Bollettino Ufficiale n. 50 del 11 / 12 / 2003
ANNUNCI LEGALI
Comune di Montanera (Cuneo)
Statuto comunale (approvato con deliberazione del C.C. n. 26 del 17.11.2003)
SOMMARIO
TITOLO I - ELEMENTI COSTITUTIVI
Art. 1- Principi fondamentali
Art. 2- Finalità - Compiti - Collaborazioni extracomunali - Tutela della salute e patrimonio ...
Art. 3- Territorio e sede comunale
Art. 4- Albo Pretorio
Art. 5- Stemma e gonfalone
Art. 6- Pari opportunità
Art. 7- Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate - Coordinamento degli interventi
Art. 8- Tutela dei dati personali
TITOLO II - ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE
CAPO I - CONSIGLIO COMUNALE
Art. 9- Elezione - Composizione - Presidenza - Consigliere Anziano - Competenze
Art. 10- Consiglieri comunali - Convalida - Programma di governo
Art. 11- Funzionamento del Consiglio - Decadenza dei Consiglieri
Art. 12- Sessione del Consiglio
Art. 13- Esercizio della potestà regolamentare
Art. 14- Commissioni
Art. 15- Indirizzi per le nomine e le designazioni
CAPO II - SINDACO E GIUNTA
Art. 16- Sindaco
Art. 17- Linee programmatiche
Art. 18- Attribuzioni di amministrazione
Art. 19- Attribuzione di vigilanza
Art. 20- Attribuzione di organizzazione
Art. 21- Vice Sindaco
Art. 22- Delegati del Sindaco
Art. 23- Divieto generale di incarichi e consulenze - Obbligo di astensione
Art. 24- Nomina della Giunta
Art. 25- La Giunta - Composizione e presidenza
Art. 26- Competenze della Giunta
Art. 27- Funzionamento della Giunta
Art. 28- Cessazione dalla carica di Assessore
Art. 29- Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia
TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
CAPO I - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI- ASSEMBLEE- ISTANZE E PETIZIONI-PROPOSTE
Art. 30- Partecipazione dei cittadini
Art. 31- Riunioni e assemblee
Art. 32- Consultazioni
Art. 33- Istanze
Art. 34- Petizioni
Art. 35- Proposte
Art. 36- Cittadini dellUnione Europea - Stranieri soggiornanti - Partecipazione alla vita pubblica locale
CAPO II - ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE
Art. 37- Principi generali
Art. 38- Associazioni
Art. 39- Organismi di partecipazione
Art. 40- Incentivazione
TITOLO IV - ATTIVITA AMMINISTRATIVA - DIRITTI DEL CONTRIBUENTE
Art. 41- Svolgimento dellattività amministrativa
Art. 42- Statuto dei diritti del contribuente
Art. 43- Controllo di gestione
TITOLO V - PATRIMONIO - FINANZA - CONTABILITA
Art. 44- Ordinamento finanziario e contabile
Art. 45- Revisione economico- finanziaria
TITOLO V I - I SERVIZI
Art. 46- Forma di gestione
Art. 47- Gestione in economia
Art. 48- Aziende speciali
Art. 49- Istituzioni
Art. 50- Società
Art. 51- Concessione a terzi
Art. 52- Tariffe dei servizi
TITOLO VII - FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE - ACCORDI DI PROGRAMMA - SOCIETA
Art. 53- Convenzioni
Art. 54- Accordi di programma
Art. 55- Consorzi
Art. 56- Unione dei Comuni
Art. 57- Partecipazione a società
TITOLO VIII - UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE
CAPO I - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE
Art. 58- Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro
Art. 59- Ordinamento degli uffici e dei servizi
Art. 60- Organizzazione del personale
Art. 61- Stato giuridico e trattamento economico del personale
Art. 62- Incarichi esterni
Art. 63- Segretario comunale - Direttore generale
Art. 64- Responsabili degli uffici e dei servizi
Art. 65-Rappresentanza del Comune in giudizio
TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 66- Entrata in vigore
Art. 67- Modifiche allo Statuto
Art. 68- Violazioni di norme comunali - Sanzioni
Art. 69- Violazione alle norme di legge - Sanzioni
Art. 70- Abrogazioni
TITOLO I
ELEMENTI COSTITUTIVI
Art. 1
Principi fondamentali
1.Il Comune di Montanera è ente locale autonomo nellambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica - che ne determinano le funzioni - e dal presente statuto.
2. Esercita funzioni proprie e funzioni conferite dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.
Art. 2
Finalità - Compiti - Collaborazioni extracomunali - Tutela della
salute e del patrimonio naturale e ambientale - Sviluppo sociale e programmazione
1. Il Comune si avvale della sua autonomia per il perseguimento dei propri fini istituzionali e per lorganizzazione e lo svolgimento della propria attività, alla quale provvede nel rispetto dei principi della Costituzione e delle leggi dello Stato, della Regione e del presente Statuto.
2. Il Comune rappresenta e cura organicamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo e il processo civile, culturale, sociale ed economico; svolge le funzioni e i compiti programmatici e funzionali che gli sono demandati dalla legge, tenendo presenti le differenti realtà geografiche del territorio comunale e garantendo la partecipazione dei cittadini singoli o associati alla determinazione delle scelte politiche dindirizzo.
3. Il Comune si rende interprete, presso la Regione Piemonte, nellesercizio dei suoi compiti di pianificazione territoriale, delle specifiche esigenze e vocazioni della realtà geografica e sociale del proprio territorio.
4. Nellambito dei rispettivi problemi ed interessi, il Comune si impegna ad operare in forma coordinata con la Provincia, relativamente alle funzioni ed ai compiti attribuiti a questultima dallordinamento delle autonomie locali.
5. Il Comune partecipa alle iniziative degli Enti territoriali nei quali per legge è collocato, tenendo conto delle altre analoghe realtà confinanti.
6. Il Comune, nellambito dei compiti ad esso assegnati dalla legge, si pone lobiettivo prioritario della tutela della salute dei propri cittadini, in relazione allambiente e al territorio. Il Comune concorre a garantire, allinterno delle proprie competenze, il diritto alla salute, attivando idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dellambiente e del posto di lavoro e alla tutela degli anziani e della prima infanzia.
7. Il Comune provvede, per quanto di sua competenza, alla difesa del suolo, dellambiente e del paesaggio. Tutela e valorizza il territorio, assicurando lassetto fisico dello stesso e il razionale uso delle risorse primarie. In tal senso, il Comune promuove gli interventi necessari per sviluppare una migliore conoscenza e valorizzazione delle risorse locali naturali ed ambientali. Nellambito delle competenze assegnate dalle leggi statali e regionali e in collaborazione con la Provincia e con gli altri Enti Pubblici, attiva tutte le funzioni amministrative nei settori organici dellassetto ed utilizzazione del territorio e dei suoi riflessi economici, con particolare riguardo al sostegno e alla valorizzazione delle risorse umane e materiali.
8. Il Comune al fine di promuovere un ordinato sviluppo sociale, si impegna:
- ad utilizzare la legislazione statale e regionale che prevede lo stanziamento di contributi a beneficio di iniziative dellEnte locale o di privati operatori;
- a registrare e ad aggiornare costantemente nel tempo una mappa delle esigenze della collettività;
- ad adottare normative urbanistiche e programmatiche che, nel rispetto delle istanze di tutela del suolo e dellambiente, valgano a favorire la crescita dellimprenditorialità locale e laumento dei livelli delloccupazione;
- a valorizzare le organizzazioni sociali ed economiche e a promuovere e sostenere un valido sistema di forme associative e cooperative consortili interessanti i vari comparti economici;
- a rivendicare un sistema di finanza locale che consenta di disporre di adeguate strutture e di servizi sociali efficienti.
Per realizzare le sue finalità, il Comune adotta il metodo e gli strumenti della programmazione. Il Comune può aderire a iniziative dirette ad attuare specifici programmi di promozione economica. Il Comune partecipa a iniziative di tutela e valorizzazione delle risorse economiche e dei prodotti locali, con particolare riferimento al settore turistico e artigianale.
Art. 3
Territorio e sede comunale
1. Il Comune ha sede legale in Montanera, Via Marconi numero 5.
2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 11,10, confinante con i Comuni di Castelletto Stura, Centallo, Fossano, SantAlbano Stura, Morozzo.
3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
4. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni e della sede comunale può essere disposta dal Consiglio, previa consultazione popolare.
Art. 4
Albo Pretorio
1.Il Consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio, per la pubblicazione degli atti e avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. La pubblicazione deve garantire laccessibilità, lintegrità e la facilità di lettura.
2.Il Segretario cura laffissione degli atti di cui al 1 comma, avvalendosi del Messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica lavvenuta pubblicazione.
3. Responsabile della corretta tenuta dellAlbo pretorio è il Messo comunale.
Art. 5
Stemma e gonfalone
1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Montanera.
2. Il Comune è dotato di un proprio stemma e di un proprio gonfalone, che sono quelli storicamente in uso.
3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dellente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il Gonfalone con lo stemma del Comune.
4.La Giunta può autorizzare luso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.
Art. 6
Pari opportunità
1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:
a) riserva alle donne posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui allart. 36, comma 3 lett. c), del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Leventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;
b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - dipartimento della funzione pubblica;
c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;
d) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - dipartimento della funzione pubblica.
Art. 7
Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate.
Coordinamento
degli interventi
1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri Comuni, col Consorzio Socio Assistenziale e lAzienda Sanitaria Locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui allart. 34, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.
Art. 8
Tutela dei dati personali
1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.
TITOLO II
ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE
(Consiglio - Sindaco - Giunta)
CAPO I
CONSIGLIO COMUNALE
Art. 9
Elezione - Composizione - Presidenza - Consigliere Anziano - Competenze
1. Il Consiglio Comunale, rappresentando lintera comunità, determina lindirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio Comunale, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. Lelezione del Consiglio Comunale, la sua durata, il numero dei Consiglieri, le cause di ineleggibilità, incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.
4. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco o da chi legalmente lo sostituisce. Al Sindaco sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio.
5. E considerato Consigliere anziano, ai sensi dellart. 40, comma 2, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dellart. 73, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco.
6. Le competenze del Consiglio sono disciplinate dalla legge.
7. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dellatto costitutivo dellEnte o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo Ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.
Art. 10
Consiglieri comunali - Convalida - Programma di governo
1. I Consiglieri comunali rappresentano lintero Comune senza vincolo di mandato.
2. Le indennità, il rimborso di spese e lassistenza in sede processuale per fatti connessi allespletamento del mandato dei Consiglieri sono regolati dalla legge.
3. Il Consiglio provvede nella prima seduta ad esaminare la condizione degli eletti a norma del cap. II titolo III del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed a dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna della cause ivi previste.
4. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, dallo stesso nominata, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.
5. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con lapprovazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nellatto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.
6. La verifica da parte del Consiglio dellattuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente allaccertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dallart. 193, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 11
Funzionamento del Consiglio - Decadenza dei Consiglieri
1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:
a) gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai Consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno: - cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria; - tre giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria; - un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti; il giorno di consegna non viene computato;
b) nessun argomento potrà essere posto in discussione se non sia stata assicurata, unadeguata e preventiva informazione ai singoli consiglieri almeno 24 ore prima;
c) la previsione, per la validità della seduta, della presenza, escluso il Sindaco:
- di n. 6 consiglieri per le sedute di prima convocazione;
-di n. 4 consiglieri per le sedute di seconda convocazione, che non potrà, comunque, essere fissata prima di 24 ore dalla seduta di prima convocazione;
d) la richiesta, per lapprovazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione, della presenza dei Consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione;
e) la riserva al Sindaco il potere di convocazione e di direzione dei lavori;
f) la determinazione del tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;
g) lindicazione se le interrogazioni, interpellanze e mozioni debbono essere trattate in apertura o chiusura della seduta;
2. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, dà luogo allavvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere con contestuale avviso allinteressato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dellavviso.
3. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata allinteressato entro 10 giorni.
Art. 12
Sessioni del consiglio
1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.
2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:
a) per lapprovazione del rendiconto della gestione dellesercizio precedente;
b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui allart. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n.267;
c) per lapprovazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica;
3. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.
Art. 13
Esercizio della potestà regolamentare
1.Il Consiglio e la Giunta comunale, nellesercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente Statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.
2.I regolamenti entrano in vigore il primo giorno successivo alla esecutività della deliberazione di approvazione.
Art. 14
Commissioni
1. Il Consiglio Comunale può istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da Consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, loggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.
3. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica.
Art. 15
Indirizzi per le nomine e le designazioni
1. Il Consiglio Comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende e istituzioni. Il Sindaco darà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.
2. Per la nomina e la designazione sarà promossa la presenza di ambo i sessi.
3.Tutti i nominati o designati dal Sindaco, decadono con il decadere del medesimo Sindaco.
CAPO II
SINDACO E GIUNTA
Art. 16
Sindaco
1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio comunale.
2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
3. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.
4.Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dellattività degli Assessori e delle strutture gestionali - esecutive.
5.La legge disciplina le modalità per lelezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità allufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
6.Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e di organizzazione delle competenze connesse allufficio.
Art. 17
Linee programmatiche
1. Le linee programmatiche, presentate dal Sindaco nella seduta di cui al precedente articolo 10, debbono analiticamente indicare le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.
Art. 18
Attribuzioni di amministrazione
1. Il Sindaco:
a) ha la rappresentanza generale dellEnte;
b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dellattività politico-amministrativa del Comune;
c) coordina lattività dei singoli Assessori;
d) può sospendere ladozione di atti specifici concernenti lattività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporli allesame della Giunta;
e) impartisce direttive al Segretario Comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sullintera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
f) ha facoltà di delega;
g) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentita la Giunta;
h) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
i) indice le consultazioni popolari;
j) adotta ordinanze con tingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica;
k) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici servizi e dei servizi pubblici, nonché dintesa con i responsabili territorialmente componenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio;
l) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna.
Art. 19
Attribuzioni di vigilanza
1. Il Sindaco:
a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sullintera attività del Comune;
c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
d) può disporre lacquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti allEnte, tramite i rappresentanti legali delle sesse e ne informa il Consiglio comunale;
e) collabora con il Revisore dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;
f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.
Art. 20
Attribuzioni di organizzazione
1. Il Sindaco:
a) stabilisce gli argomenti allordine del giorno delle sedute, dispone la convocazione del Consiglio comunale, sentita la Giunta, e lo presiede ai sensi del regolamento del Consiglio comunale. Provvede alla convocazione del Consiglio quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri;
b) convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;
c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare che presiede, nei limiti previsti dalle leggi;
d) propone argomenti da trattare e dispone con atto formale (o informale) la convocazione della Giunta e la presiede;
e) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più Assessori;
f) delega la sottoscrizione di particolari specifici atti, non rientranti nelle attribuzioni delegate ad Assessori, al Segretario comunale;
g) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.
Art. 21
Vice Sindaco
1. Il Vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dallesercizio delle funzioni, ai sensi dellart. 53 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco, sino alla elezione del nuovo Sindaco.
Art. 22
Delegati del Sindaco
1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.
2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo.
3. Il Sindaco può modificare lattribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.
5. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di Consiglieri, compresi quelli della minoranza.
Art. 23
Divieto generale di incarichi e consulenze
Obbligo di astensione
1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri comunale è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.
Art. 24
Nomina della Giunta
1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, promovendo la presenza di ambo i sessi.
2. I soggetti chiamati alla carica di Vice sindaco e di assessore devono:
- Essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale;
- Non essere coniuge, ascendente, discendente parente affine, fino al terzo grado, del Sindaco.
3- Salvi i casi di revoca dal parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.
Art. 25
La Giunta - Composizione e Presidenza
1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di 4 assessori, tra cui il Vice Sindaco, nominati dal Sindaco.
2. Non possono essere nominati Assessori cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale.
Art. 26
Competenze della Giunta
1. La Giunta collabora con il Sindaco nellamministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, o degli organi di decentramento; collabora con il Sindaco nellattuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3.E altresì, di competenza della Giunta ladozione dei regolamenti sullordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
4.Laccettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della Giunta salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio.
5.La Giunta autorizza la resistenza in giudizio, nei soli casi in cui i procedimenti di giurisdizione riguardino componenti degli organi di governo.
6.La Giunta comunale, ai sensi dellart. 53, comma 23, della legge 23.12.2000, n. 388, ed in deroga allart. 107 del D.lgs. 267/2000, qualora riscontri e dimostri la mancanza non rimediabile di figure professionali idonee ed anche la fine di ottenere un contenimento delle spese dellente, evitando il ricorso ad incarichi esterni, può adottare disposizioni regolamentari organizzative che prevedano lattribuzione a propri componenti di responsabilità di uffici e servizi e del relativo potere di adozione di atti anche di natura tecnico gestionale. Il contenimento della spesa corrente deve essere documentato ogni anno con apposita deliberazione della Giunta in sede di approvazione dello schema di bilancio previsionale.
Art. 27
Funzionamento della Giunta
1. Lattività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori.
2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa lordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.
3. Il Sindaco dirige e coordina lattività della Giunta e assicura lunità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. Leventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale.
Art. 28
Cessazione dalla carica di Assessore
1. Le dimissioni da Assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa datto e sono efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
3. Alla sostituzione degli Assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dallufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.
Art. 29
Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia
1. Le dimissioni, limpedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli Assessori ed ai Capigruppo consiliari, entro le 24 ore successive.
4. La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
5. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la mozione di sfiducia.
6. Il Segretario comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.
TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
CAPO I
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI - ASSEMBLEE - ISTANZE E PETIZIONI - PROPOSTE
Art. 30
Partecipazione dei cittadini
1. Il Comune garantisce leffettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini allattività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità anche su base di quartiere e frazione. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.
2. Nellesercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.
3. Ai fini di cui al comma precedente lAmministrazione comunale favorisce:
a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;
b) liniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.
4. LAmministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, lautonomia e luguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.
5. Nel procedimento relativo alladozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive vanno garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dallapposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nellosservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 31
Riunioni e assemblee
1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.
2. LAmministrazione comunale ne facilita lesercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità duso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sullesercizio dei locali pubblici.
3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.
4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:
a) per la formazione di comitati e commissioni;
b) per dibattere problemi;
c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.
Art. 32
Consultazioni
1. Il Consiglio e la Giunta Comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nonché le associazioni portatrici di interessi diffusi, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interessi.
Art. 33
Istanze
1.I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco istanze con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dellattività dellAmministrazione, dirette esclusivamente alla tutela di interessi collettivi;
2.La risposta allistanza viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco, o dal Segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dellaspetto sollevato.
3.Le modalità dellistanza sono indicate dal Regolamento degli istituti di partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dellistanza.
Art. 34
Petizioni
1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dellamministrazione per sollecitarne lintervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Il regolamento degli istituti di partecipazione determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e lassegnazione allorgano competente, il quale procede nellesame sulla questione sollevata o dispone larchiviazione qualora non ritenga di aderire allindicazione contenuta nella petizione. In questultimo caso il provvedimento conclusivo dellesame da parte dellorgano competente, deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.
3. La petizione è esaminata dallorgano competente entro 30 giorni dalla presentazione.
4. Se il termine previsto al comma 3 non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione allordine del giorno della prima seduta del Consiglio.
5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.
Art. 35
Proposte
1. Il 5% del corpo elettorale può avanzare proposte per ladozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 30 giorni successivi allorgano competente, corredate da parere dei Responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché dellattestazione relativa alla copertura finanziaria.
2.Lorgano competente deve sentire i proponenti delliniziativa entro 60 giorni dalla presentazione della proposta.
3.Tra lAmministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa liniziativa popolare.
Art. 36
Cittadini dellUnione Europea - Stranieri soggiornanti - Partecipazione
alla vita pubblica locale
1.Al fine di assicurare la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dellUnione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, il Comune:
a) favorirà linclusione, in tutti gli organi consultivi locali, dei rappresentanti dei cittadini dellUnione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti;
b) promuoverà la partecipazione dei cittadini dellUnione Europea e degli stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno alla vita pubblica locale.
CAPO II
ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE
Art. 37
Principi generali
1. Il Comune valorizza le forme autonome associative e di cooperazione dei cittadini attraverso:
a) le modalità di incentivazione previste dai successivi articoli;
b) laccesso ai dati di cui è in possesso lAmministrazione;
c) ladozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.
Art. 38
Associazioni
1.Sono associazioni, agli effetti del presente Statuto, quelle riconosciute e non riconosciute, i comitati con durata statutaria almeno biennali, che non perseguano scopi di lucro.
Art. 39
Organismi di partecipazione
1.Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini singoli o associati, allamministrazione dellente al fine di assicurare il buon andamento, limparzialità e la trasparenza.
2.La partecipazione popolare si esprime attraverso lincentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.
Art. 40
Incentivazione
1.Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono essere erogate incentivazioni con rapporti di natura finanziaria - patrimoniale con modalità deliberate dal Consiglio comunale e secondo il Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e lattribuzione di vantaggi economici a persone ed Enti pubblici e privati.
2.Il Comune può altresì mettere a disposizione delle associazioni, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
3.Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dellente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
4.Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni riconosciute a livello nazionale e inserite nellapposito albo regionale; lerogazione dei contributi e le modalità di collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.
TITOLO IV
ATTIVITA AMMINISTRATIVA - DIRITTI DEL CONTRIBUENTE
Art. 41
Svolgimento dellattività amministrativa
1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla Comunità, dellassetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.
2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sullazione amministrativa.
Art. 42
Statuto dei diritti del contribuente
1. In relazione al disposto dellart. 2 della legge 27 luglio 2000 n 212, nei regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento nonché in qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti, il richiamo di qualsiasi norma legislativa o regolamentare dovrà essere integrato dal contenuto, anche sintetico, o sotto forma di allegato, della disposizione alla quale si intende fare rinvio.
2. Tutti gli atti normativi e la relativa modulistica applicativa, entro sei mesi dallentrata in vigore del presente Statuto, dovranno essere aggiornati o integrati introducendo, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27/7/00 n 212, le necessarie modifiche con particolare riferimento:
a) allinformazione del contribuente (art. 5 );
b) alla conoscenza degli atti e semplificazione (art.6);
c) alla chiarezza e motivazione degli atti (art. 7);
d) alla remissione in termini (art.9);
e) alla tutela dellaffidamento e della buona fede - agli errori del contribuente (art. 109);
f) allinterpello del contribuente (artt. 11 e 19);
Art. 43
Controllo di gestione
1. Il Comune si dota di un sistema di controllo di gestione volto a supportare lattività amministrativa dei dirigenti/responsabili dei servizi e degli amministratori, attraverso un costante monitoraggio dellandamento dellazione verificando:
- lo stato di attuazione degli obiettivi programmati;
- La funzionalità dellorganizzazione dellente;
- Lefficienza;
- Lefficacia;
- Leconomicità.
2. Le verifiche di cui al comma 1 dovranno effettuarsi attraverso lanalisi delle risorse acquisite e la corrispondenza tra costi e quantità e qualità dei servizi.
TITOLO V
PATRIMONIO - FINANZA - CONTABILITA
Art. 44
Ordinamento finanziario e contabile
1. Lordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello stato.
2. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con lart. 152 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 45
Revisione economico-finanziaria
1. La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.
2. Il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 44, disciplinerà, altresì, che lorgano di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.
3. Lorgano di revisione, a richiesta, collabora alla formazione degli atti partecipando alle riunioni del Consiglio e della Giunta. A tal fine sarà invitato, con le procedure previste per la convocazione dei detti organi, alle rispettive riunioni.
TITOLO VI
I SERVIZI
Art. 46
Forma di gestione
1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni , servizi e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.
2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente statuto.
3. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:
a) in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per lesercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal Comune, qualora ricorrano i presupposti di cui al successivo art. 50, comma 1;
f) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria a norma dellarticolo 116 del T.U. n. 267/2000, e del successivo art. 50, commi 2 e 3.
Art. 47
Gestione in economia
1. Lorganizzazione e lesercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.
2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.
Art. 48
Aziende speciali
1. Per la gestione anche di più servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di unazienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo Statuto.
2. Sono organi dellazienda il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore:
a) il Consiglio di amministrazione è nominato dal Sindaco fra coloro che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;
b) il Presidente è nominato dal Sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);
3. Al Direttore generale è attribuita la direzione gestionale dellazienda, con la conseguente responsabilità. Lo statuto dellazienda disciplina le condizioni e modalità per laffidamento dellincarico, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.
4. Non possono essere nominati membri del Consiglio di amministrazione i membri della Giunta e del Consiglio Comunale, i soggetti già rappresentanti il Comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con lazienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dellazienda speciale.
5. Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio Comunale, approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, revoca il Presidente ed il Consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del Presidente della azienda o di oltre metà dei membri effettivi del Consiglio di amministrazione comporta la decadenza dellintero Consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo Consiglio.
6. Lordinamento dellazienda speciale è disciplinato dallo Statuto, approvato dal Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
7. Lorganizzazione e il funzionamento è disciplinato dallazienda stessa, con proprio regolamento.
8. Lazienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha lobbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.
9. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
10. Lo Statuto dellazienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.
Art. 49
Istituzioni
1. Per lesercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Comunale può costituire apposite istituzioni, organismi strumentali del comune, dotati di sola autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero non superiore a sei, dei componenti del Consiglio di amministrazione, è stabilito con latto istitutivo, dal Consiglio comunale.
3. Per la nomina e la revoca del Presidente e del Consiglio di amministrazione si applicano le disposizioni previste dallart. 48 per le aziende speciali.
4. Il Direttore generale dellistituzione è lorgano al quale è attribuita la direzione gestionale dellistituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato dallorgano competente in seguito a pubblico concorso.
5. Lordinamento e il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente Statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno lobbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso lequilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
6. Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. Lorgano di revisione economico-finanziaria del Comune esercita le sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.
Art. 50
Società
1. Il Comune può gestire servizi a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dallente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o allambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
2. Per lesercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il comune può costituire apposite società per azioni, di cui al comma 1, lettera f), dellarticolo 113 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
3. Per lapplicazione del comma 2, trovano applicazione le disposizioni di cui allart. 116 del T.U. n. 267/2000.
Art. 51
Concessione a terzi
1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come limpiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.
2. La concessione a terzi è decisa dal Consiglio Comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa loggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto laspetto sociale.
Art. 52
Tariffe dei servizi
1. La tariffa dei servizi è determinata con deliberazione dalla Giunta comunale nel rispetto dei principi di cui allart. 117 del T.U. n. 267/2000.
2. Le tariffe, con motivata deliberazione, per assicurare lequilibrio economico-finanziario compromesso da eventi imprevisti, potranno essere variate nel corso dellanno, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di esecutività dalla relativa deliberazione.
TITOLO VII
FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE
ACCORDI DI PROGRAMMA
SOCIETA
Art. 53
Convenzioni
1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri Comuni e con la Provincia.
2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare lesercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti allaccordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti allaccordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
Art. 54
Accordi di programma
1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e lattuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, lazione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.
2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.
Art. 55
Consorzi
1. Ai fini della gestione associata di uno o più servizi e per lesercizio associato di funzioni il Comune può partecipare alla costituzione di Consorzi, con altri Enti pubblici, secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto compatibili.
2. A tal fine il Consiglio approva, a maggioranza assoluta dei componenti, apposita convenzione, unitamente allo Statuto del consorzio.
3. La convenzione deve prevedere lobbligo a carico del Consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.
4. Il Sindaco o suo delegato fa parte dellassemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del Consorzio.
Art. 56
Unione dei Comuni
1. Il Comune di Montanera ha facoltà di partecipare allUnione dei Comuni, senza alcun vincolo di successiva fusione, ai sensi e per gli effetti di cui allart. 32 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. Latto costitutivo e lo Statuto dellUnione saranno approvati dai Consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo Statuto individua gli organi dellUnione e le modalità per la loro costituzione ed individua, altresì, le funzioni svolte dallUnione e le corrispondenti risorse.
3. Lo Statuto deve comunque prevedere che il presidente dellUnione sia scelto tra i Sindaci dei Comuni interessati e che gli altri organi siano formati da componenti delle Giunte e dei Consigli dei Comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.
4. LUnione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti finanziari con i Comuni.
5. Alle Unioni dei Comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per lordinamento dei Comuni. Alle Unioni dei Comuni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.
Art. 57
Partecipazione a società
1. Il Comune può partecipare a Società di capitali, anche in posizione minoritaria, quando le finalità di tali organismi assumano particolare rilievo per lEnte.
2. Il provvedimento del Consiglio Comunale, in tal caso, è corredato da una relazione del Revisore dei Conti che illustra gli aspetti economico-finanziari della proposta.
TITOLO VIII
UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE
CAPO I
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE
Art. 58
Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro
1. Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavori in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi del D,Lgs 19/9/94 n 626 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 59
Ordinamento degli uffici e dei servizi
1. Il Comune disciplina, con apposito regolamento, lordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dellarticolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.
2 .Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché allorganizzazione e gestione del personale, nellambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuiti.
Art. 60
Organizzazione del personale
1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dallordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dellaccrescimento dellefficienza ed efficacia dellazione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.
2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.
3.Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali.
Art. 61
Stato giuridico e trattamento economico del personale
1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
Art. 62
Incarichi esterni
1.La copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
2.Il regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti allinterno dellEnte, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dellarea direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli Enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e leventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del Comune e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.
3.Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sullordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dellAssessore di riferimento di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto allart. 169 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dal D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e dai contratti collettivi di lavoro. Lattribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.
CAPO II
SEGRETARIO COMUNALE
Art. 63
Segretario comunale - Direttore generale
1.Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario comunale sono disciplinati dalla legge.
2.Al Segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore generale ai sensi di quanto previsto dallart. 108 c. 4 del D.Lgs 18/8/2000 n 267.
3.Al Segretario comunale sono attribuite le seguenti funzioni:
a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dellEnte in ordine alla conformità dellazione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti;
b) partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e della Giunta, curandone la verbalizzazione;
c) può rogare tutti i contratti nei quali lEnte è parte ed autenticare scritture private ed attività unilaterali nellinteresse dellEnte;
d) presiede lufficio per i procedimenti disciplinari;
e) esercita ogni altra funzione attribuita dallo Statuto o dai Regolamento conferitagli dal Sindaco.
4. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale, al Segretario comunale spettano i compiti previsti dallart. 108 del D.Lgs 18/8/2000 n 267. Allo stesso viene corrisposta una indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dellincarico.
5. Tra le funzioni di cui alla lettera e) del precedete comma 3 possono essere anche previste quelle (responsabilità di servizi) di cui al secondo comma dellart. 109 del D.Lgs 18/8/2000 n 267.
6. Il Segretario comunale, se destinatario delle funzioni di Direttore Generale dispone gli atti organizzativi finalizzati alladeguamento delle strutture.
7. Il Segretario comunale, se destinatario delle funzioni di Direttore Generale, promuove e resiste alle liti, e ha il potere di conciliare e transigere, tranne che nel caso di cui allart. 26, comma 5.
Art. 64
Responsabili degli uffici e dei servizi
1.Ai Responsabili di servizi spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa ladozione di atti che impegnano lEnte verso lesterno, mediante autonomi poteri di spese, di organizzazione delle risorse umane, e di controllo. I responsabili dei servizi e, su disposizioni di questi, i responsabili degli uffici svolgono tutti compiti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo dellorgano politico e sono responsabili dei relativi risultati. Ai Responsabili di Servizio sono attribuiti i compiti previsti oltre che dal D.Lgs 18/8/2000 n 267, dallo Statuto e dai Regolamenti di attuazione.
2.In particolare, agli stessi, non attribuiti:
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilità delle procedure dappalto e di concorso per posti del servizio di loro competenza;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa lassunzione di impegni di spesa;
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dellabusivismo edilizio e paesaggistico - ambientale;
h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
3. Competono in particolare, a titolo esemplificativo:
- ladozione degli atti e provvedimenti autorizzativi, concessori ed ablativi il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle Leggi, dai Regolamenti e da atti generali di indirizzo o da deliberazioni dellEnte.
- Il rilascio di certificati, attestazioni, estratti e copie autentiche relativi ad atti d i competenza del servizio, il rilascio di ricevute o simili per istanze presentate al proprio servizio; la contestazione di infrazioni e lesame delle relative contro-deduzioni e difese, lirrogazione di sanzioni amministrative e le ingiunzioni ed ordini di esecuzione necessari per portare ad esecuzione le sanzioni amministrative e per ottenere lottemperanza alle disposizioni di legge e regolamento che disciplinano le attività sottoposte alla vigilanza del Comune;
- Atti di gestione finanziaria ed accertamenti relativi alla gestione delle entrate patrimoniali e tributarie, responsabilità su accesso e andamento dei procedimenti amministrativi. Il cui atto finale rientri nella competenza del proprio servizio, la verifica dei carichi di lavoro e della produttività degli uffici anche ai fini della determinazione dei trattamenti economici accessori, per quanto di competenza e nel rispetto dei contratti collettivi, trattazione dei rapporti con i consulenti esterni su argomenti di competenza del servizio.
- La formulazione di proposte di deliberazione o di altre determinazioni.
- Nei modi stabiliti dal Regolamento, la responsabilità sullaccesso agli atti e ai documenti formati o detenuti presso il servizio affidato alla loro direzione.
- La formulazione delle risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti adottato o comunque presentati agli organi deliberativi dellEnte dal proprio servizio.
4. La competenza alla stipulazione dei contratti spetta al Direttore Generale se diverso dal Segretario Comunale o ad altro Responsabile di Servizio quando per qualsiasi ragione non vi sia il Responsabile di Servizio competente o esso non possa svolgere tale funzione e non sia possibile la sua sostituzione da parte del Segretario comunale, il quale svolge funzioni di ufficiale rogante il contratto.
5. Le ordinanze già emanate dal Sindaco quale capo dellAmministrazione vengono attribuite al Responsabile del Servizio.
6.Il Regolamento di contabilità e quello dei contratti definiscono le modalità operative di esercizio delle competenze dei Responsabili dei servizi in materia di acquisizione dei beni, prestazioni e servizi di realizzazione di opere.
7. Spettano al Responsabile di Servizio i pareri interni allEnte, quelli previsti per le proposte di deliberazione, a norma di legge, sulle materie di competenza del servizio medesimo.
8. I Responsabili dei Servizi danno parere obbligatorio sulla promozione e sulla resistenza alle liti, nonché sulle conciliazioni e sulla transazione delle stesse.
9. Il Sindaco può delegare, ai singoli Responsabili di Servizio, ogni altro atto, di natura gestionale, non identificato nei precedenti commi.
10. In caso di inadempimento del competente Responsabile del Servizio, il Sindaco può diffidarlo, assegnandogli un congruo termine anche in relazione allurgenza dellatto. Decorso il termine assegnato, il Sindaco può incaricare altro Responsabile del Servizio o il Segretario Comunale; nel venir meno del rapporto fiduciario con il Responsabile del Servizio, il Sindaco può revocarne la nomina, in tal caso latto deve contenere congrua e specifica motivazione in ordine ai predetti presupposti.
11. In caso di assenza od impedimento del Responsabile di un Servizio, le sue competenze sono espletate dal Segretario Comunale o da un sostituto del Responsabile di Servizio individuato dal Sindaco.
12. In caso di conflitti di competenza e/o attribuzioni, decide il Sindaco
13. I suddetti responsabili devono riferire gerarchicamente al Segretario Comunale, organizzare lattività del servizio secondo le indicazioni e direttive della Giunta comunale, riferire allAssessore di riferimento ogni significativa deviazione dai programmi concordati, gestire, oltre al personale del servizio, eventuali Obiettori di Coscienza e Lavoratori Socialmente Utili assegnati al servizio.
14. I Responsabili di Servizio possono affidare a dipendenti assegnati al loro servizio, la responsabilità di singoli procedimenti, ferma restando la competenza alladozione dellatto finale.
15. I Responsabili dei Servizi sono responsabili della gestione e dei risultati.
Art. 65
Rappresentanza del Comune in giudizio
1. La rappresentanza in giudizio del comune in tutti i gradi di giudizio spetta al capo dellAmministrazione qualora si verta in tema di atti di competenza degli organi di governo, ai Dirigenti / Responsabili dei servizi in relazione alle rispettive posizioni negli altri casi.
TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 66
Entrata in vigore
1. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione allalbo pretorio del Comune.
2. E pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed inviato al Ministero dellinterno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
Art. 67
Modifiche allo Statuto
1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.
3.Lentrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per lautonomia normativa dei comuni e delle province, abroga le norme statutarie con esse incompatibili
Art. 68
Violazioni di norme comunali - Sanzioni
1. Chiunque viola le norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra un minimo ed un massimo fissato dal corrispondente articolo del regolamento o dellordinanza.
2. Il minimo ed il massimo della sanzione di cui al precedente comma 1 non potrà essere fissato in misura inferiore a euro 30 (Euro 30) né superiore a euro 515 (Euro cinquecentoquindici).
3. In sede di prima applicazione e fino a quando non sarà disposto laggiornamento dei singoli regolamenti, la giunta comunale, con apposita deliberazione, fisserà il minimo ed il massimo da applicare alle violazioni delle singole disposizioni.
4. Per le sanzioni previste dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni generali contenute nella sezione I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni. Autorità competente è il sindaco.
5.Quando i regolamenti o le ordinanze non dispongono altrimenti le violazioni alle relative disposizioni sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di euro 30 (Euro trenta) e massima di euro 515 (Euro cinquecentoquindici).
Art. 69
Violazione alle norme di legge - Sanzioni
1. In tutti i casi in cui norme di legge demandano al sindaco ovvero genericamente al Comune nel quale le violazioni sono state commesse, la competenza per la irrogazione della sanzione, con conseguente spettanza al comune stesso dei relativi proventi, il direttore generale di cui allart. 108 del T.U. 8 agosto 2000, n. 267, se nominato, ovvero il segretario comunale, designerà, con riferimento alla singola norma, il responsabile del servizio cui saranno attribuite tutte le competenze in capo al Sindaco o, genericamente, al Comune.
Art. 70
Abrogazioni
1. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti, incompatibili con le norme del presente Statuto, sono abrogate.
2. Entro sei mesi dallentrata in vigore del presente Statuto a tutti i regolamenti comunali vigenti saranno apportate le necessarie variazioni.