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Bollettino Ufficiale n. 01 del 8 / 01 / 2004
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ricorso n. 88 depositato il 3 dicembre 2003 (Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dellart. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956)
Ricorso
per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dallAvvocato Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma Via dei Portoghesi 12, domicilia
contro
la Regione Piemonte, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore,
per la declaratoria dellillegittimità costituzionale
della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 19 del 23 settembre 2003 e recente Disposizioni in materia di tasse automobilistiche.
La presentazione del presente ricorso è stata decisa dal Consiglio dei ministri nella riunione del 20 novembre 2003 (si depositeranno estratto del verbale e relazione del ministro proponente).
Con il provvedimento legislativo in esame la regione Piemonte ha inteso disciplinare la tassa automobilistica con riferimento alle modalità di pagamento, alle riduzioni ed esenzioni e a tutti i molteplici aspetti connessi a tale tributo.
Come hanno messo in evidenza le decisioni della Corte Costituzionale n. 296/03 e n. 297/03, e da ultimo la sentenza n. 311 del 2003, il legislatore statale, pur attribuendo alle regioni ad autonomia ordinaria il gettito della tassa unitamente ad un limitato potere di variazione dellimporto originariamente stabilito, nonché lattività amministrativa relativa alla riscossione ed al recupero della tassa stessa, non ha tuttavia fino ad ora sostanzialmente mutato gli altri elementi costitutivi della disciplina del tributo. In questo quadro normativo quindi la tassa automobilistica non può oggi definirsi come tributo proprio della regione" ai sensi dellart. 119, secondo comma, della Costituzione, dal momento che la tassa stessa è stata attribuita alle regioni, ma non istituita dalle regioni.
Si deve quindi ribadire che, allo stato della vigente legislazione, la disciplina delle tasse automobilistiche rientra nellambito della competenza esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali ...".
Pertanto, la legge regionale impugnata, che modifica la legislazione statale in relazione a quasi tutti gli aspetti sostanziali e procedurali della tassa automobilistica, incide su profili che attengono alla certezza del rapporto tra cittadino e amministrazione finanziaria e viola la competenza esclusiva dello Stato, in contrasto con gli articoli 3, 117 e 119 della Costituzione.
Esempio tipico di questa divergenza sistematica si coglie nella disciplina dei rimborsi recata rispettivamente dallart. 1 comma 2 e dallart. 3, in relazione alla quale da un lato si prevede lirripetibilità di somme corrisposte extra legem e dallaltro si viola il principio statale dellannualità del periodo dimposta.
Analiticamente la legge n. 23 della regione Piemonte viene impugnata per i seguenti ulteriori specifici motivi:
a) le disposizioni contenute nellart. 5 comma 2 lettere g) ed f) della legge regionale contrastano con lart. 17 del D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 in quanto prevedono esenzioni dalla tassa automobilistica per categorie non ricomprese nella normativa statale. Lo stesso articolo non prevede, altresì, lesenzione per autoveicoli elettrici, così come invece previsto dallart. 20 del citato D.P.R. n. 39 del 1953. La disparità di trattamento tra cittadini della Repubblica in eguali situazioni appare evidente.
b) Lart. 6 prevede il regime tariffario relativo alla tassa automobilistica dovuta in relazione alla massa rimorchiabile superiore ai limiti tariffari disposti dalla normativa statale di riferimento (tabella 2 bis della legge 23 dicembre 1999 n. 488 aggiunta dallart. 61 comma 5 della legge 21 novembre 2000 n. 342). Anche qui si profila una specifica invasione delle competenze statali stabilite dallart. 117 comma 2 della Costituzione ed una disparità di trattamento tra cittadini.
P.Q.M.
Si chiede che sia dichiarata lillegittimità costituzionale della legge della Regione Piemonte 23 settembre 2003 n. 23 e delle relative disposizioni in contrasto con lordinamento nazionale, e si confida che, prima della discussione del ricorso, la regione faccia autonomamente cessare la materia del contendere.
Roma, 22 novembre 2003
Giuseppe Fiengo
Avvocato dello Stato