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Bollettino Ufficiale n. 53 del 31 / 12 / 2003

Legge regionale 24 dicembre 2003, n. 34.

Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l’anno 2004.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Esercizio provvisorio)

1. La Giunta regionale e’ autorizzata, ai sensi dell’articolo 79 dello Statuto e dell’articolo 12, comma 2, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), ad esercitare provvisoriamente, fino al momento dell’entrata in vigore della relativa legge e non oltre il 29 febbraio 2004, il bilancio della Regione per l’anno finanziario 2004, secondo quanto previsto dal disegno di legge n. 604 (Legge finanziaria per l’anno 2004) e secondo gli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004, contenuti nel disegno di legge n. 605 (Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2004-2006) presentati al Consiglio regionale in data 4 dicembre 2003, limitatamente ad un sesto degli stanziamenti.

2. Sono gestiti senza i limiti previsti al comma 1 gli stanziamenti relativi agli interventi collegati alle calamita’ naturali.

Art. 2.

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge e’ dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 24 dicembre 2003

Enzo Ghigo

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 606.

- Presentato dalla Giunta regionale il 4 dicembre 2003.

- Assegnato alla I Commissione in sede referente il 5 dicembre 2003.

- Testo licenziato dalla commissione referente il 10 dicembre 2003 con relazione di Pier Luigi Gallarini.

- Approvato in Aula il 17 dicembre 2003, con emendamenti sul testo, con 25 voti favorevoli, 11 voti contrari.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.


Note all’articolo 1

- Il testo dell’articolo 79 dello Statuto è il seguente:

“Art. 79. (Esercizio provvisorio)

L’esercizio provvisorio può essere con legge deliberato dal Consiglio per un periodo non superiore a quattro mesi.".

-Il testo dell’articolo 12, comma 2, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) è il seguente:

“2. L’esercizio provvisorio del bilancio puo’ essere autorizzato dal Consiglio con legge e per periodi non superiori, complessivamente, a quattro mesi.”.


Nota all’articolo 2

- Il testo dell’articolo 45 dello Statuto è il seguente:

“Art. 45 (Promulgazione e pubblicazione delle leggi regionali)

(omissis)

Il Presidente della Regione promulga la legge regionale entro dieci giorni dall’apposizione del visto o dalla scadenza del termine di cui al comma precedente nelle forme previste dalle leggi dello Stato.

Al testo della legge segue la formula: “La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte”.

La legge regionale entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine maggiore.

Una legge dichiarata urgente dal Consiglio regionale può ... essere promulgata ed entrare in vigore prima della scadenza di cui sopra.".