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Bollettino Ufficiale n. 53 del 31 / 12 / 2003

Circolare del Presidente della Giunta Regionale 23 dicembre 2003, n. 7/AQA

Gestione degli apparecchi contenenti PCB e dei PCB in essi contenuti

La presente circolare è rivolta a tutti i soggetti che detengono apparecchi contenenti PCB/PCT ed in essa si intendono evidenziare alcuni aspetti connessi all’applicazione della normativa relativa alla gestione dei suddetti apparecchi e dei PCB in essi contenuti, richiamando, in particolare, gli obblighi e le scadenze di legge.

Si rileva innanzitutto che nel D.P.R. 24 maggio 1988, n. 216 (pubblicato sulla G.U. n. 143 del 20 giugno 1988), con cui fu recepita la Direttiva 85/467/CEE, venne stabilito il divieto di immissione sul  mercato e d’uso dei PCB/PCT, nonchè degli apparecchi, impianti e fluidi che li contengono. Ciò significa che gli apparecchi di qualsiasi tipo prodotti successivamente all’entrata in vigore del D.P.R. n. 216 non devono più contenere tali sostanze.

Si richiamano inoltre la Direttiva 96/95/CE del 16 settembre 1996 ed il D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 209/1999, attuativo della suddetta direttiva, relativi allo smaltimento dei policlodifenili e dei policlorotrifenili.

Nei due provvedimenti suddetti viene operata, fra l’altro, una distinzione fondamentale tra apparecchi soggetti ad inventario (quelli contenenti PCB per un volume superiore a 5 dm3, inclusi i condensatori di potenza per i quali il limite di 5 dm3 deve essere inteso come comprendente il totale dei singoli elementi di un insieme composito; rif. articolo 3 del D.Lgs. n. 209/1999) e quelli non soggetti al suddetto obbligo (gli apparecchi contenenti PCB per un volume inferiore o pari a 5 dm3).

In generale i PCB e gli apparecchi contenenti PCB devono essere decontaminati o smaltiti ed i PCB usati devono essere smaltiti entro il 31 dicembre 2005, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del D.Lgs 209/1999.

Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, dello stesso decreto, la decontaminazione o la smaltimento degli apparecchi soggetti ad inventario devono essere effettuati entro e non oltre il 31 dicembre 2010.

Ai sensi del comma 3 dello stesso articolo gli apparecchi soggetti ad inventario che contengono fluidi con una percentuale di PCB compresa tra lo 0,05% e lo 0,005% in peso devono essere smaltiti alla fine della loro esistenza operativa (nel rispetto delle condizioni di cui al successivo comma 4), qualora non sia decontaminati entro i termini suddetti.

A questo proposito si precisa che la direttiva 96/59/CE stabilisce che la possibilità di smaltimento alla fine dell’esistenza operativa riguarda unicamente i trasformatori i cui fluidi contengono tra lo 0,05% e lo 0,005% in peso di PCB (rif. articolo 9, comma 2 della direttiva) e non gli apparecchi in generale; si ritiene pertanto che solo questi ultimi (se contengono PCB con una percentuale compresa fra lo 0,05% e lo 0,005%) possono godere della deroga di cui al comma 3 dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 209/1999.

A conferma di quanto precisato nel paragrafo precedente si evidenzia che le condizioni indicate nel comma 4 del citato articolo 5 sono espressamente riferite ai soli trasformatori.

In tale comma è, in particolare, prescritto l’obbligo di comunicazione, alla Provincia nel cui territorio è utilizzato il trasformatore, in ordine al rispetto di cui trattasi.

Al riguardo viene prescritto il buono stato funzionale degli apparecchi in questione, l’assenza di perdite di fluidi e la conformità dei PCB in essi contenuti alle norme od alle specifiche tecniche relative alla qualità dielettrica (da indicarsi con decreto del Ministro dell’Ambiente, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato).

Per quanto attiene le apparecchiature non soggette ad inventario si rileva che le stesse sono costituite essenzialmente da prodotti di uso comune, quali lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, condizionatori, televisori, Hi-fi, veicoli (componenti dell’impianto elettrico).

Al riguardo si precisa che la Regione ha approvato con D.G.R. n. 10-10828 del 3 novembre 2003 la Bozza di piano per la raccolta e il successivo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB per un volume inferiore a 5 dm3, non inventariati ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 96/59/CE.

Alla luce di quanto finora esposto i soggetti detentori delle apparecchiature oggetto della presente circolare devono: valutare la possibilità che le stesse possano contenere PCB, anche in base al loro anno di costruzione, rispettare le scadenze di legge e gli obblighi di decontaminazione e di smaltimento.

Ai fini del loro smaltimento gli apparecchi dismessi ed i PCB in essi contenuti devono essere conferiti a soggetti autorizzati a riceverli.

Per quanto attiene, in particolare, i veicoli fuori uso si evidenzia che al riguardo è stata recentemente emanata una normativa specifica concernente questo tipo di rifiuti, il D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209; nell’Allegato I, punto 5, lettera g), di tale decreto si stabilisce, fra l’altro, che le operazioni di messa in sicurezza del veicolo fuori uso comprendono la rimozione e lo stoccaggio dei condensatori contenenti PCB.

Si ritiene opportuno infine sottolineare che l’esercizio e la manutenzione degli apparecchi contenenti PCB nonchè le operazioni successive alla loro cessazione d’uso (dismissione, decontaminazione e smaltimento) devono avvenire ponendo particolare attenzione alle necessarie precauzioni e cautele che le sostanze in questione impongono; al riguardo si richiama il contenuto della Guida Tecnica 10-38 del CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano).

Visto l’Assessore
Ugo Cavallera

Enzo Ghigo