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Bollettino Ufficiale n. 53 del 31 / 12 / 2003

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Vercelli

Determinazione n. prot. 43668 del 27.10.2003 N. Eman. 314 6.11.03 - Istanza del 28/4/2003 (prot. n. 21007 del 7 maggio 2003) presentata dai Comuni di Piode e Pila per la realizzazione, in zona sottoposta a vincolo idrogeologico ex L.R. 45/89, di una strada di servizio in sponda destra Sesia

Il Dirigente responsabile

Visto il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267 avente ad oggetto “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”

Vista la L.R. 9.8.1989, n. 45 avente ad oggetto “Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici”

Vista la L.R. 26.4.2000 n. 44 avente ad oggetto “Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ”Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"

Vista l’istanza presentata in data 28/4/2003 dai Comuni di Piode e (prot. n. 21007 del 7 maggio 2003) per la realizzazione, in zona sottoposta a vincolo idrogeologico ex L.R. 45/89, di una strada di servizio in sponda destra Sesia.

Visto l’esito, favorevole, del sopralluogo effettuato, dal Servizio Geologico Difesa del Suolo provinciale, svolto congiuntamente con il Corpo Forestale dello Stato, in data 10 giugno 2003.

Preso atto dell’istruttoria e del relativo parere favorevole, per quanto di competenza, svolta dal Corpo Forestale dello Stato, Coordinamento Provinciale di Vercelli e Biella, n. 5861 pos. IV-1/2 - 51VC del 26 settembre 2003 (prot. Prov. Vc n. 40797 del 6 ottobre 2003),

Preso atto della positiva istruttoria espletata dal Settore Pianificazione Risorse Territoriali, Servizio Geologico e Difesa del Suolo di questa Provincia.

Dato atto che l’oggetto rientra tra gli atti di competenza dei Dirigenti per cui occorre applicare le procedure di cui alla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 14032 del 6/8/1997;

tutto ciò premesso,

determina

1. di autorizzare, ai sensi dell’art. 1 della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45, i Comuni di Pila e di Piode alla costruzione della strada di servizio in sponda destra Sesia sui terreni distinti al N.C.T. dei Comuni medesimi come correttamente individuati sulle planimetrie di progetto che fanno parte della documentazione depositata agli atti presso il Coordinamento Provinciale di Vercelli e Biella del Corpo Forestale dello Stato, alle seguenti prescrizioni:

a) I lavori dovranno essere eseguiti a regola d’arte ed in conformità con quanto riportato sulla documentazione datata 17 aprile 2003 e/o sulle varianti riportate sulla documentazione integrativa datata Luglio 2003, documentazione a firma del Dott. Geol. Francesco Tamone e del Geom. Zardo Luigino;

b) la pista dovrà essere limitata a 1610 (milleseicentodieci) metri di lunghezza e 3 (tre) m. di larghezza complessiva;

c) i movimenti di terra dovranno essere limitati allo stretto necessario e conformi al progetto. Si dovrà porre la massima attenzione affinché il materiale di risulta non venga scaricato sul lato di valle del versante. Non dovranno essere danneggiate le piante limitrofe alle zone di intervento e non dovrà essere recata turbativa al naturale scorrere delle acque del F. Sesia. Il materiale in eccedenza che non trova utilizzo nei livellamenti, dovrà essere trasportato presso discariche autorizzate. Le superfici smosse dovranno essere prontamente inerbite;

d) nei periodi di grave pericolosità per gli incendi boschivi in tutti i soprassuoli boscati e cespugliati e sino ad una distanza di 50 metri da essi è vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;

e) i lavori dovranno essere eseguiti a regola d’arte e in conformità con la documentazione presentata. In corso d’opera si dovrà accertare la stabilità degli scavi, dei riporti e delle sezioni di scavo, anche se provvisori e di cantiere, in accordo con i disposti del D.M. 11.3.88 n. 47;

f) gli scavi dovranno essere opportunamente armati e nel caso di accertata instabilità, sarà necessario provvedere con idonee opere di consolidamento al loro sostegno sia provvisorio che definitivo;

g) di disporre che nel corso dei lavori si dovranno verificare gli assunti geotecnici e geomeccanici al fine di adempiere al dettato del D.M. 11.3.88 n. 47 così come verificati nelle relazioni geologico-tecniche dell’aprile e luglio 2003 e a firma del Dott. Franco Tamone. Tali verifiche e, se del caso, l’eventuale ricontrollo delle analisi di stabilità, dovranno far parte integrante del progetto;

h) di stabilire che in fase esecutiva occorrerà provvedere alla corretta regimazione delle acque meteoriche e superficiali, al fine di impedire la loro permeazione nel terreno, il formarsi di ristagni ed il ruscellamento incontrollato delle stesse, nonché realizzare adeguate opere contro l’erosione superficiale come previste nel progetto;

i) dovranno essere rispettate le prescrizioni tecnico costruttive (angoli di scarpata verificati, dimensioni delle sezioni di deflusso verificate, inerbimento scarpate ecc.) contenute nella Relazione geologico-tecnica a firma del Dott. Geol. Tamone Franco

2. di disporre che è fatta salva la possibilità di dettare ulteriori norme e prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche in corso d’opera od al termine dei lavori;

3. di stabilire che i lavori dovranno essere ultimati entro 24 mesi dalla data della autorizzazione

4. di stabilire che ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45, l’Ente titolare della presente autorizzazione è esonerato dal versamento del deposito cauzionale e del corrispettivo del rimboschimento in quanto trattasi di lavori di pubblica utilità;

5. che la presente autorizzazione si riferisce esclusivamente alla verifica della compatibilità tra l’equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell’intervento e non si riferisce agli aspetti connessi con la corretta funzionalità degli interventi, né all’adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità. Sono pertanto esclusi eventuali lavori preparatori e di cantiere, quali apertura di piste di avvicinamento, posa di teleferiche, costruzioni di piazzole di deposito, fabbricati precari ecc., per i quali dovrà essere richiesta ulteriore autorizzazione a cura della Ditta costruttrice;

6. che sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni ed Enti

7. che avverso alla presente Determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della presente;

8. che i lavori ricadono nei precetti del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352) art. 146 lettera C e G;

9. che le eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente Determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

Il Dirigente del Settore
Giorgetta J. Liardo

Per presa visione
Assessore alla Difesa del Suolo
Francesco Zanotti