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Bollettino Ufficiale n. 53 del 31 / 12 / 2003
Legge regionale 24 dicembre 2003, n. 36.
Valorizzazione degli sport della pallapugno e della pallatamburello.
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Finalita)
1. La Regione, in attuazione degli articoli 4 e 5 dello Statuto, riconosce e valorizza le discipline sportive della pallapugno, nelle forme tradizionali e della pantalera, e della pallatamburello e ne incentiva la diffusione e lincremento della pratica a tutela e salvaguardia delle tradizioni locali.
Art. 2.
(Destinatari)
1. La Regione favorisce lattivita delle associazioni e società sportive, delle federazioni ed enti di promozione sportiva riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), ai sensi della vigente normativa, che praticano e contribuiscono a diffondere gli sport di cui allarticolo 1, purchè aventi sede nel territorio piemontese. La Regione favorisce, altresì, lattività dei comuni, delle comunità montane e collinari finalizzate ai medesimi scopi.
Art. 3.
(Ambiti e tipologie di intervento)
1. La Regione eroga contributi ai soggetti individuati dallarticolo 2 per la realizzazione di pubblicazioni, ricerche, mostre, convegni e celebrazioni aventi la finalita di tutelare, valorizzare e promuovere il patrimonio storico e culturale delle societa sportive e la tradizione in genere della pallapugno e della pallatamburello.
2. La Regione concede altresi ai medesimi destinatari contributi in conto capitale finalizzati alla promozione delle seguenti iniziative:
a) organizzazione e svolgimento di manifestazioni con particolare riguardo alla pubblicizzazione delle stesse ed alla funzione divulgativa della disciplina sportiva;
b) acquisto di attrezzature necessarie allesercizio delle attivita sportive ed alla preparazione degli atleti;
c) organizzazione di corsi di avviamento al gioco di giovani in eta scolare e per progetti inerenti i settori giovanili;
d) manutenzione straordinaria, potenziamento e messa a norma degli sferisteri;
e) istituzione di uno o più musei regionali della pallapugno e della pallatamburello, con sede in città che abbiano una forte connotazione culturale attraverso questa disciplina tradizionale piemontese;
f) predisposizione di cartellonistica stradale sulle principali strade di accesso ai paesi, indicante lubicazione dello sferisterio e nella quale si segnali labbinamento ed il legame delle discipline della pallapugno e della pallatamburello con il Piemonte.
Art. 4.
(Azione di indirizzo e coordinamento)
1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dallentrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione consiliare, determina con proprio atto deliberativo le procedure ed i termini per la presentazione delle domande di contributo.
2. La Giunta regionale presenta annualmente alla competente commissione consiliare una relazione sullandamento della gestione degli interventi attivati.
Art. 5.
(Limiti di finanziamento)
1. I contributi di cui allarticolo 3 sono concessi nei limiti del 60 per cento della spesa sostenuta.
2. I contributi erogati alle federazioni sportive di cui allarticolo 6, comma 1, lettera b), non possono superare il 5 per cento del totale dei finanziamenti.
Art. 6.
(Norma finanziaria)
1. Per lattuazione della presente legge e prevista la spesa complessiva di euro 774.688,00, suddivisa in spese correnti nellUnita previsionale di base (UPB~) 21041 (Turismo sport parchi - Sport - Titolo I - spese correnti) e in spesa in conto capitale nell~UPB~ 21042 (Turismo sport parchi - Sport - Titolo II - spese di investimento):
a) Contributi a favore delle associazioni e società sportive per la valorizzazione, promozione e sostegno degli sport della pallapugno e della pallatamburello, pari a euro 193.672,00;
b) Contributi a favore delle federazioni, degli enti di promozione sportiva, degli enti locali e delle comunità collinari per la valorizzazione, promozione e sostegno degli sport della pallapugno e della pallatamburello, pari a euro 193.672,00;
c) Contributi in conto capitale a favore delle associazioni e società sportive per lacquisto di attrezzature necessarie allesercizio degli sport della pallapugno e della pallatamburello, pari a euro 193.672,00;
d) Contributi in conto capitale a favore delle associazioni sportive proprietarie degli impianti, degli enti locali e delle comunità collinari per la manutenzione straordinaria, il potenziamento, la messa a norma degli sferisteri e di altre strutture necessari allesercizio degli sport della pallapugno e della pallatamburello, pari a euro 193.672,00.
2. Per gli anni 2004 e 2005 alla spesa quantificata in euro 774.688,00 per ciascun anno, si fa fronte ai sensi dellarticolo 30, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per lanno 2003).
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 24 dicembre 2003
Enzo Ghigo
LAVORI PREPARATORI
Proposta di legge n. 338.
- Presentata dai Consiglieri Enrico Costa, Deodato Scanderebech, Cristiano Bussola, Pier Luigi Gallarini, Emilio Bolla, Pierluigi Marengo il 19 settembre 2001.
- Assegnato alla VI Commissione in sede referente e alla I Commissione in sede consultiva il 3 ottobre 2001.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato dalla commissione referente il 22 gennaio 2003.
- Approvata in Aula il 17 dicembre 2003, con emendamenti sul testo e sul titolo, con 29 voti favorevoli, 2 voti contrari.
NOTE
Il testo delle note qui pubblicato è redatto al cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio Regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e lefficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali nella versione storica e nella versione coordinata vigente sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.
Nota allarticolo 1
- Il testo dellarticolo 4 dello Statuto è il seguente:
Art. 4 (Autonomia e sviluppo economico-sociale e programmazione)
La Regione esercita la propria azione legislativa, regolamentare ed amministrativa al fine di indirizzare e guidare lo sviluppo economico e sociale del Piemonte verso obiettivi di progresso civile e democratico.
La Regione per realizzare le sue finalità adotta il metodo e gli strumenti della programmazione.
La programmazione regionale si propone di suscitare e valorizzare tutte le energie, di utilizzare tutte le risorse e di favorire tutti gli apporti nel determinare e soddisfare organicamente i fabbisogni e le esigenze della comunità regionale.
La Regione, avvalendosi delle proprie competenze, in concorso con lo Stato e gli enti locali, opera in particolare per:
- realizzare le condizioni atte a rendere effettivi il diritto allo studio, il diritto al lavoro, la piena occupazione e la tutela dei diritti dei lavoratori;
- contribuire al progresso della cultura e allo sviluppo della ricerca scientifica, promuovendo altresì ladeguamento delle strutture e dei contenuti della scuola alle esigenze della società regionale e nazionale;
- adottare le misure necessarie per assicurare la funzione sociale della proprietà privata;
- acquisire alla gestione o controllo pubblico i servizi di interesse generale;
- attuare le riforme necessarie per determinare giusti rapporti sociali e civili condizioni di vita nelle campagne e favorire limpresa, singola e associata, di coltivazione diretta e familiare, nelle forme della proprietà e dellaffitto;
- agevolare lo sviluppo economico e sociale dei territori e delle comunità collinari e montane;
- promuovere lo sviluppo della cooperazione e dellassociazionismo;
- potenziare limpresa artigiana e favorirne lammodernamento;
- coordinare le attività commerciali ed agevolare lorganizzazione razionale del sistema di distribuzione per la tutela del consumatore;
- coordinare e sviluppare i servizi sociali, con particolare riguardo alla salute e alla sicurezza sociale, alla abitazione, alla scuola e alla formazione professionale, allassistenza sociale, alla viabilità e ai trasporti, alle attività turistiche, allimpiego del tempo libero ed allo sport.".
- Il testo dellarticolo 5 dello Statuto è il seguente:
Art. 5 (Tutela del patrimonio naturale e culturale)
La Regione, nella politica di programmazione, adotta le misure necessarie a conservare e difendere lambiente naturale per assicurare, alla collettività e ai singoli, condizioni che ne favoriscano lo sviluppo civile e ne salvaguardino la salute.
Essa, nellambito delle proprie competenze, agisce contro le fonti di inquinamento per eliminarne le cause; predispone ed attua piani di difesa del suolo, di sistemazione idrogeologica, di bonifica, di utilizzazione delle risorse idriche e di riassetto territoriale; adotta misure di salvaguardia dalle calamità naturali ed atmosferiche; istituisce parchi e riserve naturali; tutela il paesaggio.
La Regione difende il patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni regionali.
A questi fini coordina ed indirizza gli strumenti e le iniziative esistenti e concorre allo sviluppo di adeguati mezzi educativi e di informazione.".
Nota allarticolo 6
Il testo dellarticolo 30, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per lanno 2003) è il seguente:
1. A partire dallesercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dellarticolo 8 della l.r. 7/2001, lautorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti , la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa allesercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.
(omissis).".