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Supplemento Ordinario n. 1 al B.U. n. 49

Deliberazione della Giunta Regionale 1 dicembre 2003, n. 71-11215

XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006." Progetto Definitivo P02 Nuovo impianto per il Biathlon" nel comune di Cesana Torinese (TO), soggetto a procedura di VIA ai sensi L.R. 40/98

A relazione del Vicepresidente Casoni e dell’Assessore Cavallera:

Premesso che:

in data 27/06/2003 l’Agenzia Torino 2006, soggetto proponente, con sede in Galleria S. Federico n°16, Torino, nella persona del Responsabile Unico del Procedimento Vittorio Salusso, ha presentato alla Direzione Regionale Trasporti il progetto definitivo dei lavori di realizzazione di “P02-Nuovo impianto per il Biathlon” nel Comune di Cesana Torinese e ha chiesto l’attivazione della Conferenza dei Servizi Definitiva ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della Legge n°285/2000 nonché il contestuale avvio della Fase di Valutazione ai fini del Giudizio di Compatibilità Ambientale ai sensi dell’art.12 comma 1 della Legge Regionale n°40/98; secondo le procedure della D.G.R. n°42-4336 del 5/11/2001 e successive D.G.R. n°41-7279 del 7/10/2002 e D.G.R. n°44-7807 del 25/11/2002. A tale istanza sono stati allegati il progetto definitivo, la determinazione n. 70/03 del 25/06/03 del Direttore Tecnico Infrastrutture Olimpiche ed Impianti Sportivi relativa all’accoglimento del progetto ed al riconoscimento della parziale copertura finanziaria dell’opera per un importo di euro 19.000.000,00, giusta la D.D. Direttore Amministrativo della Agenzia Torino 2006 n. 312/02 del 28/10/02; nonché un “Elenco delle autorizzazioni, nulla osta e pareri da acquisire per la realizzazione dell’impianto”;

- in pari data 30/06/2003 il soggetto proponente ha depositato presso l’Organo Tecnico dell’autorità competente con sede presso la Direzione Regionale Tutela e Risanamento Ambientale domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell’articolo 12, della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40, relativamente al progetto in questione, allegando la documentazione prevista;

- contestualmente il proponente ha provveduto al deposito degli elaborati di cui all’articolo 12, comma 2, lettera a), alla pubblicazione dell’avviso al pubblico di avvenuto deposito degli stessi sul quotidiano La Stampa in data 27/06/2003, ed agli ulteriori adempimenti prescritti dall’articolo 12, determinando così l’avvio del procedimento.

- Il progetto in questione era stato sottoposto alla fase di Verifica che nel corso della Conferenza dei Servizi. Preliminare si era conclusa con D. D. n. 226 del 15/05/03. Con la medesima D. D. si dava atto che il progetto definitivo doveva essere sottoposto alla fase di Valutazione ai fini del Giudizio di Compatibilità Ambientale ai sensi dell’art.12 comma 1 della Legge Regionale n°40/98, presupposto sostanziale per l’approvazione dello stesso.

Il Responsabile del Procedimento ex L.285/2000 ha provveduto quindi a dare notizia dell’avvenuto deposito del progetto sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 28 del 10/07/2003, e del conseguente avvio del procedimento ai sensi della L.R. 40/1998 e della Legge n°241/90 e ss.mm.ii..

In sintesi il progetto consiste nella realizzazione della pista da biathlon e delle strutture accessorie comprendenti la ristrutturazione della colonia Italsider come centro logistico in periodo olimpico e per uso turistico alberghiero in periodo post olimpico.

Gli interventi relativi all’impianto sportivo oltre alla pista per lo sci di fondo per le gare e gli allenamenti, prevedono la realizzazione del poligono di tiro, lo stadio funzionale allo svolgimento della gare e le strutture relative all’accessibilità e fruizione dell’impianto (parcheggi, piazzali, viabilità carrabile e pedonale di accesso all’impianto, ecc.).

L’ambito paesaggistico interessato dalla realizzazione dell’impianto del Biathlon, seppure già segnato dalla presenza di piste e impianti di risalita, presenta ancora caratteri di rilevante naturalità e di interesse paesistico-ambientale per le ampie superfici a prato-pascolo intervallate ad ambiti boscati con prevalenza a lariceto poste in prossimità di nuclei edificati di recente costruzione e in adiacenza al fabbricato della ex colonia Italsider. Appaiono significativi i caratteri di notevole visibilità del versante montano in oggetto, aperto ad ampie visuali panoramiche dalla viabilità principale e dalle emergenze orografiche delle vallate alpine circostanti. L’ambito di intervento è sottoposto a vincolo di tutela paesistico ambientale ai sensi del D.Lgs 490/99, artt. 139, 146. L’impianto del Biathlon completa le opere previste dal programma olimpico nel contesto paesaggistico costituito dal versante del monte Fraiteve, configurandosi come ulteriore trasformazione del territorio in oggetto e delle sue valenze naturalistiche e paesaggistiche.

Rispetto alle criticità segnalate nel progetto preliminare, relative in particolare alle modalità di realizzazione del poligono di tiro ed alle proposte progettuali relative agli attraversamenti dei corsi d’acqua e al tunnel di accesso all’area di partenza, si prende atto delle migliorie effettuate in sede di progetto definitivo volte a consentire un adeguato inserimento dell’impianto nell’ambito paesistico-ambientale in oggetto. Inoltre, riguardo al fabbricato ex colonia Italsider l’intervento, relativo alla ristrutturazione e all’adeguamento dell’edificio, prevede soluzioni progettuali finalizzate alla “continuità e riconoscibilità dell’edificio” coerenti con i caratteri compositivi e costruttivi preesistenti.

La Commissione Beni Culturali e Ambientali, ai sensi della DGR n. 82 - 5618 del 19.03.02, di attribuzione alla Commissione delle funzioni di supporto all’attività di valutazione dei progetti relativi agli interventi per i Giochi Olimpici Invernali “Torino 2006", ha espresso parere non ostativo in merito agli interventi proposti nella seduta del 3.04.03.

Il Responsabile del Procedimento, attuando quanto previsto dall’art.9 della Legge n°285/2000 e dagli artt 12 e 13 della L.R. n°40/98, ha in particolare avviato la conferenza di servizi con i soggetti territoriali e istituzionali interessati, tra i quali i soggetti titolari delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell’opera, ai sensi dell’art. 9 della L.R. 40/1998 e dell’art. 9 della legge 285/2000.

I lavori della Conferenza dei Servizi Definitiva si sono espletati nelle riunioni dei giorni 15.07.2003, 30.09.2003, 15.10.2003 e 20.11.2003, nel corso del Tavolo Tecnico tenutosi il giorno 13/10/03 e nel corso della visita sopralluogo effettuata in data 23.07.2003 presso le zone interessate dalla realizzazione dell’intervento; a tali incontri ha partecipato altresì l’Ente proponente che ha ritenuto opportuno fornire chiarimenti in merito alle varie problematiche sorte in sede istruttoria.

Ai sensi del combinato disposto art. 12 e 13 L.R. 40/1998, art. 9 L. 285/2000 sono pervenuti ed acquisiti agli atti, entro la conclusione dell’ultima riunione della Conferenza dei Servizi, i formali pareri e contributi tecnici dei seguenti soggetti interessati:

1) Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte;

2) Provincia di Torino - Assessorato allo sviluppo sostenibile e Pianificazione;

3) Comune di Cesana Torinese;

4) ASL 5, Dipartimento di Prevenzione - Igiene e Sanità Pubblica - Sportello Olimpiadi;

5) Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Corpo Forestale dello Stato.

Dai chiarimenti forniti dal soggetto proponente;

- dalla D.G.C. n. 133 del 15/11/03 col parere in merito al gravame di uso civico insistente sulle aree interessate dall’impianto;

- dalle risultanze dell’istruttoria condotta dall’ Organo Tecnico di cui all’art.7 della L.R.40/98;

- dalle risultanze dei lavori di Conferenza dei Servizi Definitiva e della visita di Sopralluogo;

- dagli approfondimenti tecnici di ARPA;

- dalle osservazioni depositate nel corso della Conferenza dei Servizi;

emergono le seguenti considerazioni in merito agli elaborati di progetto e dallo studio di compatibilità ambientale:

A) - Aspetti geologici e geotecnici

Per quanto concerne gli aspetti di competenza dell’ARPA, sono state approfondite ed affrontate negli elaborati del progetto definitivo le principali problematicità, messe in luce nel corso dell’istruttoria effettuata sul progetto preliminare, in termini di fattibilità geologico-tecnica e di compatibilità con l’assetto geomorfologico delle aree interessate.

Per quanto riguarda l’accessibilità pedonale, ossia la realizzazione di un percorso a “sentieri” che a partire dal tornante della strada comunale, in destra idrografica del Rio Bletonnè, raggiungerà le aree sottostanti l’edificio ex-colonia Italsider, sono stati prodotti gli specifici elaborati richiesti necessari a comprendere le modalità realizzative e le opere previste per rendere compatibile l’intervento con il delicato equilibrio idrogeologico del versante interessato.

Per le problematiche relative alla accessibilità veicolare all’area dell’impianto, sono state approfondite le tematiche geologico-tecniche ed idrauliche relative alla progettazione dell’ampliamento del ponte, corredate dalla progettazione degli interventi necessari al sostegno delle scarpate in fase di esecuzione delle opere stesse.

Nell’ambito di tali adeguamenti è stata richiesta dalla C.d.S una completa progettazione degli interventi di sistemazione della viabilità nel tratto posto immediatamente a monte del ponte sul Rio Bletonnè oggetto di ampliamento, comportante anche il rifacimento del muro di sostegno di controripa a monte della strada e la valutazione della stabilità della banchina rivolta a valle.

Dal momento che tale progettazione comporta degli approfondimenti di tipo geognostico finalizzati al corretto dimensionamento delle opere e delle loro strutture fondazionali e che lo stesso professionista incaricato rimanda all’esecuzione di ulteriori indagini per la precisa definizione della stratigrafia locale con conseguente revisione delle valutazioni sulla fattibilità geologico-tecnica delle opere in progetto, si prende atto della richiesta del Proponente che richiede lo stralcio di tali opere dall’istruttoria in corso.

E’ stata rivalutata l’interferenza pista di fondo-bacino di accumulo idrico Italsider, già autorizzato ai sensi della L.285/00 e della L.R. 58/95 e s.m.i.; si prende atto che il proponente non ha reputato opportuno realizzare una variante al tracciato che non implicasse il passaggio della pista a monte del bacino, argomentando e dimostrando la compatibilità geologico-tecnica delle ipotesi progettuali già proposte in sede di progetto preliminare.

Come richiesto in fase di analisi del progetto preliminare, l’inserimento del poligono di tiro comportante l’esecuzione di scavi di sbancamento di entità rilevante (peraltro ridimensionati rispetto all’entità prevista nel progetto Preliminare stesso), è stata progettata ponendo particolare attenzione alle tematiche relative alle opere di drenaggio delle acque sia di ruscellamento superficiale sia soprattutto di scorrimento ipogeo, data la presenza a ridotta profondità dal p.c. della falda freatica.

Le problematiche legate alle scelte progettuali degli attraversamenti dei corsi d’acqua, hanno portato a considerare inopportuna la scelta dell’attraversamento mediante ponte del Rio Saint Jean, intorno a quota 1625 m, optando per una leggera modifica del tracciato della pista; inoltre molti degli attraversamenti previsti mediante realizzazione di ponticelli e passerelle con impalcati in legno che poggiano su spalle in c.a. e ali di contenimento, sono stati evitati con scelte progettuali che prevedono il ricorso a soluzioni progettuali, del tipo guadi sormontabili, che permettano il regolare deflusso anche in condizioni di portata straordinarie.

E’ stato prodotto un approfondimento progettuale sulle modalità realizzative del tracciato della pista di gara, in particolare dove questo interferisce con aree segnalate in dissesto nella carta geomorfologica; parallelamente è stata chiarita la tipologia ed il dimensionamento dei drenaggi delle acque di ruscellamento superficiale, a salvaguardia della pista stessa.

Per quanto concerne la sistemazione del movimento franoso localizzato in destra idrografica del Rio Gran Cote, immediatamente a sud della borgata di Solomiac, ed individuata quale una delle opere di compensazione, è stata prodotta come richiesto a conclusione dell’istruttoria sul progetto preliminare una caratterizzazione geologica del versante in oggetto e della tipologia del dissesto sul quale si intende operare.

Dalle considerazioni sopra riportate scaturiscono le seguenti prescrizioni:

* in merito all’adeguamento della viabilità veicolare all’area dell’impianto, si prende atto della richiesta dell’Agenzia Torino 2006 che ne chiede lo stralcio dall’istruttoria in corso, si renderà necessaria una nuova documentazione progettuale completa delle opportune indagini geologiche e del quadro finanziario, secondo le modalità di un nuovo iter autorizzativo ex L.285/00;

* la viabilità di cantiere da utilizzarsi dovrà essere quella esistente e prevista nella specifica cartografia progettuale e non dovranno essere realizzati scavi e riporti non strettamente inerenti i movimenti terra previsti;

* tutti i riporti andranno eseguiti a regola d’arte ed essere soggetti a costipazione tramite rullatura con mezzi meccanici per strati successivi di spessore non superiore a 50 cm;

* gli smaltimenti dei reflui dei servizi che avverranno mediante fossa biologica tipo “imhoff”, dovranno essere realizzati previa autorizzazione del Comune e della ASL competente, ai sensi del D.L. 152 dell’11/05/1999 e s.m.i. e secondo i dettami della L.R. n.13 del 26/03/1990;

* nel corso dei lavori dovranno essere scrupolosamente osservate le procedure contenute nel Piano di sicurezza in relazione alla presenza di minerali asbestiformi all’interno dei terreni movimentati, al fine di tutelare la salute della popolazione e dei lavoratori, nel rispetto delle normative vigenti;

* dovrà essere affidato ad ARPA il controllo dell’effettiva attuazione di tutte le prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell’opera; conseguentemente il proponente darà tempestiva comunicazione dell’avvio e termine dei lavori all’ARPA Piemonte (coordinamento VIA/VAS) e trasmetterà gli elaborati inerenti le attività di monitoraggio, previo accordo sulle specifiche tecniche e sulle modalità di rilevamento ambientale compatibili con il S.I.R.A.. Si prescrive inoltre che vengano concordate con ARPA Piemonte le modalità attuative e le tempistiche dei piani di monitoraggio durante le fasi ante-operam, di cantiere e post-operam; i dati, adeguatamente commentati, relativi al monitoraggio concordato dovranno essere trasmessi ad ARPA Piemonte, nel minor tempo possibile.

* il Direttore dei lavori e/o il Responsabile del procedimento, per le rispettive competenze, dovranno trasmettere all’ARPA Piemonte (Coordinamento VIA/VAS) una dichiarazione accompagnata da una relazione esplicativa relativamente all’attuazione di tutte le misure prescrittive, compensative, di mitigazione e di monitoraggio incluse nello Studio di Impatto Ambientale ed integrate da quelle adottate con la Determinazione Dirigenziale conclusiva del procedimento amministrativo relativo al progetto definitivo in oggetto.

B) - Aspetti urbanistici

Il comune di Cesana Torinese è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale vigente, approvato con D.G.R. n.25-12432 del 30/06/1996; successivamente l’Amministrazione Comunale ha inteso avviare la formazione della Revisione al PRGC, con deliberazione n.35 del 23/06/1997, adottando tale revisione con D.C.C. n.20 del 08/08/2001.

L’impianto in progetto non è risultato totalmente compatibile e conforme, relativamente agli aspetti urbanistici, con il Progetto Preliminare della Revisione al PRGC. Inoltre, relativamente alla documentazione geologica prodotta ai sensi della Circ. P.G.R. n. 7/LAP/96, si sono evidenziate delle necessità di approfondimento rispetto alle perimetrazioni adottate.

Per il raggiungimento della piena compatibilità e conformità urbanistica dell’impianto in progetto con gli strumenti urbanistici vigenti, si sono rese quindi necessarie delle variazioni allo strumento urbanistico secondo i disposti e le procedure di cui alla L.285/00.

Sono state prodotte tutte le carte tematiche previste dalla Circ. P.G.R. n. 7/LAP/96, estese ad un intorno significativo delle aree oggetto di variante.

Le indagini geologiche condotte nell’ambito del presente progetto hanno evidenziato tratti geomorfologici non evidenziati dagli studi precedenti, approfondendo il quadro conoscitivo volto a definire l’idoneità all’utilizzazione urbanistica relativamente all’area in esame.

Si condividono nei contenuti le scelte operate dal professionista incaricato delle indagini geologiche del presente progetto, che hanno ridefinito con maggior dettaglio la classificazione di pericolosità geomorfologica adottata negli elaborati della Revisione generale al PRGC in itinere, inserendo in classe IIIa (ad elevata pericolosità) tutte le porzioni di territorio inedificate, ora collocate (negli elaborati della Revisione) in classe II (a moderata pericolosità), e che presentano problematiche dissestive (principalmente fenomeni gravitativi) rilevate nel dettaglio, che le rendono inidonee a nuovi insediamenti.

L’area sita al di sopra dalla isoipsa 1600, a sud dell’incisione torrentizia del Rio Prè Saint Jean, compresa nel perimetro della variazione urbanistica relativa all’intervento in oggetto, è stata attribuita alla classe IIIb5, sia perché nell’area in oggetto si osserva una morfologia ondulata, caratterizzata da contropendenze e numerose emergenze idriche, sia perché la stessa è ubicata poco distante da aree interessate da Deformazione Gravitativa Profonda di Versante.

La classe di pericolosità IIIb5 è stata così definita, nella nota 7963/20 del 28/05/02 della Direzione Regionale Servizi Tecnici di Prevenzione, quando è stata proposta l’istituzione di una classe IIIb speciale, per aree a pericolosità elevata, in cui venga dimostrata la fattibilità tecnica degli interventi, connessi comunque alle opere di cui L. 285/2000:

“Porzioni di territorio inedificate ma oggetto di interventi strategici ai sensi della L. 285/2000, caratterizzate da condizioni di pericolosità mediamente elevata per le quali approfondite indagini di dettaglio abbiano dimostrato la fattibilità tecnica degli interventi. Sono ammessi gli interventi ai sensi della L. 285/2000, eventuali opere temporanee ad essi connessi, e gli interventi di sistemazione territoriale ad essi correlati.”

B2)-Variazione Urbanistica ex L. 285/2000 al P.R.G.C. vigente.

La Variazione Urbanistica ex L. 285/2000 al P.R.G.C. vigente - Nuovo impianto sportivo per le gare di Biathlon riporta al proprio interno elaborati illustrativi che individuano i singoli interventi previsti e segnalano le opere per le quali risulta necessario l’aggiornamento cartografico, nonché risultano inserite alcune modifiche specifiche al testo delle Norme Tecniche di Attuazione di piano e alle tabelle relative ai conteggi delle superfici delle zone interessate.

In merito ai contenuti della variazione, preso atto della verifica delle difformità urbanistiche segnalate dai progettisti ed oggetto di specifica modifica cartografica, considerate le modifiche al testo delle N.T.A. del P.R.G.C. del Comune di Cesana Torinese si esprimono le seguenti osservazioni ed indicazioni prescrittive:

In merito alle capacità edificatorie dell’area oggetto d’intervento con riferimento all’area T3a, si richiamano le conclusioni della conferenza di servizi del 15.10.2003 (cfr. verbale della conferenza). Nello specifico:

* Indipendentemente dalle quantità previste dal P.R.G.C. vigente, limitatamente agli ambiti della zona T3a interessati dalle strutture dell’impianto sportivo Nuovo Biathlon ed ai fini delle procedure di cui alla L. 285/2000, con il progetto presentato sono da considerarsi esaurite le capacità edificatorie, in termini volumetrici e di rapporti di copertura, fatte salve le possibilità di realizzare le opere temporanee e le sistemazioni necessarie per lo svolgimento dell’evento olimpico ed i successivi ripristini per l’utilizzo post olimpico delle aree secondo le destinazioni d’uso disciplinate dalla normativa di zona urbanistica.

Rispetto alla viabilità di accesso all’impianto, in sede di conferenza di servizi del 15.10.2003 l’Agenzia Torino 2006 ha richiesto lo stralcio dell’allargamento della strada di accesso in quanto ha dichiarato di non essere in grado di presentare tutti gli elaborati necessari per la sua approvazione. Anche in questo caso, si richiamano le conclusioni della conferenza di servizi del 15.10.2003 (cfr. verbale della conferenza). Nello specifico:

* L’agibilità delle strutture in progetto è subordinata agli adeguamenti funzionali della viabilità di accesso al sito.

In riferimento alla distanza della strada di accesso e il plinto con traliccio di sostegno della telecabina, nel “Fascicolo di integrazioni secondo richiesta C.d.S. del 08.08.2003", trasmesso quale documentazione esplicativa in data 12.9.2003 dall’Agenzia Torino 2006, viene precisato che in sede di redazione del progetto esecutivo della telecabina Cesana Ski Lodge verrà modificata la posizione del sostegno di linea effettuandone una traslazione verso valle lungo il tracciato. Per tali motivi si ritiene opportuna la seguente prescrizione:

* I sostegni di linea della Telecabina Cesana Ski Lodge dovranno essere collocati ad idonea distanza dalle strade esistenti e/o in progetto nel rispetto delle norme di settore (Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione).

Si segnala inoltre un’imprecisione contenuta all’interno delle normative inserite con la Variazione Urbanistica, per la quale si propone la seguente precisazione:

* In merito al paragrafo “Fasce e aree di rispetto”, considerato che i commi 1 e 2 si riferiscono in realtà ad un’unica fascia di rispetto individuata a livello cartografico, i loro contenuti sono da intendersi univocamente applicabili a tale fascia.

Le sopra citate prescrizioni sono da intendersi integrative dell’"Elaborato 3.1 - Allegato alle Norme Tecniche di Attuazione - Prescrizioni per gli interventi ex L. 385/2000 relative ai XX Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006 - paragrafo Normativa specifica e note" della “Variazione Urbanistica ex L. 285/2000 al P.R.G.C. vigente - Nuovo impianto sportivo per le gare di Biathlon - Comune di Cesana Torinese”.

Per quanto riguarda la Variazione Urbanistica ex L. 285/2000 al Progetto Preliminare della Revisione generale al P.R.G.C. vigente, gli elaborati trasmessi riportano le modifiche da apportare a detto strumento al fine di rendere conforme con la normativa in esso contenuto la realizzazione dell’impianto in oggetto.

Considerato che, successivamente all’apertura della conferenza di servizi per l’impianto del Biathlon, l’Amministrazione Comunale ha adottato il progetto definitivo della Revisione al P.R.G.C., non ancora trasmessa alla Regione per l’iter di competenza, si prende atto della “Variazione Urbanistica ex L. 285/2000 al progetto preliminare della revisione al P.R.G.C. vigente - Nuovo impianto sportivo per le gare di Biathlon” richiamando, per il recepimento del regime urbanistico definito in sede di autorizzazione del progetto dell’opera in oggetto, le procedure di cui alla D.G.R. del 7 ottobre 2002 n. 41-7279.

C) - Aspetti ambientali, paesaggistici archeologici

L’ambito paesaggistico interessato dalla realizzazione dell’impianto del Biathlon, seppure già segnato dalla presenza di piste e impianti di risalita, presenta ancora caratteri di rilevante naturalità e di interesse paesistico-ambientale per le ampie superfici a prato-pascolo intervallate ad ambiti boscati a prevalenza di lariceto poste in prossimità di nuclei edificati di recente costruzione e in adiacenza al fabbricato della ex colonia Italsider. Appaiono significativi i caratteri di notevole visibilità del versante montano in oggetto, aperto ad ampie visuali panoramiche dalla viabilità principale e dalle emergenze orografiche delle vallate alpine circostanti. L’ambito di intervento è sottoposto a vincolo di tutela paesistico ambientale ai sensi del D.Lgs 490/99, artt. 139, 146. L’impianto del Biathlon completa le opere previste dal programma olimpico nel contesto paesaggistico costituito dal versante del monte Fraiteve, configurandosi come ulteriore trasformazione del territorio in oggetto e delle sue valenze naturalistiche e paesaggistiche.

La Commissione Beni Culturali e Ambientali, ai sensi della DGR n. 82 - 5618 del 19.03.02, di attribuzione alla Commissione delle funzioni di supporto all’attività di valutazione dei progetti relativi agli interventi per i Giochi Olimpici Invernali “Torino 2006", ha espresso parere non ostativo in merito agli interventi proposti nella seduta del 3.04.03.

Rispetto alle criticità segnalate nel progetto preliminare, relative in particolare alle modalità di realizzazione del poligono di tiro ed alle proposte progettuali relative agli attraversamenti dei corsi d’acqua e al tunnel di accesso all’area di partenza, si prende atto delle migliorie effettuate in sede di progetto definitivo volte a consentire un adeguato inserimento dell’impianto nell’ambito paesistico-ambientale in oggetto. Inoltre, riguardo al fabbricato ex colonia Italsider l’intervento, relativo alla ristrutturazione e all’adeguamento dell’edificio, prevede soluzioni progettuali finalizzate alla “continuità e riconoscibilità dell’edificio” coerenti con i caratteri compositivi e costruttivi preesistenti.

In considerazione di quanto sopra espresso,

vista la documentazione integrativa trasmessa con nota prot. 13434/03/P del 12.9.2003 dall’Agenzia Torino 2006,

visti gli interventi di compensazione da attuare in ottemperanza a quanto richiesto dalla D.G.R. n. 45-2741 del 09.04.01 VAS, individuati in un contesto d’area vasta, che prevedono interventi di sistemazione idrogeologica di aree in dissesto presenti all’interno del bacino del Rio Cote a valle dell’abitato di Solomiac, nonché interventi di riqualificazione da realizzarsi nel nucleo edificato di valore documentario del borgo di Fenils,

Tutto ciò considerato prescrive pertanto quanto segue:

* Si richiede il ripristino con inerbimento delle aree interessate dai movimenti di terra necessari alla posa delle condotte per l’impianto di innevamento;

* rispetto alla pista di biathlon, si prende atto di quanto proposto nel progetto definitivo circa la rivegetazione del tracciato della pista ed il recupero a verde delle scarpate laterali di nuova formazione poste lungo il tracciato stesso;

* si prende atto della necessità di traslare il traliccio telecabina Cesana - Sansicario posto in corrispondenza dei parcheggi di pertinenza dell’ex Colonia Italsider e si ritiene che lo spostamento del sostegno non modifichi le valutazioni di competenza già espresse in sede di conferenza dei servizi per l’impianto di risalita in oggetto, recepite nella Determinazione della Direzione Trasporti n. 156 del 9.4.2003;

* rispetto al fabbricato Italsider si prende atto di quanto proposto nel progetto definitivo circa la sistemazione delle finiture esterne, previste, per materiali, dimensioni e disegno in continuità con le preesistenze; in merito alle aree sottostanti la parte aggettante, si richiede la conservazione delle scarpate degradanti verso il piano seminterrato e l’ inerbimento delle stesse in aderenza al progetto originale, mentre per la pavimentazione prevista in autobloccanti in adiacenza all’edificio si privilegino elementi di fattura lineare, a tonalità monocromatica;

* rispetto al poligono di tiro, si prende atto di quanto modificato nel progetto definitivo circa le sistemazioni del versante che prevedono raccordi più armoniosi, di minore rigidità e geometricità di forme; si richiede un attento recupero a verde di tali superfici e dell’area del poligono;

* riguardo alla viabilità di accesso all’impianto si prende atto di quanto proposto nella documentazione progettuale trasmessa in data 12.9.2003 circa l’allargamento della stessa in prossimità del nuovo attraversamento sul Rio Bletonnè; trattandosi tuttavia di opera stralciata dagli interventi e oggetto di successiva progettazione, si rimanda agli approfondimenti necessari per l’espressione del parere di competenza ai sensi della normativa paesistico-ambientale;

* riguardo alle murature in pietra previste per i manufatti di contenimento posti in corrispondenza dell’accesso pedonale all’impianto, il paramento dovrà essere realizzato in pietra di tipo locale, con superficie scabra a spacco, di adeguato spessore e pezzatura, con blocchi di dimensioni non sempre uniformi, disposti a corsi regolari, da posare con giunti aperti, con malta solo nella parte retrostante;

* rispetto alla viabilità pedonale di accesso proposta per mezzo dei due sentieri che si dipartono dalla viabilità esistente, si richiede di mantenere come larghezza massima la sezione di progetto proposta, mentre non dovranno essere realizzati interventi di bitumatura del tracciato pedonale;

* tutte le attività di sistemazione e ripristino paesistico-ambientale del sito d’intervento dovranno procedere per lotti funzionali con l’avanzamento dei lavori di realizzazione dell’impianto sportivo;

* per le opere di mitigazione proposte, indirizzate ad interventi di rinaturalizzazione e reimpianto, a fronte del consistente taglio d’alberi in progetto e la cui realizzazione è prevista solamente in fase postolimpica, si raccomanda che le stesse siano realizzate per quanto possibile già in corso d’opera, con piantumazioni a gruppi di piante autoctone al fine di consentire un adeguato inserimento dell’opera nel contesto paesaggistico con interventi di ricucitura e di raccordo con gli elementi del paesaggio naturale circostante;

* per le aree destinate alla deponia temporanea dei materiali di scotico e di scavo dovranno essere effettuate operazioni di ripristino morfologico e vegetativo a conclusione degli interventi, così come per le zone adibite ad aree di cantiere; inoltre, considerato che la documentazione progettuale pervenuta, seppure indichi, nella relazione di progetto, la possibilità di siti da destinare allo stoccaggio definitivo degli inerti, non presenta approfondimenti relativi a tali aree, si ricorda che l’eventuale necessità di prevedere un nuovo sito di stoccaggio dovrà essere oggetto di specifico iter autorizzativo secondo le normative vigenti;

* il parcheggio a carattere permanente posto in adiacenza all’edificio della colonia Italsider dovrà essere realizzato preferibilmente con pavimentazione a elementi modulari in c.l.s. intasati di terreno vegetale e inerbiti, in continuità con analoghe aree parcheggio poste in siti limitrofi all’area biathlon o in alternativa in sterrato; si richiede inoltre che in fase post olimpica siano predisposte opere di sistemazione delle zone a parcheggio con inserimento di aree verdi da destinare al reimpianto di specie arboree ed arbustive autoctone;

* il parcheggio previsto come fermata degli autobus e navette dovrà essere realizzato preferibilmente in sterrato o in alternativa con elementi modulari in c.l.s. intasati di terreno vegetale e inerbiti, in coerenza con soluzioni progettuali previste per aree a parcheggio degli impianti olimpici adiacenti;

* per le opere di sistemazione e difesa spondale previste in progetto sul rio Bletonnè in prossimità dell’impianto, si richiede il rinverdimento con talee di specie arbustive autoctone tra i massi del paramento delle scogliere e il recupero a verde degli argini di nuova realizzazione, raccomandando il raccordo e la sistemazione delle superfici tra il nuovo profilo di sponda e il piano campagna esistente.

D) Aspetto Assetto Idrogeologico OO. PP.

Si autorizzano i seguenti interventi proposti, a norma del T.U. 25.07.1904 n. 523 sulle opere idrauliche, secondo i disposti delle norme richiamate, interessanti corsi d’acqua iscritti nell’elenco delle acque pubbliche e/o di proprietà demaniale:

Rio Prè S.Jean

Realizzazione di n. 3 guadi provvisori, costituiti da tubazioni in c.a. del diametro di 300 mm.

Realizzazione di palificate di sostegno in sponda destra e sinistra posizionate a monte dei suddetti guadi provvisori.

Realizzazione di manufatto di scarico in sponda destra costituito da scogliera in massi a sostegno di una tubazione in cls, del diametro di 300 mm, di smaltimento delle acque di drenaggio.

Rio Gran Cote

Sistemazione del ponte lungo la mulattiera Solomiac-Mollieres con rifacimento del tavolato in legno e verniciatura delle travature in ferro.

Demolizione e ricostruzione delle gabbionate poste a protezione a monte e a valle della spalla destra del ponte.

Realizzazione di n. 3 manufatti di scarico in sponda destra ciascuno costituito da scogliera in massi a sostegno di una tubazione in PEAD di smaltimento delle acque di drenaggio.

Costruzione di n. 6 briglie in legname e pietrame posizionate in un tratto di circa 200 m a valle del ponte lungo la mulattiera Solomiac-Mollieres.

Ciò posto e preso atto della scelta tipologica delle opere effettuate dal progettista, senza entrare nel merito delle stesse, si esprime esclusivamente ai fini idraulici, ai sensi del R.D. 523/1904, autorizzando esclusivamente la realizzazione delle opere idrauliche sopra richiamate e comprese nel progetto di che trattasi. Il parere ed il nulla osta sono resi subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni, per il cui recepimento si rimanda alla fase di redazione del progetto esecutivo:

1. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione;

2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità delle opere di attraversamento e sistemazione longitudinale e trasversale degli alvei dei corsi d’acqua in argomento nei riguardi sia delle spinte dei terreni che delle pressioni e sotto spinte idrauliche indotte da eventi di piena, sia nei riguardi delle strutture di fondazione per le cui dimensioni e geometria si rimanda agli elaborati di progetto sopra richiamati; ove non indicato tali strutture di fondazione dovranno essere sempre poste, dove non è presente uno strato di base in roccia, ad una profondità non inferiore ad 1 m rispetto alla quota più depressa del fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;

3. tutte le opere di difesa dovranno essere risvoltate per un tratto di sufficiente lunghezza ed idoneamente immorsate a monte nelle esistenti sponde e/o idoneamente raccordate in manufatti esistenti o costruendi;

4. i manufatti di difesa spondale dovranno essere mantenuti ad un’altezza non superiore alla quota dell’esistente piano di campagna;

5. i massi costituenti le difese spondali dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; non dovranno essere prelevati dall’alveo del corso d’acqua, ma provenire da cava; essi dovranno essere a spacco di struttura compatta, non geliva né lamellare; dovranno avere volume non inferiore a 0,40 mc e peso superiore a 8,0 q.li;

6. il materiale di risulta proveniente da scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

7. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto richiedente unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

8. per quanto riguarda il posizionamento dei guadi temporanei, gli stessi potranno essere mantenuti in esercizio esclusivamente per l’uso olimpico per un periodo di mesi 4, a partire dal mese di dicembre 2005 e sino al mese di marzo 2006, e successivamente dovranno essere rimossi;

9. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico dei corsi d’acqua;

10. si esclude ogni responsabilità dell’Amministrazione in ordine alla stabilita dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico dei corsi d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione;

11. il soggetto richiedente dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia degli alvei che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione;

12. l’Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente modifiche alle opere, o anche di procedere alla revoca del presente parere, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni dei corsi d’acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

13. ai soli fini idraulici, sono fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà l’Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente parere;

14. è autorizzata l’occupazione del sedime demaniale per la realizzazione delle opere di che trattasi; con successivo atto verrà rilasciato il provvedimento concessorio al fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale dell’occupazione delle aree demaniali in questione;

15. prima dell’inizio dei lavori il soggetto autorizzato dovrà accertare l’esistenza di eventuali sovrapposizioni con altri interventi da effettuarsi da Enti diversi, al fine di un corretto coordinamento nell’esecuzione delle opere.

E) - Ambito osservazioni presentate

Preso atto delle osservazioni presentate, riguardanti la problematica inerente la realizzazione di nuova strada carrabile che si colleghi con la strada Cesana S. Sicario al servizio sia della costruzioni esistenti che dell’impianto sportivo del Biathlon progettato, l’istruttoria condotta ha portato alle seguenti conclusioni:

- non e’ possibile valutare le variazioni di viabilità proposte in quanto manca la necessaria base progettuale in zona che comporta elevate problematiche dal punto di vista ambientale Il Miglioramento della viabilita’ esistente, al fine di poter assicurare all’impianto del Biathlon una accessibilita’ carraia conveniente che permetta l’incrocio tra due mezzi pesanti anche in caso di innevamento del terreno, deve avvenire con l’ampliamento della sede stradale esistente;

- le condizioni di sicurezza impongono la realizzazione di una nuova strada accessibile ai veicoli tecnici e di sicurezza

- lo stato dei luoghi non ha consentito di individuare un tracciato alternativo. Contestualmente il soggetto proponente ha espressamente garantito l’indennizzo per i titolari di immobili o terreni, cosi come verbalizzato in sede di conferenza dei servizi

F) - Ambito Interferenze Elettriche

In merito alle possibili interferenze con impianti T.L.C. si prescrive quanto segue:

Il progetto esecutivo, (ai sensi dell’art. 241 del D.P.R. 29/03/73 n. 156) corredato da 2 relazioni tecniche, n. 6 disegni planimetrici riportanti il tracciato degli impianti elettrici e/o le condutture metalliche che fanno parte del progetto, unitamente ad un atto di sottomissione redatto in conformita’ a quanto prescritto dall’art. 120 del T.U.R.D. 11/12/1933 n. 1775, dovrà essere presentato al Ministero per le Comunicazioni per il rilascio del relativo nulla osta.

G) - Ambito Presenza Amianto

Nel prendere atto della documentazione progettuale, si rileva la possibilità che nell’ambito delle attività di adeguamento degli immobili, di scavo e di disalveo venga rinvenuta la presenza di amianto all’interno di manufatti o di eventuali lenti ofiolitiche presenti nei litotipi prevalenti attribuibili ai calcescisti: ciò premesso si prescrive, ai fini della progettazione definitiva, che:

a. nella predisposizione degli elaborati relativi alla pianificazione della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 494/1996 si dovrà tenere conto dei disposti di cui al D.Lgs. 277/1991 e s.m.i. , nonché per quanto applicabili dei decreti ministeriali emanati in forza della legge 257/1992, ai fini della loro immediata attuazione in caso di necessità;

b. ai fini di un continuo monitoraggio ambientale della componente “aria” dovrà essere previsto dal progetto la predisposizione di un sistema di campionamento per il rilevamento di fibre aerodisperse nell’area interessata dal cantiere ed in corrispondenza di alcuni recettori potenzialmente sensibili: le modalità ed il programma di monitoraggio dovranno essere concordati con A.R.P.A. Piemonte a cui dovranno anche essere comunicati con idonea frequenza i dati rilevati adeguatamente commentati;

c. si sottolinea che ai materiali comunque derivanti da attività di scavo dovranno essere applicate le disposizioni di cui alla normativa vigente con attuale riferimento ai commi 17, 18 e 19 dell’art.1 della L. 443/2001.

Preso atto che il proponente ha presentato perizia dell’immobile Ex colonia Italsider della quale è prevista l’espropriazione nel caso in cui non si raggiunga l’accordo bonario con l’attuale proprietà, e che la cifra corrispondente è stata accantonata nel piano dei finanziamenti. Si afferma tuttavia la necessità che il valore effettivo dell’immobile debba essere determinato al momento della procedura di espropriazione, in considerazione delle particolari circostanze che possono incidere sul valore dell’immobile emerse nel frattempo, attraverso perizia di ufficio tecnico competente della Pubblica Amministrazione.

Tutto ciò premesso e considerato,

Vista la L. 9 ottobre 2000 n. 285;

Vista la L.R. 14 dicembre 1998 n. 40;

Visto il D.lgs. n. 490/1999;

Visto il R.D. 30/12/1923, n°3267

Vista la L.R. 45/1989;

Vista la legge 28/1/1977, n. 10 e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. 5/1/1977 n. 56 e ss.mm.ii.;

Vista la D.G.R. 9 aprile 2001 n.45-2741, Valutazione Ambientale Strategica del piano degli interventi per i Giochi Invernali Torino 2006;

Vista la D.G.R. 5 novembre 2001 n. 42-4336, art. 9 della Legge n. 285/2000. Procedure per l’approvazione dei progetti relativi agli interventi per i Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 e successive modificazioni e integrazioni;

Visti i verbali delle riunioni della Conferenza dei Servizi acquisiti agli atti;

Visti i pareri ed i contributi tecnici acquisiti agli atti.

Per tutto quanto sopra esposto ed accogliendo le proposte dei relatori, la Giunta regionale con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

- di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale comprensivo delle autorizzazioni ambientali ed urbanistiche sul progetto denominato “P02-Nuovo impianto per il Biathlon” nel Comune di Cesana Torinese presentato dall’Agenzia Torino 2006 con sede in Torino Galleria San Federico 16 per le motivazioni espresse in premessa ed a condizione che nel corso della realizzazione l’Agenzia Torino 2006 ottemperi alle prescrizioni dettagliatamente descritte nella premessa medesima e che si intendono integralmente richiamate e di seguito elencate in ordine di trattazione:

Aspetti geologici e geotecnici;

Aspetti urbanistici;

Aspetti ambientali, paesaggistici archeologici;

Aspetti Assetto Idrogeologico OO.PP.;

Ambito osservazioni presentate;

Ambito Interferenze Elettriche;

Ambito Presenza di Amianto;

- di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell’inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia per la durata di anni tre;

- di prendere atto dei pareri espressi dalle Amministrazioni in sede di Conferenza dei Servizi e dei seguenti atti di consenso:

deliberazione della Giunta Comunale di Cesana Torinese n° 103 del 15/11/03 con la quale viene espresso parere favorevole sulla progettazione definitiva;

- di prendere atto delle disposizioni contenute nella D.G.R. n. 44-7807 del 25/11/2002 e conseguentemente di considerare acquisito l’assenso delle Amministrazioni che, regolarmente convocate, non abbiano espresso definitivamente la loro volontà nell’ambito della Conferenza dei Servizi;

- di dare atto che ai sensi della L.R. n°40/98, della L.285/2000 e dell’art.14 ter della L. 241/90 e ss.mm.ii., il presente provvedimento sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti o invitate a partecipare alla C.d.S e pertanto vengono rilasciate le seguenti autorizzazioni richieste dal proponente ed integrate da quelle emerse nell’ambito delle riunioni della C.d.S:

* autorizzazione ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. n°490/99;;

* autorizzazione ai sensi dell’art.5 della L.R. n°45/89;

* D.D. n. 1115 del 20/11/2003 della Direzione Regionale Patrimonio e Tecnico con la quale si determina:

- il reintegro nel possesso del comune di Cesana Torinese dei terreni comunali ad uso civico alienati senza la previa prescritta autorizzazione sovrana, distinti al NCT dello stesso comune al foglio 11 mappale 216 e 217 per un totale di mq 15.571

- che la conciliazione per l’occupazione pregressa dei terreni di cui al paragrafo precedente venga effettuata con l’Agenzia Torino 2006 nel termine perentorio di mesi 6 dalla notifica del provvedimento

- di autorizzare l’Agenzia 2006 o chi per essa di operare sull’area oggetto di intervento, di complessivi mq 64.051

* approvazione della “Variazione Urbanistica, ai sensi dell’art.9 comma 4 della L.285/2000 e s.m..i.;

* autorizzazione ai sensi del T.U. 523/1904

* concessione edilizia gratuita;

- si ribadisce che l’agibilità dell’intero impianto del Biathlon debba essere subordinata alla risoluzione ai problemi legati all’accessibilità ed in particolare alla strada d’accesso dei cui lavori il proponente ha richiesto lo stralcio;

- di prendere atto dei pareri istruttori favorevoli espressi in sede di conferenza dei servizi dal Ministero delle Comunicazioni le cui autorizzazioni di competenza verranno rilasciate a seguito della presentazione del progetto esecutivo.

- di stabilire che il soggetto proponente per la successiva fase di progettazione esecutiva, anche nell’ambito della validazione degli elaborati ai sensi del D.P.R. 554/99, autocertifichi l’ottemperanza delle prescrizioni e condizioni di cui al presente provvedimento dandone contestuale comunicazione alla Regione Piemonte;

- fermo restando le competenze istituzionali materia di vigilanza in capo ad altri Enti, si prescrive di affidare ad A.R.P.A. la verifica della realizzazione delle opere e dei monitoraggi in conformità alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento nel rispetto di quanto previsto al punto “L) Prescrizioni generali in materia di vigilanza e controllo”;

Le concessioni, autorizzazioni, atti di assenso sono:

a) rilasciati sulla base degli elaborati costituenti il progetto definitivo di cui una copia è conservata agli atti della Direzione Trasporti mentre una copia, debitamente vistata, viene restituita unitamente al presente atto al soggetto proponente;

b) concessi facendo salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi;

c) subordinati all’osservanza delle prescrizioni citate in premessa, che qui si in tendono integralmente riportate oltre a quelle derivanti dalle Leggi e Normative vigenti.

- di inviare il provvedimento al proponente e a tutti i soggetti interessati.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto, dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002 e dell’art. 12, comma 8 della L.R. 40/1998 e depositata presso l’Ufficio di deposito della Regione Piemonte.

Contro il presente provvedimento è possibile il ricorso al tribunale amministrativo regionale del Piemonte entro 60 gg dalla piena conoscenza dell’atto.

(omissis)


La legenda esplicativa relativa ai codici delle Direzioni e dei Settori è pubblicata a pagina del presente Bollettino (Ndr)

Giunta regionale