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Bollettino Ufficiale n. 49 del 4 / 12 / 2003

Codice 17.1
D.D. 8 agosto 2003, n. 301

L.R. n. 40/1998 - Fase di verifica della procedura di Via inerente il progetto presentato dalla Società Daisy S.r.l., localizzato nel Comune di Gravellona Toce (VB) - Esclusione del progetto dalla Fase di valutazione di cui all’art. 12 della l.r. n. 40/1998

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di ritenere che il progetto di realizzazione di centro commerciale classico, localizzato in Via Stampa nel Comune di Gravellona Toce (Vco), presentato dalla Società Daisy S.r.l. possa essere escluso dalla fase di valutazione di cui all’articolo 12 della l.r. 40/1998 per le ragioni dettagliatamente espresse in premessa, a condizione che il progetto definitivo recepisca tutte le prescrizioni e raccomandazioni di seguito elencate:

1. entro la data di apertura del centro commerciale devono essere realizzate ed utilizzabili tutte le opere viabilistiche proposte in progetto e precisamente:

a. risezionamento di Via Albertini e Via Stampa (ampliamento della sezione stradale);

b. Illuminazione pubblica di tali tratti di viabilità;

c. realizzazione della rete principale della fognatura nel dimensionamento risultante dai progetti esecutivi in corrispondenza alla tratta stradale che unisce la strada S.S. 33 alla S.S. 34, con raccordo al depuratore;

d. realizzazione di una rotatoria all’intersezione di Via Stampa con l’ingresso Nord al Centro Commerciale;

e. realizzazione di una rotatoria all’intersezione di Via Stampa con la S.S. 33;

f. realizzazione di una nuova strada di accesso al Centro Commerciale da Via Albertini e collegamento viario, perimetrale all’area P.E.C., con Via Stampa;

g. realizzazione di una rotatoria all’incrocio tra Via Stampa e Via Albertini;

h. risistemazione e messa in sicurezza delle Vie Rassega, Pescatori, Villette e tratto di Via Stampa compreso tra Via Villette e Via Albertini;

i. realizzazione seconda corsia di immissione alla rotatoria in progetto sulla SS34 a carico della Società Ortensia, per tre dei quattro rami;

j. dovrà essere realizzata lungo via Stampa, dall’incrocio con la SS33 al sottopasso esistente sotto la A6, una pista ciclabile secondo le modalità che saranno indicate dal Comune, a conduzione che quest’ultimo metta a disposizione le aree;

2. l’area carico scarico merci dovrà essere spostata sulla nuova bretella di collegamento mentre l’area carico scarico attuale dovrà essere sostituita da parcheggio;

3. i marciapiedi dovranno essere ampliati dall’area carico scarico fino ai due ingressi della galleria in modo da essere anche utilizzati come “percorso di smaltimento merci”;

4. dovrà essere posizionata una barriera antirumore tra l’area carico scarico e gli edifici adiacenti l’area, costituita da barriera verde e pannelli insonorizzanti (tipologia a sandwich);

5. la pavimentazione stradale dovrà essere costituita da conglomerati bituminosi drenanti e fonoassorbenti per i tratti riguardanti via Albertini e via Stampa;

6. il centro commerciale in progetto non potrà essere attivato senza sia realizzata la rotatoria sulla SS34 all’incrocio con via Albertini;

7. dovranno essere inserite barriere verdi presso il parcheggio del centro commerciale e lungo le vie Albertini e Stampa;

8. nei parcheggi, in posizioni corrispondenti ai vertici delle molteplici singole piazzole di sosta, sia previsto l’impianto di un congruo numero di soggetti arborei di taglia superiore appartenenti a specie autoctone e messi a dimora secondo i corretti canoni della forestazione urbana (cavalletti tutori, ecc.). A tal proposito si sottolinea l’inopportunità nell’ambito dei lavori dell’impiego di specie esotiche o di esclusivo valore ornamentale. Inoltre si consiglia anche l’uso di olmo campestre (Ulmus campestris) per i noti problemi fitosanitari riscontrati negli ultimi anni. Tale specie potrebbe essere sostituita da altre latifoglie arboree autoctone di tipico utilizzo urbano anche appartenenti alle famiglie delle Ulmacee (ad es. bagolaro - Celtis australis-). Inoltre, in merito alle rotatorie, si richiede di prevedere un arredo vegetale arbustivo con l’impiego di specie autoctone.

9. Sulla raccolta e smaltimento rifiuti, relativamente alla fase di cantiere, nel caso in cui il materiale estratto si configuri come “terre e rocce da scavo”, dovranno essere applicate le disposizioni di cui alla normativa vigente con attuale riferimento ai commi 17, 18 e 19 dell’art. 1 della L. 443/2001, mentre nel caso in cui si configuri come “rifiuto” ci si dovrà riferire alle disposizioni previste dal D.Lgs. 22/97 e s.m.i.: inoltre, a seconda della classificazione in materiali o rifiuti, nell’ambito della redazione del progetto definitivo dovranno essere evidenziati i volumi di inerti prodotti e movimentati e le relative modalità operative con particolare riferimento al trasporto e alla loro destinazione finale (qualora classificati come rifiuti dovranno essere privilegiati, ove possibile, gli impianti di recupero rispetto a quelli di smaltimento);

10. sull’impatto atmosferico - energetico, si invita il proponente e le amministrazioni locali a concordare tutte le azioni possibili per agevolare la mobilità collettiva piuttosto che quella singola. L’adizione di navette di collegamento tra i centri urbani interessati e il centro commerciale stesso, piuttosto che servizi di domiciliazione degli acquisti effettuati presso il centro sono esempi auspicabili e dovranno essere ovviamente realizzati in modo coordinato con la mobilità territoriale e le strutture di natura commerciale e non presenti e future. Tutti i macchinari inseriti nella struttura commerciale dovranno essere scelti tra quelli caratterizzati da basso consumo, massimi rendimenti, minima quantità di emissioni inquinanti e di rumore con particolare riguardo al risparmio energetico. In merito all’uso razionale dell’energia nell’ambito dell’esercizio del Centro Commerciale in oggetto, che sarà sicuramente dotato di impianti di riscaldamento e raffrescamento, nonchè da una contemporaneità negli usi di energia elettrica e termica, si raccomanda di verificare con particolare attenzione, sulla base dei diagrammi di carico termico ed elettrico previsti per l’esercizio in questione, la fattibilità tecnica unitamente alla redditività economica della previsione di un impianto di cogenerazione (generazione combinata di energia elettrica e calore) alimentato a gas naturale, e di un impianto ad assorbimento per l’utilizzo del calore prodotto in esubero nei mesi estivi, ai fini della sua trasformazione in frigorie utili al servizio di raffrescamento;

11. sulla componente suolo, qualora si dovessero riscontrare situazioni di contaminazione dovranno essere messe in atto le procedure previste dalla normativa vigente (D. Lgs. 22/97 e s.m.i., DM 471/99);

12. sulle risorse idriche, se durante la costruzione delle fonazioni dovesse essere intercettata la prima falda, in caso di vicinanza di utenze che presumibilmente intercettino la stessa, si ritiene opportuno evitare l’abbassamento artificiale tramite emungimento della falda stessa per consentire di operare “a secco”. Dovranno altresì essere utilizzati metodi di lavoro che non interferiscano pesantemente con il livello piezometrico;

13. sul rischio elettromagnetico, relativamente all’attraversamento di due elettrodotti nell’area oggetto dell’intervento si segnala la necessità di rispettare i limiti previsti dal D.P.C.M. 23 aprile 1992 in presenza di linee elettriche preesistenti e in esercizio. In particolare, occorre verificare la sussistenza di fattori di pressione legati al campo magnetico, in relazione ai fabbricati coinvolti e alla loro precisa destinazione d’uso, avuto particolare riguardo al diagramma di carico della linea a 132 kV esistente cui, si presume, è assegnata la funzione di trasmissione. A tale proposito, in presenza di interventi di razionalizzazione e integrazione ambientale di altre infrastrutture elettriche locali già programmate dall’esercente elettrico, anche sulla guida degli indirizzi della pianificazione di competenza del GRTN, si segnala l’opportunità che il proponente sviluppi con l’esercente elettrico un’ipotesi di intervento organico più complessivo nell’area in argomento basato sulla modifica delle dimensioni (altezze), delle geometrie (tipologia tralicci) e dei percorsi e delle soluzioni tecnologiche (aeree in cavo, interrate) delle linee in prossimità dei fabbricati anche a fronte della caratterizzazione dei luoghi (antropizzazione progressiva) e delle presenze di popolazione;

14. in particolare sull’impatto acustico in base di progettazione esecutiva la verifica delle emissioni sonore degli impianti tecnologi e il dimensionamento delle mitigazioni acustiche deve garantire, per gli edifici più prossimi al centro commerciale, il rispetto del livello differenziale e dei limiti di emissione associati alla classe acustica di ciascun ricettore, da determinarsi in base a un’ipotesi classificazione del territorio circostante condivisa in linea di massima dal Comune così come accennato nello studio di impatto ambientale (asfalto fonoassorbente, pannelli etc.); si rammenta che il rumore generato nella fase di realizzazione deve rispettare i vigenti limiti di zona, fatte salve le eventuali deroghe concesse dal Comune per le attività rumorose temporanee di cui all’art. 6, comma 1, lettera h, della legge 447/1995, qualora detto obiettivo non fosse raggiungibile con l’adozione degli appropriati accorgimenti tecnici e operativi atti a minimizzare il disturbo;

15. al momento della messa in esercizio del centro commerciale, si dovrà prevedere un monitoraggio del rumore presso i recettori sensibili presenti sul tracciato; tale monitoraggio dovrà essere concordato, nei tempi e nella metodologia, con ARPA Piemonte; i dati ottenuti dalle campagne di misura, dovranno essere comunicati ad Arpa ed al Comune, in modo da permettere una verifica relativamente alle mitigazioni in atto; eventuali ulteriori mitigazioni che si renderanno necessarie saranno a carico del proponente;

16. il Direttore dei lavori dovrà trasmettere all’ARPA Piemonte Coordinamento VIA/VAS ed alla Direzione Regionale Tutela e Risanamento Ambientale una dichiarazione accompagnata da una relazione esplicativa relativamente all’attuazione di tutte le misure prescrittive, di mitigazione, di compensazione e di monitoraggio incluse nello studio di impatto ambientale e integrate da quelle del presente provvedimento;

17. dovrà essere acquisita autorizzazione idraulica del Settore Opere Pubbliche della Regione Piemonte, ai sensi del Regio Decreto n. 523 del 1904, per le opere che interferiscono con il rio delle Baldine;

18. il rilascio della concessione edilizia dovrà essere subordinato alla stipula di apposita assicurazione da parte del proponente, così come previsto dall’art. 18 comma 7 e dall’art. 39 comma 4 lettera b delle Norme di Attuazione del PAI;

19. dovrà essere concordata con il Comune di Gravellona Toce la soluzione più adeguata in merito alla segnaletica da apporre sulla strada in caso di inondazione (semaforo o segnalazione luminosa); si ritiene necessario allestire procedure di allerta e chiusura dell’attività commerciale, da concordare con il Comune al determinarsi di condizioni meteorologiche critiche nell’ambito dell’attivazione dell’emergenza di protezione civile;

20. il proponente dovrà dare comunicazione dell’avvio e del termine dei lavori all’ARPA Piemonte Coordinamento VIA/VAS e in copia al Dipartimento del Verbano Cusio Ossola e contestualmente trasmettere la documentazione inerente le attività di monitoraggio così come concordate con l’ARPA Dipartimento del Verbano Cusio Ossola in fase di avvio dei lavori;

21. in merito alla realizzazione della strada prevista in fregio all’autostrada ed alla rotatoria tra Via Stampa e Via Albertini, ai fini dell’attuazione del PEC, essendo tale struttura viaria essenziale per l’intervento proposto, dovrà essere prevista una specifica variante al PRG conformemente al D.L. 30/04/’92 N. 285 “Nuovo Codice della Strada” e del relativo Regolamento approvato con D.P.R. 16/12/’92 n. 495, e s.m.i.;

22. prima del rilascio della Concessione Edilizia dovrà essere acquisita autorizzazione da parte dell’Autorità di Bacino ai sensi dell’art. 38 comma 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI per le opere da realizzare situate in fascia b;

23. prima del rilascio della Concessione Edilizia dovrà essere ottenuta l’autorizzazione urbanistica regionale ex art. 26 della l.r. n. 56/77 che dovrà contenere l’autorizzazione dell’Autorità di Bacino;

24. il Comune dovrà riportare in Concessione Edilizia le prescrizioni di cui ai precedenti punti da 1 a 20;

25. ai sensi del combinato disposto degli articolo 12 e 13 della L.R. 40/98 si affida all’ARPA, ai sensi dell’art. 8 della L.R. 40/98, il controllo dell’effettiva attuazione delle sole prescrizioni ambientali della fase realizzativa dell’opera.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all’articolo 9 della l.r. 40/1998 e depositata presso l’Ufficio di deposito progetti della Regione Piemonte.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla piena conoscenza dell’atto ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla piena conoscenza dell’atto.

Il Dirigente responsabile
Patrizia Vernoni