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Bollettino Ufficiale n. 51 del 18 / 12 / 2003

Circolare del Presidente della Giunta Regionale 15 dicembre 2003, n. 6/PET

Legge regionale n. 46/95 e s.m.i., artt. 29 e 31. Morosità degli assegnatari e relative procedure. Chiarimenti

Ai Sig.ri Sindaci
dei Comuni del Piemonte

Alle Agenzie Territoriali
per la Casa del Piemonte

Con la presente circolare si intendono chiarire alcuni aspetti in ordine alle competenze, alle modalità e ai termini relativi alle disposizioni della legge regionale 28 marzo 1995, n. 46, come da ultimo modificata dalla legge regionale 3 settembre 2001, n. 22, in materia di morosità degli assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

L’articolo 31 (Morosità) della succitata legge regionale prevede due distinte fattispecie di morosità: la morosità, che si può definire “colpevole”, di cui al comma 1, e la cosiddetta morosità “incolpevole” di cui al comma 3, che producono differenti conseguenze.

La prima fattispecie di morosità che si va ad analizzare è quella “colpevole”, disciplinata al comma 1 del menzionato articolo 31 della L.R. 46/95, con il relativo pronunciamento di decadenza.

In tale fattispecie, qualora la morosità sia superiore a sei mesi, l’Agenzia Territoriale per la Casa, in qualità di ente gestore, invia una richiesta al Comune affinché venga emesso il provvedimento di decadenza.

In considerazione della consequenzialità tra il provvedimento di assegnazione e quello di decadenza, la competenza in ordine all’emissione di quest’ultimo è in capo al medesimo Comune che ha effettuato l’assegnazione dell’alloggio, anche qualora l’alloggio sia ubicato in un Comune diverso.

Il termine per il pronunciamento della decadenza susseguente a morosità è di tre mesi, come dispone il comma 1 dell’articolo 31 della L.R. 46/95 e s.m.i., norma che disciplina specificatamente la “morosità colpevole” e gli aspetti conseguenti alla stessa. Il termine di sessanta giorni, indicato dal comma 4 dell’articolo 29 della medesima legge regionale, è invece da riferire a casi di violazione dei disposti di legge, di cui al medesimo comma, per i quali è prevista la procedura di accertamento o di comunicazione delle violazioni stesse.

Qualora il Sindaco non provveda a pronunciare la decadenza entro tre mesi dalla richiesta dell’ente gestore, è posta a carico del Comune l’eventuale morosità ulteriore, ossia quella maturata successivamente al predetto terzo mese.

E’, inoltre, utile precisare che la legge (art. 29, comma 6) stabilisce che il provvedimento di decadenza indichi un termine non superiore a sei mesi per il rilascio dell’alloggio. Qualora il Comune abbia pronunciato correttamente la decadenza nei tre mesi previsti, la morosità eventualmente accumulata nel lasso di tempo concesso all’assegnatario per il rilascio dell’alloggio non può essere ascritta al Comune, ma è imputata all’assegnatario.

Nel caso in cui il Comune, invece, non abbia pronunciato la decadenza entro il succitato termine di tre mesi, ogni ulteriore onere - ivi compresi quelli maturati nel tempo concesso per il rilascio dell’alloggio - è posto a carico del Comune stesso, conformemente a quanto disposto dal più volte citato comma 1 dell’articolo 31 della L.R. 46/95.

Ai fini del rispetto dei termini di legge per il pronunciamento della decadenza e il rilascio dell’alloggio, non possono assumere rilevanza gli aspetti procedurali relativi, anche se facenti capo a soggetti diversi.

La seconda fattispecie è, invece, quella inerente la morosità cosiddetta “incolpevole”, derivante cioè da stato di disoccupazione o grave malattia dell’assegnatario o di componente il nucleo familiare, dal quale siano derivate l’impossibilità o la grave difficoltà, accertata dall’ente gestore, di effettuare il regolare pagamento del canone di locazione, come evidenziato al comma 3 dell’articolo 31 della L.R. 46/95. In tale caso l’assegnatario è tutelato dalla legge in modo particolare: la norma prevede, infatti, che sia un intervento congiunto di enti pubblici a sanare la sua morosità, che, in quanto incolpevole, non può essere ascritta alla mancanza di volontà di corrispondere il canone.

Con le modifiche apportate dalla L.R. 22/2001, l’intervento a copertura della morosità incolpevole dell’assegnatario è posto in capo alla Regione e al Comune che ha effettuato l’assegnazione, nel senso che spetta a quest’ultimo corrispondere la quota parte di morosità incolpevole non coperta dal fondo sociale regionale.

E’ utile ribadire che, non potendo la norma in questione esercitare effetto retroattivo, le quote di morosità incolpevole che le ATC possono richiedere ai Comuni devono far riferimento unicamente a canoni la cui competenza sia successiva alla data di entrata in vigore della L.R. n. 22/2001, con esclusione quindi di somme di rateizzazione di morosità pregresse.

Dal punto di vista operativo, il Comune è pertanto tenuto a corrispondere all’ATC, entro sei mesi dalla richiesta avanzata da quest’ultima, la somma residua di morosità dell’assegnatario (quella cioè non sanata dal fondo sociale). Si configura, quindi, fin da subito una situazione debitoria del Comune rispetto all’ATC, limitatamente alla quota da lui dovuta, ai sensi del comma 5 del sopra menzionato articolo 31.

Nel caso in cui il Comune non provveda a corrispondere quanto dovuto entro il predetto termine di sei mesi, l’ATC richiede il pronunciamento della decadenza nei confronti dell’assegnatario. Tale decadenza deve essere pronunciata entro tre mesi dalla richiesta. E’ evidente che la situazione debitoria del Comune nei confronti dell’ATC, relativa alla richiesta di somme già avanzata da quest’ultima, non viene estinta dal pronunciamento della decadenza: il Comune dovrà comunque corrispondere all’ATC quanto già richiesto.

In caso di mancato pagamento nei sei mesi e mancato pronunciamento della decadenza nei tre mesi dalla richiesta, si applica una sanzione nei confronti del Comune, che diviene debitore, a far data dalla richiesta di pagamento dell’ATC e per la morosità accumulata da quel momento in poi, dell’intera morosità dell’assegnatario, senza intervento in tal caso del fondo sociale regionale, come evidenziato al comma 6 dell’articolo 31 della L.R. n. 46/95.

Enzo Ghigo