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Bollettino Ufficiale n. 49 del 4 / 12 / 2003

Codice 17.2
D.D. 26 novembre 2003, n. 507

Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 - Misura N - Azione N3 - Interventi B e D. Approvazione Bando e relativa modulistica

IL DIRIGENTE

Vista la D.G.R. 72-1340 del 13/11/2000 con la quale si approvano le norme di attuazione delle misure J,N (azioni 1,2,3), R (azioni 1,2,3), S e T (azione 1), programmate nell’ambito del Reg. (CE) n. 1257/1999 sul sostegno dello sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA) - Piano di sviluppo rurale 2000-2006 della Regione Piemonte;

ritenuto opportuno procedere alla formulazione del bando e della relativa modulistica per l’attuazione della Misura N - Azione N3 - Interventi B e D e definire le modalità e i criteri per l’accesso alle agevolazioni programmate per gli interventi medesimi;

vista la L.R. 51/97 e s.m.i.;

visto il D.Lgs. 165/2001;

vista la L.R. 7/2001;

determina

per le considerazioni espresse in premessa che qui integralmente e sostanzialmente si richiamano:

* di approvare il bando per l’attuazione della Misura N - Azione N3 - Interventi B e D del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Piemonte;

* di approvare la modulistica da compilarsi a cura dei soggetti richiedenti.

Il bando e la modulistica allegati alla presente determinazione costituiscono parte integrante e sostanziale della medesima.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 65 dello Statuto, dell’art. 8 della L.R. 51/97 e del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Il Dirigente responsabile
Carlo Salvadore

Allegato

BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI CUI AL PIANO DI SVILUPPO RURALE 2000-2006 DELLA REGIONE PIEMONTE - REG. (CE) N. 1257/1999

Misura N - Azione N3
“Interventi a sostegno delle piccole imprese commerciali”
Interventi B e D


LA REGIONE RENDE NOTO

le modalità e i criteri per l’accesso alle agevolazioni:

BENEFICIARI

Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente bando i soggetti sotto individuati, articolati per tipologia di intervento:

Intervento B

Piccole imprese commerciali operanti nei territori dei Comuni appartenenti a Comunità Montane e con popolazione residente inferiore alle 3000 unità ed esercenti:

la vendita al dettaglio, così come definita all’art. 4, c. 1, lett. b) del Decreto Legislativo 31/3/98, n. 114, rivolta a beni di prima necessità.

Trattasi di imprese commerciali, in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi necessari per la vendita al dettaglio, che operano per effetto di autorizzazione alla vendita, prevista nel regime ante D.Lgs. n. 114/98 o di comunicazione, prevista in attuazione del D.Lgs. n. 114/98.

Ai fini del presente bando, sono ammessi alle agevolazioni esclusivamente gli esercizi di “vicinato”, così come definiti dall’art. 4, c. 1, lett. d) del D.Lgs. n. 114/98 e dall’art. 5, c. 10 della D.C.R. 29/10/99, n. 563-13414. Si tratta di esercizi la cui superficie di vendita non è superiore a mq. 150 nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti.

Sono escluse le imprese operanti nei settori di cui all’art. 4, c. 2 e all’art. 27, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 114/98.

Nel caso di imprese commerciali esercenti attività promiscua, i benefici si applicano esclusivamente agli investimenti relativi al settore ammissibile.

E’ definita “piccola” l’impresa che risponde ai requisiti di cui al comma 2 lettera a) del Decreto 23/12/97 del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, ossia l’impresa che:

a. ha meno di venti dipendenti;

b. ha un fatturato annuo non superiore a 2,7 milioni di Euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 1,9 milioni di Euro.

E’ vietato il cumulo dei benefici di cui al presente documento, per le medesime opere:

a. con le agevolazioni derivanti dai provvedimenti attuativi dell’art. 18, comma 1 lettera b) della L.R. 12/11/99 n. 28 “Fondo rotativo per il commercio”

b. con qualunque altra agevolazione di parte pubblica

Intervento D

Comuni, facenti parte di Comunità Montane e con popolazione residente inferiore alle 3000 unità.

Sono esclusi dai benefici di cui al presente bando i Comuni, fruitori delle agevolazioni derivanti dai provvedimenti attuativi dell’art. 18, comma 1 lettera a) della L.R. 28/99, qualora l’intervento di sistemazione dell’area mercatale ricada in addensamento commerciale, già oggetto dei progetti previsti dall’ art. 19 della D.C.R. 29/10/99 n. 563-13414 - PIR, finanziati e in corso di attuazione.

E’ vietato il cumulo dei benefici di cui al presente documento, per le medesime opere con qualunque altra agevolazione di parte pubblica.

INIZIATIVE FINANZIABILI

Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente bando le iniziative sotto individuate, articolate per tipologia di intervento:

Intervento B

B1. ampliamento, ristrutturazione e trasformazione di immobili da destinarsi o destinati ad attività commerciali di vendita di beni di prima necessità.

All’interno di questi immobili, in aggiunta alla primaria attività commerciale, sono ammissibili interventi relativi ad attività para-commerciali e/o di servizio locale ad uso quotidiano quali, ad esempio, servizi logistici di natura ambulatoriale, igienico-sanitaria ed infermieristica; servizi postali, bancomat e POS; telefono pubblico; attività di informazione turistica; prenotazione e pre-vendita di abbonamenti e biglietti.

Sono ammissibili tutte le spese per opere edili ed impianti tecnologici connesse all’esercizio delle attività, nonché le relative spese di progettazione tecnica, con esclusione dell’IVA ad esse relativa.

B2. acquisizione di macchinari, attrezzature e macchine da ufficio, arredi e automezzi funzionali all’attività.

Sono ammissibili le spese di acquisizione e di attivazione delle utenze, esclusa l’ IVA.

Non sono ritenuti ammissibili i beni acquistati usati né i beni acquisiti o da acquisire in leasing.

Gli automezzi devono essere immatricolati come “autocarri per trasporto cose” e devono essere conformi alla normativa antinquinamento “EURO 3".

Intervento D

D1. sistemazione di spazi pubblici da destinare ai mercati, così come definiti all’articolo 3, c. 3, lett. a) dell’Allegato A alla D.C.R. 1 marzo 2000, n. 626-3799

D2. sistemazione di spazi pubblici, esterni alle sedi mercatali, da destinare all’esercizio dell’attività tramite l’assegnazione di “posteggi singoli” o di “gruppi di posteggi”, così come definiti all’art. 4, c. 1, lett. a) dell’Allegato A alla D.C.R. 1 marzo 2000, n. 626-3799.

Gli interventi D1. e D2. devono essere prioritariamente rivolti ad opere di adeguamento alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza.

Nel caso di mercati già esistenti i Comuni devono aver ottemperato agli adempimenti di cui al Titolo III, Capo I, “Mercati e altre forme di commercio su area pubblica già esistenti” dell’Allegato A alla D.G.R. 2 aprile 2001, n. 32-2642.

Nel caso di nuove istituzioni i Comuni devono aver ottemperato agli adempimenti di cui al Titolo III, Capo I, “Nuove istituzioni e interventi modificativi dell’esistente” dell’Allegato A alla D.G.R. 2 aprile 2001, n. 32-2642. Il presupposto di cui al citato Capo I - punto 2.b) deve sussistere all’atto della domanda unicamente per quanto concerne la programmazione comunale della forma mercatale; l’adeguamento rispetto alle norme igienico sanitarie e di sicurezza vigenti in materia costituisce presupposto condizionante l’erogazione del saldo del beneficio regionale.

Per gli interventi D1. e D2. sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

1. lavori a base d’asta secondo le tipologie indicate dal D.P.R. 554/1999 - art. 17, comma 1 - lett. a), nonché quelle indicate al comma 1 - lett. b), punti 1 e 3 del medesimo articolo;

2. spese tecniche progettuali, esclusivamente quelle indicate dal D.P.R. 554/1999 - art. 17, comma 1 - lett. b), punto 7, nel limite massimo del 12% dell’importo dei lavori a base d’asta, così come indicato dalla Commissione Europea per analoghe misure strutturali del Piano di Sviluppo Rurale;

3. oneri di sicurezza, quantificati secondo i criteri prescritti con D.P.R. 3/7/2003, n. 222 (G.U. n. 193 del 21/8/2003), nel limite massimo del 2% dell’importo dei lavori a base d’asta. Non sono ammessi gli oneri di sicurezza quantificati esclusivamente mediante scorporo percentuale dall’importo totale di Computo metrico estimativo, in quanto costituenti la “quota degli oneri di sicurezza” compresi nei singoli Prezzi Unitari;

4. I.V.A. sulle sopraelencate voci, secondo le rispettive aliquote correnti.

I lavori a base d’asta di cui al precedente punto 1. si sostanziano in:

per gli interventi D1.:

a. servizi igienici funzionali all’operatività del mercato;

b. impianti per la fornitura idrica ed elettrica ai punti di erogazione dei posteggi di mercato;

c. impianto di illuminazione dell’area mercatale, purché l’impianto sia di proprietà comunale;

d. infrastrutture fognarie per lo smaltimento delle acque di rifiuto del mercato e per quelle meteoriche;

e. su aree mercatali esistenti, sistemazione e ripristino delle pavimentazioni danneggiate dall’esecuzione delle opere di cui sopra, limitatamente alle superfici che costituiscono “aree di vendita” del mercato;

f. su aree mercatali di nuova istituzione, realizzazione completa delle pavimentazioni necessarie allo svolgimento del mercato, limitatamente alle superfici destinate a costituire “aree di vendita” del mercato stesso (movimenti terra, strato di fondazione e strati superficiali).

per gli interventi D2.:

a. realizzazione completa della pavimentazione necessaria all’attività di vendita sull’area del “gruppo di posteggi” (movimenti terra, strato di fondazione e strati superficiali);

b. impianti per la fornitura elettrica ai punti di erogazione dei posteggi e per l’illuminazione dell’area, purché gli impianti siano di proprietà comunale;

c. opere di completamento (es: recinzioni in legno, cestini porta-rifiuti);

d. nel caso di area destinata ad attività di vendita con periodicità annuale e cadenza settimanale, esclusivamente per “gruppi di posteggi” ubicati in zone urbane, dotate di punti di allaccio idrico e di recapito fognario ad una distanza inferiore a mt. 100 dall’area oggetto d’intervento, sono considerati ammissibili:

* servizi igienici;

* infrastrutture fognarie per lo smaltimento delle acque di rifiuto e per quelle meteoriche;

* impianto per la fornitura idrica dell’area.

DOMANDE

Devono essere corredate dalla documentazione sotto individuata, articolata per tipologia di intervento:

Intervento B

B1. Per l’ampliamento, la ristrutturazione e la trasformazione di immobili, così come sopra descritti:

1. una relazione illustrativa della tipologia delle attività da sviluppare;

2. tavole grafiche esplicative degli interventi edili e tecnologici proposti e relativo computo metrico estimativo analitico;

3. la dichiarazione di inizio attività o la concessione o l’autorizzazione edilizia, ove dovute;

4. la dichiarazione, a firma di un tecnico abilitato, che attesti la compatibilità delle insediande attività para-commerciali e/o di servizio locale ad uso quotidiano, aggiuntive alla primaria attività commerciale, con le vigenti norme di P.R.G.C. e con la destinazione d’uso consentita per i locali in oggetto.

La documentazione di cui al citato punto B1.3, qualora non disponibile all’atto della domanda, può essere trasmessa in data successiva. La medesima costituisce elemento indispensabile per l’erogazione del beneficio.

I lavori non devono aver avuto inizio in data anteriore a quella di presentazione della domanda.

B2. Per l’acquisizione di macchinari, attrezzature e macchine da ufficio, arredi e automezzi funzionali all’attività e per l’attivazione delle utenze:

1. una relazione illustrativa dell’investimento proposto;

2. una scheda riepilogativa, articolata per tipologia di spese previste, con i relativi costi;

3. i preventivi di spesa.

Sono considerate ammissibili le spese sostenute in data successiva a quella di presentazione della domanda.

Le domande presentate per gli interventi B1. e B2. devono essere sottoscritte, ai sensi e per gli effetti del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445/2000).

Intervento D

Per ciascuno degli interventi D1. e D2.:

1. una relazione tecnico-illustrativa dell’intervento proposto, che ne specifichi finalità e caratteristiche generali;

2. il provvedimento/i di approvazione degli adempimenti di cui al Titolo III Capo I “Mercati e altre forme di commercio su area pubblica già esistenti” dell’Allegato A alla D.G.R. 2 aprile 2001 n. 32-2642 e/o degli adempimenti di cui al Titolo III Capo I “Nuove istituzioni e interventi modificativi dell’esistente” dell’Allegato A alla D.G.R. 2 aprile 2001 n. 32-2642;

3. il Regolamento di mercato, previsto al Titolo III, Capo I dell’Allegato A alla D.G.R. 2/4/2001, n. 32-2642;

4. il progetto definitivo redatto secondo le indicazioni fornite dal c.4 art. 16 della L. 109/94 e s.m.i. e dal D.P.R. 554/1999, recepito con provvedimento dell’Amministrazione comunale secondo la normativa vigente in materia;

5. la dichiarazione di titolarità di proprietà dell’area relativa all’intervento in oggetto;

6. la dichiarazione di inesistenza, sull’area interessata, di vincoli di natura idrogeologica, storica, archeologica e paesaggistica.

I lavori non devono essere stati appaltati in data anteriore a quella di presentazione della domanda.

Con riferimento al progetto definitivo di cui al punto 4 dell’Intervento D, si specifica quanto segue:

a) la stima degli interventi in progetto deve essere effettuata, ove possibile, mediante l’utilizzo dei “Prezzi di Riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte”, approvati con D.G.R. n. 43-8161 del 30/12/2002 (pubblicata sul B.U.R.P. n. 6 del 5/3/2003). Per eventuali voci mancanti o per particolari lavorazioni non riconducibili al Prezzario di Riferimento, i relativi prezzi di applicazione devono essere giustificati mediante apposite Analisi di Prezzo, da redigere secondo quanto indicato nel D.P.R. 554/99 - art. 34, c. 2

b) qualora il Responsabile del Procedimento si sia avvalso delle facoltà attribuitegli dalla Legge 109/94 e s.m.i. (art. 16 - comma 2), unitamente al progetto definitivo deve essere trasmessa copia del Documento preliminare all’avvio della progettazione, al fine della verifica degli elaborati progettuali prescritti con lo stesso (per necessità, adeguatezza e completezza rispetto allo specifico intervento), redatto ai sensi del D.P.R. 554/99 - art. 15, comma 5 - lettere i) ed l).

DIREZIONE E SETTORE A CUI PRESENTARE LE DOMANDE

Le domande, redatte sulla base dei fac-simili approvati con il presente atto, devono essere inviate alla Direzione Regionale Commercio e Artigianato - Settore Tutela del consumatore - Mercati all’ingrosso ed aree mercatali - Piazza Nizza n. 44 - 10126 Torino. Per eventuali informazioni rivolgersi ai numeri telefonici: 011/4322357-011/4323506-011/4322512-011/4322699.

DATA DI APERTURA E CHIUSURA DELLE DOMANDE

Le domande devono essere presentate a partire dal 2/4/2004 sino al 30/4/2004. Per le domande inviate per posta fa fede il timbro in partenza dell’ufficio postale.

CRITERI DI SELEZIONE DEI PROGETTI E PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE

E’ prevista la formulazione di tre graduatorie sulla base delle domande presentate da tutti i candidati, nei termini stabiliti con il presente bando, articolate per tipologia di intervento. Tali graduatorie sono approvate dall’Amministrazione regionale entro centoventi giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande.

Le domande sono ammesse a contributo nei limiti delle disponibilità dei fondi secondo l’ordine decrescente di punteggio ottenuto, con priorità per quelle ricadenti negli Interventi di tipologia D.1. e D.2.

Ai fini della formulazione delle graduatorie, i punteggi attribuibili sono i seguenti:

Interventi B1. e B2.

a. punti da 0 a 3, in relazione al grado di adeguatezza e completezza del programma di investimento;

b. punti da 0 a 3, in relazione alla necessità dell’intervento, valutata in misura inversamente proporzionale al numero di esercizi commerciali esistenti nel territorio in esame.

Intervento D1.

a. punti da 0 a 7, in relazione al grado di adeguatezza e completezza del progetto;

b. punti da 0 a 4, in relazione alla necessità dell’investimento, misurata in relazione all’incidenza delle opere di adeguamento alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza.

Intervento D2.

a. punti da 0 a 7, in relazione al grado di adeguatezza e completezza del progetto;

b. per interventi di adeguamento alle norme igienico-sanitarie di “gruppi di posteggi”, così come disciplinati dall’art. 4, c. 1, lett. a) dell’Allegato A alla D.C.R. 1 marzo 2000, n. 626-3799:

* punti 4, per attività di commercio con periodicità annuale;

* punti 2, per attività di commercio con periodicità stagionale.

In caso di disponibilità di fondi, derivanti da economie di spesa prodotte da ciascuno degli Interventi citati, è facoltà dell’Amministrazione regionale ammettere al finanziamento istanze originariamente ammesse e non finanziate per insufficienza di risorse.

TIPO, ENTITA’ DEL FINANZIAMENTO

Le agevolazioni sono corrisposte tramite contributi in conto capitale nelle entità sotto individuate, articolate per tipologia di intervento:

Interventi B1. e B2.

Fino al 40% della spesa ammessa con il limite del regime “de minimis”.

Le agevolazioni che ricadono nell’ambito di applicazione del regime “de minimis”, sommate ad altre agevolazioni soggette allo stesso regime non possono superare Euro 100.000,00 nell’arco temporale di tre anni.

Intervento D1.

Fino all’80% della spesa ammessa.

Sono previsti limiti massimi di spesa ammissibile, così di seguito individuati:

a. Euro 250.000,00 relativamente all’adeguamento di aree mercatali esistenti;

b. Euro 500.000,00 relativamente ad interventi in aree mercatali di nuova istituzione.

Intervento D2.

Fino all’80% della spesa ammessa.

Sono previsti limiti massimi di spesa ammissibile, così di seguito individuati:

a. Euro 35.000,00 relativamente ad interventi che comprendono le tipologie di opere “a - b - c” elencate al Capo “INIZIATIVE FINANZIABILI”;

b. Euro 60.000,00 relativamente ad interventi che comprendono le tipologie di opere “a - b - c - d” elencate al Capo “INIZIATIVE FINANZIABILI”.

CONTROLLI IN ITINERE - MODALITA’ DI EROGAZIONE

La liquidazione dei benefici avviene in unica soluzione.

Il soggetto autorizzato alla liquidazione è l’organismo competente nazionale AGEA ex AIMA.

I soggetti beneficiari degli “Interventi B e D” sono tenuti a trasmettere agli uffici regionali competenti la documentazione sotto indicata, nei termini specificati in riferimento a ciascuna tipologia di intervento:

Intervento B

Entro il 30/9/2005:

B1. In caso di ampliamento, ristrutturazione e trasformazione di immobili, occorre presentare:

* l’autocertificazione attestante il rendiconto delle spese sostenute, redatta secondo il fac-simile che sarà allegato alla determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria;

* una relazione conclusiva e la documentazione fotografica degli interventi effettuati;

* esclusivamente nel caso in cui non sia stata prodotta all’atto di presentazione della domanda, la dichiarazione di inizio attività o la concessione o l’autorizzazione edilizia, ove dovute;

* esclusivamente nei casi di avvio di nuova attività, la dichiarazione attestante l’avvenuto avvio della medesima;

* la ragione sociale, il codice fiscale o partita Iva nonché i dati bancari, comprese le coordinate di conto corrente.

Entro il 31/5/2005:

B2. In caso di acquisto di beni strumentali all’esercizio dell’attività e di attivazione delle utenze, occorre presentare:

* l’autocertificazione attestante il rendiconto delle spese sostenute, redatta secondo il fac-simile che sarà allegato alla determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria;

* esclusivamente nel caso di acquisti di automezzi, la fotocopia del libretto di circolazione attestante l’immatricolazione dell’automezzo come autocarro per trasporto cose e la conformità alla normativa antinquinamento “EURO 3".

Sulla base della documentazione citata, l’Amministrazione regionale dispone i provvedimenti ritenuti necessari per l’eventuale rideterminazione del beneficio ammesso.

Interventi D1. e D2.

Entro il 30/11/2004:

* il progetto esecutivo delle opere, redatto secondo le indicazioni fornite dal c.5 art. 16 della L. 109/94 e s.m.i. e dal D.P.R. 554/1999 (articoli da 35 a 45), recepito con provvedimento dell’Amministrazione comunale secondo la normativa vigente in materia.

In allegato al progetto esecutivo delle opere deve essere trasmesso il relativo Verbale di Validazione, redatto dal Responsabile del Procedimento ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 554/99. Si evidenzia che detto Verbale, qualora il Responsabile del Procedimento si sia avvalso delle facoltà di cui alla Legge 109/94 e s.m.i. - art. 16, comma 2, deve contenere l’elenco degli elaborati costituenti il livello di progettazione esecutiva, secondo le indicazioni contenute nel Documento Preliminare all’avvio della Progettazione (ad integrazione ovvero a modificazione di quelli elencati nell’art. 35 del D.P.R. 554/99);

* la dichiarazione di compartecipazione finanziaria relativa alla spesa ammessa e non finanziata dall’ente regionale;

* la dichiarazione di non aver ottenuto e/o richiesto, né di richiedere altre agevolazioni di parte pubblica, relativamente alle opere oggetto del contributo regionale.

Entro il 2/5/2005:

* il contratto di appalto ed il verbale di inizio lavori;

* esclusivamente nel caso di gara esperita con il metodo dell’offerta a prezzi unitari, l’elenco prezzi offerti dalla ditta aggiudicatrice.

Entro il 30/9/2005 devono essere trasmesse notizie in merito all’ andamento dei lavori.

Entro il 28/2/2006 devono essere trasmessi:

* gli atti di contabilità finale dei lavori, recepiti con provvedimento dell’Amministrazione comunale secondo la normativa vigente in materia;

* per gli interventi D1. relativi a mercati di nuova istituzione e per gli interventi D2., gli atti opportunamente approvati dall’Amministrazione comunale attestanti l’avvio dell’attività mercatale nell’area oggetto del beneficio.

Sulla base della documentazione citata, l’Amministrazione regionale dispone i provvedimenti ritenuti necessari per l’eventuale rideterminazione del beneficio ammesso. In particolare, la riduzione del costo dei lavori, in seguito all’applicazione del ribasso d’asta offerto in sede di gara, comporterà la rideterminazione del contributo assegnato. Inoltre, qualora si verificasse una riduzione dell’investimento complessivo, anche conseguente la realizzazione di minori opere rispetto a quelle previste in sede di assegnazione del contributo, si procederà alla rideterminazione del medesimo.

I termini del 30 settembre 2005 per l’Intervento B1. - 31 maggio 2005 per l’Intervento B2. - 28 febbraio 2006 per gli Interventi D.1. e D.2. sono perentori. Gli uffici regionali competenti, conseguentemente, adottano gli atti necessari per autorizzare l’organismo competente nazionale AGEA ex AIMA alla erogazione dei rispettivi contributi.

CONTROLLI - MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI

I Comuni devono vincolare le opere ricadenti negli “Interventi D1. e D2.” alla destinazione ammessa al beneficio, per almeno dieci anni dalla data di fruizione della agevolazione.

Le imprese beneficiarie per l’"Intervento B" devono mantenere la qualifica di “impresa commerciale”, la destinazione dell’attività e non trasferirne la sede per la durata di dieci anni a decorrere dalla data di fruizione della agevolazione. Le medesime hanno l’obbligo di non distogliere dalla loro destinazione i beni oggetto della agevolazione per cinque anni dalla data dell’acquisto.

L’Amministrazione regionale dispone, attraverso gli uffici competenti, le opportune verifiche ed i controlli secondo quanto prescritto dal Regolamento CE n. 445/2002 della Commissione Europea del 26/2/2002, modificato dal Regolamento CE n. 963/03 del 4/6/2003. I soggetti beneficiari sono tenuti a fornire tutte le informazioni e l’eventuale documentazione richiesta ai fini del controllo.

Rientrano nelle verifiche di competenza dell’Amministrazione regionale i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e sulle dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà degli operatori commerciali, secondo le modalità contenute nel T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. n. 445/2000).

L’Amministrazione regionale provvede altresì al monitoraggio degli interventi, al fine di verificare lo stato di attuazione del programma e la capacità di perseguirne gli obiettivi. A tal fine, predispone annualmente una relazione sull’attività svolta indicante lo stato di attuazione finanziario; l’efficacia, in termini quantitativi, degli interventi rispetto agli obiettivi perseguiti; l’eventuale fabbisogno finanziario per gli interventi in vigore; l’esistenza di nuovi interventi programmabili, tenuto conto dei risultati conseguiti.

L’Amministrazione regionale dispone la revoca dei benefici qualora le opere ammesse alle agevolazioni non siano realizzate nel rispetto delle modalità stabilite. Le somme ammesse a beneficio ed indebitamente fruite sono recuperate secondo le modalità stabilite dall’organismo competente AGEA.

Allegato