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Bollettino Ufficiale n. 49 del 4 / 12 / 2003

ANNUNCI LEGALI


Provincia di Asti - Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Deliberazione della Giunta Provinciale n. 75920 - 87/613 ad oggetto: Giudizio di compatibilità ambientale, approvazione del progetto e autorizzazione alla gestione relativi all’impianto per il deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi per le fasi R13 e D15 da realizzare nel comune di Canelli in Via Vecchia Fornace. Ditta ECO-NORD S.r.l. con sede legale in Savona (SV) via Guidobono, 6/4 ed uffici amministrativi in Canelli (AT), via S. G. Bosco, 53

Con riferimento al progetto presentato dalla ditta Econord S.r.l., sede legale in Savona, via Guidobono, 6/4, si pubblica a conclusione della procedura di impatto ambientale, ai sensi dell’art. 12, comma 8 della L.r. 40/98 e s.m.i. il seguente provvedimento di autorizzazione:

Deliberazione della Giunta Provinciale n. 75920 - 87/613 al oggetto: Giudizio di compatibilità ambientale, approvazione del progetto e autorizzazione alla gestione relativi all’impianto per il deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi per le fasi R13 e D15 da realizzare nel comune di Canelli in Via Vecchia Fornace. Ditta ECO-NORD S.r.l. con sede legale in Savona (SV) via Guidobono, 6/4 ed uffici amministrativi in Canelli (AT), via S. G. Bosco, 53.

N.B.: i testi integrali e gli allegati alla presente deliberazione sono depositati presso l’ufficio deposito progetti - piazza Alfieri, 33 - 14100 Asti.

(omissis)

a voti unanimi resi nelle forme di legge, la Giunta Provinciale delibera per i motivi indicati in premessa:

1) Di esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto relativo all’impianto per la realizzare di un deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi da destinare a smaltimento e recupero presentato dalla ditta ECO-NORD S.r.l., con sede legale in Savona, via Guidobono, 6/4 ed uffici amministrativi a Canelli (AT) via San G.Bosco n. 53, (omissis), iscritta al Registro Imprese - sezione ordinaria- repertorio economico amministrativo n. 137673 della CCIAA di Savona (SV), a firma del legale rappresentante geom. Alberto Olivieri, (omissis), per i motivi riportati nella precedente parte narrativa da considerare quale componente integrale e stanziale del presente provvedimento;

2) Il giudizio positivo di compatibilità ambientale in particolare è motivato dalla compatibilità dell’impianto con gli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica (Piano Territoriale Regionale, proposta di Piano Territoriale Provinciale, Piano Regolatore Comunale). L’intervento risulta coerente con i vincoli previsti dal Programma Provinciale di Gestione dei Rifiuti per tutti i parametri considerati (distanza dai centri abitati, distanza da scuole ed ospedali, distanza da fiumi, fasce di rispetto da punti d’approvvigionamento idrico a scopo potabile, franco fra il livello di massima escursione della falda ed il piano di campagna, aree inondabili collocate in fascia B e C, aree in frana o soggette a movimenti gravitativi, aree individuate a seguito di dissesto idrogeologico, aree soggette ad erosione di sponda, parchi nazionali e regionali e aree a riserva naturale e integrale, oasi di protezione, fasce di rispetto da strade, aree di riserva idropotabile ed ad alta vulnerabilità idrogeologica, interferenza con usi del suolo per coltivazioni pregiate, zone industriali con industrie a rischio). Sono inoltre ritenute idonee, come si evidenzia dalla relazione dell’A.R.P.A., le mitigazioni proposte per limitare l’impatto sui fattori e sulle componenti ambientali potenzialmente perturbati dal progetto di deposito preliminare;

3) Il giudizio positivo di compatibilità ambientale è altresì motivato dalla generale condivisione dello studio d’impatto ambientale che trova riscontro nel parere di tutte le istituzioni, dei tecnici e degli esperti;

4) Di stabilire che il giudizio di compatibilità ambientale, ai fini dell’inizio dei lavori per la realizzazione degli interventi, ha efficacia per la durata di tre anni dall’adozione del presente provvedimento;

5) Di approvare il progetto per la realizzazione di un impianto di deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi da destinare a smaltimento e recupero ai sensi degli artt. 27 e 28 del D.Lgs. 22/97;

6) Di autorizzare la ditta ECO-NORD S.r.l. con sede legale in Savona (SV), via Guidobono 6/4, ed uffici amministrativi in Canelli (AT), via S.G.Bosco, 53, rappresentata dal geom. Alberto Olivieri (omissis), ad effettuare le operazioni di cui al punto D15 dell’Allegato B ed al punto R13 dell’Allegato C del D.Lgs. 22/97 e s.m.i. con l’osservanza delle prescrizioni impartite nell’allegato “A” che forma parte integrante del presente provvedimento. L’autorizzazione è concessa per un periodo di anni cinque con decorrenza dalla data di adozione della presente autorizzazione ed è rinnovabile. A tal fine, almeno 180 giorni prima dalla scadenza della autorizzazione, deve essere presentata opportuna domanda alla Provincia che decide prima della scadenza dell’autorizzazione stessa.

7) Di autorizzare l’effettuazione delle operazioni di cui al punto 1) esclusivamente sull’area ubicata in via Vecchia Fornace del Comune di Canelli (AT), come evidenziato negli elaborati grafici, allegati all’istanza di autorizzazione sull’area censita al N.C.T. foglio n.13, mappali n: 735-737-739 di proprietà della Olivieri Giuseppe corrente in Canelli, Via San G.Bosco, 53, e mappali: 734-736 e 738, di proprietà della ditta Sugherificio Piemontese S.R.L. con sede in Canelli, Via Antica Fornace 1/3. La ditta ECO-NORD S.R.L. ha dichiarato di aver stipulato regolare contratto di locazione con le ditte citate per l’uso dell’area.

8) L’autorizzazione per le operazioni D15 ed R13 è rilasciata per le seguenti categorie di rifiuti:

- 17.01.01 cemento;

- 17.01.02 mattoni;

- 17.01.03 mattonelle e ceramiche;

- 17.01.07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle riportate alla voce 17.01.06, quindi non contenenti sostanze pericolose;

- 17.02.01 legno;

- 17.02.02 vetro;

- 17.02.03 plastica;

- 17.03.01- miscele bituminose contenenti catrame di carbone;

- 17.03.02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17.03.01;

- 17.03.03- catrame di carbone e prodotti contenenti catrame;

- 17.04.01 rame, bronzo, ottone;

- 17.04.02 alluminio;

- 17.04.03 piombo;

- 17.04.04 zinco;

- 17.04.05 ferro ed acciaio;

- 17.04.06 stagno;

- 17.04.07 metalli misti;

- 17.04.11 cavi diversi da quelli di cui alla voce 17.04.10;

- 17.05.04 terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03;

- 17.05.06 fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17.05.05;

- 17.05.08 pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce

 17.05.07;

- 17.06.04 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17.06.01 e 17.06.03, quindi non contenenti amianto e non contenenti, né costituite da sostanze pericolose;

- 17.08.02 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17.08.01;

- 17.09.04 rifiuti misti dell’attività da costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17.09.01, 17.09.02 e 17.09.03;

9) Il volume totale di stoccaggio dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione è pari a mc. 4.200; per quanto riguarda i rifiuti speciali pericolosi la capacità massima di stoccaggio è di 120 mc. e per i rifiuti differenziati è di 120 mc. I rifiuti pericolosi ed i rifiuti differenziati devono essere stoccati negli appositi contenitori scarrabili.

10) L’efficacia della presente autorizzazione è subordinata alla presentazione delle garanzie finanziarie secondo le procedure disposte negli allegati “B” e “C”. La prestazione delle garanzie finanziarie potrà essere modificata a seguito di nuove e diverse norme approvate dalla Regione Piemonte;

11) Che in caso di inosservanza, anche parziale, di quanto prescritto nelle schede di cui agli allegati “A”, “B” e “C” l’autorizzazione potrà essere sospesa o revocata con la conseguente applicazione delle relative sanzioni;

12) che la ditta ECO-NORD S.r.l. provveda a chiedere al Comune di Canelli (AT) l’autorizzazione a realizzare l’opera in deroga al vincolo ambientale poiché il progetto in oggetto riguarda un’area vincolata ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del Decreto Legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 1985 n. 431, e, pertanto, occorre applicare le disposizioni di cui al comma 9 dell’art. 82 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, così come modificato dal Decreto Legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni dalla Legge 8 agosto 1985, n. 431;

13) Di disporre l’invio della presente delibera alla ditta ECO-NORD S.r.l. avente sede legale in Savona Via Guidobono 6/4, ed uffici amministrativi in Canelli (AT), via San G. Bosco, 53.

14) Di trasmettere copia della presente deliberazione ai responsabili dei seguenti servizi per gli eventuali provvedimenti di competenza:

o Responsabile del settore Approvazione Strumenti Urbanistici della Regione Piemonte;

- Responsabile del Settore Beni Paesistici ed Ambientali della Regione Piemonte;

- Responsabile del Settore Smaltimento Rifiuti della Regione Piemonte;

- Responsabile del Servizio Cave e Torbiere della Regione Piemonte;

15) Di disporre l’invio in copia della presente delibera al Comune di Canelli (AT) ed all’A.S.L. 19;

16) Di trasmettere il presente provvedimento all’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte - Dipartimento Provinciale di Asti, per il puntuale controllo del rispetto delle prescrizioni;

17) In caso d’inosservanza, anche parziale, di quanto prescritto nel presente provvedimento l’autorizzazione potrà essere sospesa o revocata con la conseguente applicazione delle relative sanzioni;

18) Di dare atto che sono stati espressi favorevolmente i pareri, quali risultano apposti sulla proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 49 della legge n. 267 del 2000;

19) La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art.12, comma 8 della L.R. 40/1998 e depositata presso l’Ufficio di deposito progetti provinciale e presso l’Ufficio di deposito progetti della Regione;

20) Di informare che, avverso alla presente deliberazione, è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della presente determinazione.

21) Di dichiarare, con unanime voto palese degli intervenuti, il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/00;

(omissis)

Letto, confermato e sottoscritto

In originale firmati:

Il Presidente    Il Segretario Generale F.F.
Giovanni Carlo Fassone    Carlo Berruti