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Bollettino Ufficiale n. 52 del 24 / 12 / 2003

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Vercelli

Determinazione del Dirigente del settore Pianificazione Territoriale n. 27288 del 20.6.2003

Il Dirigente Responsabile

(omissis)

determina

1) Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 9.5.2003 regolante gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione di derivazione d’acqua oggetto della presente, costituente parte integrante della Determinazione e conservato agli atti dell’Amministrazione Provinciale di Vercelli;

2) Di assentire, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell’acqua, all’Idrovalsesia S.r.l., la concessione di derivazione d’acqua di moduli medi 6,64 e massimi 12,47 dal torrente Vogna con opere di presa e di restituzione nel Comune di Riva Valdobbia per produrre, attraverso il salto di metri 394, la potenza nominale media di 2.565 kW da trasformarsi in energia elettrica;

3) Di accordare la concessione di che trattasi per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente all’osservanza degli obblighi e condizioni contenute nella D.G.P. n. 31638 del 19.9.2002, nonchè nel disciplinare sopraindicato e previo pagamento anticipato del canone annuo stabilito dalla normativa vigente e precisamente di euro 30.318,30 in ragione di euro 11,82 per ogni kW di potenza nominale media, ai sensi della Legge 5.1.1994 - n. 36 e del successivo articolo 1, comma 3, del D.M. 20 marzo 1998, salvo l’aggiornamento previsto dall’art. 3 del D.M. 25 febbraio 1997 - n. 90;

4) Di riservarsi l’applicazione alla concessione di che trattasi delle eventuali prescrizioni maggiormente restrittive che dovessero scaturire dall’attuazione dei disposti del D.Lgs 152/99, con particolare riferimento al Piano di Tutela delle Acque per il bacino del Sesia.

Estratto del Disciplinare di concessione n. 33923

Art. - 8 - Garanzie da osservarsi.

Saranno a carico del concessionario l’esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime delle acque, in dipendenza della concessione di derivazione ed in qualunque momento se ne manifestasse la necessità.

Art. - 9 - Deflusso minimo vitale (D.M.V.)

Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 22, comma 4, del D.Lgs. 11 maggio 1999 - n. 152, e future disposizioni modificative e/o restrittive in materia, il concessionario ha l’obbligo di lasciar defluire liberamente, immediatamente a valle delle opere di presa, la portata minima costante e continua di 275 l/sec. L’esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta che la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore minimo sopra prefissato. E’ facoltà delle Autorità competenti eseguire idonei controlli e, nel caso di accertata infrazione della presente clausola, applicare provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori a carico del titolare della concessione.

Il concessionario dovrà installare i dispositivi di misura definiti nel progetto esecutivo, per assicurare il rilascio in continuo del deflusso minimo vitale secondo le modulazioni indicate all’art. 4 precedente.

La corretta funzionalità di tali dispositivi dovrà essere certificata, mediante opportune prove sperimentali, prima dell’avvio dell’impianto ed in tempi successivi almeno una volta ogni cinque anni, ovvero quando si presumono malfunzionamenti.

Il concessionario si obbliga ad effettuare ogni lavoro di manutenzione ordinaria e/o straordinaria sui torrenti interessati dalle derivazioni d’acqua oggetto del presente disciplinare in corrispondenza delle relative opere di presa, nonché sulle medesime, in modo di garantire in qualsiasi condizione ed in particolare in condizione di magra e di morbida, il perfetto funzionamento dei dispositivi atti a consentire il rilascio del Deflusso Minimo Vitale e la sua misura.

Le misure del DMV devono essere effettuate in continuo con opportuna strumentazione di misura e registrazione automatica predisposta per una eventuale futura trasmissione dati via modem.

Il Concessionario ha l’obbligo, anche su richiesta del gestore dei diritti di pesca, di verificare con opportune strumentazioni di misura, in condizioni di magra, l’effettivo rilascio del DMV di progetto. Di dette verifiche dovrà essere data preventiva comunicazione alla Provincia di Vercelli ed all’A.R.P.A. ai fini della loro eventuale presenza durante le misure.

In corrispondenza della sezione di prelievo-rilascio dovranno essere ubicati e mantenuti:

a) un cartello indicatore dei termini relativi al D.M.V. ed, ove possibile, un dispositivo di evidenziazione della portata rilasciata da realizzarsi con modalità e tipologie adatte ad un pubblico non specialistico;

b) a norma dell’art. 1 della L.R. 9 agosto 1999 - n. 22, l’apposita targa contenente il codice identificativo univoco riferito esclusivamente all’opera di captazione in oggetto, che verrà consegnata da parte dell’Ente concedente, ai sensi dell’art. 3 comma 1 della stessa L.R., a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento della Giunta Regionale di cui all’art. 2 comma 5 della più volte citata L.R. A norma dell’art. 3, comma 2, della suddetta L.R. il titolare dell’opera di captazione è responsabile del mantenimento in buono stato di conservazione della targa di identificazione suddetta che deve sempre risultare chiaramente leggibile. In caso di danneggiamento, smarrimento o sottrazione della medesima ne richiede, a sua cura e spese, la sostituzione all’autorità competente. E’ fatta salva la possibilità, per l’Amministrazione concedente, di introdurre ulteriori disposizioni inerenti il rispetto di portate minime di rilascio in base all’adeguamento che sarà prescritto dal regolamento regionale attuativo di cui all’art. 22 del D.Lgs 11 maggio 1999. A partire da tale adeguamento il concessionario si obbliga a rilasciare, a titolo di Deflusso Minimo Vitale, la portata d’acqua ivi prescritta.

Art. - 10 - Altre norme e misure di mitigazione.

E’ fatta altresì salva la possibilità, per l’Amministrazione concedente, di introdurre ulteriori disposizioni inerenti la soluzione di problemi specifici di salvaguardia dell’ecosistema e del passaggio fluviale, con eventuale imposizione al concessionario dell’obbligo di realizzare, a sue proprie spese e nei tempi che gli saranno all’uopo prescritti, gli opportuni interventi di ingegneria fluviale (a titolo puramente esemplificativo: scale di risalita per pesci, preservazione e ripristino zone di rifugio e di riproduzione dell’ittiofauna, ecc.).

Art. - 11 - Obblighi ittiogenici.

Per un tratto di torrente corrispondente ai primi 1500 m a partire dall’opera di presa, dovrà essere predisposto un piano di monitoraggio ittico, da effettuarsi , congiuntamente da parte del Concessionario, del Soggetto gestore dei diritti di pesca, in coordinamento con la Provincia di Vercelli, al tempo T = 0, allo scopo di acquisire un elemento di comparazione sugli effetti prodotti dall’opera ed in fase di esercizio, almeno due volte l’anno (estate ed inverno). Nel caso si verificasse una rilevante riduzione della capacità riproduttiva nel tratto di torrente corrispondente ai primi 1500 m a partire dall’opera di presa, dovranno essere adottate misure di mitigazione per la tutela della fauna ittica da parte della Provincia di Vercelli, d’intesa con il Soggetto gestore dei diritti di pesca, quali la restrizione dell’attività piscatoria limitatamente al primo tratto di torrente (1500 m) e misure di compensazione, quali interventi di ripopolamento ittico con soggetti di fauna autoctona provenienti da cattura o strutture produttive locali da immettere nello stesso tratto e/o in zone localizzate a valle e da attuarsi a spese del Concessionario.

Vercelli, 1 dicembre 2003

Il Dirigente di Settore
Giorgetta J. Liardo