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Bollettino Ufficiale n. 49 del 4 / 12 / 2003

Comitato di Regia per i XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006
Deliberazione 20 ottobre 2003, n. 1

Regolamento interno del Comitato di Regia per i XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006

(omissis)

Premesso che:

la Legge n.48 del 26 marzo 2003 “Modifiche ed integrazioni alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, recante interventi per i Giochi olimpici invernali ”Torino 2006", costituisce presso la Regione Piemonte un Comitato di regia dei Giochi olimpici invernali “Torino 2006"

l’art.1, lettera c), della Legge 48/03 disciplina l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato di Regia per i XX Giochi Olimpici Invernali

Il Comitato di Regia per i XX Giochi svolge in particolare le funzioni previste dagli articoli 1 lettera b) e d), 3 lettera a), 13 lettera b), e 14 della Legge 48/03.

Considerata l’urgenza che le istituzioni affrontassero congiuntamente le varie problematiche emergenti, si era già istituito il 4 settembre 2002 un tavolo istituzionale con funzioni di Comitato di Regia che a seguito dell’approvazione della legge 48 il 26 marzo 2003 è confluito in data 7 aprile 2003 nell’insediamento ufficiale del Comitato di Regia.

Ritenuto necessario che per garantire le condizioni organizzative idonee per l’espletamento delle attività del Comitato di Regia è necessario un “Regolamento interno del Comitato di Regia per i XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006".

Preso atto che restano valide le decisioni assunte con l’approvazione del verbale delle sedute del Comitato di Regia antecedenti la data di entrata in vigore del regolamento allegato alla presente deliberazione.

Il Comitato di Regia

all’unanimità

delibera

di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, il “Regolamento interno del Comitato di Regia per i XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006", allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Torino, lì 20 ottobre 2003

Il Presidente
Enzo Ghigo

Il Segretario
Giuliana Bottero

Allegato (fare riferimento al file PDF)

COMITATO DI REGIA PER I XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI TORINO 2006

Regolamento interno del Comitato di Regia per i XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006

INDICE

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 - Finalità e composizione

Art. 3 - Presidente

Art. 4 - Organizzazione

Art. 5 - Funzionamento

Art. 6 - Verbale di adunanza

Art. 7 - Deliberazioni

Art. 8 - Entrata in vigore

Art. 1
Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, secondo le norme contenute nella Legge 48/03 “Modifiche ed integrazioni alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, recante interventi per i Giochi olimpici invernali ”Torino 2006", detta le regole per l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato di Regia per i XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006, nel seguito denominato “Comitato”.

Art. 2
Finalità e composizione

La finalità e composizione del Comitato sono disciplinate dall’art. 1, lettera c), della Legge 48/03: “Ai fini dell’attuazione della presente legge è costituito presso la regione Piemonte un Comitato di regia dei Giochi olimpici invernali ”Torino 2006" composto:

- dal presidente della regione Piemonte,

- dal sindaco di Torino,

- dal presidente della provincia di Torino,

- dal presidente del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI),

o da soggetti da ciascuno di essi formalmente delegati, le cui spese di funzionamento sono a carico dell’Agenzia di cui all’articolo 2 e per le quali si provvede ai sensi dell’articolo 10, comma 2.

Il Comitato di regia è presieduto dal presidente della regione Piemonte.

Partecipa alle riunioni del Comitato di regia, senza diritto di voto, un rappresentante del Presidente del Consiglio dei ministri. Alle riunioni del Comitato di regia possono essere di volta in volta invitati il presidente del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici ed il direttore dell’Agenzia o loro delegati e tutti i soggetti pubblici e privati interessati dall’attuazione della presente legge.

Il presidente del Comitato di regia convoca e presiede le riunioni. La convocazione deve avvenire anche in caso di richiesta di almeno uno dei componenti aventi diritto di voto. Per la validità delle riunioni del Comitato di regia è necessaria la presenza di almeno due componenti aventi diritto di voto. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente del Comitato di regia. Il Comitato di regia indirizza e coordina le attività inerenti le finalità della presente legge, assumendo le opportune deliberazioni per l’attuazione degli interventi, fatte salve le competenze proprie degli enti istituzionali e territoriali, del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici e dell’Agenzia. Il Comitato di regia verifica i tempi ed i modi di attuazione, acquisendo la documentazione necessaria allo scopo".

Il Comitato svolge in particolare le funzioni previste dagli articoli 1 lettera b) e d), 3 lettera a), 13 lettera b), e 14 della Legge 48/03:

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali relativamente alle opere di cui agli allegati 1 e 2 della L.285/00, ed il Ministro dei lavori pubblici per quanto di propria competenza, su richiesta del Comitato di Regia, sono apportate, sentito il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, le variazioni agli elenchi di cui agli allegati 1, 2 e 3 della L.285/00, rese necessarie da particolari e straordinarie esigenze, ivi comprese quelle conseguenti all’inserimento di nuove discipline olimpiche entro i limiti delle risorse finanziarie complessivamente disponibili.

2. Le convenzioni attuative del piano degli interventi prevedono, in conformità alla legislazione vigente e d’intesa con il Comitato di Regia, la definitiva destinazione degli impianti sportivi e delle infrastrutture olimpiche e viarie comprese nel piano medesimo.

3. Ogni stralcio del piano degli interventi è definito dal Comitato di Regia, d’intesa con il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, e tiene conto dell’ordine di priorità, della localizzazione, delle caratteristiche tecnico-funzionali e sociali delle opere in esso previste, dei tempi di ultimazione delle stesse e quantifica l’onere economico di ciascuna opera nonché la relativa copertura finanziaria. Esso tiene altresí conto delle esigenze derivanti dall’uso degli impianti e delle infrastrutture successivo allo svolgimento dei Giochi olimpici, garantendo caratteristiche funzionali e gestionali idonee, sul piano economico, sociale e sportivo, con particolare riferimento all’utilizzo residenziale definitivo dei villaggi olimpici.

4. Ferma restando la valorizzazione complessiva espressa nel piano generale riepilogativo redatto dal Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, il Comitato di Regia, d’intesa con il Comitato organizzatore dei Giochi olimpici, è autorizzato nei singoli stralci del piano degli interventi a ridurre l’elencazione delle opere comprese nel piano generale riepilogativo degli interventi e a modificare la valorizzazione di ciascuna di esse.

Art. 3
Presidente

Il Comitato è presieduto dal Presidente della Regione Piemonte.

Il Presidente del Comitato:

1) convoca il Comitato stesso;

2) formula l’ordine del giorno;

3) riconosce la validità dell’adunanza e dichiara aperta la seduta, rinviandola nel caso contrario;

4) dirige i lavori del Comitato;

5) indice le votazioni e ne proclama il risultato;

6) dichiara sciolta la seduta.

In casi di gravi intemperanze e/o disordini, il Presidente può sospendere o sciogliere l’adunanza facendone constatare i motivi nel verbale. L’adunanza una volta sciolta non può essere ripresa.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente viene sostituito da un suo delegato.

Art. 4
Organizzazione

Le riunioni del Comitato si svolgono presso la sede della Regione Piemonte.

Per garantire le condizioni organizzative idonee per l’espletamento delle attività del Comitato è istituita una “Segreteria tecnica Enti” e una “Segreteria tecnica-operativa Regionale” coordinate dal Responsabile della Struttura Flessibile Torino 2006 della Regione Piemonte con funzioni di Segretario del Comitato.

La “Segreteria tecnica Enti” composta dal Segretario, da un rappresentante della Provincia di Torino, della Città di Torino e del CONI esplica un ruolo di collegamento tra i vari Enti coinvolti, sviluppa ipotesi di soluzioni per le problematiche emergenti anche attraverso incontri con gli Enti interessati, propone l’ordine del giorno, elabora proposte di atti deliberativi e ne cura l’istruttoria. Alle riunioni della suddetta segreteria partecipa un rappresentante del Presidente del Consiglio dei ministri e può essere di volta in volta invitato un rappresentante del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici e dell’Agenzia.

La “Segreteria tecnica-operativa Regionale” composta dalle persone impiegate nell’"Ufficio Torino 2006" lavora a supporto dell’attività degli organi richiamati e svolge tutte le attività connesse alla preparazione delle sedute della “Comitato di Regia” anche attraverso l’organizzazione delle sedute e del materiale da distribuire, inoltre coadiuva nel verbalizzare la discussione della seduta e le deliberazioni assunte, comunica formalmente le deliberazioni ai soggetti competenti all’attuazione delle decisioni medesime, ed espleta le funzioni di segreteria amministrativa finalizzata alla registrazione, conservazione degli atti e consultazione degli stessi.

Art. 5
Funzionamento

Il Comitato è convocato dal Presidente, che ne formula l’ordine del giorno.

All’inizio di ogni anno il Presidente formula e diffonde il calendario di massima delle adunanze del Comitato.

Il Presidente di norma convoca il Comitato, con cadenza quindicinale, o anche in caso di richiesta di almeno uno dei componenti aventi diritto di voto, indicando gli argomenti da trattare corredati dalle relative proposte.

Il materiale da distribuire nella seduta del Comitato perviene anche via fax o e-mail alla segreteria tecnico-operativa almeno due giorni prima dell’incontro.

L’avviso di convocazione contenente la data, l’ora e la sede dell’adunanza, oltre che l’ordine del giorno degli argomenti da trattare, viene inviato via fax ai componenti e partecipanti del Comitato almeno due giorni prima dell’adunanza stessa.

L’ordine del giorno e l’avviso di convocazione può anche essere inviato agli organismi che operano su tematiche iscritte all’o.d.g.

Gli argomenti da trattare sono indicati secondo un ordine progressivo.

La trattazione degli argomenti deve avvenire di norma secondo l’ordine stabilito nell’avviso di convocazione; tuttavia il Comitato, una volta riunitosi, può mutare l’ordine di trattazione degli argomenti, su proposta di uno dei Componenti.

Alle sedute del Comitato partecipa il Segretario, con funzione verbalizzante, coadiuvato da funzionari della segreteria tecnico-operativa regionale.

Art. 6
Verbale di adunanza

Il verbale delle adunanze documenta i dibattiti e le decisioni espresse dal Comitato.

Il Responsabile della Struttura Flessibile Torino 2006 della Regione Piemonte, nella sua qualità di Segretario del Comitato, verbalizza i punti salienti della discussione prendendo nota degli interventi sui singoli argomenti. Nella sala dell’adunanza possono essere presenti funzionari e stenografi al fine di coadiuvare il Segretario nella verbalizzazione.

I Componenti o partecipanti, a richiesta, potranno formulare per iscritto eventuali interventi da riportare a verbale.

La sua redazione avviene a cura del Segretario che si avvale della Segreteria tecnica-operativa Regionale. Il verbale costituisce il resoconto dell’andamento della seduta e riporta i motivi principali delle discussioni.

Nel verbale vengono esplicitamente indicati:

* l’anno, il mese, il giorno, l’ora ed il luogo dell’adunanza;

* i nomi dei Componenti e partecipanti presenti.

Sull’approvazione del verbale i Componenti e i partecipanti possono prendere la parola per osservazioni, addizioni e caducazioni.

I verbali dovranno essere approvati, di norma, non oltre la seconda seduta successiva.

Il verbale dell’adunanza, a seguito dell’approvazione, è firmato dal Presidente e dal Segretario e distribuito in copia ai Componenti e partecipanti al Comitato.

I verbali sono raccolti e depositati a cura del Segretario nell’archivio della Segreteria tecnica-operativa Regionale e distribuiti in copia ai componenti della Giunta Regionale.

Art. 7
Deliberazioni

Costituita e riconosciuta valida l’adunanza, la seduta ha inizio con le eventuali comunicazioni del Presidente. Questi successivamente apre la discussione sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno. La discussione viene aperta dopo la presentazione dell’argomento da parte del Presidente. Esauriti gli interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione.

Per le decisioni di particolare rilevanza o che implicano impegni di spesa il Comitato si esprime attraverso l’approvazione di deliberazioni.

Ogni deliberazione è preceduta di norma da una proposta, che può essere presentata dal Presidente o dai componenti o partecipanti del Comitato almeno due giorni prima della seduta per essere sottoposta all’istruttoria della Segreteria tecnica Enti.

Le deliberazioni devono portare un numero progressivo ed indicare esplicitamente il numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti su ogni proposta.

La votazione deve seguire immediatamente alla discussione della proposta.

Le deliberazioni del Comitato sono adottate secondo quanto previsto all’articolo 2 del presente Regolamento.

Le deliberazioni vengono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario del Comitato.

Le deliberazioni del Comitato sono eseguibili immediatamente.

Delle deliberazioni di norma va data notizia mediante la pubblicazione in estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte alla voce “Iniziative Torino 2006".

Art. 8
Entrata in vigore

Restano valide le decisioni assunte con l’approvazione del verbale delle sedute del Comitato di Regia antecedenti la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente Regolamento entra in vigore immediatamente dopo la sua adozione.