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Supplemento Ordinario n. 2 al B.U. n. 50

Codice 12.1
D.D. 26 novembre 2003, n. 285

Regime quote latte. Deliberazione G.R. 4-11043 del 24 novembre 2003. Definizione dei requisiti e delle istruzioni operative per i sistemi informatizzati di raccolta e per la documentazione relativa a particolari situazioni di raccolta

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Recepite le motivazioni di cui alle premesse, che formano parte integrante del presente provvedimento:

1. di autorizzare l’utilizzo, da parte dei soggetti “Primi Acquirenti”, di modalità di raccolta del latte che prevedono la registrazione informatizzata dei dati di raccolta, purché conformi a quanto stabilito nella nota tecnica allegato A, parte integrante del presente provvedimento. Sono ammissibili sistemi informatizzati di registrazione dei dati di raccolta del latte organizzati in maniera diversa da quelli descritti purchè risultino in grado di garantire, nei diversi momenti e presso ciascun soggetto responsabile, l’effettivo controllo dei volumi raccolti e trasportati, la disponibilità e la conservazione degli elementi minimi fondamentali richiesti dalla legge e dalla Deliberazione G.R. n.4-11043 del 24.11.03. La richiesta di autorizzazione per l’utilizzo dei suddetti sistemi dovrà essere presentata all’Assessorato Provinciale Agricoltura competente, in base all’ubicazione della sede legale dell’acquirente, unitamente ad una relazione che ne dettagli le principali caratteristiche e proprietà. Copia della richiesta dovrà essere inviata, per conoscenza, alla Direzione Regionale Sviluppo Agricoltura;

2. di autorizzare le modalità di registrazione dei dati della raccolta e di tenuta dei registri in relazione a peculiari sistemi produttivi e realtà territoriali di raccolta, purchè conformi a quanto stabilito nella nota tecnica allegato B, parte integrante del presente provvedimento.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art.65 dello Statuto e dell’art.16 del D.P.G.R. n.8/R/2002.

Il Dirigente responsabile
Luigi Balzola

Allegato (fare riferimento al file PDF) A

NOTA TECNICA PER LA DEFINIZIONE DEI REQUISITI PER L’UTILIZZO DELLA REGISTRAZIONE INFORMATIZZATA DELLA RACCOLTA DEL LATTE

L’utilizzo della registrazione informatizzata della raccolta del latte viene autorizzato laddove il sistema adottato sia in grado di garantire in ogni momento l’espletamento dei controlli previsti dalla normativa.

In particolare, la sottoscrizione da parte di ciascun soggetto responsabile ed obbligato, unitamente alla costante possibilità di verificare la congruità degli elementi registrati nelle diverse fasi della raccolta, del trasporto e dello scarico del latte, vengono individuati quali requisiti fondamentali.

Richiamato il disposto di cui ai punti 1) e 2) della D.G.R n.4-11043 del 24.11.03, si schematizza di seguito la procedura che deve essere rispettata, con riferimento alla fase di raccolta e di scarico del latte, in caso di registrazione informatizzata dei dati.

RACCOLTA

Al momento della raccolta, presso la stalla del produttore, il supporto cartaceo emesso (di seguito chiamato “cedolino”) deve contenere almeno i seguenti elementi:

1. Dati identificativi dell’acquirente (ragione sociale e Partita IVA);

2. Dati identificativi del destinatario (ragione sociale e Partita IVA; nel caso in cui il destinatario coincida con l’acquirente, il campo resterà non compilato o confermerà i dati dello stesso acquirente);

3. Dati identificativi del trasportatore (ragione sociale e Partita IVA, specificando il nome e il cognome del conducente del mezzo);

4. Targa dell’automezzo utilizzato per la raccolta;

5. Dati identificativi del produttore e relativo codice (si suggerisce l’utilizzo della matricola SIAN);

6. Quantitativo di latte consegnato, con l’indicazione dell’unità di misura;

7. Data e ora in cui avviene il conferimento;

8. Identificazione univoca del cedolino, attraverso numerazione o codifica, comunque progressivi e consequenziali.

Il cedolino deve essere stampato in doppia copia, ognuna delle quali deve essere sottoscritta, in modo leggibile, dal produttore (o da un suo delegato) e dal conducente del mezzo. Una copia del cedolino deve essere lasciata al produttore e, se conservata diligentemente e correttamente, può costituire il registro del produttore (art.12, comma 1, DM 31.7.03). L’altra copia segue il trasportatore/conducente durante il giro di raccolta fino alla sede dell’acquirente.

In qualsiasi momento della fase di raccolta e trasporto deve essere possibile, a seguito di richiesta, stampare un riepilogo delle raccolte effettuate.

SCARICO

I supporti cartacei emessi al momento dello scarico del latte raccolto devono avere carattere riepilogativo e contenere i seguenti elementi minimi:

1. Dati identificativi dell’acquirente (ragione sociale e Partita IVA) e del destinatario (se diverso dall’acquirente);

2. Dati identificativi del trasportatore (ragione sociale e Partita IVA) e del conducente;

3. Targa dell’automezzo utilizzato per la raccolta;

4. Dati identificativi del produttore (anagrafica e/o codice identificativo);

5. Quantitativo di latte consegnato da ogni produttore, con l’indicazione dell’unità di misura;

6. Codice identificativo dei singoli cedolini di raccolta;

7. Data ed ora dello scarico;

8. Totale latte scaricato, con l’indicazione dell’unità di misura.

Il documento riepilogativo deve essere stampato in doppia copia; ciascuna delle due copie deve essere sottoscritta, in maniera leggibile, dall’acquirente e dal conducente.

Una copia del documento deve essere conservata dal trasportatore, e costituisce il documento del trasportatore di cui all’art.12, comma 3 e 4, DM 31.7.03; l’altra copia deve essere conservata dall’acquirente unitamente ai singoli scontrini dei produttori, costituendo la documentazione dell’acquirente ai sensi della vigente normativa in materia di quote latte.

Il documento del riepilogo giornaliero può essere sostituito da una terza copia del cedolino che viene stampato al momento della raccolta: in questo caso l’acquirente dovrà sottoscrivere tutti i cedolini (due copie ,in quanto la terza è trattenuta al momento della raccolta e conservata a cura del produttore), che raccolti e conservati costituiranno il registro del trasportatore e dell’acquirente.

Se la procedura sopra indicata viene rispettata in tutte le sue fasi, ogni soggetto interessato risulta in possesso della documentazione prevista dalla normativa:

Registro di raccolta del produttore: è costituito dall’insieme degli scontrini giornalieri (esistono tutti gli elementi, comprese le firme richieste dalla normativa);

Registro di raccolta del trasportatore: è costituito dal riepilogo giornaliero, sottoscritto anche dall’acquirente

Registro di raccolta dell’acquirente: è costituito dall’insieme dei cedolini giornalieri che riportano le firme del produttore e del trasportatore e dal riepilogo di scarico sottoscritto anche dal trasportatore.

In caso di utilizzo della terza copia del cedolino di raccolta (in luogo del “riepilogo allo scarico”), il registro di ogni soggetto è costituito dall’insieme dei cedolini.

Si ricordano le seguenti prescrizioni dettate dalla citata D.G.R. n.4-11043, al fine dell’autorizzazione all’utilizzo di sistemi informatizzati:

- la stampa dei cedolini dovrà garantirne la leggibilità per almeno tre anni dalla fine della campagna cui si riferiscono;

- i dati e gli elementi registrati e stampati sui cedolini dovranno essere conservati anche su supporto informatico, per almeno lo stesso periodo di tempo di cui al precedente trattino;

- i registri su supporto cartaceo di cui all’art.12 del DM 31.7.03, regolarmente numerati e vidimati, devono comunque essere a disposizione del produttore e del trasportatore, in congruo numero, al fine di poter ovviare ad eventuali disfunzioni o malfunzionamenti del sistema informatico.

Allegato (fare riferimento al file PDF) B

NOTA TECNICA PER LA DEFINIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE IN RELAZIONE ALLA REALTA’ TERRITORIALE DI RACCOLTA DEL LATTE

La realtà produttiva piemontese - nonostante il processo di ristrutturazione in atto negli ultimi anni - è caratterizzata dalla presenza di aziende di ridotte dimensioni e/o operanti in territori svantaggiati. In tali sistemi produttivi, oltre alle fasi tradizionali della filiera (produttore - trasportatore - acquirente), si possono individuare le seguenti modalità di raccolta e trasporto del prodotto, che devono essere regolamentate ai sensi dell’art.12, comma 6, del D.M. 31.7.03 e della Deliberazione G.R.n.4-11043 del 24.11.03:

1) trasporto a cura del produttore

2) centrino di raccolta

1) Trasporto a cura del produttore

Il trasporto avviene su mezzo di proprietà del produttore, indicato anche nella comunicazione dell’acquirente ai sensi dell’art.5,comma 7, della L.119/03 e dell’art.6, comma 10, del DM 31.7.03. In tale fattispecie, pertanto, le figure del produttore e del trasportatore coincidono. Si individua l’adozione di un solo tipo di registro (organizzato per mese), contenente tutti i dati di cui all’art.12 del D.M. 31.7.03, da tenersi in duplice copia originale: una presso il produttore, che accompagna costantemente il latte durante il trasporto fino alla sede dell’acquirente e viene conservata nell’azienda agricola, l’altra compilata e conservata presso l’acquirente.

Le due copie del registro sono sottoscritte “in originale” dalle tutte le parti interessate. La firma del produttore, o del delegato, può coincidere con quella del conducente del mezzo: resta inteso che deve essere specificato il ruolo di produttore o delegato, nonché la funzione svolta (consegna o trasporto).

2) Centrino di raccolta

Con questo sistema, di norma riscontrabile nelle aziende di minori dimensioni ed operanti nelle aree montane, la raccolta avviene in due distinti momenti:

a) dalla stalla al centrino di raccolta (spesso localizzato presso uno dei conferenti), con trasporto effettuato dallo stesso produttore;

b) dal centrino di raccolta all’acquirente, con trasporto effettuato da un trasportatore o dall’acquirente medesimo.

Pertanto ciascun produttore dovrà dichiarare e certificare il quantitativo di latte prodotto e trasportato fino al centrino, mentre il trasportatore dovrà registrare e validare il volume complessivamente raccolto dallo stesso centrino. La somma di ogni consegna dovrà coincidere con il quantitativo caricato dell’automezzo di raccolta.

Si dovranno prevedere due distinti registri, contenenti tutti gli elementi richiesti dalla normativa: uno per il produttore- trasportatore, organizzato per mese, che accompagna il latte dall’azienda di produzione fino al centro di raccolta e che viene compilato, sottoscritto e conservato a cura del produttore; l’altro che accompagna il latte dal centrino di raccolta allo stabilimento dell’acquirente, organizzato per giorno di raccolta, compilato e sottoscritto dai produttori per la parte di competenza (tutti gli elementi devono coincidere con quelli inseriti nel registro di consegna/trasporto), sottoscritto dal trasportatore/conducente mezzo per la validazione del volume complessivo conferito dal centrino, sottoscritto infine dall’acquirente allo scarico.

E’ possibile, in alternativa, la trascrizione del dato di raccolta del centrino nel registro di raccolta del trasportatore: in tal caso il documento del trasportatore di cui sopra potrà costituire documentazione di dettaglio del dato complessivo del registro, ad integrazione dello stesso, e non dovrà essere necessariamente firmato dall’acquirente.