Torna al Sommario Indice Sistematico
Bollettino Ufficiale n. 52 del 24 / 12 / 2003
Deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2003, n. 63-11101
Sviluppo e diffusione di impianti di riscaldamento e climatizzazione a basse emissioni in atmosfera e ad alto rendimento energetico. Definizione dei criteri di ripartizione e di trasferimento dei fondi alle Province
A relazione dellAssessore Cavallera:
Con Legge regionale 7 aprile 2000 n. 43, Disposizioni per la tutela dellambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dellaria., la Regione ha, tra laltro, provveduto a definire i criteri per la classificazione del territorio regionale ai fini della qualità dellaria, ad individuare in sede di prima applicazione i Comuni assegnati alle zone per la gestione della qualità dellaria e per la pianificazione degli interventi necessari al suo miglioramento progressivo, nonché ad individuare prime misure per la riduzione delle emissioni in atmosfera.
Con propria deliberazione n. 14-7623 dell 11 Novembre 2002 la Giunta Regionale ha provveduto allaggiornamento dellassegnazione dei Comuni alle diverse zone e allapprovazione degli indirizzi per la predisposizione e la gestione dei Piani di Azione di cui al D.Lgs. n. 351/1999.
La Valutazione della qualità dellaria nella Regione Piemonte, approvata con propria deliberazione n. 109-6941 del 5 Agosto 2002, individua come critici i parametri PM10 e NOx; è quindi richiesto che i Piani di Azione prevedano interventi prevalentemente finalizzati alla riduzione di tali inquinanti.
Anche le azioni regionali di sostegno finanziario, previste con propria deliberazione n. 65-6727 del 22 Luglio 2002, si rivolgono prioritariamente agli stessi obiettivi in tutti i settori interessati: in primis, la mobilità e, a seguire, il riscaldamento, la climatizzazione e gli impianti produttivi.
In particolare con la deliberazione citata la Giunta Regionale ha prenotato euro 2.500.000 sul cap. 26938/2003 e euro 2.500.000 per lanno 2004, da destinarsi allo sviluppo di tecnologie a bassa produzione di emissioni negli impianti produttivi, di riscaldamento e climatizzazione.
Relativamente alle risorse per lanno 2003, confermate con propria deliberazione n. 27-8237 del 20 gennaio 2003, se ne prevede lutilizzo per incentivare linstallazione, in impianti di riscaldamento/climatizzazione a servizio di edifici appartenenti alle categorie E1(1), E2, E7 di cui allart. 3 del DPR n. 412/1993, di generatori di calore caratterizzati da una bassa produzione di emissioni in atmosfera e da elevati valori di rendimento energetico, nonché di bruciatori a basse emissioni (in particolare di ossidi dazoto).
A tal fine si prevede di procedere alla ripartizione e al trasferimento delle risorse di cui è caso alle Province, assegnando a ciascuna di esse una quota calcolata ripartendo il totale in base al parametro popolazione.
Ogni Provincia emanerà apposito bando per la concessione dei contributi in conto capitale sulla base dei criteri specificati nellAllegato alla presente deliberazione, che riguardano i requisiti minimi richiesti per le varie tipologie di intervento, le priorità, gli elementi di merito e le esclusioni.
Al fine di garantire la necessaria uniformità di comportamento sul territorio regionale, la Direzione Tutela e Risanamento Ambientale - Programmazione Gestione Rifiuti, sentite le Province, provvederà ad integrare i criteri di cui allAllegato con la previsione dellammontare delle incentivazioni in conto capitale da attribuire a ciascuno degli interventi finanziabili, stabilita secondo una logica finalizzata a privilegiare la realizzazione di impianti tecnologicamente avanzati e caratterizzati da elevate prestazioni energetiche ed emissive.
Il bando provinciale dovrà essere emanato al più presto in modo tale da consentire la fruibilità dei contributi anche per gli interventi proposti per la stagione invernale 2004 - 2005.
Il finanziamento assegnato a ciascuna Provincia verrà erogato fin da subito a cura della Direzione competente.
Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale,
visto lart. 17 della L.R. n. 51/1997;
vista la L.R. 43/2000;
vista la D.G.R. n. 14-7623 dell 11 Novembre 2002;
visto la proposta di Piano Energetico Regionale, adottato dalla Giunta Regionale con propria deliberazione n. 21 - 9031 del 14 Aprile 2003;
con voto unanime espresso nei modi di legge,
delibera
* di approvare i criteri di riparto dei fondi destinati alle Province a sostegno dello sviluppo e diffusione di impianti di riscaldamento e climatizzazione a basse emissioni in atmosfera e ad alto rendimento energetico, secondo le modalità indicate in premessa, che comportano il trasferimento alle Province delle seguenti somme:
Provincia di Alessandria 248.644,00 euro
Provincia di Asti 124.609,00 euro
Provincia di Biella 112.231,00 euro
Provincia di Cuneo 333.013,00 euro
Provincia di Novara 206.417,00 euro
Provincia di Torino 1.273.691,00 euro
Provincia Verbano-Cusio-Ossola 95.405,00 euro
Provincia di Vercelli 105.990,00 euro
* di approvare i criteri, di cui allAllegato alla presente deliberazione, per la concessione di contributi in conto capitale per linstallazione di generatori di calore caratterizzati da bassa produzione di emissioni in atmosfera e da elevati valori di rendimento energetico, nonché di bruciatori a basse emissioni (in particolare di ossidi dazoto) in impianti di riscaldamento/climatizzazione a servizio di edifici appartenenti alle categorie E1(1), E2, E7 di cui allart. 3 del DPR n. 412/1993;
* di stabilire che, al fine di garantire la necessaria uniformità di comportamento sul territorio regionale, la Direzione Tutela e Risanamento Ambientale - Programmazione Gestione Rifiuti, sentite le Province, provvederà ad integrare i criteri di cui allAllegato alla presente deliberazione, con la previsione dellammontare delle incentivazioni in conto capitale da attribuire a ciascuno degli interventi finanziabili, stabilita secondo una logica finalizzata a privilegiare la realizzazione di impianti tecnologicamente avanzati e caratterizzati da elevate prestazioni energetiche ed emissive;
* di demandare alla Direzione regionale Tutela e Risanamento Ambientale - Programmazione Gestione Rifiuti ladozione dei provvedimenti necessari per lattuazione della presente deliberazione;
LAllegato costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dellarticolo 65 dello Statuto e dellarticolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)
Allegato
Criteri per la predisposizione dei bandi provinciali per la concessione di contributi in conto capitale per lo sviluppo e la diffusione di impianti di riscaldamento e climatizzazione a basse emissioni in atmosfera e ad alto rendimento energetico.
Si riportano di seguito le priorità, gli elementi di merito e le esclusioni per la concessione dei contributi, nonché, in Tabella 1, i requisiti minimi richiesti per interventi su impianti esistenti e nuovi.
Sono considerati prioritari gli interventi su impianti siti nelle zone di Piano, così come individuate con D.G.R. n. 14-7623 dell 11/11/2002.
Sono considerati prioritari gli interventi su impianti esistenti che prevedono la sostituzione di generatori di calore alimentati con combustibili solidi e liquidi di cui alle lettere l), m), n), o), p), q), comma 1 dellart. 6 del DPCM 8 Marzo 2002, con generatori di calore aventi le caratteristiche riportate nella Tabella 1 ed alimentati con i combustibili ivi previsti.
Relativamente agli interventi su impianti esistenti costituisce elemento di merito, al fine dellottenimento del contributo, levidenza di un corretto dimensionamento del generatore di calore rispetto allutenza servita.
Sono esclusi da contributo gli interventi realizzati in aree in cui è presente una rete di distribuzione calore (teleriscaldamento), salvo che venga presentata, da parte del richiedente, una esplicita dichiarazione di non allacciabilità relativa al sito interessato allintervento, rilasciata dal Gestore della rete di distribuzione calore;
Sono esclusi da contributo gli interventi che, pur in presenza dei requisiti tecnici richiesti previsti in Tabella 1, prevedono il passaggio da impianti di riscaldamento centralizzati ad impianti con produzione di calore suddivisa per singola unità abitativa (autonomi);
Sono esclusi da contributo gli interventi che prevedono, in nuovi edifici costituiti da più di 4 unità abitative, linstallazione di generatori di calore per singola unità abitativa (autonomi);
allegato