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Bollettino Ufficiale n. 50 del 11 / 12 / 2003

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Biella

Accordo di Programma tra la Provincia di Biella, la Comunità Montana Bassa Valle Elvo ed i Comuni di Camburzano, Mongrando, Occhieppo Inferiore e Occhieppo Superiore, per la sistemazione idraulica del territorio

Il Presidente della Provincia di Biella

(omissis)

decreta

è approvato l’Accordo di Programma tra la Provincia di Biella, la Comunità Montana Bassa Valle Elvo ed i Comuni di Camburzano, Mongrando, Occhieppo Inferiore e Occhieppo Superiore, per la sistemazione idraulica del territorio;

(omissis)

Il Presidente

(Orazio Scanzio)

Accordo di programma tra la Provincia di Biella, la Comunità Montana Bassa Valle Elvo ed i Comuni di Camburzano, Mongrando, Occhieppo Inferiore e Occhieppo Superiore, per la sistemazione idraulica del territorio.

Art. 1

Oggetto dell’accordo

Ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 267/2000, è condiviso all’unanimità dai firmatari, il contenuto del presente accordo di programma, avente per oggetto:

a) la sistemazione idraulica dei colatori d’acqua di soprassuolo afferenti al bacino del torrente Elvo, esistenti nei territori dei soggetti aderenti, ai fini della regolazione ed immissione dei deflussi nei corsi d’acqua principali, comprese le azioni e le iniziative occorrenti affinché tali recettori siano in condizione di garantire un efficace smaltimento dell’acqua, soprattutto in concomitanza con eccezionali precipitazioni;

b) la manutenzione ordinaria e straordinaria e l’esercizio dei medesimi per consentire lo sgrondo delle acque;

c) la vigilanza degli stessi in modo da consentire la predisposizione di tempestivi interventi di salvaguardia e tutela dei territori interessati, attuando i compiti di polizia idraulica.

Art. 2

Soggetti partecipanti

Aderiscono al presente accordo di programma:

- La Provincia di Biella;

- La Comunità Montana Bassa Valle Elvo;

- I Comuni di Camburzano, Mongrando, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore.

(omissis)

Art. 10

Durata dell’accordo

Il presente accordo ha validità fino alla completa realizzazione del progetto che si presume possa concludersi entro l’anno 2008.

Art. 11

Estendibilià dell’accordo di programma

Al presente accordo potranno aderire anche successivamente altri soggetti interessati che ne facciano richiesta e previa deliberazione da parte dei soggetti già aderenti.

Art. 12

Riferimenti

Per quanto non previsto nel presente accordo, si fa esplicito riferimento all’art. 34 del D.Lgs. 267/2000.