Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 49 del 4 / 12 / 2003

Codice 17.2
D.D. 25 settembre 2003, n. 347

L.R. 28/99, art. 17. - D.G.R. n. 93-7549/02. Formazione professionale degli esercenti e degli addetti al settore commerciale. Integrazione alla D.D. 133/03 per il finanziamento sull’area di Vercelli di un ulteriore corso relativo all’igiene dei prodotti alimentari - autocontrollo ed utilizzazione del sistema HACCP. Approvazione atto aggiuntivo alla Convenzione rep. n. 8136 del 30/06/03

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

- Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che qui sostanzialmente ed integralmente si richiama, la richiesta d’integrazione di contributo inoltrata dal Formater, per la gestione sull’Area di Vercelli di un ulteriore corso relativo all’igiene dei prodotti alimentari-autocontrollo ed utilizzazione del sistema HACCP, con uguali caratteristiche economiche e strutturali di quello già ammesso al finanziamento con D.D. 133/03;

- di ammettere il Formater al finanziamento di n. 1 corso di formazione succitato, per un importo complessivo pari a Euro 5000,00;

- di liquidare il 40% del finanziamento ammesso ad avvenuta comunicazione della data di inizio dei corsi, compilando l’apposito modulo allegato n. 6 alla presente per farne parte integrante e sostanziale ed il restante 60% entro 90 giorni dalla data di conclusione dei corsi, prevista entro e non oltre il 30.09.03, termine quest’ultimo perentorio per la presentazione della rendicontazione economica che comprovi i costi sostenuti e le quote di compartecipazione degli allievi, secondo lo schema allegato n. 7 alla presente per farne parte integrante e sostanziale, accompagnata da una analitica “relazione sulle attività realizzate”;

- di approvare lo schema di atto aggiuntivo alla Convenzione rep. n. 8136/03, allegato alla presente per farne parte integrante;

- di stabilire che tutte le condizioni economiche e giuridiche contenute nella Convenzione sopra indicata si estendono automaticamente all’atto aggiuntivo della medesima;

- di stabilire che qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato per causa imputabile alla Regione Piemonte, saranno dovuti gli interessi moratori nella misura pari al 9,10% comprensiva del maggior danno ai sensi dell’art. 1224 comma 2 del codice civile;

- di stabilire che qualora venga accertato che il soggetto beneficiario abbia realizzato in modo non conforme l’intervento per il quale è stato concesso il finanziamento, la Regione provvederà alla revoca dell’intera somma concessa ed al recupero dell’ammontare già erogato maggiorato degli interessi legali.

Ai sensi della Legge 241/90, avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR della Regione Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla piena conoscenza dell’atto.

Il Dirigente responsabile
Carlo Salvadore