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Bollettino Ufficiale n. 01 del 8 / 01 / 2004

Legge regionale 30 dicembre 2003, n. 37

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114)

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Modifica dell’articolo 3 della l.r. 28/1999)

1. La lettera d) del comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 28/1999 in attuazione del d.lgs. 114/1998, è sostituita dalla seguente:

“d) la regolamentazione dello sviluppo della rete distributiva, attraverso le diverse combinazioni dell’offerta compatibile con ciascuno dei sottosistemi, tenuto anche conto della vocazione territoriale e commerciale dei luoghi, della loro fruizione da parte dei consumatori e della obbligatorietà della tutela storico-ambientale; a tal fine il rilascio dell’autorizzazione per medie e grandi strutture di vendita è subordinato alla corresponsione di un onere aggiuntivo specificamente destinato a contribuire alla rivitalizzazione e riqualificazione delle zone di insediamento commerciale dei Comuni interessati da ciascun intervento;”.

Art. 2.

(Integrazione dell’articolo 18 della l.r. 28/1999)

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 28/1999, è aggiunta la seguente:

“d bis) al sostegno delle imprese del commercio e delle loro forme associative, in seguito ad emergenze economiche, strutturali, ambientali che determinino situazioni di crisi delle imprese stesse, tramite le seguenti misure:

1) costituzione di un fondo speciale finalizzato a fornire garanzie bancarie per consentire l’accesso ai finanziamenti necessari all’operatività delle imprese ed al contenimento dei relativi tassi di interesse;

2) sostegno di azioni promozionali e di fidelizzazione della clientela”.

Art. 3.

(Sostituzione dell’articolo 24 della l.r. 28/1999)

1. L’articolo 24 della l.r. 28/1999, è sostituito dal seguente:

“Art. 24 (Disposizioni finanziarie)

1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata per l’anno 2004 la spesa di euro 29.733.543,00.

2. Nello stato di previsione della spesa, nell’Unità previsionale di base (UPB) 17011 (Commercio e artigianato. Programmazione interventi settori commerciali. - Titolo I. Spese correnti) viene finanziata la spesa: “Spese per il funzionamento dell’Osservatorio regionale del commercio (capo IX della l.r. 28/1999)”, pari ad euro 460.000,00; nella UPB 17021 (Commercio e artigianato, tutela del consumatore, mercati. - Titolo I. Spese correnti) viene finanziata la spesa: “Interventi per la formazione e la qualificazione degli operatori commerciali (articolo 17 della l.r. 28/1999)”, “per memoria”; nell’UPB 17022 (Commercio e artigianato, tutela del consumatore, mercati. - Titolo II. Spese di investimento) vengono finanziate le seguenti spese:

a) “Interventi per la valorizzazione del tessuto commerciale del Piemonte a favore degli enti locali” (articolo 18, comma 1, lettera a), pari ad euro 4.500.000,00;

b) “Interventi per la valorizzazione del tessuto commerciale del Piemonte a favore delle imprese e loro forme associative” (articolo 18, comma 1, lettera a), pari ad euro 700.000,00;

c) “Interventi per l’accesso al credito delle imprese commerciali” (articolo 18, comma 1, lettere b) e c), pari ad euro 23.573.543,00;

d) “Interventi a favore dei centri di assistenza tecnica” (articolo 16), pari ad euro 200.000,00;

e) “Interventi per le emergenze economiche, strutturali, ambientali delle imprese del commercio e delle loro forme associative” (articolo 18, comma 1, lettera d bis), pari ad euro 300.000,00.

3. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge si provvede con le dotazioni finanziarie delle UPB 17011, 17021 e 17022.".

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 30 dicembre 2003

p. Enzo Ghigo
Il Vice Presidente
Ugo Cavallera

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 453.

- Presentato dalla Giunta regionale il 14 ottobre 2002.

- Assegnato alla VII Commissione in sede referente e alla I Commissione in sede consultiva il 18 ottobre 2002.

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

- Testo licenziato dalla commissione referente il 26 giugno 2003 con relazione di Rosa Anna Costa.

- Approvato in aula il 23 dicembre 2003 con 30 voti favorevoli , 3 astenuti e 1 non votante.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto al cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio Regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.


Note all’articolo 3

Il testo dell’articolo 17, della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 è il seguente:

“Art. 17 (Formazione professionale)

1. La Giunta regionale individua i percorsi formativi per l’accesso all’imprenditorialita’, per l’aggiornamento degli operatori in attivita’, per l’innalzamento o la riqualificazione del livello professionale, con particolare riferimento alle nozioni in materia di organizzazione e qualita’ della gestione, marketing, normativa ambientale, sicurezza, tutela e informazione ai consumatori, introduzione dei sistemi di qualita’ e loro certificazione, al fine di favorire la formazione degli esercenti e degli addetti al settore commerciale e di sostenere e qualificare l’occupazione nel settore distributivo.

2. Le modalita’ organizzative, la durata, le materie ed i finanziamenti dei corsi di formazione professionale sono stabilite dalla Giunta regionale in conformita’ alle disposizioni delle leggi regionali, statali e comunitarie in materia di politiche attive del lavoro, formazione e servizi all’impiego.

3. La partecipazione ai corsi di formazione professionale, conclusasi con esito positivo, costituisce condizione indispensabile per l’accesso all’esercizio del commercio relativamente al settore merceologico alimentare; le modalita’ di partecipazione e di ammissione alle prove finali per l’accertamento dell’idoneita’ sono stabilite dalla Giunta regionale.

4. I corsi, secondo i percorsi formativi di cui al comma 1, possono essere istituiti, mediante convenzione con la Regione Piemonte, dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) e dalle loro aziende speciali, dalle associazioni di categoria piu’ rappresentative del settore a livello regionale e dagli enti costituiti con il loro concorso, dai centri di assistenza tecnica, da altri soggetti gia’ operanti nel settore della formazione professionale.

5. La Giunta autorizza altresi’ i piani di formazione e verifica la rispondenza agli obiettivi dei programmi di formazione portati a conoscenza prima dell’inizio dei corsi.

6. Sono ritenuti validi, agli effetti del possesso del requisito professionale di cui all’articolo 5, comma 5, lettera a) del d.lgs. 114/1998, i corsi effettuati presso enti riconosciuti da altre Regioni nonche’ l’avvenuto superamento, con esito favorevole, delle prove di idoneita’ gia’ previste per l’iscrizione al registro degli esercenti il commercio dalla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio).

7. In fase di prima applicazione, e comunque non oltre un anno dall’entrata in vigore della presente legge, i corsi professionali di cui al comma 3 sono svolti prioritariamente dalle CCIAA e dalle associazioni di categoria piu’ rappresentative del settore commerciale secondo i programmi della previgente normativa in materia di commercio. A tale scopo, presso ciascuna CCIAA e’ costituita e nominata un’apposita commissione d’esame, composta da:

a) un esperto designato dalla competente CCIAA, in qualita’ di presidente;

b) un esperto in materia di norme igienico-sanitarie, designato dalla competente direzione regionale alla sanita’;

c) un esperto di tecnica commerciale designato dalla CCIAA;

d) un esperto di merceologia designato dalla CCIAA;

e) un rappresentante della struttura formativa che ha gestito il corso.

8. La commissione e’ integrata per ogni sessione d’esame da un componente del collegio docenti che, nominato dal responsabile della struttura formativa, svolge le funzioni di segretario durante lo svolgimento dello scrutinio.

9. I corsi di formazione professionale per l’accesso all’esercizio del commercio, relativamente al settore merceologico alimentare e limitatamente alla fase di prima applicazione di cui al comma 7, non comportano oneri a carico della Regione; gli stessi sono posti a carico dei soggetti organizzatori dei corsi e ricompresi nella quota d’iscrizione posta a carico degli allievi, secondo le modalita’ stabilite in apposita convenzione.".

Il testo dell’articolo 18,comma 1, lettere a), b) c) della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 è il seguente:

“Art. 18 (Credito al commercio)

1. La Regione agevola l’accesso al credito delle imprese operanti nel settore del commercio attraverso interventi diretti:

a) alla realizzazione di progetti integrati con il concorso degli enti locali per la valorizzazione del tessuto commerciale urbano, la rivitalizzazione delle realta’ minori, la qualificazione del territorio e la creazione di centri commerciali naturali;

b) ai programmi di sviluppo delle imprese inerenti l’innovazione gestionale e tecnologica, il ricorso alla certificazione di qualita’, la formazione e l’aggiornamento professionale. Gli interventi per il finanziamento dei programmi sono attuati anche mediante l’utilizzo del fondo di cui all’articolo 4 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell’artigianato), e successive modificazioni ed integrazioni, tramite istituzione di apposite sezioni di detto fondo, sul quale possono confluire le risorse stanziate all’articolo 24, comma 2, lettera c);

c) al concorso al fondo rischi dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi;".

Il testo dell’articolo 16, della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 è il seguente:

“Art. 16. (Centri di assistenza tecnica)

1. La Regione, in attuazione dell’articolo 23 del d.lgs. 114/1998, promuove la costituzione di appositi centri di assistenza tecnica, di seguito denominati centri al fine di sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva. I centri, istituiti dalle associazioni di categoria e da altri soggetti interessati, svolgono a favore delle imprese commerciali attivita’ di assistenza tecnica in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, di gestione economica e finanziaria di impresa, di accesso ai finanziamenti anche comunitari, di sicurezza e tutela dei consumatori, di tutela dell’ambiente, di igiene e sicurezza sul lavoro, di interventi finalizzati alla introduzione di sistemi di qualita’ ed alla loro certificazione.

2. I centri sono autorizzati dalla Regione, in misura massima di uno per soggetto costituente, esclusivamente in presenza di uno statuto che preveda lo svolgimento delle attivita’ di cui al comma 1 a favore di tutte le imprese richiedenti le prestazioni, a prescindere dall’appartenenza o meno delle stesse ai soggetti istitutivi del centro, e della disponibilita’ di una struttura articolata e funzionante sul territorio regionale.

3. I soggetti costituenti i centri possono essere le associazioni di categoria del settore rappresentative di almeno il 5 per cento delle aziende commerciali operanti sul territorio regionale secondo i dati rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente la costituzione del centro, anche congiuntamente ad altri soggetti interessati. Le associazioni e gli altri soggetti devono avere svolto attivita’ di assistenza tecnica alle imprese commerciali nei tre anni precedenti la costituzione del centro.

4. La Regione, al fine di assicurare un adeguato supporto al raggiungimento degli obiettivi della programmazione regionale di settore, in particolare la sensibilizzazione alla cultura dell’innovazione, l’individuazione ed il coordinamento delle linee di formazione e aggiornamento, la finalizzazione degli incentivi allo sviluppo del commercio, ed a garantire il sostegno progettuale agli enti locali per la riqualificazione del territorio, puo’ partecipare alla formazione di centri di assistenza tecnica.

5. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalita’ ed i termini di presentazione delle richieste di autorizzazione e la relativa documentazione. Stabilisce altresi’ l’autorita’ competente, i criteri e i termini per il rilascio dell’autorizzazione, i controlli sulla documentazione prodotta e sulle attivita’ esercitate, nonche’ le sanzioni applicabili.

6. La Giunta regionale stabilisce altresi’ criteri e modalita’ di incentivazione dei centri.".