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Bollettino Ufficiale n. 49 del 4 / 12 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 29 settembre 2003, n. 42-10549

L.R. n. 21/1997 e s.m.i.. Contributi al Fondo rischi dei Consorzi e delle Cooperative artigiane di garanzia collettiva fidi - Confidi. Criteri di ripartizione delle risorse e modalita’ di presentazione domande

A relazione dell’Assessore Laratore:

Premesso che:

ai sensi degli artt. 9, comma 1, lettera a) e 10 della L.R. n. 21/1997 e s.m.i. la Regione Piemonte concorre al Fondo rischi dei Consorzi e delle Cooperative artigiane di garanzia collettiva fidi - Confidi, costituiti ed operanti secondo quanto disposto dagli artt. 10, 11 e 12 della stessa L.R.;

il concorso regionale si attua attraverso la concessione di contributi annuali sulla base di criteri e modalità approvati dalla Giunta regionale che li trasmette al Consiglio regionale per il parere da esprimersi entro quarantacinque giorni dalla trasmissione. Trascorso tale termine, il parere si intende acquisito favorevolmente;

si rende necessario incentivare l’evoluzione del sistema di garanzia collettiva nella nostra Regione anche attraverso l’utilizzo delle provvidenze previste dalla L.R. n. 21/1997, nel rispetto della normativa vigente, destinando una parte delle risorse disponibili alla specifica incentivazione degli accorpamenti tra le strutture di garanzia per gli artigiani operanti sul territorio regionale;

per la ripartizione dei contributi a valere sul bilancio 2003 si ritiene pertanto di integrare i criteri già adottati negli anni 2001 e 2002, basati sul volume di garanzie prestate dai Confidi e sugli indicatori di efficienza finanziaria, con l’introduzione di ulteriori criteri di preferenza a favore delle Cooperative di garanzia che effettuano fusioni e/o incorporazioni, costituendo soggetti con maggiori capacità di operare sul mercato, nonché alle Cooperative che abbiano prestato garanzie per importi uguali o superiori a 4 milioni di Euro;

iI termine finale entro cui i soggetti in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 10, 11 e 12 della L.R. n. 21/1997 e s.m.i. devono far pervenire la richiesta di contributo deve essere fissato in modo tale da consentire un’efficace e trasparente istruttoria, nei termini utili ad effettuare gli impegni di spesa secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di contabilità regionale.

la Giunta Regionale, con voti espressi nelle forme di legge,

delibera

per le considerazioni espresse in premessa,

le risorse per la concessione dei contributi a valere sul bilancio 2003 ai fondi rischi dei Consorzi e delle Cooperative artigiane di garanzia collettiva fidi - Confidi sono così ripartite:

1. per il 70% secondo i criteri approvati con D.G.R. n. 49-6046 del 13.5.2002 (in base all’indicatore di capacità finanziaria rilevato dall’analisi dei bilanci effettuata su incarico della Regione e in proporzione alle nuove garanzie prestate nel 2002 dalle Cooperative di garanzia e ai rischi riassicurati nel 2002 dal Consorzio Artigiancredit, con il limite del 4% delle nuove garanzie prestate o dei rischi riassicurati nel 2002);

2. per il 10% ai soli Confidi che hanno prestato garanzie nel 2002 per un importo uguale o superiore a 4 milioni di Euro, in proporzione alle nuove garanzie prestate nel 2002;

3. per il 20% ai soggetti costituiti tra i Confidi per fusione e/o incorporazione entro il 31.12.2003 (comprovate da idonea documentazione da presentarsi entro e non oltre il 28.2.2004), in proporzione alle nuove garanzie prestate nel 2002 dai Confidi interessati al processo di fusione e/o incorporazione.

Tali risorse sono disponibili sul cap. 25567 - UPB 17072 del Bilancio di previsione 2003 e pluriennale 2003-2005.

Le domande di contributo, ai sensi della L.R. n. 21/1997 e s.m.i., devono essere presentate:

* dai Confidi esclusivamente con la modulistica utilizzata per il 2002, approvata con D.D. n.105/17/17.7 del 15/05/2002 dalla Direzione regionale competente;

* dal Consorzio Artigiancredit esclusivamente con la modulistica che sarà approvata dalla Direzione regionale competente;

ed inviate a mezzo di lettera raccomandata (fa fede la data del timbro dell’Ufficio postale accettante), entro il ventesimo giorno successivo al ricevimento della lettera raccomandata A.R. di notifica della presente deliberazione, al seguente indirizzo:

Direzione Regionale Commercio e Artigianato
Settore Promozione, Sviluppo e Credito dell’Artigianato
Via XX Settembre 88
10122 Torino

In ogni caso la Regione Piemonte non è responsabile per eventuali ritardi o mancata ricezione della domanda, qualora essi si verifichino per cause imputabili a soggetti terzi.

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

a) elenco dei soci al 31 dicembre dell’anno precedente, con indicazione separata dei soci tra quelli iscritti all’albo delle imprese artigiane e quelli di altri settori economici;

b) copia dell’ultimo bilancio approvato e delle relative relazioni e nota integrativa del Consiglio d’Amministrazione e del Collegio Sindacale;

c) dichiarazione redatta dagli Istituti di credito convenzionati o dal legale rappresentante da cui risultino gli importi delle nuove garanzie prestate nell’anno precedente;

d) dichiarazione che attesti il procedimento di fusione e/o incorporazione in corso, da comprovare successivamente con la presentazione di Atto costitutivo e Statuto della nuova Cooperativa di garanzia entro e non oltre il 28.2.2004;

e) eventuali altre informazioni utili all’istruttoria e all’analisi dei bilanci richieste dalla Direzione regionale competente.

I dati raccolti saranno trattati e conservati secondo le disposizioni della Legge n. 675/1996 e s.m.i., ai soli fini del procedimento in oggetto. A tale proposito si comunica che il responsabile del trattamento dei dati è stato individuato nella persona del dirigente del Settore Promozione, Sviluppo e Credito dell’Artigianato.

La presente deliberazione viene trasmessa al Consiglio Regionale per il parere da esprimersi entro 45 giorni. Trascorso tale termine il parere si intende acquisito favorevolmente.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 65 dello Statuto, dell’art. 8 della L.R. n. 51/1997 e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)