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Bollettino Ufficiale n. 51 del 18 / 12 / 2003

Codice 24
D.D. 11 novembre 2003, n. 323

Comune di Fossano (CN) - Definizione delle aree di salvaguardia dei pozzi denominati Nuovo Coronata e Vecchio Coronata che alimentano l’acquedotto comunale. Articolo 21 del Decreto Legislativo n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Le aree di salvaguardia dei pozzi dell’acquedotto comunale di Fossano denominati Nuovo Coronata e Vecchio Coronata, ubicati in località Coronata dello stesso Comune, sono ridefinite come risulta nella planimetria, in scala 1:2.000, allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

La ridefinizione delle aree di salvaguardia in argomento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone, pari a 40 l/s per il Pozzo Nuovo Coronata e a 32 l/s Pozzo Vecchio Coronata e presuppone che non vi saranno azioni di pompaggio simultaneo nei due pozzi.

Nelle zone di rispetto ristretta ed allargata, sono vietati gli insediamenti e le attività di cui all’art. 21, comma 5, del Decreto Legislativo n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

A norma dell’art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni, sono disciplinate le seguenti strutture ed attività:

- all’interno dell’area di salvaguardia è vietato l’insediamento di nuove attività produttive ed artigianali, per quanto riguarda le attività eventualmente esistenti il Comune di Fossano dovrà adeguare il proprio strumento urbanistico con una specifica normativa tecnica di attuazione che disciplini gli interventi edilizi consentiti al fine di favorire la riduzione del potenziale carico inquinante;

- all’interno della zona di rispetto ristretta è vietato l’insediamento di nuovi fabbricati, a qualsiasi uso destinati; sugli eventuali fabbricati preesistenti, regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni urbanistiche ed edilizie di legge, la medesima normativa tecnica di attuazione potrà consentire solo gli interventi edilizi di recupero funzionale e di adeguamento igienico-sanitario, fermi restando i divieti di cui all’articolo 21, comma 5, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni;

- all’interno della zona di rispetto allargata è consentita la realizzazione di fognature a condizione che siano adottati accorgimenti tecnici in grado di evitare la diffusione nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite della rete fognaria; le soluzioni tecniche adottate dovranno essere comunicate all’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale territorialmente competente;

- all’interno delle zone di rispetto ristretta ed allargata le attività agricole sono ammesse esclusivamente nel pieno rispetto delle condizioni stabilite alle lettere c), n), del comma 5, dell’art. 21, del Decreto Legislativo n. 152/1999 e, in ogni caso, in conformità del Codice di Buona Pratica Agricola, approvato con il D.M. 19 aprile 1999. In tal caso il conduttore del fondo comunica al Dipartimento dell’A.R.P.A. competente per territorio e al Comune di Fossano, il programma delle attività agrarie che intende attuare;

- qualunque altro intervento che non rientri fra quelli espressamente vietati all’art. 21 del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni, dovrà essere soggetto al preventivo nulla osta del Dipartimento dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale e del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competenti.

Il Comune di Fossano, d’intesa con il competente Dipartimento dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale e con il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale, al fine di prevenire e ridurre i rischi di compromissione delle risorse idriche captate dai pozzi dovrà:

- provvedere alla sistemazione delle zone di tutela assoluta, in conformità alle disposizioni dell’articolo 21, comma 4, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni;

- provvedere al rivestimento del fosso di guardia della S.S. n. 28 e a realizzare un adeguato sistema di allontanamento delle acque di scolo della piattaforma stradale all’esterno delle aree di salvaguardia e comunque in maniera tale da non costituire rischio di inquinamento per l’acquifero captato;

- procedere all’interno delle aree di salvaguardia alla verifica degli scarichi delle acque reflue domestiche, o a questi assimilabili, a norma delle disposizioni di cui alla Legge regionale 26 marzo 1990 n. 13, disponendone ove possibile l’allacciamento alla rete fognaria, ai sensi dell’articolo 8 della medesima legge regionale, o l’allontanamento delle aree di salvaguardia;

- assicurarsi che le attività agricole, interessanti le aree di salvaguardia, siano condotte in conformità al programma delle attività agrarie, a norma delle disposizioni di legge sopra indicate;

- predisporre un programma di sfruttamento dei due pozzi che escluda il loro utilizzo simultaneo nonchè, nell’ambito dei controlli analitici di cui al D.P.R. n. 236/1988 e al D.Lgs. n. 31/2001 e successive modifiche ed integrazioni, effettuare una sistematica verifica della qualità delle acque di falda in arrivo ai pozzi, predisponendo un programma di controllo secondo le indicazioni previste nello studio idrogeologico; tale programma dovrà essere comunicato all’ARPA e all’ASL;

- in attesa dell’adeguamento della normativa tecnica di attuazione dello strumento urbanistico, emanare apposite ordinanze ed adottare ogni altro provvedimento di competenza ai fini del recepimento e della notifica dei vincoli vigenti all’interno delle zone di rispetto ristretta ed allargata.

In relazione ai risultati dei periodici controlli analitici, da effettuarsi ai sensi degli articoli 10, 11, 12, 13, e 14, del D.P.R. n. 236/88 e del D.Lgs. n. 31/2001 e successive modifiche ed integrazioni, lo stesso Comune di Fossano è inoltre tenuto ad adottare i conseguenti provvedimenti per la protezione delle acque destinate al consumo umano e per la tutela della salute pubblica, dandone adeguata informazione alla popolazione interessata.

Copia del presente provvedimento sarà trasmesso ai competenti uffici dell’Amministrazione provinciale di Cuneo per gli adempimenti in ordine alla concessione d’uso delle acque.

Il Direttore regionale
Salvatore De Giorgio