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Bollettino Ufficiale n. 53 del 31 / 12 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 23 dicembre 2003, n. 64-11402

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 (“Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”) - Disposizioni attuative dell’articolo 2

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

1. di approvare l’elenco degli edifici strategici e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità assume rilievo fondamentale durante gli eventi sismici ai fini di protezione civile nonché di quelli che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, così come riportato nell’allegato A che è parte integrante della presente deliberazione;

2. di approvare, secondo quanto disposto con D.G.R. n. 61-11017 del 17/11/2003, l’elenco delle tipologie di edifici e costruzioni rientranti tra quelli di interesse strategico di nuova edificazione appartenenti alla zona 4, per i quali è introdotto il rispetto della progettazione antisismica prevista dall’ordinanza n. 3274/2003, come riportato nell’allegato B che è parte integrante della presente deliberazione;

3. di disporre che siano sottoposti a verifica, secondo quanto disposto dall’articolo 2, comma 3 dell’ordinanza n. 3274/2003, in via prioritaria gli edifici strategici e le opere infrastrutturali di cui all’allegato A ricadenti in zona 2 e successivamente quelli ricadenti in zona 3;

4. di individuare, così come indicato nell’allegato C che forma parte integrante della presente deliberazione, l’ordine prioritario delle tipologie di edifici ed opere di cui all’allegato A, da sottoporre a verifica, sulla base delle risorse che si renderanno disponibili e nel rispetto di quanto previsto al precedente punto 3;

5. di attuare le verifiche di cui ai punti precedenti anche attraverso l’avvalimento di istituti universitari, enti di ricerca ed esperti e professionisti; alle spese derivanti si farà fronte, mediante i fondi che saranno all’uopo iscritti ed individuati nel Bilancio per l’anno 2004;

6. di demandare al Direttore della Direzione Opere pubbliche l’adozione di successivi provvedimenti relativi a:

- programma temporale delle verifiche;

- indicazioni da fornire ai soggetti competenti per le relative verifiche tecniche da effettuarsi sugli edifici e le opere individuate come strategiche o rilevanti;

- adempimenti necessari alla stipula delle convenzioni con i soggetti di cui al punto 5 della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato (fare riferimento al file PDF) A

Elenco degli edifici e delle opere di competenza regionale art.2 comma 3 Ordinanza PCM n.3274/03

(..."edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile - edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso"...)

1. EDIFICI ED OPERE STRATEGICHE

Categorie di edifici e di opere infrastrutturali di interesse strategico di competenza regionale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile.

Edifici:

Edifici in tutto o in parte ospitanti funzioni di comando, supervisione e controllo, sale operative, strutture ed impianti di trasmissione, banche dati, strutture di supporto logistico per il personale operativo (alloggiamenti e vettovagliamento), strutture adibite all’attivita’ logistica di supporto alle operazioni di protezione civile (stoccaggio, movimentazione, trasporto), strutture per l’assistenza e l’informazione alla popolazione, strutture e presidi ospedalieri, il cui utilizzo abbia luogo da parte dei seguenti soggetti istituzionali:

a. Edifici destinati a sedi dell’Amministrazione Regionale (*)

b. Edifici destinati a sedi dell’Amministrazione Provinciale (*)

c. Edifici destinati a sedi di Amministrazioni Comunali (*)

d. Edifici destinati a sedi di Comunità Montane (*)

e. Strutture non di competenza statale individuate come sedi di sale operative per la gestione delle emergenze (COM, COC, A.R.P.A., Volontariato ecc.)

f. Centri funzionali a supporto delle attività di Protezione Civile

g. Edifici ed opere individuate nei piani d’emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell’emergenza

h. Ospedali e strutture sanitarie, anche accreditate, dotate di Pronto Soccorso o dipartimenti di emergenza, urgenza e accettazione

i. Sedi Aziende Unità Sanitarie Locali (*)

j. Centrali operative 118

k. Asili Nido e Scuole di ogni ordine e grado di competenza non Statale.

(*) limitatamente agli edifici ospitanti funzioni/attività connesse con la gestione dell‘emergenza

Opere infrastrutturali

a. Vie di comunicazione (strade, ferrovie, ecc.) regionali, provinciali e comunali, ed opere d’arte annesse, limitatamente a quelle strategiche individuate nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell’emergenza

b. Porti, aeroporti ed eliporti non di competenza statale individuati nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell’emergenza

c. Strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica

d. Strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e distribuzione di materiali combustibili (oleodotti, gasdotti, ecc.)

e. Strutture connesse con il funzionamento di acquedotti locali

f. Strutture non di competenza statale connesse con i servizi di comunicazione (radio, telefonia fissa e portatile, televisione)

g. Altre strutture eventualmente specificate nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell’emergenza

2. EDIFICI ED OPERE RILEVANTI

Categorie di edifici e di opere infrastrutturali di competenza regionale che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.

Edifici

Edifici pubblici regionali, provinciali e comunali o comunque destinati allo svolgimento di funzioni pubbliche nell’ambito dei quali siano normalmente presenti comunità di dimensioni significative, nonché edifici e strutture aperti al pubblico suscettibili di grande affollamento, il cui collasso può comportare gravi conseguenze in termini di perdite di vite umane :

a. Strutture ricreative (cinema, teatri, discoteche, ecc.)

b. Strutture destinate ad attività culturali (musei, biblioteche, sale convegni, ecc.)

c. Edifici aperti al culto non rientranti tra quelli di cui all’allegato 1, elenco B, punto 1.3 del Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, n. 3685 del 2 1.10.2003

d. Stadi ed impianti sportivi

e. Strutture sanitarie e/o socioassistenziali con ospiti non autosufficienti (ospizi, orfanotrofi, ecc.)

f. Edifici e strutture aperte al pubblico destinate alla erogazione di servizi (uffici pubblici e privati), o adibite al commercio (centri commerciali, ecc.) suscettibili di grande affollamento

g. Strutture a carattere industriale, non di competenza statale, di produzione e stoccaggio di prodotti insalubri o pericolosi

Opere Infrastrutturali

a. Stazioni non di competenza statale per il trasporto pubblico

b. Opere di ritenuta non di competenza statale

c. Impianti di depurazione

d. Altri manufatti connotati da intrinseche pericolosità eventualmente individuati in piani d’emergenza o in altre disposizioni di protezione civile

Allegato (fare riferimento al file PDF) B

Elenco degli edifici e costruzioni di cui alla D.G.R. n. 61 - 11017 punto 2)

(tipologie di edifici e costruzioni, rientranti tra quelli di interesse strategico di nuova costruzione per i quali è introdotto il rispetto della progettazione antisismica prevista dall’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri 20 Marzo 2003 n. 3274 per la zona 4)

1. EDIFICI ED OPERE STRATEGICHE

Categorie di edifici e di opere infrastrutturali di interesse strategico di competenza regionale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile.

1. Edifici:

k. Asili Nido e Scuole di ogni ordine e grado di competenza non Statale.

h. Ospedali e strutture sanitarie, anche accreditate, dotate di Pronto Soccorso o dipartimenti di emergenza, urgenza e accettazione

e. Strutture non di competenza statale individuate come sedi di sale operative per la gestione delle emergenze (COM, COC, A.R.P.A., Volontariato ecc.)

j. Centrali operative 118

l. Sedi Aziende Unità Sanitarie Locali (*)

1. Infrastrutture

e. Strutture connesse con il funzionamento di acquedotti locali

c. Strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica

d. Strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e distribuzione di materiali combustibili (oleodotti, gasdotti, ecc.)

a. opere d’arte annesse (attraversamenti) alle vie di comunicazione (strade, ferrovie, ecc.) regionali, provinciali e comunali, limitatamente a quelle strategiche individuate nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell’emergenza

* limitatamente agli edifici ospitanti funzioni/attività connesse con la gestione dell’emergenza

Allegato (fare riferimento al file PDF) C

ORDINE PRIORITARIO DELLE TIPOLOGIE DA SOTTOPORRE A VERIFICA

(Individuate tra quelle di cui all’Allegato A)

Categorie di edifici e di opere infrastrutturali di interesse strategico di competenza regionale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile ovvero degli edifici e di opere infrastrutturali di competenza regionale che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.

EDIFICI ED OPERE INFRASTRUTTURALI DI INTERESSE STRATEGICO

1. Edifici:

k. Asili Nido e Scuole di ogni ordine e grado di competenza non Statale.

h. Ospedali e strutture sanitarie, anche accreditate, dotate di Pronto Soccorso o dipartimenti di emergenza, urgenza e accettazione

e. Strutture non di competenza statale individuate come sedi di sale operative per la gestione delle emergenze (COM, COC, A.R.P.A., Volontariato ecc.)

j. Centrali operative 118

a. Edifici destinati a sedi dell’Amministrazione Regionale (*)

b. Edifici destinati a sedi dell’Amministrazione Provinciale (*)

c. Edifici destinati a sedi di Amministrazioni Comunali (*)

d. Edifici destinati a sedi di Comunità Montane (*)

g. Edifici ed opere individuate nei piani d’emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell’emergenza

f. Centri funzionali a supporto delle attività di Protezione Civile

i. Sedi Aziende Unità Sanitarie Locali (*)

1. Opere Infrastrutturali

a. opere d’arte annesse (attraversamenti) alle vie di comunicazione (strade, ferrovie, ecc.) regionali, provinciali e comunali, limitatamente a quelle strategiche individuate nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell’emergenza

c. Strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica

e. Strutture connesse con il funzionamento di acquedotti locali

d. Strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e distribuzione di materiali combustibili (oleodotti, gasdotti, ecc.)

g. Altre strutture eventualmente specificate nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell’emergenza

f. Strutture non di competenza statale connesse con i servizi di comunicazione (radio, telefonia fissa e portatile, televisione)

b. Porti, aeroporti ed eliporti non di competenza statale individuati nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell’emergenza

EDIFICI ED OPERE INFRASTRUTTURALI RILEVANTI

2. Edifici:

e. Strutture sanitarie e/o socio assistenziali con ospiti non autosufficienti (ospizi, orfanotrofi, ecc.)

f. Edifici e strutture aperte al pubblico destinate alla erogazione di servizi (uffici pubblici e privati), o adibite al commercio (centri commerciali, ecc.) suscettibili di grande affollamento

g. Strutture a carattere industriale, non di competenza statale, di produzione e stoccaggio di prodotti insalubri o pericolosi

a. Strutture ricreative (cinema, teatri, discoteche, ecc.)

b. Strutture destinate ad attività culturali (musei, biblioteche, sale convegni, ecc.)

c. Edifici aperti al culto non rientranti tra quelli di cui all’allegato 1, elenco B, punto 1.3 del Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, n. 3685 del 2 1.10.2003

d. Stadi ed impianti sportivi

2. Opere Infrastrutturali

b. Opere di ritenuta non di competenza statale

c. Impianti di depurazione

a. Stazioni non di competenza statale per il trasporto pubblico

d. Altri manufatti connotati da intrinseche pericolosità eventualmente individuati in piani d’emergenza o in altre disposizioni di protezione civile

* limitatamente agli edifici ospitanti funzioni/attività connesse con la gestione dell’emergenza