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Bollettino Ufficiale n. 52 del 24 / 12 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 17 novembre 2003, n. 45-11001

Piano di investimenti del trasporto pubblico locale in Piemonte. Criteri generali e modalità di contribuzione del piano autobus. Accantonamento a favore della Direzione regionale Trasporti della somma di euro 13.576.956,78= sul cap. 25192/2003 del bilancio regionale

A relazione del Vicepresidente Casoni:

Il Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 17.5.2001 ha reso disponibili le risorse per l’anno 2003 previste dalla legge 23 dicembre 2000 n. 388 che, ai sensi dell’art.2, comma 5 della legge 18 giugno 1998 n. 194, autorizza impegni finanziari al fine di permettere gli investimenti nel settore del trasporto pubblico locale (TPL); conseguentemente con Determinazione Dirigenziale della Direzione regionale Bilanci e Finanze n. 51 del 25.3.2002 è stata autorizzata la contrazione di un mutuo per le finalità previste dalla Legge 194/98; a seguito della stipula di tale mutuo, sull’apposito capitolo del Bilancio regionale n. 25192/2003, è stata inserita una disponibilità di euro 13.576.956,78.

Con D.G.R. n. 104-7866 del 25.11.2002 è stato ritenuto opportuno rinnovare il parco autobus regionale sostituendo i mezzi con più di 15 anni al 31.12.2001 che, al netto degli autobus ammessi a contributo in applicazione delle DD.G.R. n. 97-29586 del 1.3.2000 e n. 62-6806 del 29.7.2002, risultava essere costituito da n. 540 autobus; per tale rinnovo, nella stessa deliberazione n. 104-7866 del 25.11.2002, è stato stimato che le risorse necessarie per attuare l’intera sostituzione erano pari a euro 68.406.635,25. La stessa D.G.R. n. 104-7866 del 25.11.2002 a tal fine ha stanziato euro 26.369.227,00 di cui euro 24.637.490,93 provenienti dal rifinanziamento della L. 194/98, attuato mediante le leggi 488/99 e 388/00, e euro 1.731.736,07 da risorse regionali del Bilancio 2002. Con D.D. n. 98 del 27.2.2003, in applicazione della D.G.R. n. 104-7866 del 25.11.2002, si è proceduto alla ripartizione delle risorse agli Enti soggetti di delega per cui risulta che, a fronte di una percentuale di sostituzione media del 38,47%, si è avuto, per le singole tipologie di autobus, le seguenti percentuali di sostituzione:

* 38,41% per gli autobus interurbani e suburbani;

* 39,15% per gli autobus urbani.

Dopo l’applicazione della D.D. n. 98 del 27.2.2003 gli autobus con più di 15 anni stimati al 31.12.2001 ancora da sostituire risultano n. 261 autobus interurbani, n. 15 autobus suburbani e n. 57 autobus urbani.

I Comuni di Settimo Torinese e di Chieri non sono stati assegnatari delle risorse stanziate con D.G.R. n. 104-7866 del 25.11.2002 in quanto non risultavano, nel parco veicoli delle Aziende di trasporto che svolgevano servizi di TPL per conto dei medesimi Enti, autobus che soddisfavano il criterio dei 15 anni al 31.12.2001.

Con nota prot. n. 74844 del 17.10.2003 il Comune di Settimo Torinese ha fatto pervenire la richiesta di contribuzione per la sostituzione di n. 2 autobus con più di 15 anni al 31.12.2001 in carico all’Azienda esercente il servizio urbano; con nota prot. n. 28060 del 16.10.2003 il Comune di Chieri ha inoltrato la medesima richiesta per la sostituzione di n. 4 autobus.

Pertanto, con l’inclusione dei suddetti 6 mezzi, gli autobus urbani ancora da sostituire risultano 63.

Rispetto a quanto sopra, ai soli fini della definizione dell’ammontare delle risorse necessarie per la sostituzione dei mezzi con più di 15 anni al 31.12.2001, con autobus nuovi di fabbrica, il contributo unitario regionale è determinato, distintamente per autobus interurbani, suburbani ed urbani quale sommatoria del:

* 50% del prezzo base dei bus, IVA esclusa, con riferimento al prezzo di listino dell’interurbano versione lungo (12 metri), al prezzo di listino del suburbano versione lungo (12 metri) ed al prezzo di listino dell’urbano versione lungo (12 metri) aumentato dei costi delle dotazioni accessorie quali l’impianto di climatizzazione dell’aria sul veicolo, gli indicatori di linea e di percorso del tipo a “led luminoso a scritta fissa, variabile non scorrevole e con sistema audiovisivo interno ed esterno di prossima fermata”, diminuito del 10% a titolo di sconto commerciale; i prezzi di listino di riferimento sono riportati nell’allegato 1 parte integrante della presente deliberazione;

* 100% del costo per l’impianto sollevatore disabili su carrozzella posto pari a euro 18.600,00 (IVA esclusa) oppure pedana o scivolo estraibile posto pari a euro 13.000,00 (IVA esclusa).

Tale metodologia determina un ammontare del contributo regionale unitario di euro 123.899,10 per autobus interurbani, di euro 141.600,10 per autobus suburbani e di euro 139.386,10 per autobus urbani; le risorse necessarie per la sostituzione degli autobus con più di 15 anni al 31.12.2001 sono pertanto stimate in euro 43.242.990,90.

Al fine di migliorare la qualità del servizio erogato e dell’aria, mediante l’immissione in servizio di materiale rotabile con motorizzazione conforme alle direttive Euro 3 o superiore si ritiene opportuno proseguire la sostituzione dei mezzi con più di 15 anni al 31.12.2001, con autobus nuovi di fabbrica.

Tenuto conto che le risorse necessarie per l’investimento regionale in materiale rotabile, calcolato con le modalità di cui sopra, è pari ad euro 43.242.990,90, la percentuale di sostituzione media degli autobus con più di 15 anni al 31.12.2001 risulta pari a circa 31,40%.

Con successiva determinazione dirigenziale si provvederà al riparto e all’assegnazione delle risorse tra gli altri Enti soggetti di delega ai sensi della L.R. 1/2000; la ripartizione delle risorse dovrà tener conto del numero di autobus con più di 15 anni al 31.12.2001, al netto degli autobus ammessi a contributo in applicazione delle DD.G.R n. 97 - 29586 del 01.03.2000, n. 62 - 6806 del 29.07.2002 e n. 104-7866 del 25.11.2002, risultanti nel parco veicoli degli Enti o Aziende di trasporto che svolgono servizi di trasporto pubblico locale per conto degli Enti soggetti di delega o di quelli con i quali le Province hanno sottoscritto Accordi di Programma ai sensi della L.R. 1/2000; non possono beneficiare del contributo regionale le Aziende che svolgono in Piemonte servizio di TPL esclusivamente in subappalto; le risorse ripartite con le modalità di cui sopra dovranno essere ripartite ed assegnate agli Enti soggetti di delega ai sensi della L.R. 1/2000 tenendo conto dell’effettivo peso che ciascun Ente rappresenta sulla totalità dei servizi di TPL erogati dall’Azienda in Piemonte, valutato sulla base delle risultanze dell’istruttoria delle dichiarazioni delle Aziende sul personale impiegato al 31.12.2001 di cui alla D.G.R. n. 45-7283 del 07.10.2002, o, se il dato non è disponibile, in funzione dei chilometri svolti dall’Azienda stessa e assegnati a ciascun Ente con la D.G.R. n. 74-25984 del 16.11.1998 e successive modifiche e integrazioni; nel calcolo dell’assegnazione per singola Provincia si dovrà tener conto degli Enti o Aziende di trasporto che svolgono il servizio per gli Enti non soggetti di delega ai sensi della L.R. 1/2000 relativamente al territorio di propria competenza; il contributo viene assegnato pari al contributo unitario per autobus urbano lungo (12 m.) all’Ente soggetto di delega solo se dalla ripartizione si ottiene come risultato un valore pari o superiore alla metà più un Euro del contributo ammesso per un autobus urbano lungo (12 m.).

Al fine di dare attuazione all’Accordo per il Monitoraggio dei finanziamenti accordati dallo Stato alle Regioni per gli investimenti nel TPL automobilistico approvato in sede di Conferenza Unificata in data 9 settembre 2003 e per favorire la ripresa delle industrie costruttrici di autobus, che stanno versando in un momento di crisi per mancanza di ordini, occorre migliorare il rapporto fondi stanziati su somme liquidate per la sostituzione degli autobus con più di 15 anni; si stabilisce, pertanto, che la ripartizione e l’assegnazione delle risorse tra gli Enti soggetti di delega ai sensi della L.R. 1/2000 terrà conto solo di quegli Enti che ai sensi della n. 104-7866 del 25.11.2002 alla data del 31 ottobre 2003 hanno fatto pervenire un’attestazione nella quale risulta che hanno ancora da liquidare meno del 10% delle risorse loro assegnate con il Piano autobus 2000 di cui alla DGR n. 97-29586 del 1.3.2000; l’obiettivo si intende raggiunto anche se le risorse ancora da liquidare da parte dell’Ente sono insufficienti alla contribuzione di un autobus inserito tra le richieste aziendali.

Gli Enti assegnatari delle risorse derivanti dall’applicazione della presente, entro 6 mesi dalla data di pubblicazione della determinazione dirigenziale di assegnazione delle risorse stesse, devono procedere all’approvazione del Piano d’investimento individuando gli Enti e le Aziende di trasporto che svolgono servizi di TPL e, in funzione delle richieste dei medesimi soggetti, definire le quantità e le tipologie di autobus ammissibili al finanziamento tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- i bus in acquisto devono sostituire prioritariamente gli autobus con oltre 15 anni al 31 dicembre 2001, rispetto all’anno di costruzione, con un rapporto bus in sostituzione su bus in acquisto pari a 1; in caso di acquisto di autosnodati tale rapporto è elevato a 1,2;

- gli Enti soggetti di delega, soddisfatte tutte le richieste di sostituzione degli autobus con oltre 15 anni al 31 dicembre 2001 degli Enti e Aziende di trasporto, sono autorizzati a contribuire gli autobus che hanno più di 15 anni al momento dell’approvazione del rispettivo Piano autobus; la presente disposizione può essere applicata anche ai piani di investimento derivanti dalla riprogrammazione delle risorse già erogate agli Enti soggetti di delega agli stessi fini;

- il potenziamento è ammesso solo per acquisto di bus ad alimentazione non convenzionale ed a basso impatto ambientale (Metano o GPL o Elettrico) e a condizione che tutte le richieste per la sostituzione di autobus con oltre 15 anni siano soddisfatte e che lo stesso richiedente il potenziamento abbia inoltrato richiesta di sostituzione di tutti gli autobus con oltre 15 anni costituenti il proprio parco adibito a servizi di trasporto pubblico locale;

- i bus diesel in acquisto devono avere motorizzazione Euro 3 o successiva;

- i bus in acquisto devono essere dotati di:

1) impianto di climatizzazione dell’aria sul veicolo;

2) indicatori di linea e di percorso del tipo a “led luminoso a scritta fissa, variabile non scorrevole e con sistema audiovisivo interno ed esterno di prossima fermata”;

3) impianto sollevatore disabili su carrozzella oppure pedana o scivolo estraibile;

- sulle fiancate applicare la dicitura “Veicolo acquistato con contributo della Regione Piemonte” , nonché lo stemma della Regione Piemonte e il “logo” dell’Assessorato regionale ai trasporti conformi alle caratteristiche di cui alla D.G.R. n. 134-22089 del 5.7.1989 ed il rispetto dei requisiti di immagine stabilite dalla stessa deliberazione e successive modifiche e integrazioni;

- i veicoli contribuiti devono riportare una fascia realizzata con pellicola autoadesiva ad elevatissima rifrangenza dell’altezza di circa 5-6 cm di colore giallo regolarmente omologata e marcata come previsto dall’articolo 5 della normativa ONU-CEE/104 del 15/1/1998 recepita con Circolare n.23/98 del Ministero dei Trasporti con nota in data 9/2/1998; la fascia deve essere posizionata nella parte bassa del veicolo, lateralmente e posteriormente al medesimo, ad un altezza minima dal suolo di 250 mm.

Il Piano di investimento dovrà essere trasmesso alla Direzione regionale Trasporti, a cura di ciascun Ente soggetto di delega, entro un mese dalla sua approvazione.

Il contributo per il rinnovo del materiale rotabile viene assegnato dalle Province e dai Comuni agli Enti o Aziende di trasporto ed è definito nella misura massima del 50% del costo effettivamente sostenuto, IVA esclusa, rispetto ai prezzi riportati per classi di bus nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale delle presente deliberazione, al netto del costo dell’attrezzatura per l’accessibilità dei disabili; il costo unitario di listino, riportato nell’Allegato 1, per la sola contribuzione di bus ad alimentazione non convenzionale e a basso impatto ambientale, può essere elevato sino al valore massimo corrispondente al 20% di quello indicato nei medesimi allegati per ciascuna tipologia e classe.

Il “Totale costi ammessi” dell’Allegato 1 è stato determinato applicando al costo unitario di listino, al costo dell’impianto di climatizzazione dell’aria sul veicolo ed al costo degli indicatori (di linea e di percorso del tipo a “led luminoso a scritta fissa, variabile non scorrevole e con sistema audiovisivo interno ed esterno di prossima fermata), distinti per tipologie e classi bus, una riduzione del 10% a titolo di sconto commerciale.

Viene interamente contribuito, fino alla concorrenza dei limiti previsti nell’Allegato 1, il costo dell’attrezzatura per l’accessibilità dei disabili: impianto sollevatore, pedana o scivolo estraibile.

In caso di costo, risultante da fattura, inferiore a quello di riferimento come sopra definito, il contributo sarà liquidato rispetto all’importo risultante dalla fattura, IVA esclusa. Nel costo unitario di listino, esposto nell’Allegato 1 della presente deliberazione, è ammissibile la spesa per l’installazione, all’acquisto del veicolo, di un dispositivo di trattamento dei gas di scarico di tipo CRT (Continuosly Regeneration Trap) o SCRT (Selected CRT).

Con riferimento all’art. 16, comma 6 della L.R. 1/2000 i predetti contributi, per l’acquisto in conto capitale, sono erogati a fondo perduto previa iscrizione sui veicoli di ipoteca di 1° grado, con costo a carico del beneficiario, anche cumulativa rispetto all’eventuale lotto di autobus contribuiti, o, in alternativa, previo rilascio di garanzia fidejussoria, di ammontare pari al contributo, a favore della Regione Piemonte e per il periodo di non alienabilità dei veicoli pari a 10 anni per i bus interurbani e suburbani e di 8 anni per quelli urbani; relativamente alla garanzia fidejussoria è ammessa la sua regolazione rispetto al valore scalare del contributo tenuto conto della durata del suddetto periodo di non alienabilità.

Il contributo regionale può essere ammesso anche per gli acquisti mediante ricorso a leasing o locazione finanziaria fatte salve le garanzie richieste per l’acquisto in conto capitale; la presente disposizione può essere applicata anche ai piani di investimento derivanti dalla riprogrammazione delle risorse già erogate agli Enti soggetti di delega agli stessi fini.

La determinazione dirigenziale, in applicazione alla presente, definirà la documentazione necessaria alle Province ed ai Comuni per la liquidazione del contributo agli Enti e Aziende di trasporto; tale documentazione dovrà essere trasmessa dai soggetti beneficiari all’Ente soggetto di delega entro il termine di 6 mesi dalla data di approvazione del Piano d’investimento dell’Ente stesso; gli Enti assegnatari sono tenuti a comunicare le risultanze delle verifiche sopra previste alla Regione entro un mese dalla loro conclusione. Le eventuali risorse residue a livello di Ente soggetto di delega ai sensi della L.R. 1/2000 saranno conteggiate in diminuzione dei successivi piani regionali d’investimento in materiale rotabile per il trasporto pubblico locale.

Per quanto sopra,

la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di approvare il Piano di investimenti del trasporto pubblico locale in Piemonte rispetto ai criteri generali, le caratteristiche di allestimento dei veicoli e le modalità di contribuzione e di gestione del Piano da parte degli Enti soggetti di delega ai sensi della L.R. 1/2000 così come specificato in premessa e nei limiti dell’importo di euro 13.576.956,78 per l’erogazione di contributi agli Enti soggetti di delega ai sensi della L.R. 1/2000, da destinarsi agli Enti e Aziende di trasporto per il rinnovo ed il potenziamento del parco autobus destinato al servizio di trasporto pubblico locale;

- di approvare l’allegato 1 parte integrante del presente atto che riporta i prezzi massimi ammissibili a contributo per tipologia di autobus.

- di accantonare a favore della Direzione regionale Trasporti la somma totale di euro 13.576.956,78 sul cap. 25192/2003 del bilancio regionale; la predetta somma sarà liquidata entro l’Esercizio Finanziario in corso (n. 101609/acc.);

- di autorizzare la Direzione regionale Trasporti a provvedere alla determinazione dirigenziale, secondo modalità, contenuti e tempi specificati in premessa, per l’assegnazione delle risorse agli Enti soggetti di delega ai sensi della L.R. 1/2000;

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

allegato