 giorni dal ricevimento della stessa;

considerato che, trascorso il periodo previsto di cui al punto precedente, nulla è pervenuto dalla impresa citata;

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. 165/01 e s.m.i.;

visto l’art. 23 della L.R. 51/97;

vista la L.R. n. 7/01;

Nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dalla Giunta Regionale con provvedimento n. 39-5445 del 4.03.2002;

determina

di annullare la disposizione contenuta nella determinazione n. 831 del 9.8.2002, relativamente all’ammissione a contributo regionale dell’impresa Edil Costruzione di Gugliotta Carmelo - Via Sabbionina 8 - 15043 Fubine (AL), per l’assunzione del lavoratore indicato al punto 86) della richiamata graduatoria;

di registrare un’economia di spesa di euro 10.329,14 sul capitolo 11175/02 (impegno n. 3479);

di notificare il presente atto, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, all’indirizzo della sede operativa dell’impresa di cui in parola, in Via Sabbionina 8 - 15043 Fubine (AL) o, in subordine ed in caso di impossibilità a provvedere secondo le predette modalità, attraverso pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro gg. 60 dalla notificazione della stessa, o, in caso di impossibilità a provvedere secondo le predette modalità, entro gg. 60 dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, avanti al Tribunale Amministrativo del Piemonte, ai sensi dell’art. 21, c. 1, l. 1034/71.

Il Direttore regionale
Giuseppe De Pascale