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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 50

Legge regionale 9 dicembre 2003, n. 33.

Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Cremazione, conservazione e dispersione delle ceneri)

1. L’autorizzazione alla cremazione sul territorio della Regione e’ concessa nel rispetto dei principi e delle modalita’ di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri).

2. La dispersione delle ceneri avviene nei luoghi indicati dall’articolo 3, comma 1, lettera c), della l. 130/2001 o nel cinerario comune ed e’ eseguita dal coniuge del defunto, da altro familiare o dal rappresentante legale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto.

3. Al fine di ridurre i fumi inquinanti ed i tempi di combustione e’ anche consentito, in caso di cremazione, l’uso di feretri di legno dolce non verniciato.

4. Nel caso in cui il defunto abbia manifestato la volonta’ di far conservare le proprie ceneri, queste vengono riposte in un’urna sigillata, recante i dati anagrafici, per la tumulazione o l’affidamento ai familiari.

5. La consegna dell’urna cineraria e’ effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale i soggetti di cui al comma 2 dichiarano la destinazione finale dell’urna o delle ceneri; tale documento, conservato in copia presso l’impianto di cremazione e presso il comune in cui e’ avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento obbligatorio nelle fasi di trasporto delle ceneri.

6. Ferme restando le disposizioni previste in tema di esumazione ed estumulazione di cui al Capo XVII del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria), l’ufficiale di stato civile può autorizzare la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate per le quali sia scaduto il termine di concessione e comunque non prima di venti anni dalla tumulazione; in tali casi la cremazione e’ possibile a condizione che, all’atto dell’esumazione o della estumulazione, si riscontri la completa scheletrizzazione del cadavere e qualora il decesso sia avvenuto in data posteriore all’entrata in vigore del citato d.p.r.. 285/1990.

7. Nei casi di cui al comma 6 la cremazione avviene secondo le procedure previste dal comma 1 per il rilascio dell’autorizzazione alla cremazione o, in caso di irreperibilità dei familiari o di loro disinteresse, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell’albo pretorio del comune di uno specifico avviso.

Art. 2.

(Provvedimenti regionali)

1. La Giunta regionale, con proprio atto deliberativo, definisce le modalita’ e i casi in cui e’ effettuata la rimozione di protesi su salme destinate alla cremazione, nonche’ le modalita’ di tenuta dei registri cimiteriali.

Art. 3.

(Norma finale)

1. Le disposizioni di cui all’articolo 1 si applicano retroattivamente anche ai decessi avvenuti posteriormente all’entrata in vigore della l. 130/2001.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 9 dicembre 2003

Enzo Ghigo

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 598.

Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri.

- Presentata dai Consiglieri Rocco Papandrea, Pietro Marcenaro, Pierluigi Gallarini, Giuseppe Chiezzi, Carmelo Palam Wilmer Ronzani, Domenico Mercurio, Luca Caramella il 26 novembre 2003.

- Assegnata alla I Commissione in sede referente il 26 novembre 2003.

- Testo licenziato dalla commissione referente il 28 novembre 2003 con relazione di Rocco Papandrea, Pietro Marcenaro.

- Approvata in Aula il 2 dicembre 2003 con 38 voti favorevoli.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all’articolo 1.

- Il testo della legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) è pubblicato sulla GU 19 aprile 2001, n. 91.

- Il testo dell’articolo 3, comma 1, lettera c) della legge 130/2001 è il seguente:

“c) la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all’interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all’aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall’articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.”.

- Il Capo XVII del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria) reca “Esumazione ed estumulazione” e comprende gli articoli 82-89 del provvedimento.

Nota all’articolo 3.

- Vedi nota all’articolo 1.