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Bollettino Ufficiale n. 50 del 11 / 12 / 2003

ANNUNCI LEGALI


Comune di Novi Ligure (Alessandria)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 3/11/2003 - Modifica dello Statuto Comunale

Il Consiglio Comunale

Visto il vigente Statuto del Comune approvato con deliberazioni di questo Consiglio n. 65 del 12/6/1991 e n. 94 del 23/9/1991, successivamente modificato con deliberazioni n. 102 del 15/9/1994, n. 12 del 20/2/1995, n. 26 del 3/4/2000 e n. 27 del 4/5/2001;

Considerato che la Corte di Cassazione, Sez. III Civile, si è recentemente pronunciata nel senso che la rappresentanza in giudizio del Comune spetta al Sindaco in via primaria e può spettare al Segretario solo se tale potestà gli viene attribuita dal Sindaco medesimo o derivi da norma statutaria o regolamentare;

Preso atto che lo Statuto, coerentemente con l’interpretazione in precedenza prevalente, demanda tale rappresentanza al Direttore Generale ed ai Dirigenti;

Ritenuto, al fine di non fornire pretesti ed elementi alle controparti in sede di giudizio, provvedere alla modifica della previsione statutaria eliminando l’esplicito riferimento al Direttore Generale ed ai Dirigenti, riconducendo in virtù di legge e giurisprudenza la competenza primaria in capo al Sindaco e prevedendo in via derivata la competenza del Segretario Generale;

Visto l’art. 6 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visto l’allegato parere favorevole esplicitato ai sensi dell’art. 49 - I comma - del T.U. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dal responsabile del servizio competente, nonchè di conformità a leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Generale;

Dato atto che si prescinde dal parere contabile in quanto la presente deliberazione non ha rilevanza ai fini contabili;

delibera

Allo Statuto Comunale sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’art. 34 - comma 6° - viene eliminato l’ultimo periodo: “Può rappresentare in giudizio l’Ente, in alternativa ai dirigenti.”

b) all’art. 38 - comma 3° - viene eliminato il numero 30: “rappresentano l’Ente in giudizio, laddove la funzione non sia stata attribuita al Direttore Generale.”

c) all’art. 31 - comma 4°, lettera d) - vengono aggiunte le parole: “compresa la rappresentanza in giudizio.”