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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 50
Legge regionale 9 dicembre 2003, n. 32.
Prestazione di garanzia fideiussoria per la realizzazione del villaggio olimpico di Sestriere.
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Prestazione di fideiussione)
1. Per consentire il completamento delle coperture finanziarie degli investimenti necessari per la realizzazione del villaggio olimpico di Sestriere con finanziamenti bancari, per un totale di 15 milioni di euro, ed in presenza di specifica richiesta da parte dellIstituto bancario mutuante, e autorizzata la prestazione di garanzia fideiussoria nellinteresse della societa Villaggio Olimpico S.r.l. ed a favore dellIstituto bancario mutuante.
2. La fideiussione regionale puo essere concessa sino a concorrenza dellintero importo del mutuo e in partecipazione con altri enti e istituzioni.
Art. 2.
(Garanzie)
1. A fronte della fideiussione prestata, la Regione puo richiedere liscrizione di ipoteca di primo grado sulle opere realizzate e pegno sulle quote della società di cui allarticolo 1, comma 1.
Art. 3.
(Norma finanziaria)
1. Alla copertura degli eventuali oneri finanziari a carico della Regione per lattuazione della presente legge, si provvede a partire dallesercizio finanziario 2004 nellambito degli stanziamenti della Unità previsionale di base (~UPB~) 21032 (Turismo Sport Parchi-Offerta turistica, turismo sociale, tempo libero - Titolo II Spese di investimento) del bilancio regionale.
Art. 4.
(Urgenza)
1. La presente legge e dichiarata urgente ai sensi dellarticolo 45 dello Statuto ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 9 dicembre 2003
Enzo Ghigo
LAVORI PREPARATORI
Disegno di legge n 561.
Prestazione di garanzia fideiussoria per la realizzazione del villaggio olimpico di Sestriere.
- Presentato dalla Giunta regionale l11 agosto 2003.
- Assegnato alla I Commissione in sede referente l8 settembre 2003.
- Testo licenziato dalla commissione referente il 25 settembre 2003 con relazione di Pier Luigi Gallarini.
- Approvato in Aula il 2 dicembre 2003 con 28 voti favorevoli, 2 voti contrari, 2 astenuti.
NOTE
Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e lefficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.
Nota allarticolo 4
- Il testo dellarticolo 45 dello Statuto è il seguente:
Art. 45 (Promulgazione e pubblicazione delle leggi regionali)
(omissis)
Il Presidente della Regione promulga la legge regionale entro dieci giorni dallapposizione del visto o dalla scadenza del termine di cui al comma precedente nelle forme previste dalle leggi dello Stato.
Al testo della legge segue la formula: La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
La legge regionale entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine maggiore.
Una legge dichiarata urgente dal Consiglio regionale può ... essere promulgata ed entrare in vigore prima della scadenza di cui sopra.
(omissis)".