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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 50

Codice 32.1
D.D. 14 novembre 2003, n. 298

L.n. 448/1998 - articolo 27; l. n. 488/1999 - articolo 53; D.P.C.M. n. 320/1999; D.P.C.M. n. 226/2000; D.D. Ministero dell’Istruzione n. 20/2003. Fornitura libri di testo agli studenti della scuola dell’obbligo e della scuola superiore. Anno scolastico 2003/2004 - Importo euro 4.194.490,88 (Cap. 11252/2003)

Vista la l. n. 448/1998 (G.U. n. 302/1998), che all’articolo 27, comma 1, prevede la fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo agli studenti della scuola dell’obbligo e della scuola superiore, ponendo in capo alle Regioni il compito di disciplinare le modalità di riparto ai Comuni dei finanziamenti previsti, aggiuntivi a quelli destinati a tal fine dalle varie leggi regionali;

visti i d.p.c.m. n. 320/1999, (G.U. n. 218/1999) e n. 226/2000 (G.U. n. 191/2000), con i quali vengono individuate le risorse finanziarie e i criteri per la fornitura dei libri di testo, nonché il D.D. del Ministero dell’Istruzione n. 20 del 16 luglio 2003 che ripartisce tra le Regioni e le Province Autonome i fondi previsti dalla l. 289/2002 secondo le tabelle A e A1 allegate al D.D. citato, che per la Regione Piemonte ammontano a euro 4.194.495,00;

visto il piano di riparto regionale approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 31-10090 del 28/7/2003, in attuazione della normativa precitata, che:

- suddivide tra i Comuni sede di autonomia scolastica, sulla base delle richieste presentate entro la scadenza del 16/6/2003, i fondi stanziati dalla legge 289/2002, per una quota pro-capite pari a Euro 170,00 per la scuola media inferiore, Euro 254,00 per il primo anno di scuola superiore ed Euro 162,00 per le classi dalla II alla V della scuola secondaria superiore, per un importo complessivo di Euro 4.120.046,00;

- destina la somma restante di Euro 74.449,00 per le richieste comunicate dai Comuni entro il 20/10/2003 relative a studenti residenti in Piemonte e frequentanti in altre Regioni e/o studenti provenienti da altre Regioni con quota pro-capite pari alle quote sopra riportate e richieste relative a situazioni particolari con le quote pro-capite di cui sopra in caso di risorse sufficienti o quota pro-capite ridotta in caso di risorse non sufficienti.

viste le richieste presentate dai Comuni relative a studenti residenti in Piemonte e frequentanti in altre Regioni e/o studenti provenienti da altre Regioni, nonché la richiesta del Comune di Momo inserita in modo errato nel piano di riparto del 28 luglio 2003, a cui vengono applicate le quote pro-capite previste dalla D.G.R. n. 31-10090 del 28/7/2002, per un importo complessivo di euro 16.162,00 (allegato 1);

viste le richieste presentate dai Comuni e relative a situazioni particolari a cui viene applicata la quota pro-capite di euro 60,81 per un importo complessivo di euro 57.100,59 (allegato 2);

Ritenuto necessario ricomprendere in un unico elenco (allegato 3) i Comuni beneficiari e gli importi complessivi per l’anno scolastico 2003/2004, per assicurare una lettura coordinata degli allegati 1 e 2 alla presente determinazione con il piano di riparto e relativo allegato della D.G.R. n. 31-10090 del 28/7/2003;

viste le richieste presentate dai comuni di Castelletto sopra Ticino e Borgolavezzaro, relative all’anno scolastico 2002/2003, non inserite nel piano di riparto 2002 perché presentate fuori termine, ma aventi diritto al contributo in quanto la Regione Lombardia dove hanno sede le scuole frequentate dagli utenti aveva previsto una scadenza successiva a quella della Regione Piemonte;

ritenuto di applicare a tali richieste la quota pro-capite prevista dalla D.G.R. n. 24-7070 del 9/9/2002, che per la scuola dell’obbligo è pari a Euro 210,00 e fino alla concorrenza della spesa sostenuta regolarmente documentata, per un importo di Euro 630,00 al Comune di Castelletto Ticino ed Euro 552,29 al Comune di Borgolavezzaro;

visto il bilancio regionale, esercizio 2003, in particolare il capitolo n. 11252/03 che presenta la necessaria disponibilità;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 16 del d.lgs 30/3/2001 n. 165 e s.m.i.;

visto l’art. 22 della l.r. 51/97;

vista la l.r. 7/2001;

Nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate alla Direzione Promozione Attività culturali, Istruzione e Spettacolo ed in conformità con gli indirizzi in materia disposti dalla Giunta regionale con provvedimento n. 23-10783 del 27.10.2003

determina

- di approvare, in applicazione della D.G.R. n. 31-10090 del 28/7/2003, l’assegnazione e l’erogazione a favore dei Comuni elencati nell’allegato 3, che fa parte integrante della presente determinazione, delle somme a fianco di ciascuno indicate. Il predetto allegato 3 determina il contributo complessivo ai Comuni in elenco per l’anno scolastico 2003/2004 costituiti dalla somma degli importi previsti nel piano di riparto di cui alla deliberazione sopracitata e degli importi previsti negli allegati 1 e 2 alla presente determinazione, per un importo complessivo di euro 4.193.308,59;

- di approvare, per le motivazioni e con le modalità contenute in premessa, l’assegnazione ed erogazione ai Comuni di Castelletto sopra Ticino per Euro 630,00 e Borgolavezzaro per Euro 552,29.

Alla spesa complessiva di euro 4.194.490,88 si fa fronte con lo stanziamento di cui al cap. 11252 del bilancio per l’anno 2003 (A101489) erogabile nell’esercizio finanziario in corso.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’articolo 14 del Regolamento regionale 29 luglio 2002 n. 8/R.

Il Dirigente responsabile
Maria Luigia Gioria

Allegato