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Bollettino Ufficiale n. 53 del 31 / 12 / 2003

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Novara

Determina n. 4190 del 15.12.2003 - T.U. Nr. 1775/1933 e Leggi Reg.li 5/1994 e 61/2000. Rinnovo concessione di derivazione dal Fiume Ticino a mezzo del Naviglio Langosco nel Comuni di Galliate ad uso idroelettrico. Ditta Standardtela S.p.A. - Via Tiziano n. 9 - Milano

Il Responsabile

(omissis)

determina

di assentire, salvi i diritti dei terzi e nei limiti della disponibilità dell’acqua, alla Standardtela S.p.A. con sede in Milano, P.I. 00811880152 la concessione di derivazione di moduli max 442 e medi 295 d’acqua dal Fiume Ticino a mezzo del Naviglio Langosco nel Comune di Galliate per produrre sul salto di ml. 3,70 la potenza nominale di Kw 1070;

di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto costituente parte integrante del presente atto e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale;

di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui, decorrenti dal 31.1.1977 data di scadenza della precedente concessione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nell’allegato disciplinare;

(omissis)

Estratto del disciplinare n. 19589:

Art. 8 - Garanzie da osservarsi - Saranno eseguite e mantenute a carico della Società concessionaria tutte le opere necessarie sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per la difesa delle proprietà, sia del buon regime del Fiume Ticino e del Naviglio Langosco in dipendenza della concessa derivazione.

Il Concessionario dichiara formalmente di tenere sollevata ed indenne l’Autorità concedente da qualsiasi molestia giudiziaria o protesta di danni da parte di terzi che si ritengano pregiudicati dalla presente concessione.

Inoltre incombe al concessionario il risarcimento di qualsiasi lesione che venisse arrecata ai diritti legittimi dei possessori di terreni, degli utenti di derivazione e degli esercenti diritti di pesca ed ogni qualsiasi altro danno arrecato con le opere della derivazione e/o dell’esercizio di essa, eccezion fatta per eventi di natura eccezionale.

Art. 9 - Deflusso minimo vitale - Tenuto conto che l’opera di presa sul Fiume Ticino è costituita da una filarola di ciottoli, non è necessario imporre il minimo deflusso vitale in quanto trattasi di uno sbarramento filtrante di facile asportazione, costituito da ciottoli e ghiaia prelevate in alveo dal Fiume Ticino che permettono uno scorrimento continuo del deflusso naturale del fiume stesso.

L’Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.

Il Responsabile
della posizione organizzativa
Giuseppe Grappone