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Bollettino Ufficiale n. 50 del 11 / 12 / 2003

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Vercelli

Rilascio istanza del 6/6/2003 (prot. Prov. VC n. 25513 del 10/6/2003 autorizzazione ai sensi della L.R. 9 agosto 1989 n. 45, per trasformazione di uso del suolo, sottoposto a vincolo idrogeologico. Richiedente: Comunità Montana Valle Sessera, interventi di manutenzione dei corsi d’acqua e dei versanti in aree depresse del territorio montano. Comuni di: Guardabosone e Postua

Il Dirigente responsabile

(omissis)

determina

di autorizzare, ai sensi dell’art. 1 della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45, la Comunità Montana Valle Sessera, con sede a Pray (BI) in via B. Sella n. 258 ad effettuare la trasformazione di uso del suolo, sottoposto a vincolo idrogeologico, relativamente agli interventi di manutenzione dei corsi d’acqua e dei versanti in aree depresse del territorio montano sui terreni distinti dei Comuni di Guardabosone e Postua, correttamente individuati sulle planimetrie di progetto che fanno parte della documentazione agli atti, depositata presso questa Amministrazione Provinciale e presso il Coordinamento Provinciale di Vercelli e Biella del corpo Forestale dello Stato, con le seguenti prescrizioni:

1. la realizzazione delle opere dovrà essere svolta a regola d’arte e secondo i dettami del D.M. 11/3/1998; in corso d’opera si dovrà verificare la validità delle ipotesi di progetto provvedendo, qualora si ravvisassero significative differenze, all’adeguamento delle opere alle situazioni riscontrate;

2. si dovrà provvedere con cura alla regimazione delle acque superficiali nelle aree di intervento, in modo tale da garantire il corretto smaltimento e di ridurre la possibilità di attivazione di processi erosivi;

3. le scarpate dovranno avere un’inclinazione tale da garantire la stabilità a lungo termine e ove si renderà necessario gli scavi dovranno essere opportunamente armati;

4. i movimenti di terra ed il taglio della vegetazione forestale dovranno essere limitati allo stretto necessario e conformi al progetto presentato;

5. è assolutamente vietato lo scarico di qualsiasi tipo di materiale lungo i versanti e all’interno delle linee di impluvio; il materiale in eccedenza che non trova utilizzo nei riporti dovrà essere trasportato presso discariche autorizzate;

6. il materiale di risulta della utilizzazione legnosa (ramaglia-cimali), se non utilizzato, dovrà essere trasportato in luoghi ove non possa alimentare eventuali incendi boschivi;

7. non dovranno essere danneggiate le piante limitrofe alle zone di intervento e non dovrà essere recata turbativa al naturale scorrere dei corsi d’acqua interessati;

8. al termine dei lavori si dovrà povvedere al ripristino dei luoghi oggetto di intervento, le superfici interessate dagli scavi dovranno essere regolarizzate e prontamente inerbite;

9. occorrerà attenersi alle indicazioni applicative contenute nella relazione geologico-tecnica a firma del dott. Geol. Marco Zantonelli, allegata alla documentazione progettuale;

10. dovrà essere comunicata a mezzo lettera raccomandata allo scrivente Servizio, la data dell’inizio dei lavori;

11. i lavori dovranno essere portati a termine entro 36 mesi dalla data delle autorizzazione.

E’ fatta salva la possibilità di dettare ulteriori norme e prescrizioni, qualora se ne accertasse la necessità, a seguito di verifiche in corso d’opera od al termine dei lavori.

Si precisa che la presente autorizzazione si riferisce esclusivamente alla verifica della compatibilità tra l’equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell’intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi con la corretta funzionalità degli interventi, nè all’adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

Sono pertanto esclusi eventuali lavori preparatori e di cantiere, quali apertura di piste di avvicinamento posta di teleferiche, costruzione di piazzole di deposito, fabbricati precari, ecc. per i quali dovrà essere richiesta ulteriore autorizzazione a cura della Ditta costruttrice.

Ai sensi degli artt. 8 e 9 della Legge Regionale 9 agosto 1989 n. 45, l’istante è esonerato dal versamento del deposito cauzionale e del corrispettivo del rimboschimento in quanto trattasi di lavori di esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale.

Si segnala inoltre che i lavori ricadono nei precetti del Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, art. 146, lettere e .

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti.

Avverso alla presente Determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della presente.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente Determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

Il Dirigente del Settore
Giorgetta J. Liardo