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Bollettino Ufficiale n. 52 del 24 / 12 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2003, n. 63-11101

Sviluppo e diffusione di impianti di riscaldamento e climatizzazione a basse emissioni in atmosfera e ad alto rendimento energetico. Definizione dei criteri di ripartizione e di trasferimento dei fondi alle Province

A relazione dell’Assessore Cavallera:

Con Legge regionale 7 aprile 2000 n. 43, “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria.”, la Regione ha, tra l’altro, provveduto a definire i criteri per la classificazione del territorio regionale ai fini della qualità dell’aria, ad individuare in sede di prima applicazione i Comuni assegnati alle zone per la gestione della qualità dell’aria e per la pianificazione degli interventi necessari al suo miglioramento progressivo, nonché ad individuare prime misure per la riduzione delle emissioni in atmosfera.

Con propria deliberazione n. 14-7623 dell’ 11 Novembre 2002 la Giunta Regionale ha provveduto all’aggiornamento dell’assegnazione dei Comuni alle diverse zone e all’approvazione degli indirizzi per la predisposizione e la gestione dei Piani di Azione di cui al D.Lgs. n. 351/1999.

La Valutazione della qualità dell’aria nella Regione Piemonte, approvata con propria deliberazione n. 109-6941 del 5 Agosto 2002, individua come critici i parametri PM10 e NOx; è quindi richiesto che i Piani di Azione prevedano interventi prevalentemente finalizzati alla riduzione di tali inquinanti.

Anche le azioni regionali di sostegno finanziario, previste con propria deliberazione n. 65-6727 del 22 Luglio 2002, si rivolgono prioritariamente agli stessi obiettivi in tutti i settori interessati: in primis, la mobilità e, a seguire, il riscaldamento, la climatizzazione e gli impianti produttivi.

In particolare con la deliberazione citata la Giunta Regionale ha prenotato euro 2.500.000 sul cap. 26938/2003 e euro 2.500.000 per l’anno 2004, da destinarsi allo sviluppo di tecnologie a bassa produzione di emissioni negli impianti produttivi, di riscaldamento e climatizzazione.

Relativamente alle risorse per l’anno 2003, confermate con propria deliberazione n. 27-8237 del 20 gennaio 2003, se ne prevede l’utilizzo per incentivare l’installazione, in impianti di riscaldamento/climatizzazione a servizio di edifici appartenenti alle categorie E1(1), E2, E7 di cui all’art. 3 del DPR n. 412/1993, di generatori di calore caratterizzati da una bassa produzione di emissioni in atmosfera e da elevati valori di rendimento energetico, nonché di bruciatori a basse emissioni (in particolare di ossidi d’azoto).

A tal fine si prevede di procedere alla ripartizione e al trasferimento delle risorse di cui è caso alle Province, assegnando a ciascuna di esse una quota calcolata ripartendo il totale in base al parametro popolazione.

Ogni Provincia emanerà apposito bando per la concessione dei contributi in conto capitale sulla base dei criteri specificati nell’Allegato alla presente deliberazione, che riguardano i requisiti minimi richiesti per le varie tipologie di intervento, le priorità, gli elementi di merito e le esclusioni.

Al fine di garantire la necessaria uniformità di comportamento sul territorio regionale, la Direzione Tutela e Risanamento Ambientale - Programmazione Gestione Rifiuti, sentite le Province, provvederà ad integrare i criteri di cui all’Allegato con la previsione dell’ammontare delle incentivazioni in conto capitale da attribuire a ciascuno degli interventi finanziabili, stabilita secondo una logica finalizzata a privilegiare la realizzazione di impianti tecnologicamente avanzati e caratterizzati da elevate prestazioni energetiche ed emissive.

Il bando provinciale dovrà essere emanato al più presto in modo tale da consentire la fruibilità dei contributi anche per gli interventi proposti per la stagione invernale 2004 - 2005.

Il finanziamento assegnato a ciascuna Provincia verrà erogato fin da subito a cura della Direzione competente.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale,

visto l’art. 17 della L.R. n. 51/1997;

vista la L.R. 43/2000;

vista la D.G.R. n. 14-7623 dell’ 11 Novembre 2002;

visto la proposta di Piano Energetico Regionale, adottato dalla Giunta Regionale con propria deliberazione n. 21 - 9031 del 14 Aprile 2003;

con voto unanime espresso nei modi di legge,

delibera

* di approvare i criteri di riparto dei fondi destinati alle Province a sostegno dello sviluppo e diffusione di impianti di riscaldamento e climatizzazione a basse emissioni in atmosfera e ad alto rendimento energetico, secondo le modalità indicate in premessa, che comportano il trasferimento alle Province delle seguenti somme:

Provincia di Alessandria 248.644,00 euro

Provincia di Asti 124.609,00 euro

Provincia di Biella 112.231,00 euro

Provincia di Cuneo 333.013,00 euro

Provincia di Novara 206.417,00 euro

Provincia di Torino 1.273.691,00 euro

Provincia Verbano-Cusio-Ossola 95.405,00 euro

Provincia di Vercelli 105.990,00 euro

* di approvare i criteri, di cui all’Allegato alla presente deliberazione, per la concessione di contributi in conto capitale per l’installazione di generatori di calore caratterizzati da bassa produzione di emissioni in atmosfera e da elevati valori di rendimento energetico, nonché di bruciatori a basse emissioni (in particolare di ossidi d’azoto) in impianti di riscaldamento/climatizzazione a servizio di edifici appartenenti alle categorie E1(1), E2, E7 di cui all’art. 3 del DPR n. 412/1993;

* di stabilire che, al fine di garantire la necessaria uniformità di comportamento sul territorio regionale, la Direzione Tutela e Risanamento Ambientale - Programmazione Gestione Rifiuti, sentite le Province, provvederà ad integrare i criteri di cui all’Allegato alla presente deliberazione, con la previsione dell’ammontare delle incentivazioni in conto capitale da attribuire a ciascuno degli interventi finanziabili, stabilita secondo una logica finalizzata a privilegiare la realizzazione di impianti tecnologicamente avanzati e caratterizzati da elevate prestazioni energetiche ed emissive;

* di demandare alla Direzione regionale Tutela e Risanamento Ambientale - Programmazione Gestione Rifiuti l’adozione dei provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione;

L’Allegato costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 65 dello Statuto e dell’articolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

Criteri per la predisposizione dei bandi provinciali per la concessione di contributi in conto capitale per lo sviluppo e la diffusione di impianti di riscaldamento e climatizzazione a basse emissioni in atmosfera e ad alto rendimento energetico.

Si riportano di seguito le priorità, gli elementi di merito e le esclusioni per la concessione dei contributi, nonché, in Tabella 1, i requisiti minimi richiesti per interventi su impianti esistenti e nuovi.

Sono considerati prioritari gli interventi su impianti siti nelle “zone di Piano”, così come individuate con D.G.R. n. 14-7623 dell’ 11/11/2002.

Sono considerati prioritari gli interventi su impianti esistenti che prevedono la sostituzione di generatori di calore alimentati con combustibili solidi e liquidi di cui alle lettere l), m), n), o), p), q), comma 1 dell’art. 6 del DPCM 8 Marzo 2002, con generatori di calore aventi le caratteristiche riportate nella Tabella 1 ed alimentati con i combustibili ivi previsti.

Relativamente agli interventi su impianti esistenti costituisce elemento di merito, al fine dell’ottenimento del contributo, l’evidenza di un corretto dimensionamento del generatore di calore rispetto all’utenza servita.

Sono esclusi da contributo gli interventi realizzati in aree in cui è presente una rete di distribuzione calore (teleriscaldamento), salvo che venga presentata, da parte del richiedente, una esplicita dichiarazione di “non allacciabilità” relativa al sito interessato all’intervento, rilasciata dal Gestore della rete di distribuzione calore;

Sono esclusi da contributo gli interventi che, pur in presenza dei requisiti tecnici richiesti previsti in Tabella 1, prevedono il passaggio da impianti di riscaldamento centralizzati ad impianti con produzione di calore suddivisa per singola unità abitativa (autonomi);

Sono esclusi da contributo gli interventi che prevedono, in nuovi edifici costituiti da più di 4 unità abitative, l’installazione di generatori di calore per singola unità abitativa (autonomi);

allegato