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Bollettino Ufficiale n. 49 del 4 / 12 / 2003

Codice 25.4
D.D. 27 ottobre 2003, n. 1660

Comune di Spigno Monferrato. Lavori di ripristino sezioni d’alveo del Torrente Valla e Rio Rabbioso in località Molino di Lancin. Rilascio parere idraulico

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di autorizzare, ai soli fini idraulici, l’Amministrazione Comunale di Spigno M.to ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati progettuali allegati (che formano parte integrante della presente determinazione), subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni:

- nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d’acqua;

- il committente dell’opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo di lettera raccomandata, l’inizio e l’ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

- il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell’alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

-questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d’acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato;

L’autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l’Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Il soggetto autorizzato, prima dell’inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale, ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti norme.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Dirigente responsabile
Mauro Forno