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Bollettino Ufficiale n. 49 del 4 / 12 / 2003

Codice 25.3
D.D. 30 ottobre 2003, n. 1680

Autorizzazione idraulica n. 3818 per il rifacimento del ponte esistente sul torrente Chisola in Comune di Cumiana, località Picchi. Ditta: Comune di Cumiana

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Cumiana ad eseguire l’opera in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione all’opera progettata potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità del manufatto di attraversamento nel suo complesso (impalcato e spalle), con particolare riguardo alle nuove strutture di appoggio in c.a. dell’impalcato, previste in soprelevazione delle esistenti spalle il cls e pietrame, rispetto alle quali dovranno essere adeguatamente collegate mediante opportuno ed idoneo sistema di ancoraggio che garantisca la continuità strutturale dell’opera;

3. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell’opera di che trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;

4. le sponde, le eventuali opere di difesa e le aree demaniali interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

5. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d’acqua;

6. dovrà essere predisposto ed attuato tempestivamente, in occasione di eventi di piena del corso d’acqua, ovvero, in presenza di accumuli di materiale litoide e/o di vegetazione in alveo che ostacolino il libero deflusso della corrente, un adeguato piano di manutenzione del Torrente Chisone lungo una tratta d’alveo di sufficiente lunghezza, sia a monte che a valle dell’attraversamento, provvedendo all’esecuzione dei necessari lavori di pulizia e di rimozione dei materiali di sovralluvionamento, al fine di garantire l’officiosità idraulica del torrente e, di conseguenza, il mantenimento del franco minimo richiesto dalle vigente normativa (almeno 1 m), previa autorizzazione di questo Settore;

7. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l’eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l’inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;

8. il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

9. l’autorizzazione si intende accordata con l’esclusione di ogni responsabilità dell’Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d’acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d’alveo) in quanto resta l’obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d’imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

10. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

11. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che l’opera sia in seguito giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d’acqua interessato; 12. l’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

13. il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia (concessione o autorizzazione edilizia, autorizzazioni di cui al D.Lgs. 490/1999 - vincolo paesaggistico, alla L.R. 45/1989 - vincolo idrogeologico - ecc.).

Con il presente provvedimento è autorizzata l’occupazione del sedime demaniale per la realizzazione delle opere di che trattasi.

Con successivo atto verrà rilasciato il provvedimento concessorio al fine della regolarizzazione amministrativa e fiscale dell’occupazione delle aree demaniali in questione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Andrea Tealdi