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Bollettino Ufficiale n. 49 del 4 / 12 / 2003
Comitato di Regia per i XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006
Deliberazione
20 ottobre 2003, n. 1
Regolamento interno del Comitato di Regia per i XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006
(omissis)
Premesso che:
la Legge n.48 del 26 marzo 2003 Modifiche ed integrazioni alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, recante interventi per i Giochi olimpici invernali Torino 2006", costituisce presso la Regione Piemonte un Comitato di regia dei Giochi olimpici invernali Torino 2006"
lart.1, lettera c), della Legge 48/03 disciplina lorganizzazione ed il funzionamento del Comitato di Regia per i XX Giochi Olimpici Invernali
Il Comitato di Regia per i XX Giochi svolge in particolare le funzioni previste dagli articoli 1 lettera b) e d), 3 lettera a), 13 lettera b), e 14 della Legge 48/03.
Considerata lurgenza che le istituzioni affrontassero congiuntamente le varie problematiche emergenti, si era già istituito il 4 settembre 2002 un tavolo istituzionale con funzioni di Comitato di Regia che a seguito dellapprovazione della legge 48 il 26 marzo 2003 è confluito in data 7 aprile 2003 nellinsediamento ufficiale del Comitato di Regia.
Ritenuto necessario che per garantire le condizioni organizzative idonee per lespletamento delle attività del Comitato di Regia è necessario un Regolamento interno del Comitato di Regia per i XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006".
Preso atto che restano valide le decisioni assunte con lapprovazione del verbale delle sedute del Comitato di Regia antecedenti la data di entrata in vigore del regolamento allegato alla presente deliberazione.
Il Comitato di Regia
allunanimità
delibera
di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, il Regolamento interno del Comitato di Regia per i XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006", allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Torino, lì 20 ottobre 2003
Il Presidente
Enzo Ghigo
Il Segretario
Giuliana Bottero
Allegato (fare riferimento al file PDF)
COMITATO DI REGIA PER I XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI TORINO 2006
Regolamento interno del Comitato di Regia per i XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006
INDICE
Art. 1 - Oggetto del regolamento
Art. 2 - Finalità e composizione
Art. 3 - Presidente
Art. 4 - Organizzazione
Art. 5 - Funzionamento
Art. 6 - Verbale di adunanza
Art. 7 - Deliberazioni
Art. 8 - Entrata in vigore
Art. 1
Oggetto del regolamento
Il presente regolamento, secondo le norme contenute nella Legge 48/03 Modifiche ed integrazioni alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, recante interventi per i Giochi olimpici invernali Torino 2006", detta le regole per lorganizzazione ed il funzionamento del Comitato di Regia per i XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006, nel seguito denominato Comitato.
Art. 2
Finalità e composizione
La finalità e composizione del Comitato sono disciplinate dallart. 1, lettera c), della Legge 48/03: Ai fini dellattuazione della presente legge è costituito presso la regione Piemonte un Comitato di regia dei Giochi olimpici invernali Torino 2006" composto:
- dal presidente della regione Piemonte,
- dal sindaco di Torino,
- dal presidente della provincia di Torino,
- dal presidente del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI),
o da soggetti da ciascuno di essi formalmente delegati, le cui spese di funzionamento sono a carico dellAgenzia di cui allarticolo 2 e per le quali si provvede ai sensi dellarticolo 10, comma 2.
Il Comitato di regia è presieduto dal presidente della regione Piemonte.
Partecipa alle riunioni del Comitato di regia, senza diritto di voto, un rappresentante del Presidente del Consiglio dei ministri. Alle riunioni del Comitato di regia possono essere di volta in volta invitati il presidente del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici ed il direttore dellAgenzia o loro delegati e tutti i soggetti pubblici e privati interessati dallattuazione della presente legge.
Il presidente del Comitato di regia convoca e presiede le riunioni. La convocazione deve avvenire anche in caso di richiesta di almeno uno dei componenti aventi diritto di voto. Per la validità delle riunioni del Comitato di regia è necessaria la presenza di almeno due componenti aventi diritto di voto. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente del Comitato di regia. Il Comitato di regia indirizza e coordina le attività inerenti le finalità della presente legge, assumendo le opportune deliberazioni per lattuazione degli interventi, fatte salve le competenze proprie degli enti istituzionali e territoriali, del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici e dellAgenzia. Il Comitato di regia verifica i tempi ed i modi di attuazione, acquisendo la documentazione necessaria allo scopo".
Il Comitato svolge in particolare le funzioni previste dagli articoli 1 lettera b) e d), 3 lettera a), 13 lettera b), e 14 della Legge 48/03:
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali relativamente alle opere di cui agli allegati 1 e 2 della L.285/00, ed il Ministro dei lavori pubblici per quanto di propria competenza, su richiesta del Comitato di Regia, sono apportate, sentito il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, le variazioni agli elenchi di cui agli allegati 1, 2 e 3 della L.285/00, rese necessarie da particolari e straordinarie esigenze, ivi comprese quelle conseguenti allinserimento di nuove discipline olimpiche entro i limiti delle risorse finanziarie complessivamente disponibili.
2. Le convenzioni attuative del piano degli interventi prevedono, in conformità alla legislazione vigente e dintesa con il Comitato di Regia, la definitiva destinazione degli impianti sportivi e delle infrastrutture olimpiche e viarie comprese nel piano medesimo.
3. Ogni stralcio del piano degli interventi è definito dal Comitato di Regia, dintesa con il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, e tiene conto dellordine di priorità, della localizzazione, delle caratteristiche tecnico-funzionali e sociali delle opere in esso previste, dei tempi di ultimazione delle stesse e quantifica lonere economico di ciascuna opera nonché la relativa copertura finanziaria. Esso tiene altresí conto delle esigenze derivanti dalluso degli impianti e delle infrastrutture successivo allo svolgimento dei Giochi olimpici, garantendo caratteristiche funzionali e gestionali idonee, sul piano economico, sociale e sportivo, con particolare riferimento allutilizzo residenziale definitivo dei villaggi olimpici.
4. Ferma restando la valorizzazione complessiva espressa nel piano generale riepilogativo redatto dal Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, il Comitato di Regia, dintesa con il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, è autorizzato nei singoli stralci del piano degli interventi a ridurre lelencazione delle opere comprese nel piano generale riepilogativo degli interventi e a modificare la valorizzazione di ciascuna di esse.
Art. 3
Presidente
Il Comitato è presieduto dal Presidente della Regione Piemonte.
Il Presidente del Comitato:
1) convoca il Comitato stesso;
2) formula lordine del giorno;
3) riconosce la validità delladunanza e dichiara aperta la seduta, rinviandola nel caso contrario;
4) dirige i lavori del Comitato;
5) indice le votazioni e ne proclama il risultato;
6) dichiara sciolta la seduta.
In casi di gravi intemperanze e/o disordini, il Presidente può sospendere o sciogliere ladunanza facendone constatare i motivi nel verbale. Ladunanza una volta sciolta non può essere ripresa.
In caso di assenza o di impedimento il Presidente viene sostituito da un suo delegato.
Art. 4
Organizzazione
Le riunioni del Comitato si svolgono presso la sede della Regione Piemonte.
Per garantire le condizioni organizzative idonee per lespletamento delle attività del Comitato è istituita una Segreteria tecnica Enti e una Segreteria tecnica-operativa Regionale coordinate dal Responsabile della Struttura Flessibile Torino 2006 della Regione Piemonte con funzioni di Segretario del Comitato.
La Segreteria tecnica Enti composta dal Segretario, da un rappresentante della Provincia di Torino, della Città di Torino e del CONI esplica un ruolo di collegamento tra i vari Enti coinvolti, sviluppa ipotesi di soluzioni per le problematiche emergenti anche attraverso incontri con gli Enti interessati, propone lordine del giorno, elabora proposte di atti deliberativi e ne cura listruttoria. Alle riunioni della suddetta segreteria partecipa un rappresentante del Presidente del Consiglio dei ministri e può essere di volta in volta invitato un rappresentante del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici e dellAgenzia.
La Segreteria tecnica-operativa Regionale composta dalle persone impiegate nell"Ufficio Torino 2006" lavora a supporto dellattività degli organi richiamati e svolge tutte le attività connesse alla preparazione delle sedute della Comitato di Regia anche attraverso lorganizzazione delle sedute e del materiale da distribuire, inoltre coadiuva nel verbalizzare la discussione della seduta e le deliberazioni assunte, comunica formalmente le deliberazioni ai soggetti competenti allattuazione delle decisioni medesime, ed espleta le funzioni di segreteria amministrativa finalizzata alla registrazione, conservazione degli atti e consultazione degli stessi.
Art. 5
Funzionamento
Il Comitato è convocato dal Presidente, che ne formula lordine del giorno.
Allinizio di ogni anno il Presidente formula e diffonde il calendario di massima delle adunanze del Comitato.
Il Presidente di norma convoca il Comitato, con cadenza quindicinale, o anche in caso di richiesta di almeno uno dei componenti aventi diritto di voto, indicando gli argomenti da trattare corredati dalle relative proposte.
Il materiale da distribuire nella seduta del Comitato perviene anche via fax o e-mail alla segreteria tecnico-operativa almeno due giorni prima dellincontro.
Lavviso di convocazione contenente la data, lora e la sede delladunanza, oltre che lordine del giorno degli argomenti da trattare, viene inviato via fax ai componenti e partecipanti del Comitato almeno due giorni prima delladunanza stessa.
Lordine del giorno e lavviso di convocazione può anche essere inviato agli organismi che operano su tematiche iscritte allo.d.g.
Gli argomenti da trattare sono indicati secondo un ordine progressivo.
La trattazione degli argomenti deve avvenire di norma secondo lordine stabilito nellavviso di convocazione; tuttavia il Comitato, una volta riunitosi, può mutare lordine di trattazione degli argomenti, su proposta di uno dei Componenti.
Alle sedute del Comitato partecipa il Segretario, con funzione verbalizzante, coadiuvato da funzionari della segreteria tecnico-operativa regionale.
Art. 6
Verbale di adunanza
Il verbale delle adunanze documenta i dibattiti e le decisioni espresse dal Comitato.
Il Responsabile della Struttura Flessibile Torino 2006 della Regione Piemonte, nella sua qualità di Segretario del Comitato, verbalizza i punti salienti della discussione prendendo nota degli interventi sui singoli argomenti. Nella sala delladunanza possono essere presenti funzionari e stenografi al fine di coadiuvare il Segretario nella verbalizzazione.
I Componenti o partecipanti, a richiesta, potranno formulare per iscritto eventuali interventi da riportare a verbale.
La sua redazione avviene a cura del Segretario che si avvale della Segreteria tecnica-operativa Regionale. Il verbale costituisce il resoconto dellandamento della seduta e riporta i motivi principali delle discussioni.
Nel verbale vengono esplicitamente indicati:
* lanno, il mese, il giorno, lora ed il luogo delladunanza;
* i nomi dei Componenti e partecipanti presenti.
Sullapprovazione del verbale i Componenti e i partecipanti possono prendere la parola per osservazioni, addizioni e caducazioni.
I verbali dovranno essere approvati, di norma, non oltre la seconda seduta successiva.
Il verbale delladunanza, a seguito dellapprovazione, è firmato dal Presidente e dal Segretario e distribuito in copia ai Componenti e partecipanti al Comitato.
I verbali sono raccolti e depositati a cura del Segretario nellarchivio della Segreteria tecnica-operativa Regionale e distribuiti in copia ai componenti della Giunta Regionale.
Art. 7
Deliberazioni
Costituita e riconosciuta valida ladunanza, la seduta ha inizio con le eventuali comunicazioni del Presidente. Questi successivamente apre la discussione sugli argomenti iscritti allordine del giorno. La discussione viene aperta dopo la presentazione dellargomento da parte del Presidente. Esauriti gli interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione.
Per le decisioni di particolare rilevanza o che implicano impegni di spesa il Comitato si esprime attraverso lapprovazione di deliberazioni.
Ogni deliberazione è preceduta di norma da una proposta, che può essere presentata dal Presidente o dai componenti o partecipanti del Comitato almeno due giorni prima della seduta per essere sottoposta allistruttoria della Segreteria tecnica Enti.
Le deliberazioni devono portare un numero progressivo ed indicare esplicitamente il numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti su ogni proposta.
La votazione deve seguire immediatamente alla discussione della proposta.
Le deliberazioni del Comitato sono adottate secondo quanto previsto allarticolo 2 del presente Regolamento.
Le deliberazioni vengono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario del Comitato.
Le deliberazioni del Comitato sono eseguibili immediatamente.
Delle deliberazioni di norma va data notizia mediante la pubblicazione in estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte alla voce Iniziative Torino 2006".
Art. 8
Entrata in vigore
Restano valide le decisioni assunte con lapprovazione del verbale delle sedute del Comitato di Regia antecedenti la data di entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente Regolamento entra in vigore immediatamente dopo la sua adozione.