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Bollettino Ufficiale n. 51 del 18 / 12 / 2003

Codice 11.3
D.D. 17 ottobre 2003, n. 303

DD.G.R. n. 67-10125 del 28 luglio 2003 e n. 35-10423 del 15 settembre 2003. L.R. 63/78 - art. 50. Credito di conduzione in favore di aziende agricole piemontesi operanti nel settore della produzione di latte vaccino. Istruzioni operative

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Che ai fini dell’applicazione della D.G.R. n. 35-10423 del 15 settembre 2003 valgono le seguenti procedura.

1. Gli allevatori che hanno provveduto al pagamento del prelievo supplementare per la campagna di commercializzazione 2002-2003 possono richiedere alle Province il rilascio dell’autorizzazione ai fini della rateizzazione del prelievo supplementare relativo alle precedenti campagne di commercializzazione. Tale autorizzazione rappresenta implicitamente il nulla osta alla concessione del prestito per la conduzione aziendale secondo i parametri previsti dalla D.G.R. n. 35-10423 del 15 settembre 2003.

2. Gli allevatori che si trovano nelle condizioni di cui al precedente punto 1 possono presentare agli istituti di credito prescelti e alle Province, entro il 30/12/2003, richiesta di prestito agevolato sulla base dello schema di domanda allegato alla presente per farne parte integrante.

3. Gli istituti di credito concedono il prestito agevolato applicando i parametri ed i criteri previsti dalle DD.G.R. n. 67-10125 del 28 luglio 2003 e n. 35-10423 del 15 settembre 2003 che di seguito si riportano:

- il concorso negli interessi a carico della Regione Piemonte è pari a 1,33 punti su un prestito della durata massima di 360 giorni;

- l’entità del prestito agevolato non potrà essere superiore, sulla base dei dati indicati in domanda, all’ammontare del prelievo supplementare già pagato per la campagna di commercializzazione 2002/2003 e comunque non superiore al 50% del valore della produzione di latte vaccino della stessa campagna;

- l’operazione di credito sarà perfezionata ad un tasso concordato con ogni singola impresa, che non potrà essere superiore al tasso di riferimento per operazioni di credito di esercizio fino a 12 mesi, ridotto del concorso regionale sopra indicato.

4. Gli istituti di credito entro il 28/02/2004 provvederanno a comunicare alla Provincia l’elenco delle ditte che hanno usufruito del prestito agevolato indicando per ciascuno di essi: importo, tasso applicato, durata, contributo a carico della Regione Piemonte.

5. Le Province, effettuare le necessarie verifiche anche a campione, comunicheranno alla Direzione Programmazione e Valorizzazione dell’Agricoltura dell’Assessorato Ambiente, Agricoltura e Qualità della Regione Piemonte l’elenco degli istituti di credito che hanno perfezionato le operazioni di prestito indicando a fianco di ciascuno il numero di imprese agricole, l’importo complessivo dei prestiti erogati, il relativo concorso regionale negli interessi e gli estremi del conto corrente bancario sul quale accreditare il contributo.

6. L’Assessorato Ambiente, Agricoltura e Qualità - Direzione Programmazione e Valorizzazione dell’Agricoltura provvederà alla liquidazione del concorso regionale negli interessi a carico della Regione Piemonte direttamente agli istituti di credito.

Il Direttore regionale
Vito Viviano