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Bollettino Ufficiale n. 49 del 4 / 12 / 2003

Codice 17.1
D.D. 17 ottobre 2003, n. 390

L.R. n. 40/1998 - Fase di verifica delle procedura di Via inerente il progetto presentato dalla Società Elefant s.a.s., localizzato nel Comune di Leinì (TO) - Esclusione del progetto dalla Fase di valutazione di cui all’art. 12 della l.r. n. 40/1998

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di ritenere che il progetto di realizzazione di centro commerciale sequenziale, localizzato nel Comune di Leinì (To), Strada Provinciale 10 per Caselle n. 76, presentato dalla Società Elefant s.a.s. possa essere escluso dalla fase di valutazione di cui all’articolo 12 della l.r. 40/1998 per le ragioni dettagliatamente espresse in premessa, a condizione che il progetto definitivo recepisca tutte le prescrizioni e raccomandazioni di seguito elencate:

1. entro la data di apertura del centro commerciale dovranno essere realizzate ed utilizzabili le opere viabilistiche così come concordate con Regione, Provincia e Comune e previste dalla Variante n. 4 del P.R.G.C. vigente adottata dal Consiglio Comunale in data 24.07.2003 e precisamente

- realizzazione di una rotatoria all’incrocio tra la Strada Provinciale 10 (via Caselle) e Corso Italia;

- realizzazione di una rotatoria sulla Strada Provinciale 10 (via Caselle) ove prevista dalla Variante n. 4 al P.R.G.C. adottata, in corrispondenza alla nuova viabilità in progetto;

- realizzazione di un controviale con corsie di accelerazione e di decelerazione su via Caselle a partire dalla rotatoria in progetto all’incrocio con corso Italia, da concludere oltre il confine del lotto commerciale;

- realizzazione di una strada di collegamento tra corso Italia e via Caselle a senso unico;

- realizzazione della viabilità interna al lotto commerciale

- realizzazione degli attraversamenti pedonali;

2. il Comune di Leinì dovrà riverificare la destinazione d’uso dell’area di intervento, i parametri edificatori, le quote di parcheggio e verde privato previste in progetto rispetto al P.R.G.C. vigente ed alla Variante n. 4 adottata;

3. dovranno essere eliminati i parcheggi previsti nell’area di carico e scarico merci e quelli previsti lungo la strada e collocati altrove, ed al loro posto dovrà essere inserita una barriera antirumore e area verde alta minimo 5 metri a protezione della residenza adiacente;

4. dovranno essere verificate la natura e le caratteristiche meccaniche dei terreni interessati dai carichi trasmessi dalle strutture in progetto, predisponendo un’opportuna indagine geognostica, proporzionata alle dimensioni del progetto stesso, ai sensi del D.M. 11/03/88;

5. dovrà essere limitato il periodo di funzionamento delle apparecchiature di climatizzazione allo stretto indispensabile al fine del contenimento delle emissioni sonore e ai fini del massimo contenimento dei consumi energetici;

6. in merito al potenziale inquinamento della falda freatica derivabile dalla scarsa soggiacenza (generalmente compresa fra 1 e 3 metri) e dal dilavamento delle superfici esterne pavimentate, dovrà essere verificata in dettaglio la profondità e le oscillazioni stagionali della falda adottando, se necessario, le opportune soluzioni progettuali;

7. dovrà essere realizzata una vasca di raccolta e filtraggio delle acque di prima pioggia le cui modalità esecutive dovranno essere successivamente concordate nelle specifiche tecniche con il Comune di Leinì e Arpa;

8. dovranno essere predisposte aree verdi vegetate a piante arboree e arbustive lungo i confini delle aree residenziali;

9. dovranno essere posizionate alberature nelle aree a parcheggio e sistemate le isole centrali delle rotatorie a verde con messe a dimora di specie arboree e arbustive autoctone;

10. per quanto riguarda la fase di cantiere dovranno essere specificati i seguenti aspetti e adottati i seguenti accorgimenti:

- movimenti terra (stima scavi/riporti);

- descrizione dei riutilizzi e delle destinazioni previste per l’eventuale materiale di risulta derivante dagli scavi non risistemabile in loco;

- descrizione degli interventi di ripristino delle aree di cantiere;

- le aree di stoccaggio di materiali inerti potenzialmente polverulenti devono essere localizzate al riparto dal vento e lontane dalle aree di transito dei veicoli di trasporto;

- le aree di cantiere non pavimentate e gli eventuali stoccaggi di materiali inerti o polverulenti devono essere innaffiati per evitare il sollevamento di polveri;

- le aree di cantiere devono essere recintate con recinzioni antipolvere di idonea altezza in grado di limitare all’interno del cantiere le aree di sedimentazione delle polveri e di trattenere, almeno parzialmente, le polveri aerodisperse;

- l’area di lavoro deve essere sottoposta a pulizia sistematica, soprattutto al termine delle lavorazioni che determinano maggiori emissioni di polveri;

- inoltre le strade utilizzate dai mezzi di cantiere dovranno essere soggette a particolari attenzioni, garantendo il perfetto stato della pavimentazione stradale, sia in termini di pulizia sia come condizioni del manto, che dovrà sempre essere privo di buche e discontinuità;

- tutti i carichi di materiale inerente o polverulento, in grado di disperdersi durante il trasporto, dovranno essere coperti e, qualora non fosse sufficiente, si dovrà procedere prima dell’uscita dal cantiere con inaffiatura del carico.

- Qualora si rilevasse la necessità oltre alle barriere acustiche previste dovranno essere adottate le seguenti prescrizioni

- gli impianti fissi e le aree di lavorazione più rumorose siano posizionate alla massima distanza dai recettori sensibili

- le operazioni rumorose debbano essere programmate nel periodo della giornata più tollerabile per la popolazione ed interrotte nel periodo destinato al riposo (indicativamente 12-14);

11. l’attività di carico e scarico, durante la fase di esercizio, dovrà essere effettuata in periodi opportunamente definiti con il Comune di Leinì e possibilmente non dovrà avvenire durante l’orario notturno;

12. dovrà essere predisposta una relazione previsionale di impatto acustico e valutazione di clima acustico debitamente firmate da tecnico competente in acustica ambientale come previsto dal D.M. (Ambiente) 16/3/1998 all. B “Norme tecniche per l’esecuzione delle misure”, in cui si tenga conto, come sorgente di emissioni per gli impianti fissi, anche dell’impianto di condizionamento e consegnata ad ARPA e Provincia Settore VIA;

13. l’illuminazione del centro commerciale dovrà conformarsi ai disposti della l.r. n. 24 marzo 2000, n. 31 “Disposizioni per la prevenzione e lotta all’inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche”; gli impianti di illuminazione esterna di nuova realizzazione dovranno essere adeguati alle norme tecniche dell’Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI);

14. in relazione al potenziale inquinamento elettromagnetico, dovranno essere approfondite, ai sensi del nuovo DPCM del 8.7.03, le possibili interferenze derivanti dalla posizione dell’elettrodotto e pertanto nell’ambito della progettazione del nuovo insediamento, dovrà essere valutato, con l’ausilio di modelli e programmi di calcolo, il rispetto dell’obiettivo di qualità di 3 uT per il valore di induzione magnetica, inteso come mediana dei valori nell’arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio. Dovrà essere effettuata la valutazione dei livelli di campo magnetico nell’area in oggetto sulla base dei dati costruttivi e di corrente della linea (per le campate interessate), utilizzando per quest’ultima i valori calcolati come mediana su 24 ore e scegliendo la giornata (nell’ultimo anno) in cui sono raggiunti i carichi più elevati. Si richiede di allegare i dati di corrente nell’anno in questione. Il calcolo dovrà essere effettuato conformemente a quanto previsto dalla norma CEI 211-4 “Guida ai metodi di calcolo dei campi elettrici e magnetici generati da linee elettriche” e consegnata ad ARPA e Provincia Settore VIA;

15. la gestione dei rifiuti dovrà essere identificata una zona del centro commerciale dedicata alla raccolta differenziata, di superficie e caratteristiche tali da contenere tutte le tipologie di rifiuti prodotti;

16. dovranno essere rispettate tutte le misure di mitigazione proposte dalla Società nella relazione ambientale;

17. l’efficacia di tutte le misure di mitigazione adottate dovrà essere verificata mediante monitoraggio del traffico, atmosferico, acustico da effettuarsi a partire da tre mesi e a sei/dodici mesi dalla data di apertura del centro commerciale; in caso di significativo aumento dei parametri di inquinamento dovranno essere individuati ulteriori sistemi di mitigazione a carico del proponente rivolti alla riduzione degli impatti;

18. si richiede di concordare con il Dipartimento Arpa territorialmente competente le modalità e le tempistiche di attuazione delle attività di monitoraggio sopraelencate e di consegna dei risultati delle attività suddette;

19. ai sensi del combinato disposto degli articoli 12 e 13 della L.R. 40/98 si affida all’Arpa, ai sensi dell’art. 8 della l.r. 40/98, il controllo dell’effettiva attuazione delle sole prescrizioni ambientali della fase realizzativa dell’opera;

20. il proponente dovrà dare tempestiva comunicazione dell’avvio e termine dei lavori all’Arpa Piemonte Coordinamento VIA/VAS e trasmettere gli elaborati inerenti le attività di nonitoraggio previo accordo sulla specifiche tecniche e sulle modalità di rilevamento ambientale compatibili con il S.I.R.A.;

21. il Direttore dei lavori dovrà trasmettere all’Arpa Piemonte Coordinamento VIA/VAS una dichiarazione accompagnata da una relazione esplicativa relativamente all’attuazione di tutte le misure prescritte, di mitigazione, di compensazione e di monitoraggio incluse nello studio di impatto ambientale e integrate da quelle del presente provvedimento;

22. dovrà essere ottenuta autorizzazione commerciale ex LR 28/99 ed autorizzazione urbanistica ex art. 26 LR 56/77;

23. il Comune dovrà riportare in Concessione Edilizia le prescrizioni di cui ai precedenti punti a 1 a 18.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all’articolo 9 della l.r. 40/1998 e depositata presso l’Ufficio di deposito progetti della Regione Piemonte.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni dalla piena conoscenza dell’atto ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla piena conoscenza dell’atto.

Il Dirigente responsabile
Patrizia Vernoni