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Bollettino Ufficiale n. 01 del 8 / 01 / 2004
Legge regionale 30 dicembre 2003, n. 37
Modifiche ed integrazioni della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114)
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Modifica dellarticolo 3 della l.r. 28/1999)
1. La lettera d) del comma 2 dellarticolo 3 della l.r. 28/1999 in attuazione del d.lgs. 114/1998, è sostituita dalla seguente:
d) la regolamentazione dello sviluppo della rete distributiva, attraverso le diverse combinazioni dellofferta compatibile con ciascuno dei sottosistemi, tenuto anche conto della vocazione territoriale e commerciale dei luoghi, della loro fruizione da parte dei consumatori e della obbligatorietà della tutela storico-ambientale; a tal fine il rilascio dellautorizzazione per medie e grandi strutture di vendita è subordinato alla corresponsione di un onere aggiuntivo specificamente destinato a contribuire alla rivitalizzazione e riqualificazione delle zone di insediamento commerciale dei Comuni interessati da ciascun intervento;.
Art. 2.
(Integrazione dellarticolo 18 della l.r. 28/1999)
1. Dopo la lettera d) del comma 1 dellarticolo 18 della l.r. 28/1999, è aggiunta la seguente:
d bis) al sostegno delle imprese del commercio e delle loro forme associative, in seguito ad emergenze economiche, strutturali, ambientali che determinino situazioni di crisi delle imprese stesse, tramite le seguenti misure:
1) costituzione di un fondo speciale finalizzato a fornire garanzie bancarie per consentire laccesso ai finanziamenti necessari alloperatività delle imprese ed al contenimento dei relativi tassi di interesse;
2) sostegno di azioni promozionali e di fidelizzazione della clientela.
Art. 3.
(Sostituzione dellarticolo 24 della l.r. 28/1999)
1. Larticolo 24 della l.r. 28/1999, è sostituito dal seguente:
Art. 24 (Disposizioni finanziarie)
1. Per lattuazione della presente legge è autorizzata per lanno 2004 la spesa di euro 29.733.543,00.
2. Nello stato di previsione della spesa, nellUnità previsionale di base (UPB) 17011 (Commercio e artigianato. Programmazione interventi settori commerciali. - Titolo I. Spese correnti) viene finanziata la spesa: Spese per il funzionamento dellOsservatorio regionale del commercio (capo IX della l.r. 28/1999), pari ad euro 460.000,00; nella UPB 17021 (Commercio e artigianato, tutela del consumatore, mercati. - Titolo I. Spese correnti) viene finanziata la spesa: Interventi per la formazione e la qualificazione degli operatori commerciali (articolo 17 della l.r. 28/1999), per memoria; nellUPB 17022 (Commercio e artigianato, tutela del consumatore, mercati. - Titolo II. Spese di investimento) vengono finanziate le seguenti spese:
a) Interventi per la valorizzazione del tessuto commerciale del Piemonte a favore degli enti locali (articolo 18, comma 1, lettera a), pari ad euro 4.500.000,00;
b) Interventi per la valorizzazione del tessuto commerciale del Piemonte a favore delle imprese e loro forme associative (articolo 18, comma 1, lettera a), pari ad euro 700.000,00;
c) Interventi per laccesso al credito delle imprese commerciali (articolo 18, comma 1, lettere b) e c), pari ad euro 23.573.543,00;
d) Interventi a favore dei centri di assistenza tecnica (articolo 16), pari ad euro 200.000,00;
e) Interventi per le emergenze economiche, strutturali, ambientali delle imprese del commercio e delle loro forme associative (articolo 18, comma 1, lettera d bis), pari ad euro 300.000,00.
3. Agli oneri derivanti dallapplicazione della presente legge si provvede con le dotazioni finanziarie delle UPB 17011, 17021 e 17022.".
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 30 dicembre 2003
p. Enzo Ghigo
Il Vice Presidente
Ugo Cavallera
LAVORI PREPARATORI
Disegno di legge n. 453.
- Presentato dalla Giunta regionale il 14 ottobre 2002.
- Assegnato alla VII Commissione in sede referente e alla I Commissione in sede consultiva il 18 ottobre 2002.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato dalla commissione referente il 26 giugno 2003 con relazione di Rosa Anna Costa.
- Approvato in aula il 23 dicembre 2003 con 30 voti favorevoli , 3 astenuti e 1 non votante.
NOTE
Il testo delle note qui pubblicato è redatto al cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio Regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e lefficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.
Note allarticolo 3
Il testo dellarticolo 17, della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 è il seguente:
Art. 17 (Formazione professionale)
1. La Giunta regionale individua i percorsi formativi per laccesso allimprenditorialita, per laggiornamento degli operatori in attivita, per linnalzamento o la riqualificazione del livello professionale, con particolare riferimento alle nozioni in materia di organizzazione e qualita della gestione, marketing, normativa ambientale, sicurezza, tutela e informazione ai consumatori, introduzione dei sistemi di qualita e loro certificazione, al fine di favorire la formazione degli esercenti e degli addetti al settore commerciale e di sostenere e qualificare loccupazione nel settore distributivo.
2. Le modalita organizzative, la durata, le materie ed i finanziamenti dei corsi di formazione professionale sono stabilite dalla Giunta regionale in conformita alle disposizioni delle leggi regionali, statali e comunitarie in materia di politiche attive del lavoro, formazione e servizi allimpiego.
3. La partecipazione ai corsi di formazione professionale, conclusasi con esito positivo, costituisce condizione indispensabile per laccesso allesercizio del commercio relativamente al settore merceologico alimentare; le modalita di partecipazione e di ammissione alle prove finali per laccertamento dellidoneita sono stabilite dalla Giunta regionale.
4. I corsi, secondo i percorsi formativi di cui al comma 1, possono essere istituiti, mediante convenzione con la Regione Piemonte, dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) e dalle loro aziende speciali, dalle associazioni di categoria piu rappresentative del settore a livello regionale e dagli enti costituiti con il loro concorso, dai centri di assistenza tecnica, da altri soggetti gia operanti nel settore della formazione professionale.
5. La Giunta autorizza altresi i piani di formazione e verifica la rispondenza agli obiettivi dei programmi di formazione portati a conoscenza prima dellinizio dei corsi.
6. Sono ritenuti validi, agli effetti del possesso del requisito professionale di cui allarticolo 5, comma 5, lettera a) del d.lgs. 114/1998, i corsi effettuati presso enti riconosciuti da altre Regioni nonche lavvenuto superamento, con esito favorevole, delle prove di idoneita gia previste per liscrizione al registro degli esercenti il commercio dalla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio).
7. In fase di prima applicazione, e comunque non oltre un anno dallentrata in vigore della presente legge, i corsi professionali di cui al comma 3 sono svolti prioritariamente dalle CCIAA e dalle associazioni di categoria piu rappresentative del settore commerciale secondo i programmi della previgente normativa in materia di commercio. A tale scopo, presso ciascuna CCIAA e costituita e nominata unapposita commissione desame, composta da:
a) un esperto designato dalla competente CCIAA, in qualita di presidente;
b) un esperto in materia di norme igienico-sanitarie, designato dalla competente direzione regionale alla sanita;
c) un esperto di tecnica commerciale designato dalla CCIAA;
d) un esperto di merceologia designato dalla CCIAA;
e) un rappresentante della struttura formativa che ha gestito il corso.
8. La commissione e integrata per ogni sessione desame da un componente del collegio docenti che, nominato dal responsabile della struttura formativa, svolge le funzioni di segretario durante lo svolgimento dello scrutinio.
9. I corsi di formazione professionale per laccesso allesercizio del commercio, relativamente al settore merceologico alimentare e limitatamente alla fase di prima applicazione di cui al comma 7, non comportano oneri a carico della Regione; gli stessi sono posti a carico dei soggetti organizzatori dei corsi e ricompresi nella quota discrizione posta a carico degli allievi, secondo le modalita stabilite in apposita convenzione.".
Il testo dellarticolo 18,comma 1, lettere a), b) c) della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 è il seguente:
Art. 18 (Credito al commercio)
1. La Regione agevola laccesso al credito delle imprese operanti nel settore del commercio attraverso interventi diretti:
a) alla realizzazione di progetti integrati con il concorso degli enti locali per la valorizzazione del tessuto commerciale urbano, la rivitalizzazione delle realta minori, la qualificazione del territorio e la creazione di centri commerciali naturali;
b) ai programmi di sviluppo delle imprese inerenti linnovazione gestionale e tecnologica, il ricorso alla certificazione di qualita, la formazione e laggiornamento professionale. Gli interventi per il finanziamento dei programmi sono attuati anche mediante lutilizzo del fondo di cui allarticolo 4 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dellartigianato), e successive modificazioni ed integrazioni, tramite istituzione di apposite sezioni di detto fondo, sul quale possono confluire le risorse stanziate allarticolo 24, comma 2, lettera c);
c) al concorso al fondo rischi dei consorzi e delle cooperative di garanzia collettiva fidi;".
Il testo dellarticolo 16, della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 è il seguente:
Art. 16. (Centri di assistenza tecnica)
1. La Regione, in attuazione dellarticolo 23 del d.lgs. 114/1998, promuove la costituzione di appositi centri di assistenza tecnica, di seguito denominati centri al fine di sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva. I centri, istituiti dalle associazioni di categoria e da altri soggetti interessati, svolgono a favore delle imprese commerciali attivita di assistenza tecnica in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, di gestione economica e finanziaria di impresa, di accesso ai finanziamenti anche comunitari, di sicurezza e tutela dei consumatori, di tutela dellambiente, di igiene e sicurezza sul lavoro, di interventi finalizzati alla introduzione di sistemi di qualita ed alla loro certificazione.
2. I centri sono autorizzati dalla Regione, in misura massima di uno per soggetto costituente, esclusivamente in presenza di uno statuto che preveda lo svolgimento delle attivita di cui al comma 1 a favore di tutte le imprese richiedenti le prestazioni, a prescindere dallappartenenza o meno delle stesse ai soggetti istitutivi del centro, e della disponibilita di una struttura articolata e funzionante sul territorio regionale.
3. I soggetti costituenti i centri possono essere le associazioni di categoria del settore rappresentative di almeno il 5 per cento delle aziende commerciali operanti sul territorio regionale secondo i dati rilevati al 31 dicembre dellanno precedente la costituzione del centro, anche congiuntamente ad altri soggetti interessati. Le associazioni e gli altri soggetti devono avere svolto attivita di assistenza tecnica alle imprese commerciali nei tre anni precedenti la costituzione del centro.
4. La Regione, al fine di assicurare un adeguato supporto al raggiungimento degli obiettivi della programmazione regionale di settore, in particolare la sensibilizzazione alla cultura dellinnovazione, lindividuazione ed il coordinamento delle linee di formazione e aggiornamento, la finalizzazione degli incentivi allo sviluppo del commercio, ed a garantire il sostegno progettuale agli enti locali per la riqualificazione del territorio, puo partecipare alla formazione di centri di assistenza tecnica.
5. La Giunta regionale, entro novanta giorni dallentrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalita ed i termini di presentazione delle richieste di autorizzazione e la relativa documentazione. Stabilisce altresi lautorita competente, i criteri e i termini per il rilascio dellautorizzazione, i controlli sulla documentazione prodotta e sulle attivita esercitate, nonche le sanzioni applicabili.
6. La Giunta regionale stabilisce altresi criteri e modalita di incentivazione dei centri.".