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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 50

Codice 32.1
D.D. 24 novembre 2003, n. 319

L.R. 49/1985 - art. 7. Attribuzione ai Comuni, loro Consorzi e Comunità Montane per interventi straordinari in materia di assistenza scolastica. Esercizio 2003. Importo euro 1.692.570,00 (Cap. 11260/2003)

La l.r. 49/1985 disciplina le funzioni amministrative relative all’assistenza scolastica di cui all’art. 42 del D.P.R. 616/1977, attribuite ai Comuni ai sensi dell’art. 45 del citato D.P.R.

La Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, con deliberazione n. 10-6162 del 27/5/2002, ha approvato il Programma pluriennale di Attività della Direzione Promozione Attività culturali, Istruzione e Spettacolo che, tra l’altro, contiene i criteri, le modalità e i termini per la richiesta dei contributi straordinari di assistenza scolastica assegnati a norma dell’art. 7 della citata legge regionale.

Dalla applicazione dei criteri posti dalla richiamata deliberazione derivano i coefficienti per i vari servizi, che risultano essere i seguenti:

- 80% dell’importo ammesso a contributo per il pagamento degli insegnanti della “scuola sussidiata” - punto A) dei criteri;

- 70% dell’importo ammesso a contributo per la trascrizione dei libri di testo in braille - punto B) dei criteri;

- euro 775,00 per ogni alunno convittore residente nella Regione Piemonte e iscritto presso i convitti alpini della scuola dell’obbligo - punto C) dei criteri;

- euro 130,00 per ogni alunno convittore residente nella Regione Piemonte e iscritto presso i convitti degli Istituti Professionali Agrari o Alberghieri - punto D) dei criteri;

- euro 130,00 per ogni sezione di Scuola Materna Estiva - punto E) dei criteri;

- interventi relativi ai soggetti portatori di handicap a cui viene riservata la parte residua della disponibilità finanziaria - punto F) dei criteri.

Viste le risultanze dell’istruttoria ed accertata la rispondenza della documentazione prodotta a giustificazione delle richieste di contributo - presentate dagli Enti entro il termine fissato del 20 settembre - ai criteri stabiliti dalla deliberazione sopracitata;

Poiché alcuni Enti, beneficiari del contributo nell’anno 2002, hanno rendicontato una spesa inferiore rispetto a quanto preventivato, con un avanzo del relativo contributo da considerare come acconto sul contributo per l’anno 2003;

Ritenuto pertanto procedere all’assegnazione dei contributi per l’anno 2003 (anno scolastico 2003/2004), decurtati degli eventuali avanzi relativi all’anno 2002, agli Enti di cui all’allegato elenco, per un importo complessivo di euro 1.692.570,00;

Visto il bilancio per l’esercizio 2003 in cui tale spesa è prevista al cap. 11260/03;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 16 del d.lgs.30/3/2001 n. 165 e s.m.i.;

visto l’art. 22 della l.r. 51/1997;

vista la l.r. 7/2001;

In conformità con gli indirizzi in materia disposti dalla Giunta regionale e nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate alla Direzione Promozione Attività culturali, Istruzione e Spettacolo con D.G.R. n. 34-8243 del 20/1/2003 e n. 29-9039 del 14/4/2003;

determina

- di approvare, per le motivazioni e con le modalità indicate in premessa, l’attribuzione ed erogazione a favore dei Comuni, loro Consorzi e Comunità Montane dell’importo a fianco di ciascuno di essi indicato, così come risulta dall’allegato elenco che fa parte integrante della presente determinazione, per complessivi euro 1.692.570,00;

- di erogare i contributi secondo le modalità previste dalla D.G.R. n. 10-6162 del 27/5/2002;

- di revocare il contributo, con conseguente recupero di quanto già erogato, qualora l’intervento non venga effettuato.

Alla spesa complessiva di euro 1.692.570,00 si fa fronte con lo stanziamento di cui al cap. 11260 del bilancio 2003 (A 100299 - A 100903).

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del Regolamento regionale 29 luglio 2002, n. 8/R.

Il Dirigente responsabile
Maria Luigia Gioria

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