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Bollettino Ufficiale n. 49 del 4 / 12 / 2003

ANNUNCI LEGALI


Comune di Lessona (Biella)

Modifiche allo Statuto comunale

“Art. 1 bis - Norme di organizzazione

1. L’organizzazione del Comune si ispira ai seguenti principi:

a - L’attività amministrativa di governo è svolta in coerenza con le linee programmatiche del Sindaco, approvate dal Consiglio e dei vigenti piani specifici di settore. Alle linee predette ed ai piani vigenti si conformano gli atti previsionali e le relazione programmatica annuale.

b - La gestione amministrativa dell’Ente è attribuita ai responsabili dei servizi ai sensi dell’articolo 51, commi 2 e ss. della legge 8.6.1990, n. 142, salvo i compiti e gli atti riservati espressamente dallo statuto agli organi di governo che esercitano funzioni di indirizzo e di controllo.

c - L’attività degli organi collegiali è organizzata e condotta dal rispettivo presidente in modo da favorire discussioni informate e decisioni sollecite e mediate.

d - Le funzioni sono svolte anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall’autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

e - La struttura è organizzata per servizi a fini omogenei.

f - L’organizzazione del lavoro compete ai responsabili dei servizi che sono responsabili del raggiungimento sollecito ed efficace dei fini indicati negli atti di governo e dell’attuazione degli indirizzi dati.";

- all’articolo 6 (Stemma e gonfalone), il 3° comma viene sostituito dal seguente:

“ 3. La giunta può autorizzare l’uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.”;

- all’articolo 8 (Consiglio comunale), vengono stralciati i commi 4°, 5°, 6° e 7°;

- viene aggiunto l’articolo 8 bis;

“Art. 8 bis - Le commissioni consiliari.

1. Il Consiglio può istituire nel suo seno commissioni temporanee speciali, nel rispetto del criterio proporzionale.

2. L’individuazione, la costituzione, l’attribuzione, l’organizzazione, le modalità di funzionamento e la forma di pubblicità dei lavori sono disciplinate dal regolamento.

- viene aggiunto l’articolo 8 ter:

“Art. 8 ter - Le commissioni aventi funzioni di controllo e garanzia

1. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi membri, computando il Sindaco, può istituire al proprio interno, commissioni di aventi funzioni di controllo e garanzia con composizione proporzionale ai componenti dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

2. Alla presidenza è nominato il Consigliere, appartenente alla minoranza, che ha conseguito il maggiore numero di voti da parte dei membri delle minoranze, a seguito di votazione ad essi riservata nella stessa seduta di istituzione della commissione.

3. La commissione opera nell’ambito del mandato affidatole; utilizza le strutture ed il personale dell’ente messi a disposizione e cessa allo scadere del termine fissato nella deliberazione istitutiva.

4. La commissione ha il potere di acquisire informazioni da Amministratori e funzionari che sono liberati a tal fine, dal segreto d’ufficio e tenuti a fornire ogni atto richiesto.

5. Il regolamento sul funzionamento del consiglio disciplina il funzionamento della Commissione.";

- viene aggiunto l’articolo 9 bis;

“Art. 9 bis - Il programma di governo

1. Entro cinque mesi dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta consegna ai Capigruppo consiliari il testo contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. Entro il mese successivo il Consiglio esamina il programma di governo che viene sottoposto a votazione finale.

3. Il Consiglio definisce annualmente l’attuazione del programma di governo attraverso l’approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale, nell’atto deliberativo questi sono espressamente dichiarati coerenti con il predetto progamma.

4. La verifica da parte del Consiglio dell’attuazione del programma avviene entro il 30 di settembre di ogni anno, contestualmente all’accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall’articolo 36, comma 2°, del decreto legislativo 25.2.1995, n. 77.

5. Il Consiglio, qualora ritenga che il programma di governo sia in tutto o in parte non più adeguato, può con deliberazione adottata a maggioranza assoluta, invitare il Sindaco a modificarlo, indicando le linee di fondo da perseguire.";

- viene aggiunto l’articolo 12 bis:

“Art. 12 bis - Assenze dalle sedute

1. Il Consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l’assenza dalla sedute entro dieci giorni dalla stessa.

2. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell’anno senza giusto motivo, dà luogo all’inizio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere con contestuale avviso all’interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso.

3. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della deliberazione è notificata all’interessato entro 10 giorni.";

- all’articolo 18 (Attribuzioni), comma 3°, vengono stralciate le seguenti lettere d), e), f), g), h) ed i);

- all’articolo 19 (Deliberazioni degli organi collegiali), i commi 4° e 5° sono sostituiti dai seguenti;

“ 4. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

5. L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione sono curate dal responsabile del servizio interessato, il segretario comunale partecipa alla seduta dell’organo collegiale e ne cura la verbalizzazione. Il segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal presidente.";

- all’articolo 21 (Attribuzioni di amministrazione), comma 1°, vengono stralciate le seguenti lettere e), i), n), o), r) ed z), e nella lettera p) vengono stralciate le parole “sentito il segretario”;

- viene aggiunto l’articolo 24 bis;

“Art. 24 bis - Contenzioso

1. L’autorizzazione ad introdurre o resistere ad un’azione giudiziaria è di competenza del Sindaco, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello.

2. La nomina del difensore compete alla Giunta.";

- viene aggiunto l’articolo 24 ter;

“Art. 24 ter - Procedure di appalto e di concorso

1. Il Sindaco nomina i componenti delle commissioni di appalto, quelle per l’appalto concorso ed i membri delle commissioni di concorso nel rispetto di quanto previsto nel comma 3, lett. a) e b) dell’articolo 51 delle legge 142/90 avvalendosi, di norma delle professionalità presenti nella struttura, qualora si tratti di concorsi per posti apicali la presidenza della commissione di concorso è affidata al segretario dell’ente.

2. La Giunta provvede all’approvazione, sul piano della legittimità e della coerenza finanziaria, dei verbali di gara e di concorso proclamandone gli aggiudicatari e, rispettivamente, i candidati dichiarati idonei.";

- viene aggiunto l’articolo 24 quater;

“Art. 24 quater - Accettazione di lasciti e donazioni.

1. L’accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della Giunta salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso è competente il Consiglio ai sensi dell’articolo 32, lett. l) ed m) della legge 142/90.";

- l’articolo 25 viene sostituito dal seguente:

“Art. 25 - Principi di organizzazione

1. Gli uffici del Comune sono articolati ed organizzati in funzione dell’entità e della complessità dei compiti dell’Ente, per il raggiungimento degli obiettivi di efficienza, efficacia, produttività. Gli uffici possono essere coordinati per progetti e programmi o per funzioni.

2. Per l’elaborazione e l’attuazione di particolari programmi e progetti possono essere istituiti dalla Giunta uffici speciali temporanei.";

- l’articolo 26 viene sostituito dal seguente:

“Art. 26 - Personale e dotazione organica

1. La dotazione organica consiste nel programma annuale contenente il numero complessivo delle unità di lavoro disponibile per lo svolgimento dei compiti attribuiti.

2. Il Comune promuove e realizza iniziative dirette alla formazione ed all’aggiornamento professionale del personale.";

- l’articolo 27 viene sostituito dal seguente:

“Art. 27 - Il segretario comunale

1. Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

2. Il segretario inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’ente;

c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco.

3. Il segretario comunale è nominato dal Sindaco e dipende funzionalmente dal capo dell’amministrazione.";

- l’articolo 28 viene sostituito dal seguente:

“Art. 28 - I responsabili dei servizi.

1. Ai responsabili dei servizi spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione degli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Ad essi spettano inoltre tutti i rimanenti compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio comunale o loro espressamente attribuiti per disposizione di legge.

2. Essi rispondono del risultato dell’attività svolta dagli uffici cui sono preposti, della realizzazione dei programmi, del raggiungimento degli obiettivi loro affidati.";

- l’articolo 29 viene sostituito dal seguente:

“Art. 29 - Conferimento responsabilità dirigenziale.

1. Gli incarichi di direzione degli uffici sono assegnati dal Sindaco con provvedimento motivato sulla base di criteri di professionalità, attitudine, esperienza con le modalità stabilite dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Tali incarichi hanno durata determinata, sono rinnovabili e revocabili in ogni tempo.

3. Quando non sia possibile avvalersi di personale alle dipendenze dell’Ente, l’attribuzione delle funzioni di cui al 1° comma può avvenire a soggetti esterni ai sensi del 5° comma dell’articolo 51 della Legge 8.6.1990, n. 142, mediante contratto a tempo determinato utilizzando professionisti che siano in possesso delle caratteristiche richieste per la copertura del posto.

4. I provvedimenti di rinnovo e di revoca devono essere motivati.";

- l’articolo 30 viene sostituito dal seguente:

“Art. 30 - Incarichi di collaborazione esterna.

1. Il Sindaco definisce e conferisce, mediante convenzione scritta, gli incarichi di collaborazione esterna di cui all’articolo 36, comma 5° ter, della legge 8.6.1990, n. 142.";

- gli articoli 31 e 32 vengono stralciati.