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Bollettino Ufficiale n. 50 del 11 / 12 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 17 novembre 2003, n. 23-10980

L.R. 7/2003 Disposizioni in materia di Protezione Civile. Approvazione schema convenzione quadro e programma di riparto assegnazione contributi ai coordinamenti provinciali del Volontariato di Protezione Civile, per la gestione dei mezzi e delle attrezzature, anno 2003

A relazione dell’Assessore Ferrero:

Premesso:

* che con Decreto Legislativo n. 112 del 31 Marzo 1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 Marzo 1997, n. 59" all’art. 108 comma 7 è stata conferita alle Regioni la funzione relativa agli interventi per l’organizzazione e l’utilizzo del volontariato;

* che con Legge Regionale 26 aprile 2000 n. 44 all’art. 70 vengono attribuiti alla Regione compiti di “promozione, incentivazione e coordinamento del volontariato” e che nella medesima legge, all’art. 71 vengono attribuite alle province le funzioni per “l’organizzazione e l’impiego del volontariato”;

* che nell’ambito delle attività di protezione civile la Regione riconoscendo il valore del Volontariato, vuole favorirne la formazione nonché agevolarne l’impiego e lo sviluppo;

* che per rendere il Volontariato parte integrante delle attività di Protezione Civile é necessario incanalare le risorse umane e materiali, poste a disposizione del Volontariato, in un giusto quadro di coordinamento e di valorizzazione delle stesse e che tale percorso è stato normato con la DGR n. 38-2389 del 5 marzo 2001 (e successive modifiche) con l’istituzione dell’apposita sezione del Registro del Volontariato “organismi di collegamento e coordinamento” nella quale sono stati inseriti i “Coordinamenti Provinciali del Volontariato di Protezione Civile”;

* che la nuova legge regionale di protezione civile del 14 aprile 2003 n. 7, rimanda ai successivi regolamenti una più precisa e puntuale definizione dell’organizzazione e dei compiti del volontariato di protezione civile;

* che per le ragioni sopra indicate, la Direzione OO.PP., Settore Protezione Civile, per fronteggiare le emergenze sul territorio regionale o nazionale ha già operato in collaborazione con i “Coordinamenti Provinciali di Volontariato di Protezione Civile” della nostra Regione per la costituzione della colonna mobile regionale del Volontariato di protezione civile;

rilevato che nelle fasi di emergenza, provocate da qualsiasi tipo di calamità, per rispondere con l’indispensabile prontezza ed efficienza tramite una struttura preventivamente organizzata e formata, quale la “Colonna Mobile regionale del Volontariato di protezione civile”, sono necessari:

* un consolidato rapporto tra le Organizzazioni di Volontariato e le Istituzioni Pubbliche di protezione civile;

* l’acquisizione di nuovi mezzi e attrezzature;

* adeguate disponibilità finanziarie, per le spese necessarie ad assicurare il mantenimento in efficienza di mezzi ed attrezzature, (bolli, assicurazioni, manutenzioni, carburante, ecc...);

* la copertura assicurativa dei volontari impiegati;

* l’apertura e il mantenimento della sede operativa del coordinamento provinciale;

* rimborsi ai volontari per le spese vive sostenute nella realizzazione di tutte le attività previste;

considerato che il suddetto rapporto non può essere perseguito evidentemente soltanto in occasioni di interventi di emergenza, ma realizzato preventivamente per diventare prassi ordinaria, in modo da poter disporre delle risorse necessarie a fornire adeguate risposte sia alle situazioni critiche di livello locale che a quelle regionali o nazionali;

ritenuto opportuno - per disciplinare e garantire il coordinato e corretto utilizzo delle risorse umane e materiali costituenti la “Colonna Mobile regionale del Volontariato di protezione civile” - stipulare convenzioni tra la Regione Piemonte ed i “Coordinamenti Provinciali del Volontariato di protezione civile” destinatari di mezzi, attrezzature e risorse concesse in gestione;

verificato che le convenzioni devono prevedere da parte della Regione, in analogia con quelle già operative in altre Direzioni Regionali, la fornitura e/o la cessione in comodato d’uso di mezzi, attrezzature e la concessione delle necessarie risorse finanziarie per il loro funzionamento, mentre, da parte delle Organizzazioni di volontariato, la disponibilità e la garanzia ad effettuare interventi di protezione civile con le modalità e professionalità richieste;

ritenuto pertanto, al fine di assicurare una pronta disponibilità sia di attrezzature che di personale specializzato da impiegare a supporto delle strutture regionali e locali di Protezione Civile, di provvedere alla stipula di convenzioni con i “Coordinamenti Provinciali di Volontariato di protezione civile” per un importo di euro 500.000, a titolo di rimborso spese; (accantonamento A/100417; DGR n. 39-8352 del 3/2/2003; cap. 10970/2003 );

ritenuto altresì opportuno consentire un miglior funzionamento di quei coordinamenti provinciali che meglio soddisfano le esigenze di pronto intervento in caso di calamità, sotto l’aspetto dell’organizzazione, dei mezzi disponibili nonché del numero di volontari, con un adeguato programma di riparto dei fondi disponibili che sarà effettuato con un successivo provvedimento;

dato atto che:

* lo schema tipo delle suddette Convenzioni costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto come Allegato A;

* le procedure di utilizzo, ricovero manutenzione e l’elenco di mezzi ed attrezzature che costituiranno le varie Colonne Mobili provinciali, saranno definite in documenti attuativi denominati “Appendice 1" delle rispettive convenzioni;

dato atto, infine, che il presente provvedimento è assunto nelle more di approvazione dei regolamenti già sopracitati, ai sensi della L.R. n. 7/2003;

su proposta dell’Assessore competente in materia;

la Giunta Regionale a voti unanimi resi nelle forme di legge

delibera

di approvare l’Allegato A schema tipo di Convenzione, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione dando atto che il Direttore della Direzione Opere pubbliche e Protezione Civile, ai sensi della normativa vigente, provvederà alla sottoscrizione delle Convenzioni;

di stabilire che le convenzioni abbiano validità annuale a partire dalla data della loro sottoscrizione. Sulla base dei risultati conseguiti potranno essere rinnovate mediante accordo scritto fra le parti o tramite apposite nuove convenzioni;

di stabilire che il programma di riparto dei contributi da assegnare ai “Coordinamenti Provinciali di Volontariato di protezione civile” quale rimborso per le spese che gli stessi dovranno sostenere ai fini dello svolgimento delle attività indicate in Convenzione, così come da intesa con i coordinamenti provinciali debba tener conto della quantità e qualità dei servizi offerti. Il riparto verrà definito con un successivo atto determinativo che approverà anche l’appendice 1;

di imputare la spesa complessiva di euro 500.000 sul capitolo di spesa 10970 “Contributi per le attività riguardanti l’informazione, la formazione professionale, l’addestramento e la dotazione dei mezzi e strumenti, in favore delle associazioni di Volontariato di protezione civile” del Bilancio per l’esercizio finanziario 2003 che é stato dotato della necessaria disponibilità; (accantonamento A/100417; DGR n. 39-8352 del 3/2/2003)

di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato (fare riferimento al file PDF) A

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L’ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO __________ E LA REGIONE PIEMONTE PER UN RAPPORTO DI COLLABORAZIONE A SUPPORTO DELLE STRUTTURE REGIONALI E LOCALI, NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ DI PROTEZIONE CIVILE.

L’anno ........ addì ..... del mese di ............ in Torino, presso ................, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Regionale n. ...... del ................

fra

La Regione Piemonte (C.F. 80087670016) rappresentata dal Direttore della Direzione Regionale Opere Pubbliche e Protezione Civile ......................................., domiciliato ai fini della presente convenzione, presso la sede regionale, Piazza Castello n. 165 TORINO, che agisce per conto e in nome della Regione Piemonte

e

l’Organizzazione di Volontariato ............... che in seguito sarà chiamato Coordinamento, P.IVA/C.F. .................., con sede legale in .................... a ........................., iscritta nel registro regionale del volontariato in data ....................., con atto del ........................................................... ..........., rappresentata da........................ nato a ............... il .............. in qualità di legale rappresentante del Coordinamento stesso

premesso

* che con Legge Regionale 26 aprile 2000 n. 44 e s.m.i., di recepimento del D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998, all’art. 70 vengono attribuiti alla Regione compiti di “promozione, incentivazione e coordinamento del volontariato” e che nella medesima legge, all’art. 71 vengono attribuite alle province le funzioni per “l’organizzazione e l’impiego del volontariato”;

* che la Legge 11 Agosto 1991, n. 266 riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell’autonomia e favorendone l’apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti pubblici;

* che la Regione Piemonte con la l.r. 29 Agosto 1994 n. 38, cogliendo la novità del volontariato nel quadro sociale, promuove un atteggiamento di disponibilità e flessibilità tra il volontariato - sempre più volto a cogliere la complessa e ricca trama della solidarietà contemporanea - e le istituzioni per un rapporto che, accanto alla collaborazione operativa su ragioni di “servizio”, crea spazi di provocazione e stimolo reciproco, al fine di incentivare uno sforzo di adeguamento dell’azione pubblica e di quella volontaria ai bisogni e all’attesa dei cittadini;

* che nell’ambito delle attività di protezione civile la Regione, riconoscendo il valore del Volontariato, vuole favorirne la formazione nonché agevolarne l’impiego e lo sviluppo;

* che la Regione Piemonte con la l.r. 7/03 disciplina le funzioni regionali in materia di Protezione Civile;

* che la Regione Piemonte, per il conseguimento degli obiettivi definiti dalla sopraccitata Legge (art. 20), favorisce la stipula di apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati tra i quali le Organizzazioni di Volontariato iscritte nel Registro regionale del Volontariato al fine di assicurare una pronta disponibilità di attrezzature, mezzi, macchinari e personale specializzato da impiegare in attività preventive e nelle fasi di emergenza a supporto delle strutture regionali e locali di Protezione Civile;

* che la ragione fondante dei Coordinamenti è di aggregare e coordinare il volontariato di protezione civile presente sul territorio provinciale per meglio rispondere alle esigenze operative in caso di calamità e che tale attività deve svolgersi in stretta connessione con gli Enti Pubblici preposti;

si conviene e si stipula quanto segue:

ART.1

OGGETTO E ATTIVITA’

Il presente atto disciplina i rapporti fra la Regione Piemonte e i Coordinamenti Provinciali del volontariato di protezione civile, per quanto concerne l’attività di Protezione Civile ivi comprese le attività di preparazione, monitoraggio, prevenzione, soccorso, superamento dell’emergenza, in particolare:

a. in situazioni di ordinaria gestione:

1. monitoraggio sul territorio, in relazione ai rischi sismici, ed idrogeologici;

2. effettuazioni di studi e ricerche allo scopo di individuare le zone di maggiore vulnerabilità cui dare priorità per iniziative di sensibilizzazione della popolazione e l’attuazione di interventi preventivi;

3. promozione dell’aggiornamento, nel campo della Protezione Civile, degli aderenti al Coordinamento mediante corsi di formazione specifici;

4. collaborazione e partecipazione di volontari, su richiesta della Regione, a specifici studi, ricerche e progetti inerenti alla Protezione Civile, nonché a gruppi di lavoro tematici;

5. manutenzione programmata, buona conservazione di mezzi ed attrezzature date in gestione dalla Regione e quelle proprie del Coordinamento per garantirne l’immediato impiego;

6. organizzazione di esercitazioni e attività preventive per temi di rischio, preventivamente concordate.

b. in situazioni di emergenza:

Supporto tecnico-operativo di personale volontario, specializzato nelle varie tipologie di rischio, per l’intera durata dell’emergenza e reperibile entro le ventiquattrore per l’intero anno, nonché la disponibilità dei mezzi e attrezzature indicati nell’appendice 1;

ART. 2

UNIONE DEI COORDINAMENTI PROVINCIALI

Il Coordinamento si impegna a:

1. operare in modo congiunto con gli altri Coordinamenti Provinciali per assicurare alla Regione Piemonte una forza coordinata di pronto impiego per gli interventi di Protezione Civile sia a carattere locale che nazionale di seguito denominata Colonna Mobile regionale;

2. assicurare il coordinamento delle associazioni e dei Gruppi Comunali di volontariato che lo compongono;

3. assicurare il supporto e il coordinamento di tutte le altre organizzazioni di volontariato eventualmente chiamate ad intervenire sul territorio della provincia interessata;

4. intervenire a supporto degli altri coordinamenti su tutto il territorio Regionale.

ART. 3

COMPITI DEI COORDINAMENTI

Il coordinamento per la prestazione delle attività convenzionate previste all’art. 1 garantisce:

* in caso di emergenza la presenza di un idoneo numero di volontari per affrontare le necessità delle prime 24 ore, ne assicura la turnazione operativa e, a fronte delle normali procedure di attivazione previste dalla normativa vigente, ogni rinforzo necessario e indispensabile al superamento dell’emergenza;

* in situazioni di ordinaria gestione, la presenza di un numero sufficiente di associati per sviluppare i programmi previsti all’art. 1.

Per le attività sopra indicate fornisce al Settore Regionale di Protezione Civile, entro la data di attivazione della presente convenzione, il numero dei volontari disponibili e il numero dei cellulari di reperibilità.

Il Coordinamento si impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato ed a dare immediata comunicazione alla Regione di eventuali interruzioni di qualsiasi natura che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni dei reperibili.

Al fine di permettere un costante aggiornamento del data - base regionale riguardante il censimento dei mezzi e delle attrezzature presenti su territorio, il Coordinamento si impegna altresì a fornire i dati circa le dotazioni di mezzi e attrezzature in suo possesso nonché quelli a sua disposizione per il tramite delle associazioni e dei gruppi comunali che lo compongono.

La Regione Piemonte è tenuta a comunicare tempestivamente al Coordinamento ogni evento che possa incidere sull’attuazione del progetto e/o sulla validità della presente Convenzione.

ART. 4

FORMAZIONE E ABBIGLIAMENTO

Il Coordinamento garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche e dell’adeguato abbigliamento.

ART. 5

ASSICURAZIONE

Il Coordinamento garantisce, ai sensi della Legge 11 Agosto 1991, n. 266, art. 4, che i Volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell’attività stessa e per la responsabilità civile verso terzi, come da polizza stipulata con la Compagnia di assicurazione Reale Mutua, vincitrice del bando regionale.

Nel caso di altra polizza dovranno essere garantiti gli standard minimi previsti dalla sopraccitata polizza.

ART. 6

STRUTTURE E ATTREZZATURE

Il Coordinamento, per lo svolgimento di tutte le attività concordate, oltre alle attrezzature logistiche fornite dalla Regione Piemonte, si avvale dei propri abituali strumenti, attrezzature e mezzi di lavoro di cui all’appendice 1.

Strutture e attrezzature specifiche preventivamente concordate, potranno essere finanziate dalla Regione.

I mezzi e le attrezzature acquistati con contributo e/o finanziamento della Regione devono essere mantenuti efficienti e in buono stato di conservazione e messi a disposizione della stessa qualora se ne ravvisi la necessità.

ART. 7

RIMBORSI

Per lo svolgimento del programma di lavoro, definito all’art. 1, la Regione si impegna a rimborsare periodicamente, nei limiti previsti dalla specifica determinazione dirigenziale, di norma ogni 3 mesi, le spese ammissibili quali:

* spese di vitto dietro presentazione di apposite ricevute fiscali (scontrini cassa, fatture ecc...)

* rimborso spese di viaggio:

a. per uso automezzi inseriti nella Colonna Mobile regionale, dietro presentazione di apposita carta carburante attestante date, luoghi e motivi delle missioni, accompagnata da autocertificazione del Presidente del Coordinamento relativa ai chilometri realmente effettuati;

b. per uso automezzo proprio (preventivamente autorizzato dal coordinamento), presentando autocertificazione del Presidente del Coordinamento riguardante i chilometri realmente effettuati, specificando data, luogo e motivo della missione, un corrispettivo pari al tariffario regionale in vigore al momento della liquidazione per ogni km percorso;

c. per utilizzo mezzo pubblico dietro presentazione biglietto di viaggio e specifica su data, luogo e motivo della missione;

d. rimborso pedaggi autostradali dietro presentazione di relativo scontrino;

* spese per acquisto cellulari dedicati alla reperibilità h 24 e per il loro utilizzo, dietro presentazione di ricevuta fiscale;

* spese assicurative per i volontari, qualora il coordinamento utilizzi la convenzione quadro proposta dalla Regione Piemonte;

* spese per acquisto mezzi ed attrezzature preventivamente autorizzate e per manutenzione ordinarie e straordinarie dei mezzi e attrezzature inseriti nella colonna mobile regionale (di cui all’appendice 1) del volontariato di Protezione Civile dietro presentazione di fatture o scontrini fiscali;

* spese per le assicurazioni dei mezzi inseriti nella Colonna Mobile regionale del Volontariato di protezione civile, dietro presentazione delle relative ricevute fiscali.

* eventuali ulteriori spese (acquisto materiale e attrezzature, libri e riviste, segreteria, corsi di aggiornamento, collegamenti informatici ecc...) ritenute necessarie per lo svolgimento delle attività previste in convenzione e preventivamente autorizzate, dietro presentazione delle relative fatture o scontrini fiscali;

Le procedure di utilizzo, ricovero, manutenzione e l’elenco delle attrezzature disponibili per la colonna mobile saranno inserite in un documento attuativo che verrà sottoscritto da entrambi le parti e che farà parte dell’appendice 1.

La documentazione giustificativa delle spese sarà presentata dal Coordinamento alla Regione, scadenza di norma trimestrale.

ART. 8

MODALITA’ DI EROGAZIONE

La Regione provvederà alla liquidazione della somma sopra indicata nel modo seguente:

* un’anticipazione pari al 50% di quanto stabilito nel riparto dei fondi, ad avvenuta sottoscrizione della convenzione di cui sopra ed a presentazione di dichiarazione di avvio delle attività previste dall’art. 1;

* la restante somma sarà liquidata tramite tranches successive su presentazione di una relazione sulle attività svolte ed una dettagliata rendicontazione delle spese sostenute con allegata relativa documentazione di spesa, senza detrarre l’anticipazione iniziale, al fine di mantenere una quota disponibile per le spese urgenti cui si dovrà far fronte nel corso delle attività, fino ad esaurimento della quota riparto fondi assegnata;

ART. 9

RIQUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO

La Regione si impegna a fornire occasioni concrete di riqualificazione ed aggiornamento ai Volontari impegnati nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione ed a fornire adeguati strumenti per facilitare la reperibilità secondo modalità da concordare con il Coordinamento, la quale è inoltre tenuta ad assicurare che i propri Volontari partecipino alle iniziative di cui sopra.

ART. 10

VALIDITA’ E DURATA

La presente Convenzione ha validità dalla data della sua sottoscrizione ed ha la durata di 12 mesi. In base ai risultati conseguiti potrà essere rinnovata mediante accordo scritto fra le parti o tramite apposita nuova convenzione;

La Regione può risolvere la presente Convenzione in ogni momento, previo preavviso di almeno sessanta giorni, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute il Coordinamento stesso, fino al ricevimento della diffida per provata inadempienza da parte il Coordinamento degli impegni previsti nei precedenti articoli.

il Coordinamento può risolvere la presente Convenzione in ogni momento, previo preavviso di almeno sessanta giorni, per provata inadempienza da parte della Regione degli impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l’attività oggetto della presente Convenzione.

In caso di risoluzione del rapporto convenzionale i mezzi forniti al Coordinamento in comodato d’uso dovranno essere restituiti alla Regione.

ART. 11

NORME FINALI

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro ai sensi dell’art. 8 - comma 1 della Legge n. 266/ 91.

PER LA REGIONE PIEMONTE
IL Direttore Regionale Opere Pubbliche

PER L’ORGANIZZAZIONE
Il Presidente pro-tempore