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Bollettino Ufficiale n. 52 del 24 / 12 / 2003

ANNUNCI LEGALI


ENEL Distribuzione - Torino

Opzioni tariffarie di trasporto in vigore dal 1° ottobre 2003 per le forniture di energia elettrica del mercato libero, vincolato e autoproduzioni

Enel Distribuzione ha ridotto dal 1° ottobre le opzioni tariffarie per gli “usi diversi dall’abitazione e dall’illuminazione pubblica” in media tensione.

La riduzione riguarda la componente tariffaria relativa al trasporto e interessa in uguale misura i clienti del mercato vincolato e del mercato libero connessi alla rete elettrica di Enel Distribuzione.

I nuovi prezzi sono stati approvati dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas sulla base di quanto stabilito all’articolo 4 del Testo Integrato.

I prezzi esposti nelle tabelle, quindi, si riferiscono alla sola componente trasporto.




















Definizioni

Per potenza “disponibile” si intende:

- la preesistente potenza massima a disposizione, per le forniture esistenti al 31/12/2002;

- il valore massimo della potenza prelevabile dichiarata dal cliente e resa disponibile da Enel Distribuzione, per le nuove forniture con misura della potenza prelevata.

Per potenza “impegnata” si intende:

- il valore massimo della potenza prelevata, per tutte le altre forniture con misura della potenza prelevata.

In particolare:

- nelle opzioni tariffarie base non Multiorarie, la potenza di riferimento per l’addebito del corrispettivo è la massima prelevata nell’anno solare

- - nelle opzioni tariffarie base Multiorarie e in quelle Speciali, la potenza di riferimento per l’addebito del corrispettivo è la massima prelevata in ciascun mese.

Note

1. Provvedimento CIP 45/90, titolo II, comma 2, paragrafo b, punto 2:

F1 “ore di punta”: quelle comprese tra le 9,00 e le 11,00 e tra le 17,00 e le 19,00 dei giorni dal lunedì al venerdì del periodo invernale (gennaio, febbraio, marzo, ottobre, novembre e dicembre).

F2 “ore di alto carico”: quelle comprese tra le 6,30 e le 9,00, tra le 11,00 e le 17,00 e tra le 19,00 e le 21,30 dei giorni dal lunedì al venerdì del periodo invernale e quelle comprese tra le 8,30 e le 12,00 dei giorni dal lunedì al venerdì del periodo estivo, escluso il mese di agosto (aprile, maggio, giugno, luglio e settembre).

F3 “ore di medio carico”: quelle comprese tra le 6,30 e le 8,30 e tra le 12,00 e le 21,30 dei giorni dal lunedì al venerdì del periodo estivo, escluso il mese di agosto.

F4 “ore vuote”: quelle comprese tra le ore zero e le 6,30 e tra le 21,30 e le 24,00 dei giorni dal lunedì al venerdì, tutte le ore del sabato e della domenica e tutte le ore del mese di agosto.

2. Il corrispettivo di potenza si applica alla potenza prelevata massima nel mese, indipendentemente dalla fascia oraria in cui tale prelievo massimo viene effettuato.

3. L’utilizzazione mensile complessiva è data dal rapporto tra il consumo mensile di energia e la potenza prelevata massima del mese (vedi nota 5). Il consumo mensile relativo a ciascuna fascia oraria viene ripartito per blocchi di utilizzazione in proporzione al rapporto tra il consumo mensile compreso entro ciascun blocco di utilizzazione (fino a 100 ore, oltre 100 e fino a 200 ore, oltre 200 ore) e il consumo mensile complessivo. Ad esempio per un consumo mensile di 400.000 kWh di cui 50.000 kWh in ore di punta (F1), 100.000 kWh in ore di alto carico invernale (F2) e 250.000 kWh in ore vuote (F4), con una potenza prelevata massima nel mese di 1.000 kW si determina che il 25% del consumo totale del mese ricade nel blocco fino a 100 ore/mese, un ulteriore 25% del consumo ricade nel secondo blocco (oltre 100 e fino a 200 ore/mese), e il restante 50% nell’ultimo blocco di utilizzazione (oltre 200 ore/mese). Il consumo di ciascuna fascia oraria viene quindi ripartito nei tre blocchi di utilizzazione in base a dette percentuali. Per le ore di punta (50.000 kWh) la ripartizione del consumo di fascia per blocchi di utilizzazione è la seguente: 12.500 kWh nel primo blocco, ulteriori 12.500 kWh nel secondo blocco, i restanti 25.000 kWh nel terzo blocco. Nel caso del consumo in ore di alto carico (100.000 kWh) la ripartizione del consumo per blocchi di utilizzazione è la seguente: 25.000 kWh nel primo blocco, ulteriori 25.000 kWh nel secondo blocco, i restanti 50.000 kWh nel terzo blocco. Con la stessa modalità si calcola la ripartizione del consumo in ore vuote.