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Bollettino Ufficiale n. 52 del 24 / 12 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2003, n. 4-11043

Quote latte. Disposizioni attuative dell’art. 12, comma 6, del Decreto Ministeriale 31 luglio 2003. Legge 30 maggio 2003, n. 119

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

Per quanto espresso in premessa:

1) Di autorizzare l’utilizzo di sistemi di registrazione informatizzata della raccolta del latte che consentono la stampa su idonei supporti cartacei emessi sia al momento della raccolta del latte presso ciascun produttore, sia al momento dello scarico del prodotto. I dati e gli elementi registrati e presenti nei documenti devono essere coordinati, coerenti ed incrociabili.

2) I supporti cartacei:

- devono contenere almeno i dati necessari a soddisfare quanto previsto dal D.M. 31.7.03, art. 12;

- devono assicurare la leggibilità dei dati impressi per un periodo di tempo non inferiore ai tre anni dalla fine del periodo di commercializzazione cui si riferiscono;

- possono, se adeguatamente conservati ed organizzati, costituire il registro del produttore, del trasportatore e dell’acquirente ai sensi degli artt. 8 e 10 della L.119/03 e degli artt. 12 e 14 del D.M. 31.7.03.

3) Tutti gli elementi ed i dati, così come registrati e stampati, dovranno essere organizzati e conservati anche su supporto informatico, per lo stesso periodo di tempo di cui al precedente punto 2), secondo alinea.

4) I registri previsti all’articolo 12, rispettivamente al comma 1 e al comma 5, del medesimo decreto 31.7.03 devono comunque essere a disposizione del produttore e del trasportatore, ai fini dell’attività di controllo, anche in presenza di strumentazione informatica autorizzata ai sensi della presente deliberazione.

5) L’adozione di un sistema informatizzato di raccolta e trasporto non esclude il possibile mantenimento, contestuale, della tradizionale registrazione dei dati su supporto cartaceo, con le modalità previste dalla vigente normativa.

6) La Direzione Regionale Sviluppo dell’Agricoltura, è incaricata di definire ed emanare istruzioni operative per attuare quanto disposto con la presente deliberazione per quanto attiene i sistemi informatizzati di raccolta. E’ altresì incaricata di integrare la disciplina relativa alla documentazione di raccolta cartacea e la tenuta dei registri in presenza di particolari realtà territoriali e della filiera.

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)