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Bollettino Ufficiale n. 49 del 4 / 12 / 2003

ANNUNCI LEGALI


Comune di Corio (Torino)

Statuto comunale (Approvato con delibera di C.C. n. 16 del 18.06.2002)

INDICE

Parte I - PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Art. 1 Autonomia del Comune

Art. 2 Territorio - Sede - Gonfalone - Stemma

Art. 3 Scopi

Art. 4 Tutela dei diritti elementari

Art. 5 Pari opportunità

Art. 6 Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico

Art. 7 Cura dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

Art. 8 Uso e gestione del territorio

Art. 9 Viabilità e trasporti - Pronto intervento

Art. 10 Sviluppo economico

Art. 11 Programmazione economico-sociale e territoriale

Art. 12 Partecipazione, cooperazione

Art. 13 Il volontariato nel privato sociale

Art. 14 Decentramento ed autonomia

Art. 15 Attestato di benemerenza e cittadinanza onoraria

Funzioni, compiti e programmazione del Comune

Art. 16 Le funzioni del Comune

Art. 17 Le competenze del Comune per i servizi spettanti allo Stato

Art. 18 La programmazione delle attività comunali

Art. 19 Servizi pubblici

Art. 20 Gestione dei servizi in forma associata

Parte II - L’ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Art. 21 Organi di Governo del Comune

Capo I - I Consiglieri Comunali

Art. 22 Il Consigliere Comunale

Art. 23 Doveri del Consigliere

Art. 24 Poteri del Consigliere

Art. 25 Dimissioni del Consigliere

Art. 26 Consigliere anziano

Art. 27 Gruppi consiliari

Capo II - Il Consiglio Comunale

Art. 28 Principi di rappresentanza e di democrazia

Art. 29 Elezioni e durata in carica del Consiglio

Art. 30 Scioglimento del Consiglio Comunale

Art. 31 Rimozione e sospensione degli Amministratori

Art. 32 Prima adunanza del Consiglio Comunale

Art. 33 Presidenza del Consiglio Comunale

Art. 34 Linee programmatiche di mandato

Art. 35 Convocazione del Consiglio Comunale

Art. 36 Avviso di convocazione del Consiglio

Art. 37 Numero legale per la validità delle sedute

Art. 38 Pubblicità delle sedute

Art. 39 Validità delle votazioni

Art. 40 Commissioni Consiliari

Art. 41 Commissioni Consiliari straordinarie, temporanee e speciali

Art. 42 Commissioni Consultive

Art. 43 Regolamento del Consiglio Comunale

Art. 44 Le competenze del Consiglio

Capo III - La Giunta Comunale

Sezione I

Elezione - Durata in carica - Revoca

Art. 45 Composizione della Giunta Comunale

Art. 46 Nomina della Giunta

Art. 47 Requisiti del Vice-Sindaco e degli Assessori

Art. 48 Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore

Art. 49 Durata in carica

Art. 50 Mozione di sfiducia

Art. 51 Dimissioni del Sindaco

Art. 52 Decadenza dalla carica di Assessore

Art. 53 Revoca degli Assessori

Art. 54 Divieto generale di incarichi e consulenze

Sezione II

Attribuzioni e funzionamento

Art. 55 Organizzazione della Giunta

Art. 56 Attribuzioni e competenze della Giunta

Art. 57 Adunanze e deliberazioni della Giunta

Capo IV - Il Sindaco

Art. 58 Funzioni del Sindaco

Art. 59 Competenze del Sindaco

Art. 60 Le competenze del Sindaco attribuite da leggi dello Stato

Art. 61 Delegati delle borgate e delle frazioni

Parte III - PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I - Istituti della partecipazione

Art. 62 Valorizzazione e promozione della partecipazione

Art. 63 Libere forme associative

Art. 64 Valorizzazione delle associazioni

Art. 65 Gli organismi della partecipazione

Art. 66 Consulte

Art. 67 Consulte di gruppo frazionale

Art. 68 Diritti di petizione e di proposta

Art. 69 Interrogazioni ed istanze

Art. 70 Procedura per la presentazione di istanze ed interrogazioni

Art. 71 Esercizio del diritto di iniziativa popolare (Proposte di atti amministrativi)

Art. 72 Procedure per la presentazione di proposte di atti amministrativi e di petizioni

Art. 73 Referendum consultivo

Art. 74 Procedura per la indizione e lo svolgimento dei referendum consultivo e

abrogativo

Capo Il - Partecipazione al procedimento amministrativo

Art. 75 Diritto di partecipazione al procedimento

Art. 76 Comunicazione di avvio del procedimento amministrativo

Capo III - Diritto di accesso e di informazione

Art. 77 Pubblicità degli atti

Art. 78 Diritto di accesso agli atti

Art. 79 Assemblea della comunità

Parte IV - L’ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

Capo I - L’ordinamento degli uffici

Art. 80 Principi e criteri direttivi

Art. 81 Ordinamento degli uffici e dei servizi

Art. 82 Indirizzi e criteri direttivi del Consiglio Comunale

Art. 83 Incarichi ed indirizzi di gestione

Art. 84 Il Segretario Comunale

Art. 85 Funzioni del Segretario Comunale

Art. 86 Direttore Generale

Art. 87 Compiti del Direttore Generale

Art. 88 Funzioni del Direttore Generale

Art. 89 Responsabili degli uffici e dei servizi

Art. 90 Funzioni dei Responsabili degli uffici e dei servizi

Art. 91 Incarichi a contratto

Art. 92 Collaborazioni esterne

Art. 93 La commissione di disciplina

Capo II - Organizzazione e gestione dei servizi

Art. 94 I servizi pubblici locali

Art. 95 Partecipazione del Comune in organismi per la gestione dei servizi sociali

Art. 96 L’ istituzione per la gestione dei servizi sociali

Art. 97 Il funzionamento delle istituzioni per i servizi sociali

Art. 98 Le aziende speciali

Art. 99 Partecipazione a società

Capo III - La collaborazione con Enti Pubblici

Art. 100 Principi

Art. 101 Convenzioni

Art. 102 Consorzi

Art. 103 Accordi di programma

Art. 104 La conferenza di servizi

Art. 105 La convocazione della conferenza di servizi

Art. 106 Vigilanza e controllo sulla gestione dei servizi

Art. 107 Personale addetto ai servizi

Parte V - L’ORDINAMENTO FINANZIARIO

Capo I - Patrimonio e contabilità

Art. 108 Demanio e patrimonio

Art. 109 Beni patrimoniali disponibili

Art. 110 I contratti

Art. 111 Contabilità e bilancio

Art. 112 Controllo economico-finanziario

Art. 113 Controllo di gestione

Art. 114 Responsabilità degli amministratori, del personale e del tesoriere

Capo II - Organo ausiliario di controllo

Art. 115 Revisore dei Conti

Art. 116 Sostituzione

Art. 117 Doveri

Art. 118 Compiti del Revisore

Art. 119 Responsabilità

Art. 120 Compenso

Capo III - Commissariamento

Art. 121 Mancata approvazione del bilancio nei termini

Parte VI - ATTIVITA’ REGOLAMENTARE - REVISIONE DELLO STATUTO -

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Capo I - Attività regolamentare

Art. 122 Ambito di applicazione dei regolamenti

Art. 123 Procedimento di formazione dei regolamenti

Art. 124 Pari opportunità

Capo II - Approvazione e revisione dello Statuto

Art. 125 Deliberazione dello Statuto

Art. 126 Revisione dello Statuto

Disposizioni finali

Art. 127 Efficacia dello Statuto

Parte I

PRINCIPI GENERALI

E PROGRAMMATICI

Art. 1
Autonomia del Comune

1. Il Comune è l’ente espressione della comunità locale, dotato di autonomia costituzionalmente garantita.

2. Il Comune rappresenta la popolazione insediata nel proprio territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico, nel rispetto delle leggi e secondo i principi dell’ordinamento della Repubblica.

3. Il Comune ha autonomia normativa, organizzativa e finanziaria.

4. E’ titolare di funzioni e poteri propri ed esercita le funzioni attribuite, conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione, secondo il principio di sussidiarietà.

5. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso l’attività e la collaborazione dei cittadini e delle loro forme di aggregazione sociale.

6. Il Comune favorisce la più ampia partecipazione della popolazione alle scelte amministrative; riconosce e sostiene le libere associazioni ed il volontariato, quale momento di aggregazione e confronto su temi d’interesse della comunità locale.

7. Assicura che i cittadini abbiano libero accesso alle informazioni sulla vita amministrativa e sull’attività dell’ente ed assume le misure idonee a realizzare il pieno e paritario uso dei servizi pubblici, senza distinzioni dovute alle condizioni economiche e sociali, al sesso, alla religione ed alla nazionalità.

Art. 2
Territorio - Sede - Gonfalone - Stemma

1. Il territorio del Comune risulta compreso e delimitato entro i confini che lo separano dalle altre realtà locali circostanti.

2. La sede municipale è situata nell’ambito del capoluogo.

3. Il Consiglio Comunale può deliberare l’apertura di uffici municipali decentrati al servizio dei cittadini delle frazioni o di gruppi di frazioni.

4. Il Comune ha un proprio gonfalone ed un proprio stemma adottati con deliberazione del Consiglio Comunale.

5. Il regolamento disciplina e fissa le modalità per l’uso del gonfalone e dello stemma da parte di Enti o di associazioni operanti nell’ambito del territorio comunale.

Art. 3
Scopi

1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte di politica amministrativa dell’amministrazione.

2. Il Comune, nei limiti consentiti dalle leggi generali della Repubblica, esercita la propria autonomia riconoscendo alla sua dimensione il ruolo elementare e primario, concorrente alla formazione della Nazione ed al mantenimento dello stato democratico.

3. Nel rispetto delle disposizioni della legge e del presente Statuto, il Comune esercita il potere regolamentare rivolto alla organizzazione ed al funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione nonché al funzionamento degli organi e degli uffici compreso l’esercizio delle rispettive funzioni.

4. Il Comune attua forme di cooperazione tra enti per l’esercizio in ambiti territoriali adeguati delle attribuzioni proprie, conferite e delegate, secondo i principi della sussidiarietà e dell’omogeneità delle funzioni, dell’economicità, efficienza ed efficacia della gestione e dell’adeguatezza organizzativa.

Art. 4
Tutela dei diritti elementari

1. Il Comune concorre a garantire, nell’ambito delle sue competenze e funzioni, il diritto alla salute ed ogni altro diritto elementare di cui il cittadino è titolare come persona umana.

2. Attua ogni idoneo strumento per consentirne l’effettivo esercizio.

3. Pone particolare attenzione alla tutela della salubrità del posto di lavoro, alla tutela della maternità e dell’infanzia.

4. Opera, inoltre, per l’attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con riguardo agli anziani, ai minori, agli inabili ed agli invalidi, favorendo ogni intervento atto a garantire agli inabili la massima autonomia in rapporto all’handicap.

5. Tutela le minoranze etniche e culturali e ne favorisce l’integrazione con la comunità locale.

Art. 5
Pari opportunità

1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

a) riserva alle donne almeno un terzo dei posti di componenti di enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti nonché di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all’art. 36, comma 3, lett. c), del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. L’eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;

b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;

c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;

d) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità Europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica.

2. Per la presenza di entrambi i sessi nella Giunta Comunale, trova applicazione il successivo articolo 45 concernente la nomina di detto organo.

Art. 6
Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico

1. Il Comune, nell’ambito del proprio territorio, adotta tutte le misure necessarie a conservare ed a difendere l’ambiente, predisponendo ed attuando i piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare ogni possibile causa di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.

2. Interviene per la tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico garantendone il godimento da parte della collettività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti.

3. Allo scopo di garantire l’assenza di ogni forma di inquinamento e prevenirne le cause, il Comune può, nei modi e nei termini di legge, beneficiare dell’esperienza e dell’apporto tecnologico ed economico anche dei privati.

4. Può inoltre avvalersi dell’operato di appositi corpi ausiliari competenti per la tutela dell’ambiente, promuovendo accordi convenzionali con altri Enti Locali.

Art. 7
Cura dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

1. Il Comune protegge e promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle espressioni linguistiche, di costume e di tradizioni locali.

2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.

3. Per perseguire tali finalità, il Comune favorisce la costituzione di Enti, gruppi ed associazioni culturali, ricreative e sportive; promuove la realizzazione di idonee strutture, impianti e servizi e ne assicura l’uso ai sensi dell’art. 9, comma 3, del Testo Unico approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

4. Le modalità di accesso e di utilizzo delle strutture, degli impianti e dei servizi sono disciplinate da apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale, il quale può prevedere il concorso degli Enti, gruppi ed associazioni alle spese di gestione.

5. L’utilizzo delle strutture, degli impianti e dei servizi potrà essere gratuito quando l’uso degli stessi riveste particolari finalità di carattere sociale.

Art. 8
Uso e gestione del territorio

1. Il Comune promuove ed adotta un piano organico che regola il programma generale dell’uso e della gestione del territorio comunale, allo scopo di disciplinare lo sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali, degli impianti industriali, artigianali, commerciali,terziari, turistici, delle attività agricole e di ogni altra azione o intervento che possa avere rilevanza ed incidenza sull’assetto territoriale.

2. L’azione di tutela del Comune deve garantire ad ogni soggetto debole e comunque portatore di handicaps l’accesso e la usufruibilità delle opere e delle strutture in piena autonomia e sicurezza.

3. Realizza piani di sviluppo di edilizia residenziale pubblica al fine di assicurare ai cittadini il diritto all’abitazione senza peraltro limitare l’edilizia di iniziativa privata.

4. Spetta al Sindaco il controllo e la vigilanza sull’uso e sulla gestione del territorio assicurando il rispetto degli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti ed applicando, per le violazioni accertate, le sanzioni di legge.

Art. 9
Viabilità e trasporti - Pronto intervento

1. Il Comune attua un sistema coordinato del traffico, dei trasporti e della circolazione, adeguandolo ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche, intervenendo con ogni possibile accorgimento per garantire la sicurezza di movimento ai disabili portatori di handicaps e di ogni altra categoria più esposta.

2. Lo stato di mantenimento della viabilità interna ed esterna agli abitati con particolare attenzione ai percorsi pedonali ed a quelli destinati al traffico leggero.

3. Presenta le istanze della comunità intervenendo presso gli Enti obbligati alla programmazione, progettazione, realizzazione e manutenzione delle strade e dei mezzi di comunicazione non di competenza comunale.

4. Organizza in proprio o con altri Comuni, nei limiti delle disponibilità finanziarie, idonei strumenti di pronto intervento da impiegare al verificarsi di pubbliche calamità, affidandone il coordinamento al Sindaco.

Art. 10
Sviluppo economico

1. Il Comune, nell’ambito della propria autonomia, svolge il ruolo di coordinamento di tutte le attività produttive esistenti sul territorio.

2. Utilizzando gli strumenti di cui dispone, favorisce ogni tipo di attività che non sia in contrasto con l’interesse pubblico generale, che sia compatibile con le destinazioni d’uso del territorio che sia consentita dalle leggi e dai regolamenti e che si conformi a quanto disposto dall’art. 6 del presente Statuto.

3. Favorisce, in particolare, ogni attività riconducibile alla imprenditoria del terziario a supporto della attività industriale, artigianale e commerciale curando che ai cittadini siano assicurati i vantaggi occupazionali conseguenti.

4. Coordina le attività commerciali favorendo la organizzazione razionale dell’apparato distributivo garantendo funzionalità e produttività del servizio reso ai consumatori.

5. Tutela e promuove lo sviluppo dell’artigianato, con riguardo a quello artistico. Adotta iniziative atte a stimolare l’interesse dei cittadini, favorisce ogni forma di associazione per allargare l’area di collocazione dei prodotti e migliorare la remunerazione del lavoro.

6. Incoraggia le attività turistiche e ricettive promuovendo e favorendo la realizzazione di nuove strutture.

7. Interviene, nell’ambito dei programmi predisposti dagli Enti pubblici competenti, a favore dei privati che indirizzano i propri sforzi economici e finanziari verso ogni forma di attività ricettiva socio-sanitaria ed assistenziale rivolta alla terza età, ai disabili, ai portatori di handicaps, tutelando in primo luogo i bisogni dei meno abbienti.

8. Il Comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione per lavoratori dipendenti ed autonomi curando che le stesse mantengano il ruolo di supporto degli interessi più generali della collettività.

Art. 11
Programmazione economico-sociale e territoriale

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione nel rispetto delle disposizioni fissate con gli artt. 4 e 5 del T.U. 267/2000.

2. Concorre alla determinazione degli obiettivi, dei piani e dei programmi dello Stato e della Regione acquisendo, per ogni singolo obiettivo, l’apporto concreto delle organizzazioni sociali, economiche, del lavoro e culturali, operanti sul territorio.

3. Il Comune informa la propria azione al rispetto del diritto alla salute ed alla sicurezza dei cittadini, ferma la tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico, promuovendo ogni azione necessaria per conformarla al programma generale di uso e gestione del territorio.

Art. 12
Partecipazione, cooperazione

1. Il Comune, nell’ambito dei principi fissati dalle leggi generali dello Stato, esercita la propria autonomia per realizzare la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all’attività politica, amministrativa e sociale della comunità comunale.

2. Il Comune riconosce che l’informazione e la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche, alla funzione amministrativa ed al controllo dei poteri pubblici è condizione essenziale per il mantenimento e lo sviluppo della vita democratica e per la salvaguardia dei diritti di uguaglianza e di libertà di tutti i cittadini.

3. Il Comune afferma che il concorso delle organizzazioni di categoria e l’apporto delle formazioni sociali, degli operatori economici, dei lavoratori e di tutti i cittadini è elemento fondamentale per la determinazione dell’indirizzo di politica amministrativa comunale.

4. Il Comune favorisce e, dove lo ritenga opportuno, partecipa ad ogni forma associativa o di cooperazione che sia intesa a concorrere, con metodo democratico, alle attività comunali ed agli interessi primari dei cittadini.

5. Promuove incontri, convegni, mostre, rassegne ed ogni altra manifestazione, compreso l’uso della stampa, come mezzo di comunicazione per coinvolgere i cittadini alla determinazione delle scelte programmatiche ed alla loro pratica attuazione.

6. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune, ai sensi dell’art. 9 del T.U. 267/2000.

Art. 13
Il volontariato nel privato sociale

1. Il Comune incoraggia i movimenti spontanei e di volontariato che con la loro azione concorrono alla organizzazione, al mantenimento ed alla efficienza di servizi dì solidarietà sociale a favore dei soggetti meno abbienti e più bisognosi.

2. Ove possibile, il Comune sostiene anche finanziariamente le formazioni di volontariato che sul piano sociale, culturale ed artistico svolgano compiti e funzioni di interesse generale a favore dei propri cittadini.

3. Compatibilmente con le disponibilità di locali di proprietà comunale, ne ospita le sedi e le attività.

Art. 14
Decentramento ed autonomia

1. Il Comune, allo scopo di favorire il migliore funzionamento dei servizi comunali, ne promuove il decentramento, costituendo, eventualmente, presso frazioni o nuclei abitati opportunamente individuati, uffici, impianti e strutture tecniche di supporto, stabilendone, con proprio regolamento, le modalità di organizzazione e di funzionamento.

2. Il Consiglio Comunale assegna i mezzi necessari per assicurare lo svolgimento delle attività ed il mantenimento dei servizi.

Art. 15
Attestato di benemerenza e cittadinanza onoraria

1. Il Comune di Corio istituisce l’Attestato di Benemerenza e la Cittadinanza Onoraria quali titoli esclusivamente onorifici.

2. L’Attestato di Benemerenza, consistente in una pergamena ed in una targa con la riproduzione dello stemma comunale, viene conferita allo scopo di valorizzare quei cittadini od organizzazioni che costituiscono un esempio di impegno, laboriosità, correttezza ed onestà.

3. L’attestato è conferito anche a cittadini che si siano particolarmente distinti onorando il Comune di Corio nell’Amministrazione Pubblica o nel lavoro, in campo sociale o culturale, economico, imprenditoriale, sportivo ed artistico.

4. La Cittadinanza Onoraria, consistente in una pergamena ed in una targa con la riproduzione dello stemma comunale, è conferita a personaggi o soggetti, sia stranieri che di nazionalità italiana, in virtù di particolari benemerenze acquisite in campo culturale, scientifico, umanitario o per altre rilevanti motivazioni.

5. L’attribuzione dell’Attestato di Benemerenza e di Cittadinanza Onoraria è deliberata dal Consiglio Comunale ed è disciplinata da apposita regolamentazione consiliare.

FUNZIONI, COMPITI

E PROGRAMMAZIONE DEL COMUNE

Art. 16
Le funzioni del Comune

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, salvo quanto sia espressamente attribuito ad altri soggetti per legge dello Stato e della Regione, secondo le rispettive competenze.

2. Il Comune, per l’esercizio delle proprie funzioni, può adottare forme di decentramento o di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

3. In particolare al Comune competono le seguenti funzioni:

a) pianificazione dell’area territoriale comunale;

b) viabilità, traffico e trasporti;

c) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell’ambiente;

d)difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche e smaltimento dei rifiuti;

e) raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche;

f) servizi per lo sviluppo economico e la distribuzione commerciale;

g) promozione e cura dei servizi sociali sanitari, scolastici, di formazione professionale e di ogni altro servizio di interesse della comunità locale compresi quelli attinenti al suo sviluppo economico e civile;

h) servizi di polizia amministrativa nell’ambito di competenza del territorio comunale.

Art. 17
Le competenze del Comune per i servizi spettanti allo Stato

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe e dello stato civile, di statistica e di leva militare.

2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.

3. Spetta anche al Comune svolgere altre funzioni amministrative per i servizi di competenza statale, qualora esse vengano affidate con legge che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

4. Competono al Comune e vengono affidate al Sindaco funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza per il cui svolgimento sarà impiegato personale specializzato ed all’uopo qualificato.

Art. 18
La programmazione delle attività comunali

1. Il Comune definisce le linee della politica di programmazione coordinandola con le indicazioni espresse dalla Regione, dalla Provincia e dagli altri Enti territoriali che assume a base della propria attività.

2. Il Comune definisce e realizza l’azione di programmazione delle attività comunali, con la partecipazione democratica dei cittadini, delle associazioni di categoria, delle organizzazioni sociali dei lavoratori e degli imprenditori.

3. Il Comune concretizza i principi e le regole della programmazione nella definizione della politica di gestione del bilancio ed in funzione delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 19
Servizi pubblici

1. Per la gestione delle reti e dell’ erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale, il Comune provvede ai sensi dell’art. 113 del T.U. 267/2000 e s.m.i..

2. Per la gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale, il Comune provvede ai sensi dell’art. 113 bis del T.U. 267/2000 e s.m.i..

Art. 20
Gestione dei servizi in forma associata

1. Il Comune ricerca e promuove forme di collaborazione con gli altri enti locali e con gli enti istituzionali per lo svolgimento, in ambiti territoriali più idonei, di attività e di servizi di comune interesse, con l’obiettivo di conseguire la migliore efficienza organizzativa, l’economicità della gestione e la piena soddisfazione per gli utenti.

2. Possono essere gestite in forma associata anche funzioni amministrative, attraverso la costituzione di uffici comuni che si avvalgono di norma di personale distaccato ed operano in luogo e per conto degli enti aderenti.

3. Il Comune può, altresì, delegare ad enti sovracomunali o a comuni contermini l’esercizio di funzioni ed a sua volta riceverne da questi, ove sia in grado di assicurare con risorse proprie, congiuntamente all’apporto economico, di personale e di attrezzature degli enti interessati, un’efficiente erogazione dei servizi.

4. I rapporti tra gli enti, le modalità di organizzazione dei servizi ed i criteri di ripartizione degli oneri economici saranno regolati da apposita convenzione.

5. Nelle convenzioni e negli atti costitutivi degli organismi associativi di qualsiasi natura, debbono essere previsti strumenti che rendano effettiva la funzione di indirizzo e controllo degli enti aderenti.

6. L’approvazione delle convenzioni per la gestione dei servizi e gli atti costitutivi delle forme associative, comunque denominate, è di competenza del Consiglio Comunale.

Parte IL

L’ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Art. 21
Organi di Governo del Comune

1. Sono organi di Governo del Comune: il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale ed il Sindaco.

CAPO I

I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 22
Il Consigliere Comunale

1. Il Consiglio Comunale è eletto a suffragio universale e diretto ed è composto dal Sindaco e da 16 Consiglieri.

2. L’elezione del Consiglio Comunale, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri, nonché le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono regolate dalla legge.

3. I Consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione.

4. La durata in carica del Consiglio Comunale è stabilita dalla legge.

5. Dopo l’indizione dei comizi elettorali e sino alla data delle elezioni per il rinnovo dell’organo, il Consiglio adotta i soli atti urgenti ed improrogabili.

6. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto del rinnovo o dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni, nei limiti temporali delle norme sul rinnovo degli organismi amministrativi.

7. Ogni Consigliere Comunale rappresenta l’intero Comune senza vincolo di mandato.

8. Le indennità spettanti ai Consiglieri per l’esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge.

9. I Consiglieri per l’esercizio del proprio mandato possono godere di permessi retribuiti nei modi e nelle forme stabiliti dalla legge.

Art. 23
Doveri del Consigliere

1. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.

2. I Consiglieri Comunali che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio, sono dichiarati decaduti.

3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale d’ufficio, su istanza di un Consigliere o di un qualunque elettore del Comune.

4. Il provvedimento dichiarativo sarà adottato dal Consiglio Comunale decorso il termine di venti giorni dalla data di notifica all’interessato della proposta di decadenza e valutate le cause giustificative eventualmente addotte dal Consigliere interessato, per iscritto, entro dieci giorni dalla notifica stessa.

5. Il Consigliere Comunale nei casi stabiliti dalla legge è tenuto a mantenere il segreto d’ufficio.

Art. 24
Poteri del Consigliere

1. Il Consigliere esercita il diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla competenza deliberativa del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

2. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende ed Enti da esso dipendenti, tutte le notizie ed informazioni utili all’espletamento del mandato.

3. Solo attraverso il Sindaco può chiedere ed ottenere notizie ed informazioni sulla organizzazione e sul funzionamento degli uffici e dei servizi.

4. I modi e le forme per l’esercizio dei diritti dei Consiglieri Comunali saranno disciplinati dal regolamento.

5. Le norme del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale devono consentire ai Consiglieri appartenenti ai gruppi delle minoranze consiliari l’effettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo e del diritto d’informazione sull’attività e sulle iniziative del Comune, delle Aziende, delle Istituzioni e degli Enti dipendenti.

Ai gruppi delle minoranze consiliari spetta la designazione dei Presidenti delle Commissioni Consiliari aventi funzione di controllo e di garanzia, ove costituite.

Spetta altresì ai gruppi di minoranza, con votazione separata e limitata ai soli componenti dei gruppi stessi, la nomina di loro rappresentanti negli organi collegiali degli enti, delle aziende ed istituzioni dipendenti dall’ente, nonché in tutte le commissioni anche a carattere consultivo, ove la legge, lo Statuto ed i regolamenti prevedano la designazione da parte del Consiglio di un numero di propri rappresentanti in modo da consentire il diritto di rappresentanza delle minoranze.

6. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull’attività dell’amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal Regolamento Consiliare, nel rispetto dei principi posti dal presente Statuto.

7. Il Sindaco e gli Assessori da lui delegati rispondono, entro trenta giorni, alle interrogazioni, alle interpellanze e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentate dai Consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal Regolamento Consiliare.

Art. 25
Dimissioni del Consigliere

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale sono presentate al Consiglio, sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci; la relativa surrogazione deve avvenire entro 10 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni secondo le modalità previste dall’art. 38, comma 8, del T.U. 267/2000.

Art. 26
Consigliere anziano

1. È Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell’art. 73, 6° comma, del T.U. 267/2000, con esclusione del Sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri ai sensi del comma 11 del citato art. 73.

2. A parità di voti prevale il più anziano di età.

Art. 27
Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri Comunali si organizzano in gruppi formati da uno o più componenti.

2. Il regolamento stabilisce i modi e le forme di aggregazione, determina i compiti, le funzioni ed i limiti entro cui il gruppo provvede alla sua autogestione.

3. Per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni ad essi attribuiti ed entro i limiti delle disponibilità comunali, saranno assicurate idonee strutture, tenendo conto delle esigenze comuni di ciascun gruppo e della loro consistenza numerica.

4. La seduta dei capigruppo costituisce la “conferenza dei capigruppo” per assolvere alle funzioni proprie ed attribuite; è proposta e convocata dal Sindaco che la presiede.

5. Il regolamento ne disciplina il funzionamento.

CAPO Il

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 28
Principi di rappresentanza e di democrazia

1. Il Consiglio Comunale è il massimo organo del Comune e rappresenta l’intera comunità comunale.

2. Il Consiglio Comunale è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune.

3. Adempie a tutte le funzioni ad esso specificatamente assegnate o delegate dalle leggi dello Stato e della Regione, nonché dalle disposizioni del presente Statuto.

4. L’esercizio della potestà e delle funzioni assegnate al Consiglio Comunale non può essere delegato, salvo i casi di deroga stabiliti dalla legge.

5. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende e istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

Art. 29
Elezione e durata in carica del Consiglio

1. La elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri, la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

2. I Consiglieri entrano in carica all’atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, contestualmente alla adozione della relativa delibera da parte del Consiglio.

3. Il Consiglio Comunale dura in carica sino alla elezione del nuovo limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare atti urgenti ed improrogabili.

Art. 30
Scioglimento del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dell’Interno, per i motivi e con le procedure previsti dagli artt. 141 e ss. del T.U. 267/2000.

Art. 31
Rimozione e sospensione degli Amministratori

1. Con decreto del Ministro dell’Interno, il Sindaco, i componenti del Consiglio Comunale, i componenti della Giunta Comunale possono essere rimossi quando compiono atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, o per gravi motivi di ordine pubblico, fatte salve le disposizioni dettate dagli artt. 58 e 59 del T.U. 267/2000.

2. Qualora sussistano motivi di grave ed urgente necessità nell’attesa del decreto il Prefetto può disporre la sospensione degli amministratori interessati.

Art. 32
Prima adunanza del Consiglio Comunale

1. La prima adunanza del Consiglio Comunale neo-eletto, è presieduta dal Sindaco che la convoca entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

2. L’ordine del giorno della prima seduta del nuovo Consiglio Comunale comprende la convalida degli eletti e la dichiarazione di ineleggibilità o incompatibilità, il giuramento del Sindaco, la comunicazione dei componenti della Giunta e del Vice-Sindaco, l’elezione dei componenti la Commissione Elettorale Comunale.

3. La votazione è palese e vi possono partecipare anche i Consiglieri per i quali si discute su eventuali cause ostative alla elezione a Consigliere Comunale.

4. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le disposizioni della legge e del presente Statuto, nonché del relativo regolamento.

Art. 33
Presidenza del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco.

2. Le funzioni vicarie del Presidente del Consiglio sono esercitate dal Consigliere anziano (art. 25). In assenza anche di quest’ultimo, il Consiglio Comunale è presieduto dal Consigliere più anziano di età presente.

3. Il Presidente esercita le funzioni attribuitegli dallo Statuto e dai Regolamenti, tra cui i poteri di direzione dei lavori e delle attività del Consiglio, il potere di convocazione dello stesso, la fissazione dell’ordine del giorno.

Art. 34
Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico- amministrativo.

2. Ciascun Consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale, a condizione che siano coerenti con gli indirizzi generali contenuti nel programma e da approvare con il voto favorevole della metà più uno dei Consiglieri assegnati, con votazione per appello nominale.

3. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l’attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori.

4. La medesima procedura è osservata nel corso del mandato amministrativo, ove si renda necessario aggiornare in maniera sostanziale l’azione di governo inizialmente definita ed approvata.

5. Il documento contenente le linee programmatiche dell’azione amministrativa e gli adeguamenti successivi sono messi a disposizione dei Consiglieri almeno 10 giorni prima della data fissata per la trattazione in Consiglio Comunale e sono approvati a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, con un’unica votazione per appello nominale.

6. Il documento così approvato costituisce il principale atto di indirizzo dell’attività amministrativa e riferimento per l’esercizio della funzione di controllo politico-amministrativo del Consiglio.

7. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all’organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all’approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 35
Convocazione del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Sindaco a cui spetta di fissare, il giorno e l’ora dell’adunanza, l’elenco degli argomenti da trattare, salve le deroghe previste dal presente Statuto e dal Regolamento.

2. Esso deve riunirsi in seduta ordinaria per l’approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo di ciascun esercizio.

3. Il Consiglio Comunale può essere convocato in via straordinaria:

a) per iniziativa del Sindaco;

b) per iniziativa della Giunta Comunale;

c) su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri in carica i quali debbono indicare gli argomenti da trattare, che devono rientrare tra le competenze del Consiglio.

4. Nei casi di cui alle lettere b) e c) il Sindaco deve convocare l’adunanza entro venti giorni dalla data in cui è stata adottata la delibera della Giunta Comunale o è pervenuta la richiesta del quinto dei Consiglieri.

5. Trascorso infruttuosamente tale termine, previa diffida, provvede il Prefetto.

6. Nei casi di urgenza la convocazione con l’elenco degli oggetti da trattare, deve essere notificata ai Consiglieri almeno 24 ore prima della seduta.

7. In questo caso, quante volte la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.

8. Il Consiglio Comunale, nei casi previsti dalla legge, si riunisce su iniziativa del Prefetto.

Art. 36
Avviso di convocazione del Consiglio

1. L’avviso di convocazione del Consiglio Comunale, con l’ordine del giorno deve essere pubblicato all’albo pretorio e notificato dal messo comunale al domicilio dei Consiglieri nei seguenti termini:

a) per le adunanze ordinarie almeno cinque giorni pieni prima di quello stabilito per la seduta;

b) per le adunanze straordinarie almeno tre giorni pieni prima di quello stabilito per la seduta;

c) per le adunanze d’urgenza almeno ventiquattro ore prima di quella della seduta;

d) per gli argomenti da trattare in aggiunta a quelli già iscritti all’ordine del giorno, la notifica dovrà avere luogo almeno ventiquattro ore prima di quella della seduta;

e) nei casi di calamità naturali o di fatti gravi ed eccezionali, il Consiglio Comunale può essere convocato in deroga a tutte le disposizioni di legge e del presente Statuto.

1. In tali casi la seduta sarà valida e le decisioni assunte avranno efficacia purché vi sia la presenza della maggioranza dei Consiglieri assegnati e le delibere siano adottate con il voto favorevole di almeno la metà dei Consiglieri in carica.

2. Nel caso che nella Giunta comunale esistano Assessori scelti tra i cittadini non Consiglieri, l’avviso di convocazione deve essere notificato anche ad essi nei modi e nelle forme stabiliti per i Consiglieri.

3. Essi intervengono sempre alle adunanze del Consiglio e partecipano alla discussione. Non hanno diritto al voto.

Art. 37
Numero legale per la validità delle sedute

1. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, salvo che gli argomenti da trattare e le conseguenti decisioni da assumere, non richiedano una maggioranza qualificata.

2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell’adunanza, l’intervento di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge al consesso, senza computare a tal fine il Sindaco.

3. Le deliberazioni per le quali è richiesto un quorum particolare saranno assunte in conformità alle disposizioni del regolamento che disciplinerà la materia.

4. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell’ordine del giorno della seduta di prima convocazione.

5. Tuttavia, qualora all’ordine del giorno di prima convocazione siano stati aggiunti degli argomenti con avviso notificato entro i termini stabiliti nell’articolo che precede, il Consiglio può validamente deliberare purché alla seduta intervenga almeno la metà dei Consiglieri assegnati.

6. Non concorrono a determinare la validità della seduta ancorché per i singoli argomenti:

a) i Consiglieri che hanno l’obbligo di astenersi;

b) i Consiglieri che escano dalla sala prima della votazione;

c) gli Assessori scelti tra i cittadini non facenti parte del Consiglio

7. Le deliberazioni sono validamente assunte ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti validi, escludendo dal computo le astensioni e, nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche e nulle.

8. Le deliberazioni per le quali sono richieste maggioranze qualificate sono espressamente previste dalla legge o dallo Statuto o dai Regolamenti.

9. Per gli atti di nomina è sufficiente, salvo diverse disposizioni di legge, di Statuto o di regolamento la maggioranza semplice e risulterà eletto chi avrà riportato il maggior numero di voti.

Art. 38
Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.

2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

Art. 39
Validità delle votazioni

1. Le votazioni del Consiglio Comunale avvengono con voto palese.

2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio Comunale vota a scrutinio segreto.

Art. 40
Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio Comunale costituisce nel proprio seno commissioni permanenti e, quando occorre, speciali, determinandone il numero e le materie di competenza.

2. Il regolamento ne disciplina la composizione, l’organizzazione, il funzionamento e i poteri nel rispetto dei principi di cui ai commi successivi.

3. Tutte le commissioni devono essere composte in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. Il rispetto del criterio proporzionale nel funzionamento delle commissioni può essere conseguito anche attraverso metodi di rappresentanza ponderata e per delega.

4. Le commissioni permanenti hanno competenza per materia tendenzialmente coincidente con i maggiori campi di intervento del Comune.

5. Le commissioni permanenti hanno per compiti principali l’esame preventivo e la predisposizione di una relazione sulle deliberazioni e sugli atti di indirizzo e controllo politico - amministrativo del Consiglio, nonché lo svolgimento di attività conoscitiva su temi di interesse comunale.

6. Le commissioni speciali sono istituite principalmente per lo svolgimento di inchieste ed indagini conoscitive di particolare rilievo su temi di interesse comunale.

7. Le commissioni nell’espletamento dei rispettivi compiti si avvalgono dei diritti di informazione e accesso riconosciuti ai singoli consiglieri. Inoltre, esse possono:

provvedere alla consultazione dei soggetti interessati; tenere udienze conoscitive chiedendo l’intervento di soggetti qualificati e dei candidati a rappresentare il

Comune in enti, aziende, istituzioni e società; pretendere l’intervento alle proprie riunioni del Sindaco, degli assessori, del segretario, dei funzionari, dei rappresentanti del Comune in enti, aziende, istituzioni e società, nonché dei concessionari dei servizi comunali; presentare relazioni e rivolgere raccomandazioni al Consiglio e alla Giunta.

8. Le commissioni devono sentire il Sindaco e gli assessori quando questi lo richiedano e possano essere consultate dalla Giunta su iniziativa di questa.

9. Le sedute delle commissioni sono pubbliche secondo le modalità e le eccezioni stabilite dal regolamento.

Art. 41
Commissioni Consiliari straordinarie, temporanee e speciali.

1. Il Consiglio può istituire - con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti - Commissioni Consiliari straordinarie, temporanee, speciali, di indagine e di inchiesta, determinando nell’atto di istituzione i compiti, la composizione, la durata, i poteri di indagine eventualmente conferiti, le modalità di funzionamento e la dotazione di beni, servizi, strutture e personale che sia ritenuta necessaria all’espletamento del mandato.

2. I lavori delle commissioni così nominate devono compiersi nel termine assegnato, pena la decadenza automatica della Commissione.

3. I lavori delle Commissioni si concludono con la presentazione mediante deposito in segreteria a disposizione del Consiglio, entro il termine fissato, di una relazione a cura del Presidente della commissione.

4. E’ in facoltà dei Commissari dissenzienti di presentare relazioni di minoranza nelle stesse forme e termini della relazione della commissione.

5. La relazione della commissione e quelle eventuali di minoranza devono essere sottoposte all’esame del Consiglio per l’assunzione di eventuali provvedimenti nella prima seduta successiva a quella dell’avvenuto deposito.

6. E’ attribuita alle opposizioni la presidenza delle Commissioni Consiliari di controllo o di garanzia, ove costituite.

Art. 42
Commissioni Consultive

1. Sono istituite Commissioni Consultive per favorire la massima partecipazione dei cittadini alla programmazione dell’attività amministrativa dell’Ente.

2. La composizione e le modalità di funzionamento verranno stabilite dall’apposito regolamento.

Art. 43
Regolamento del Consiglio Comunale

1. Un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, nel quadro dei principi stabiliti dal presente Statuto, deve contenere le norme relative all’organizzazione ed al funzionamento del Consiglio Comunale ed in particolare dovrà prevedere:

a) le modalità per la convocazione e lo svolgimento delle adunanze;

b) le modalità per la presentazione e la discussione delle proposte;

c) il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso dovrà esservi la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco;

d) i modi e le forme per l’espressione del voto al fine dell’adozione dei provvedimenti assunti;

e) le modalità della presentazione delle interrogazioni, interpellanze e di ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentate dai Consiglieri e delle relative risposte, nell’ambito dei principi fissati dal presente Statuto.

2. La stessa maggioranza è richiesta per le modifiche da apportare al regolamento.

Art. 44
Le competenze del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva nell’emanazione dei seguenti atti fondamentali:

a) atti normativi:

- Statuto dell’Ente, delle Aziende Speciali e delle Istituzioni e relative variazioni;

- Regolamenti e relative variazioni, salvo quelli di competenza di altri organi nell’esercizio della propria potestà regolamentare;

b) atti di programmazione:

- programmi;

- piani finanziari;

- relazioni previsionali e programmatiche;

- programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici;

- piani territoriali e piani urbanistici e relativi programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione;

- eventuali deroghe ai piani territoriali ed urbanistici, nonchè i pareri da rendere in dette materie;

- bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni;

- ratifiche di variazioni di bilancio approvate dalla Giunta Comunale nei casi espressamente previsti dalla legge;

- rendiconto;

c) atti di decentramento:

- tutti gli atti necessari all’istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione dei cittadini;

d) atti relativi al personale:

- atti di programmazione e di indirizzo per la formazione delle piante organiche e per l’approvazione del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

- autorizzazione alla polizia municipale a portare armi;

e) atti relativi a convenzioni ed associazioni con altri enti:

- convenzioni fra Comuni e fra Comuni e Provincia;

- ratifica accordi di programma che comportino variazione degli strumenti urbanistici, entro trenta giorni dall’adesione del Sindaco, a pena di decadenza;

- costituzione e modificazione di tutte le forme associative fra Enti Locali;

f) atti relativi a spese pluriennali:

- tutte le spese che impegnino i bilanci per più esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

g) atti relativi ad acquisti, alienazioni d’immobili, permute, concessioni ed appalti:

- acquisti, permute ed alienazioni immobiliari che non siano previsti espressamente in altri atti fondamentali del Consiglio, o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell’ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri Funzionari;

- appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in altri atti fondamentali del Consiglio, o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell’ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri Funzionari;

h) atti relativi ai servizi, alle aziende, alle istituzioni, alle società ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza:

- atti di indirizzo da osservare da parte delle aziende e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

- assunzione diretta di pubblici servizi;

- partecipazione a società di capitali, ad aziende speciali ed istituzioni ed acquisto di azioni e quote di partecipazione societaria;

- concessioni di pubblici servizi;

i) atti relativi alla disciplina dei tributi:

- atti di istituzione e di ordinamento di tributi, con esclusione delle relative aliquote;

- disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi pubblici;

l) accensione di mutui e prestiti obbligazionari:

- contrazione di mutui non espressamente previsti in altri atti fondamentali del Consiglio;

- emissione di prestiti obbligazionari e loro regolamentazione;

- emissione di buoni ordinari e straordinari e loro regolamentazione;

- ogni altra forma di finanziamento o approvvigionamento finanziario;

m) atti di nomina, tutelando, ove non sia diversamente disposto dalla legge, il diritto di

rappresentanza delle minoranze:

- definizione degli indirizzi per la designazione, nomina e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni;

- nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni, quando sia ad esso espressamente riservata dalla legge;

- nomina d’ogni altra rappresentanza del Comune in cui sia prevista la partecipazione delle minoranze, salvo diverse specifiche disposizioni statutarie e regolamentari;

- nomina delle commissioni consiliari permanenti, straordinarie e d’inchiesta;

n) atti elettorali e politico-amministrativi:

- esame delle condizioni di compatibilità ed eleggibilità degli eletti;

- surrogazione dei consiglieri;

- partecipazione, nei modi disciplinati dal precedente art. 33, alla definizione, all’adeguamento ed alla verifica periodica dell’attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori;

- approvazione o reiezione con votazione per appello nominale della mozione di sfiducia;

- esame e votazione delle mozioni e degli ordini del giorno;

- esame e discussione di interrogazioni ed interpellanze;

o) ogni altro atto, parere e determinazione che sia estrinsecazione od esplicazione del potere di indirizzo e di controllo politico-amministrativo o sia previsto dalla legge quale atto fondamentale di competenza del Consiglio.

CAPO III

LA GIUNTA COMUNALE

Sezione I

Elezione - Durata in carica - Revoca

Art. 45
Composizione della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede, e da un numero massimo di sei Assessori, tra cui un Vice-Sindaco. La determinazione del numero di Assessori formanti la Giunta compete al Sindaco.

2. Possono essere eletti alla carica di Assessore anche persone, residenti o non nel Comune, di provata capacità tecnica e professionale, non facenti parte del Consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere e di Assessore, da individuarsi tra coloro che non abbiano partecipato, in qualità di candidati, alla consultazione elettorale per la elezione del Consiglio comunale stesso.

3. Al Vice-Sindaco sono affidate le funzioni del Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

Art. 46
Nomina della Giunta

1. Il Sindaco nomina il Vice-Sindaco e gli assessori prima dell’insediamento del Consiglio Comunale, promuovendo, a pari requisiti, la presenza di entrambi i sessi.

2. Il Sindaco dà comunicazione delle nomine al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione.

Arte. 47
Requisiti del Vice-Sindaco e degli Assessori

1. I soggetti chiamati alla carica di Vice-Sindaco o Assessore devono:

- essere in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;

- non essere coniuge e, fino al terzo grado, discendente, parente o affine del Sindaco.

Art. 48
Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.

Art. 49
Durata in carica

1. Le dimissioni, l’impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.

2. Nei casi previsti dal precedente comma il Consiglio Comunale e la Giunta rimangono in carica sino all’elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vice-sindaco.

3. In caso di impedimento temporaneo di un Assessore, il Sindaco dispone in merito all’assunzione provvisoria delle funzioni.

Art. 50
Mozione di sfiducia

1. Il voto contrario del Consiglio su una proposta del Sindaco e della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.

4. Il Consiglio è convocato per la sua discussione per una data ricompresa fra il decimo e il trentesimo giorno successivi.

5. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso sia stata votata la sfiducia.

6. Il Segretario Comunale informa il Prefetto per lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario.

Art. 51
Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni del Sindaco determinano la decadenza dell’intera Giunta Comunale e lo scioglimento del Consiglio Comunale.

2. Le dimissioni sono presentate per iscritto ed acquisite al protocollo del Comune.

3. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione o dal loro annuncio diretto in Consiglio, divengono efficaci ed irrevocabili e danno luogo alla cessazione immediata dalla carica del Sindaco ed agli altri effetti di cui al terzo comma dell’art. 53 del T.U. 267/2000.

Art. 52
Decadenza dalla carica di Assessore

1. La decadenza dalla carica di Assessore è determinata dalle seguenti cause:

a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale;

b) approvazione di una mozione di sfiducia di cui all’art. 50 del presente statuto;

c) negli altri casi previsti dalla legge.

2. L’Assessore che non interviene a tre sedute consecutive della Giunta Comunale senza giustificato motivo, decade dalla carica.

3. Alla sostituzione degli Assessori decaduti provvede il Sindaco il quale ne dà comunicazione nella prima seduta utile del Consiglio.

Art. 53
Revoca degli Assessori

1. L’atto con cui il Sindaco revoca uno o più Assessori deve essere sinteticamente motivato con riferimento al rapporto fiduciario.

2. Tale atto è comunicato al Consiglio nella prima seduta successiva unitamente al nominativo dei nuovi assessori.

Art. 54
Divieto generale di incarichi e consulenze

1. Al Sindaco, al Vice-Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti e istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

2. I componenti della Giunta aventi competenza in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall’esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nell’ambito del territorio comunale.

Sezione II

Attribuzioni e funzionamento

Art. 55
Organizzazione della Giunta

L’attività della Giunta Comunale è collegiale.

Gli Assessori sono preposti all’azione di indirizzo e di programmazione delle diverse aree operative dell’attività dell’amministrazione comunale, individuate per settori omogenei.

Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta ed individualmente degli atti dei loro assessorati.

Le attribuzioni e le competenze dei singoli Assessori sono stabilite dal Sindaco con apposito provvedimento.

Il Vice-Sindaco sostituisce in tutte le sue funzioni il sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall’esercizio della funzione.

Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all’elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Le funzioni sono assunte dal Vice-Sindaco sino alle predette elezioni.

In assenza del Sindaco e del Vice-Sindaco, ne fa le veci l’Assessore presente più anziano di età.

Le attribuzioni delle competenze agli Assessori e al Vice-Sindaco possono essere modificate a richiesta degli interessati e ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, il Sindaco lo ritenga opportuno.

Il Sindaco comunica al Consiglio Comunale nella prima seduta utile le attribuzioni dei singoli assessorati e le successive modifiche.

La Giunta, con proprio atto deliberativo, può adottare un regolamento per la disciplina del proprio funzionamento.

Art. 56
Attribuzioni e competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune per l’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio.

2. Compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del T.U. 267/2000, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino, per legge e per Statuto, nelle competenze del Sindaco o degli organi di decentramento.

3. La Giunta Comunale riferisce al Consiglio sulla propria attività, con apposita relazione, da presentarsi in sede di approvazione del rendiconto di gestione.

4. La Giunta Comunale svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del massimo organo del Comune.

5. La Giunta è competente in merito all’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

6. La Giunta Comunale è competente in merito all’approvazione del Programma Esecutivo di Gestione.

7. La Giunta Comunale è competente in merito alla determinazione delle aliquote dei tributi comunali nonché delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, nell’ambito della disciplina generale fissata dal Consiglio Comunale.

Art. 57
Adunanze e deliberazioni della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l’ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Le adunanze della Giunta sono valide con l’intervento della metà più uno dei membri in carica e delibera a maggioranza assoluta dei voti.

3. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l’adunanza.

4. Alle sedute della Giunta Comunale possono partecipare, senza diritto di voto, i Revisori dei Conti.

5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo che, per specifici argomenti, la Giunta autonomamente e all’unanimità di voti decida diversamente.

6. La dichiarazione di immediata eseguibilità delle deliberazioni della Giunta è approvata con il voto espresso in forma palese dalla maggioranza dei componenti.

CAPO IV

IL SINDACO

Art. 58
Funzioni del Sindaco

1. Il Sindaco è capo dell’Amministrazione Comunale ed è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune di cui ha la rappresentanza.

2. Nei confronti dei cittadini e, al di fuori del territorio comunale, di fronte a soggetti pubblici e privati, il Sindaco rappresenta l’unità del Comune, ne impersona l’immagine e l’identità.

3. Il Sindaco, o chi ne fa legalmente le veci, esercita le funzioni a lui delegate, nei casi previsti dalla legge dello Stato.

4. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente da leggi regionali o dal presente Statuto.

5. Per assicurare l’esercizio delle funzioni, il Sindaco si avvale degli uffici e dei servizi comunali.

6. Prima di assumere le funzioni, il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio Comunale, nella prima riunione dopo l’elezione del presidente, pronunciando la seguente formula: “Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e l’ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti i cittadini”.

7. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del Comune, da portare a tracolla.

Art. 59
Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco nella sua qualità di capo dell’Amministrazione Comunale:

a) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta Comunale, ne fissa l’ordine del giorno e stabilisce l’ora ed il giorno dell’adunanza;

b) assicura l’unità di indirizzo della Giunta Comunale promuovendo e coordinando la attività degli Assessori;

c) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi del Comune ed all’esecuzione degli atti;

d) indice i referendum comunali;

e) salvo quanto previsto dall’art. 107 del T.U. 267/2000, esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce, ove occorra, al Consiglio nella relazione annuale;

f) rappresenta in giudizio il Comune e, previa autorizzazione della Giunta, promuove, davanti all’autorità giudiziaria, i provvedimenti cautelativi,le azioni possessorie e la difesa dei diritti e delle ragioni del Comune;

g) provvede all’osservanza dei regolamenti;

h) rilascia attestati di notorietà pubblica;

i) può sospendere, in via cautelativa, ogni dipendente del Comune riferendone alla Giunta nella sua prima adunanza;

j) promuove e conclude gli accordi di programma in conformità alle disposizioni dell’art. 34 del T.U. 267/2000;

m) il Sindaco coordina e riorganizza, nell’ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari d’apertura al pubblico degli uffici pubblici operanti nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti. Il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni pubbliche interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio in casi di emergenza connessi con il traffico e/o con l’inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell’utenza;

n) nomina e revoca il Vice-Sindaco e gli Assessori;

o) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall’insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;

p) dispone, sentito il Segretario Comunale, i trasferimenti interni dei responsabili dei servizi e degli uffici;

q) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all’esecuzione degli atti;

r) il Sindaco nomina il Segretario Comunale ed il Direttore generale. Conferisce gli incarichi dirigenziali e di responsabilità di uffici e servizi, nonché quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri previsti dagli artt. 109 e 110 del T.U. 267/2000 nonché dallo Statuto e Regolamenti Comunali;

s) il Sindaco informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e, comunque, con ogni altro mezzo disponibile;

t) il Sindaco può attribuire ad Assessori e Consiglieri incarico di svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nell’interesse dell’Amministrazione;

u) tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.

Art. 60
Le competenze del Sindaco attribuite da leggi dello Stato

1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo sovraintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2. Il Sindaco esercita, altresì, le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.

3. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l’incolumità dei cittadini; per l’esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l’assistenza della forza pubblica.

4. Qualora l’ordinanza adottata ai sensi del comma precedente sia rivolta a persone determinate e queste non ottemperino all’ordine impartito, il Sindaco può provvedere d’ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell’azione penale per i reati in cui fossero incorsi.

5. Il Vice-Sindaco o altri che legittimamente sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni attribuite con il presente articolo.

6. Nelle materie indicate dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma del presente articolo, nonché dall’art. 14 del T.U. 267/2000, il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare l’esercizio delle sue funzioni ivi indicate, nei quartieri e nelle frazioni, ad un Consigliere Comunale.

7. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il Prefetto può nominare un Commissario per l’adempimento delle funzioni stesse.

8. Alle spese per il Commissario provvede il Comune.

Art. 61
Delegati delle borgate e delle frazioni

1. Nelle borgate o frazioni distanti dal capoluogo o che presentino difficoltà di comunicazione con lo stesso, il Sindaco può delegare le sue funzioni ad un Consigliere Comunale ai sensi e per gli effetti di cui al 7° comma dell’art. 54 del T.U. 267/2000.

2. Parimenti il Sindaco può delegare le sue funzioni, nei modi e nelle forme di cui al comma precedente, per quelle borgate o frazioni alle quali la Regione abbia riconosciuto il diritto di avere patrimonio e spese separate.

3. L’atto di delegazione specifica i poteri dei delegati,i quali sono tenuti a presentare annualmente una relazione al Sindaco sulle condizioni e sui bisogni delle borgate e delle frazioni.

4. Del contenuto della relazione viene data comunicazione al Consiglio Comunale.

Parte III

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 62
Valorizzazione e promozione della partecipazione

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e cooperative, il volontariato e gli organismi operanti nel territorio con fini sociali e culturali, non aventi scopo di lucro, promuove organismi di partecipazione dei cittadini all’Amministrazione locale anche su dimensione di borgata o di frazione.

2. Interviene attraverso:

a) incentivazioni di carattere tecnico-organizzativo e/o economico-finanziario;

b) informazioni sui dati di cui è in possesso l’Amministrazione;

c) consultazioni riguardanti la formazione degli atti generali.

Art. 63
Libere forme associative

1. lI Comune favorisce la costituzione di libere forme associative finalizzate al sostegno dell’ organizzazione di servizi e di prestazioni di interesse generale della comunità.

2. Gli stessi utenti dei servizi o i beneficiari delle prestazioni si possono liberamente costituire in comitato di gestione, nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento che ne prevede la formazione ed il funzionamento.

3. I comitati di gestione comunque costituiti riferiscono annualmente sulla loro attività con relazione presentata alla Giunta Comunale.

4. Parimenti alla Giunta Comunale è riservato il diritto di controllo e dì vigilanza sulle attività svolte dai comitati il cui esercizio sarà conforme alle disposizioni del regolamento.

Art. 64
Valorizzazione delle associazioni.

1. Il Comune può intervenire in merito alla valorizzazione delle libere forme associative, non aventi scopo di lucro, mediante l’assegnazione di contributi mirati,la concessione in uso di locali o terreni di proprietà comunale, previa la sottoscrizione di apposite convenzioni, volte a favorire lo sviluppo socio-economico politico e culturale della comunità comunale.

2. Le libere associazioni per potere essere iscritte nell’albo comunale di cui all’art. 65 e per potere beneficiare del sostegno del Comune a favore delle loro iniziative debbono farne richiesta scritta allegando alla stessa lo Statuto o l’atto costitutivo nelle forme regolamentari.

3. L’assegnazione del contributo, inteso alla valorizzazione della libera associazione, sarà disposto con provvedimento della Giunta Comunale.

Art. 65
Gli organismi della partecipazione

1. Il Comune promuove e cura ogni iniziativa che abbia come scopo la costituzione di organismi di partecipazione dei cittadini, istituendo un apposito albo comunale.

2. L’elemento di base delle organizzazioni di partecipazione sarà costituito dall’interesse diretto delle professioni, delle arti e dei mestieri e delle relative associazioni formali nonché delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro.

3. Gli organismi di partecipazione possono essere sentiti con potere consultivo su tutte le questioni di interesse generale della Comunità che la civica Amministrazione vorrà loro sottoporre.

4. I pareri espressi dagli organismi di partecipazione non saranno mai vincolanti, essi dovranno essere formulati in forma scritta nei modi e nelle forme stabiliti dal regolamento.

Art. 66
Consulte

1. Il Consiglio comunale può istituire consulte relative a settori di particolare rilevanza per l’azione comunale.

2. Le Consulte sono composte dai rappresentanti delle forme associative portatrici degli interessi settoriali rilevanti e da cittadini di particolare qualificazione ed esperienza.

3. Le consulte sono convocate e presiedute dal Sindaco o dall’Assessore delegato per la materia ed integrate dalla rappresentanza della minoranza consiliare.

4. Le consulte esprimono pareri e formulano proposte sugli indirizzi politico-amministrativi del settore che debbono obbligatoriamente essere presi in considerazione dai competenti organi del Comune.

5. L’istituzione, la composizione, il funzionamento ed il rapporto delle consulte con l’amministrazione comunale sono disciplinati dal regolamento.

Art. 67
Consulte di gruppo frazionale

1. Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini in relazione alle specifiche esigenze di agglomerati e abitanti sparsi sul territorio comunale, sono istituiti i seguenti gruppi frazionali, i cui ambiti sono definiti dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati:

1. Benne - confini - Fandaglia

2. San Pietro - confini - Case Canale - Novello

3. Borgate limitrofe al Capoluogo

4. Terre Sante - Cudine - Case Macarie - Rio Bernus confine N)

5. Ritornato (Rio Bernus - Malone)

6. Piano Audi (Malone - Case Vecchia - Bivio Calma);

7. Calma - San Bernardo (Bivio Calma - Strade Calma a servizio);

8. San Rocco (Ponte Picca ai confini Crotte).

2. In ciascun gruppo frazionale è costituita una consulta formata da tre componenti nominati dalla Giunta Comunale tra i residenti nel gruppo frazionale, previo parere della commissione consiliare competente e tenuto presente il necessario equilibrio territoriale e la rappresentatività complessiva del gruppo stesso. Successivamente, ad ogni rinnovo del Consiglio Comunale vengono indette a cura della Giunta Comunale separate assemblee di gruppo frazionale, onde provvedere alle nomine di cui sopra.

3. La consulta ha diritto di iniziativa per le deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta comunale, può essere sentita dagli organi comunali e dalle commissioni consiliari su questioni interessanti l’area territoriale, può promuovere la consultazione degli abitanti del gruppo frazionale anche attraverso apposite assemblee.

Art. 68
Diritti di petizione e di proposta

1. Tutti i cittadini, sia singoli che associati, aventi diritto al voto per la elezione del Consiglio Comunale, hanno facoltà di presentare petizioni e proposte di atti amministrativi diretti a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi o per esporre comuni necessità.

2. Il regolamento interno del Consiglio Comunale stabilisce le modalità di esercizio del diritto da parte dei cittadini.

Art. 69
Interrogazioni ed istanze

1. Tutti i cittadini, singoli o associati aventi diritto al voto per la elezione del Consiglio Comunale, possono rivolgere interrogazioni ed istanze scritte al Consiglio Comunale ed alla Giunta comunale a seconda delle rispettive competenze.

2. La risposta è data per iscritto con le modalità stabilite dal successivo art. 69.

3. I Consiglieri Comunali hanno sempre potere di istanza, proposta di atti amministrativi, petizione ed interrogazione verso il Sindaco, la Giunta Comunale ed il Consiglio Comunale.

4. Le forme di partecipazione alla vita pubblica locale di cui presente articolo ed al precedente sono estese anche ai cittadini dell’Unione Europea ed agli stranieri regolarmente soggiornanti.

Art. 70
Procedura per la presentazione di istanze

ed interrogazioni da parte di cittadini non Consiglieri Comunali

1. Per la presentazione di istanze ed interrogazioni non è prevista alcuna particolare forma o procedura.

2. Esse debbono essere indirizzate al Sindaco e contenere chiaro il petitum che sia di competenza giuridica del Comune.

3. Tutte le presentazioni di istanze e interrogazioni debbono essere regolarmente firmate.

4. I firmatari devono allegare alle istanze ed interrogazioni fotocopia di un documento di riconoscimento.

5. Dopo l’esame è fornita risposta scritta entro sessanta giorni dalla presentazione a cura degli uffici competenti a firma del Sindaco o suo delegato.

6. Le risposte sono rese note per lettera agli eventuali interessati diversi dai proponenti.

7. La Giunta Comunale decide se le istanze ed interrogazioni debbano o possano comportare decisioni e deliberazioni dell’ Amministrazione alla luce dell’orientamento espresso dal Consiglio Comunale e nell’ambito dei poteri propri degli organi interessati.

8. Delle istanze, interrogazioni e relative decisioni, deliberazioni e lettere è conservata copia negli archivi comunali secondo le disposizioni di legge.

Art. 71
Esercizio del diritto di iniziativa popolare
(Proposte di atti amministrativi)

1. L’iniziativa popolare, per le proposte di atti amministrativi di interesse generale della comunità, si esercita mediante la presentazione al Sindaco di progetto articolato o di schema di deliberazione.

2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno 50 (cinquanta) elettori residenti, risultanti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui la proposta viene presentata.

3. Il diritto di iniziativa può esercitarsi anche mediante la presentazione di proposte da parte di frazioni per problemi inerenti specificatamente la frazione medesima. La proposta deve essere sottoscritta da almeno 1/3 degli elettori residenti o dimoranti nella frazione al 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui la proposta viene presentata.

4. Sono escluse dall’esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:

a) revisione dello Statuto;

b) formazione del bilancio comunale e dei conti consuntivi;

c) tributi comunali e determinazione delle tariffe e delle fasce di applicazione;

d) espropriazione per pubblica utilità;

e) designazioni e nomine dei rappresentanti comunali;

f) stato giuridico ed economico del personale dipendente ed organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

g) atti adottati dagli organi comunali in conseguenza coerente di specifiche disposizioni legislative nazionali e/o regionali.

h) oggetti sui quali il Consiglio Comunale ha già assunto provvedimenti deliberativi con conseguenti impegni finanziari sul bilancio comunale e da cui sono derivati rapporti contrattuali con terzi.

5. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e sottoscrizione delle firme dei proponenti.

6. Il Comune, nei modi stabiliti dal regolamento, favorisce le procedure e fornisce, nei limiti delle proprie possibilità, gli strumenti per l’esercizio del diritto di iniziativa popolare.

Art. 72
Procedure per la presentazione di proposte di atti amministrativi e di petizioni

1. Tutti i cittadini possono in ogni caso partecipare all’attività del Comune inoltrando in forma collettiva petizioni e proposte di atti amministrativi dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi diffusi.

2. Il Regolamento stabilisce le modalità e i termini relativi.

Art. 73
Referendum consultivo

1. Il referendum consultivo può essere effettuato su temi di esclusiva competenza comunale e di rilevante peso sociale che interessano l’intera popolazione comunale o parti territorialmente individuate di essa.

2. Non è ammesso il referendum consultivo in materia di tributi, bilancio, mutui, strumenti urbanistici, nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, ed Istituzioni nonché su proposte che siano già state sottoposte al referendum nell’ultimo triennio.

3. Il referendum è indetto dal Sindaco, su richiesta del Consiglio Comunale approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri comunali, anche su proposta del 10% degli elettori del Comune.

4. L’ammissibilità del referendum è accertata dalla commissione consiliare competente per materia e il Consiglio dovrà successivamente deliberare in merito, entro i termini previsti dal regolamento.

5. Il referendum deve aver luogo entro 90 giorni dall’indizione e non può coincidere con altre operazioni di voto.

6. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

7. Entro 90 giorni dalla proclamazione dell’esito favorevole del referendum, il Consiglio o la Giunta Comunale deve deliberare, in relazione alle rispettive competenze, sulla proposta sottoposta a referendum.

8. Non si possono tenere consultazioni referendarie nel corso dell’anno solare in cui viene rinnovato il Consiglio Comunale.

Art. 74
Procedura per la indizione e lo svolgimento
dei referendum consultivo e abrogativo

1. La proposta di referendum deve essere presentata dai promotori al Sindaco, che, nei 20 (venti) giorni successivi alla data di ricezione, la sottopone all’esame della competente commissione consiliare, affinché, entro il termine di 15 (quindici) giorni, esprima apposito parere di regolarità ed ammissibilità.

2. La commissione dovrà accertare il possesso da parte dei promotori dei titoli che consentano loro la presentazione della proposta, valutare l’oggetto della proposta stessa e l’autenticità delle firme dei sottoscrittori, quali elementi e condizioni essenziali di legittimità dell’ammissibilità.

3. Accertata I’ammissibilità della proposta di referendum nei 20 (venti) giorni successivi, il Consiglio Comunale adotta il provvedimento di svolgimento del referendum che, qualora nulla-osti, dovrà essere tenuto nei termini previsti dal relativo regolamento.

4. Per le procedure di voto saranno seguite quelle relative alle elezioni del Consiglio Comunale.

5. All’onere finanziario per le spese inerenti all’intero svolgimento del referendum, l’Amministrazione comunale dovrà far fronte con proprie entrate.

6. La proposta soggetta ai referendum consultivo e abrogativo è approvata se alla votazione ha partecipato almeno il 50% più uno degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di essa la maggioranza dei voti validamente espressi.

7. Diversamente il referendum è dichiarato respinto.

8. Nei referendum abrogativi, l’approvazione della proposta referendaria determina la caducazione dell’atto o delle parti di esso sottoposte a referendum, con effetto dal centottantesimo giorno successivo alla proclamazione dell’esito del voto.Entro tale data il Consiglio Comunale è tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del referendum ed eventualmente adottare la disciplina sostitutiva degli atti abrogati, in conformità all’orientamento scaturito dalla consultazione.

9. Nei referendum consultivi, il Consiglio Comunale adotta, entro quattro mesi dalla proclamazione dell’esito della consultazione, le determinazioni conseguenti, coerentemente alle indicazioni espresse dagli elettori.

10. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie dovrà essere adeguatamente motivato ed adottato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

11. Le norme dello Statuto comunale possono essere sottoposte esclusivamente a referendum consultivo, onde acquisire l’orientamento dei cittadini sulle proposte di modifica od integrazione.

12. Le modalità di presentazione dei quesiti referendari e di raccolta delle firme, le procedure ed i termini per l’indizione della consultazione referendaria sono disciplinate, secondo i principi dello Statuto, nel regolamento sul decentramento amministrativo e la partecipazione.

CAPO II

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

AMMINISTRATIVO

Art. 75
Diritto di partecipazione al procedimento

1. Il Comune, gli Enti e le eventuali aziende da esso dipendenti, fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, sono tenuti a comunicare l’avvio del procedimento a coloro nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenirvi nonché ai soggetti ai quali può derivare un pregiudizio.

2. Quanti sono portatori di interessi, pubblici o privati, e le associazioni portatrici di interessi diffusi, hanno facoltà di intervenire nel procedimento qualora possa loro derivare un pregiudizio dalla emissione del provvedimento.

3. Tutti i soggetti così individuati ed indicati hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento amministrativo e, nel corso della sua formazione, possono presentare memorie e documenti che l’Amministrazione comunale ha l’obbligo di esaminare, per accertare se siano pertinenti all’oggetto del procedimento stesso.

4. L’Amministrazione comunale dovrà dare atto di avere preso visione e di avere valutato il contenuto dei documenti e delle memorie presentate, redigendo apposito verbale, da acquisire agli atti dell’istruttoria, dal quale risultino le valutazioni e le determinazioni in merito adottate.

Art. 76
Comunicazione di avvio del procedimento amministrativo

1. Il Comune, gli Enti e le eventuali aziende da esso dipendenti debbono dare notizia dell’avvio del procedimento amministrativo a tutti i soggetti direttamente interessati nonché ai soggetti ai quali può derivare un pregiudizio mediante comunicazione personale nella quale debbono essere indicati:

a) l’ufficio ed il funzionario responsabile dell’istruttoria del procedimento amministrativo;

b) l’oggetto del procedimento amministrativo;

c) le modalità con le quali si potrà avere notizia dell’iter istruttorio e prendere visione degli atti costituenti la pratica.

2. Qualora, per il numero dei destinatari o per la loro difficile individuazione della reperibilità, la comunicazione personale diretta non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l’Amministrazione Comunale provvede a rendere noti gli elementi essenziali oggetto del procedimento amministrativo e quelli di riferimento degli uffici responsabili, mediante idonee forme di pubblicità adottate a propria discrezione.

3. Il Comune esemplificherà la modulistica utilizzata dagli uffici e ridurrà la documentazione a corredo della domanda di prestazione, applicando le disposizioni sull’autocertificazione prevista dal D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

CAPO III

DIRITTO DI ACCESSO

E DI INFORMAZIONE

Art 77
Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti del Comune, degli Enti e delle eventuali aziende da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge, o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che vieti l’esibizione,conformemente a quanto previsto dal regolamento,in quanto la loro diffusione può pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

2. Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del Bollettino Regionale della Regione e di tutti i regolamenti comunali vigenti.

Art. 78
Diritto di accesso agli atti

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e provvedimenti adottati dagli organi del Comune, Enti ed aziende dipendenti nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento.

2. Il Regolamento Comunale disciplina anche l’esercizio del diritto da parte dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e dei provvedimenti ai quali risultano essere interessati, previo pagamento secondo le disposizioni delle leggi vigenti, dei relativi costi di produzione.

3. Per ogni settore, servizio o unità operativa degli uffici, l’Amministrazione del Comune, degli Enti e delle eventuali aziende dipendenti, conferisce ai dipendenti responsabili, a prescindere dal livello di inquadramento, i poteri in ordine all’istruttoria dei procedimenti amministrativi e del rilascio della documentazione richiesta.

4. Compete alla Civica Amministrazione costituire apposito ufficio di pubbliche relazioni abilitato a ricevere eventuali reclami e suggerimenti degli utenti per il miglioramento dei servizi.

Art. 79
Assemblea della comunità

1. Ogni qualvolta il Sindaco lo ritenga opportuno, a mezzo di pubblici proclami, convoca in assemblea tutti i cittadini residenti per informarli sull’andamento della gestione dei servizi comunali, sulla loro qualità, quantità ed efficacia e formulando idonee soluzioni per il loro miglioramento.

2. I rappresentanti delle organizzazioni di categoria o degli utenti possono esprimere le proprie valutazioni e formulare proposte.

3. I cittadini possono intervenire esprimendo le proprie valutazioni sull’operato degli amministratori e sul funzionamento dei servizi.

4. Della seduta, degli interventi e delle relazioni e proposte sarà redatto verbale sul cui merito dovrà esprimersi il Consiglio Comunale.

5. La spesa per la convocazione e lo svolgimento dell’assemblea annuale della comunità dovrà essere prevista da apposito capitolo del bilancio.

Parte IV

L’ORDINAMENTO

AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO I

L’ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Art. 80
Principi e criteri direttivi

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia,di partecipazione, di decentramento e di separazione delle funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi elettivi dai compiti di gestione amministrativa,tecnica e contabile spettanti al segretario comunale, ai dirigenti ed agli altri funzionari direttivi responsabili.

2. Il Comune assume come carattere essenziale della propria organizzazione i criteri dell’autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, suffragata dal principio della professionalità e della responsabilità degli operatori.

3. Gli uffici comunali sono distinti per aree e per settori omogenei costituiti da diversi rami operativi e raggruppati per materia.

4. Il regolamento organico del personale e quello sulla organizzazione degli uffici e dei servizi disciplinano congiuntamente l’intera materia.

5. Essi stabiliscono criteri per individuare le aree ed i settori operativi omogenei affidati rispettivamente alla responsabilità dei dirigenti e dei funzionari direttivi.

Art. 81
Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. L’organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all’impiego sono disciplinati in uno o più regolamenti, in conformità alle disposizioni di legge, dello Statuto e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale degli enti locali.

2. I regolamenti di cui al precedente comma sull’ordinamento degli uffici e dei servizi sono adottati dalla Giunta Comunale, sulla scorta dei principi e dei criteri direttivi approvati dal Consiglio Comunale.

3. Sono esclusi dalla competenza normativa della Giunta gli istituti espressamente riservati per legge al Consiglio o alla contrattazione collettiva nazionale e decentrata.

4. L’organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e risponde a principi di professionalità e responsabilità.

5. La struttura organizzativa si articola in unità operative aggregate, secondo criteri di omogeneità, in ambiti o aree progressivamente più ampi, in modo da conseguire il coordinato esercizio di funzioni tra loro omogenee.

6. La dotazione organica e l’organigramma del personale sono qualitativamente e quantitativamente dimensionati in relazione alle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi gestiti dal Comune ed alle disponibilità finanziarie consolidate dell’ente.

7. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e gli altri regolamenti attinenti per materia prevedono forme per l’esercizio del controllo di gestione e definiscono le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi, i criteri di valutazione dei dirigenti e le modalità di revoca dell’incarico.

8. Negli stessi regolamenti sono altresì previste forme di coordinamento dell’attività degli uffici, nonché disciplinate la mobilità interna del personale e la formazione professionale, perseguendo l’obiettivo di conseguire la piena integrazione e complementarietà tra i vari settori di attività dell’ente.

Art. 82
Indirizzi e criteri direttivi del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale determina, nell’ambito dei principi stabiliti dallo Statuto, gli indirizzi ed i criteri direttivi cui la Giunta uniformerà i contenuti del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Nell’esercizio di tale attribuzione, in particolare, il Consiglio Comunale provvede a:

a) definire le linee essenziali dell’organizzazione dell’ente, nonché i criteri per il dimensionamento della dotazione organica in funzione delle esigenze operative dei servizi e della attuazione del programma politico-amministrativo;

b) stabilire eventuali limiti e forme di controllo della spesa del personale;

c) fissare i limiti del ricorso alla dirigenza esterna ed al personale a contratto;

d) definire i criteri atti a garantire il coordinato svolgimento dell’attività degli uffici posti alla diretta dipendenza del Sindaco e degli Assessori, ove istituiti, per l’esercizio della funzione di indirizzo e controllo, con l’attività degli organismi preposti al controllo di gestione e la generale funzione di indirizzo e controllo spettante al Consiglio stesso;

3. Gli atti di indirizzo in materia di personale fanno parte necessariamente del documento contenente le linee programmatiche dell’amministrazione da sottoporre all’approvazione del Consiglio entro centoventi giorni dal suo insediamento.

4. Nel corso del mandato amministrativo il Consiglio, di propria iniziativa o su proposta della Giunta, adegua i criteri e gli indirizzi di politica del personale in relazione al divenire delle esigenze organizzative, alla programmazione delle risorse umane e finanziarie ed al fabbisogno di personale.

Art. 83
Incarichi ed indirizzi di gestione

1. Gli organi istituzionali dell’ente uniformano la propria attività al principio dell’attribuzione dei compiti e delle responsabilità gestionali ai funzionari responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Stabiliscono in atti formali, anche sulla base delle proposte degli stessi funzionari, gli indirizzi e le direttive generali e settoriali per l’azione amministrativa e la gestione, indicando le priorità di intervento, i criteri e le modalità per l’esercizio delle attribuzioni.

3. Il Sindaco definisce e attribuisce ai funzionari di adeguata qualifica e di congrua capacità gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi.

4. La direzione degli uffici e dei servizi può essere altresì attribuita al Segretario Comunale o a dirigenti e funzionari esterni, in assenza di professionalità analoghe all’interno dell’Ente, con le modalità e nei limiti previsti dalla legge e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

5. Gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi hanno durata temporanea e non possono superare quella del mandato elettorale del Sindaco che li ha conferiti e possono essere anticipatamente revocati nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti dell’ente.

6. Il provvedimento di revoca è assunto previo contraddittorio con il funzionario interessato, secondo le modalità stabilite dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e nel rispetto delle norme degli accordi collettivi di lavoro.

7. Il Comune può associarsi con altri enti locali per l’esercizio in comune di funzioni amministrative o per l’espletamento dei servizi, regolando con apposita convenzione i reciproci rapporti, le modalità di svolgimento delle attività gestite unitariamente ed i compiti del personale impiegato.

8. Gli atti dei responsabili dei servizi non sono soggetti ad avocazione, riserva, riforma o revoca da parte del Sindaco.

9. In caso di inerzia o ritardo nell’assunzione di atti dovuti di competenza degli stessi o degli organi gerarchicamente sovraordinati, il Sindaco assegna, ove possibile, un termine per l’adempimento e nomina un commissario “ad acta” ove l’inerzia permanga ulteriormente.

10. E in ogni caso, è fatta salva l’eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti del funzionario inadempiente, come anche resta ferma la facoltà del Sindaco di revocare l’incarico di direzione ove ne ricorrano i presupposti.

11. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina le ulteriori misure atte a conseguire efficacia nell’azione amministrativa ed efficienza nella gestione, compresi i rimedi nel caso di carenze imputabili ai responsabili dei servizi, per inefficienza, violazione delle direttive e degli atti di indirizzo o per altra causa.

Art. 84
Il Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell’apposito albo.

2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell’ufficio del Segretario Comunale.

3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli Consiglieri ed agli uffici.

Art. 85
Funzioni del Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.

2. Il Segretario Comunale può partecipare a Commissioni di studio e di lavoro interne all’ente e, con l’autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tacnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri.

3. Egli presiede l’ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

4. Il Segretario Comunale roga i contratti del Comune, nei quali l’ente è parte, quando non sia necessaria l’assistenza di un notaio, autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell’interesse dell’ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento o conferitagli dal Sindaco.

Art. 86
Direttore Generale

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di Organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni sommate raggiungano i 15 mila abitanti.

2. In tal caso il Direttore Generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

Art. 87
Compiti del Direttore Generale

1. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’Ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco.

2. Il Direttore Generale sovraintende alla gestione dell’Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i Responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell’esercizio delle funzioni assegnate.

3. La durata dell’incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca, previa delibera della Giunta Comunale, nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

4. Quando non risulti stipulata la convenzione per il servizio di Direzione Generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario Comunale, sentita la Giunta Comunale.

5. Compete in tal caso al Segretario Comunale un elemento aggiuntivo di retribuzione rapportata alla gravosità dell’incarico.

Art. 88
Funzioni del Direttore Generale

1. Il Direttore Generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:

a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;

b) organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;

c) verifica l’efficacia e l’efficienza dell’attività degli uffici e del personale ad essi preposto;

d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei Responsabili degli uffici e dei servizi ed adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;

e) autorizza le missioni, i congedi, i permessi dei Responsabili dei servizi;

f) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza del Sindaco o dei Responsabili dei servizi;

g) gestisce i processi di mobilità intersettoriale del personale;

h) riesamina annualmente, sentiti i Responsabili dei servizi, l’assetto organizzativo dell’ente e la distribuzione dell’organico effettivo, proponendo alla Giunta ed al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;

i) promuove i procedimenti ed adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei Responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata del servizio competente.

Art. 89
Responsabili degli uffici e dei servizi.

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi, titolari di posizioni organizzative, sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale e sono nominati dal Sindaco.

2. I Responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore Generale se nominato, ovvero dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

3. Essi nell’ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l’attività dell’ente e ad attuare gli indirizzi ed a raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale, nel rispetto del principio che i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

Art. 90
Funzioni dei Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell’ente i contratti già deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa.

2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le funzioni di cui all’art. 107, comma 3, del T.U. 267/2000 ed in particolare:

a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla Giunta la designazione degli altri membri, se tali incombenze non vengono demandate al Segretario Comunale ai sensi dell’art. 97, c. 4, lett. d), del T.U. 267/2000;

b) rilasciano attestazioni, certificazioni, autorizzazioni, licenze e concessioni;

c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

d) provvedono alle autenticazioni ed alle legalizzazioni;

e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l’esecuzione;

f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l’applicazione delle sanzioni accessorie nell’ambito delle direttive impartite dal Sindaco:

g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento ad eccezione di quelle di cui all’art. 54 co. 2 del T.U. 267/2000;

h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto ed adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;

i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio ed alle direttive impartite dal Sindaco e dal Direttore;

j) forniscono al Direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione:

k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal Direttore e dal Sindaco;

l) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune;

m) rispondono, nei confronti del Direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

3. Le predette funzioni sono attribuite ai Responsabili degli uffici e dei servizi secondo le modalità stabilite dai relativi regolamenti comunali.

4. I Responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

5. Il Sindaco può delegare ai Responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

6. Gli atti dei Responsabili degli uffici e dei servizi non direttamente disciplinate da altre norme, assumono la denominazione di “Determinazioni” e sono regolati secondo le disposizioni dell’apposito regolamento.

Art. 91
Incarichi a contratto

1. La copertura dei posti di Responsabile dei Servizi e degli Uffici, di qualifiche dirigenziali o di altra specializzazione potrà avvenire anche mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire, nel rispetto di quanto previsto nell’art. 110, commi 1, 3, 4 del T.U. 267/2000.

2. I contratti di cui al precedente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 92
Collaborazioni esterne

1. Il Regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all’amministrazione devono stabilire la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 93
La commissione di disciplina

1. È istituita la commissione di disciplina per il personale così composta:

- Sindaco o suo delegato Presidente

- Segretario Comunale Membro

- dipendente comunale Membro

2. Il dipendente comunale sarà designato all’inizio di ogni anno dal personale del Comune nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento.

3. Sarà anche designato un secondo dipendente comunale quale membro supplente che sostituirà quello effettivo solo nei casi di assenza o impedimento oppure per evidente incompatibilità.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI

Art. 94
I servizi pubblici locali

1. Il Comune, nell’ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e l’attività rivolta a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. Il Comune provvede alla gestione delle reti ed all’erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale (come individuati da apposito regolamento governativo) ai sensi dell’art. 113 del T.U. 267/2000, così come sostituito dall’art. 35 della legge 28.12.2001, n. 448.

3. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale ai sensi dell’art. 113 bis del T.U. 267/2000, così come inserito dall’art. 35 c. 15, della legge 28.12.2001, 448.

4. Il Consiglio Comunale può deliberare l’istituzione e l’esercizio dei pubblici servizi, nel rispetto della distinzione dei servizi così come individuati nei precedenti commi 2 e 3, nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento a soggetti di cui al c. 1 dell’art. 35 della L. 448/2001;

b) a mezzo di azienda speciale, anche consortile, per la gestione dei servizi locali privi di rilevanza industriale;

c) a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali privi di rilevanza industriale;

d) a mezzo di società di capitali, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;

e) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

Art. 95
Partecipazione del Comune in organismi per la gestione dei servizi locali

1. La deliberazione del Consiglio Comunale, che autorizza la costituzione e la partecipazione del Comune in Enti, associazioni,fondazioni,istituzioni, consorzi, aziende e società, ne regola le finalità,l’organizzazione ed il funzionamento, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga in conformità degli indirizzi e dei programmi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.

2. Per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune negli Enti indicati al comma precedente, si applicano le disposizioni degli artt. 42, comma 2, lett. m), e 50, commi 8 e 9, del T.U 267/2000.

3. Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio Comunale approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, può revocare i rappresentanti del Comune negli enti in cui lo stesso partecipa e, contemporaneamente, nomina i successori.

4. I rappresentanti del Comune negli Enti di cui al primo comma debbono possedere tutti i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale ed una specifica competenza tecnico-amministrativa per studi compiuti, per esperienza di lavoro svolto o per uffici pubblici ricoperti.

5. Ai componenti gli organi degli Enti competono le indennità ed i permessi previsti dalla legge.

Art. 96
La istituzione per la gestione dei servizi sociali

1. Per la gestione dei servizi sociali privi di rilevanza industriale, il Comune, con delibera del Consiglio comunale, può costituire una istituzione per la organizzazione e gestione dei servizi stessi a norma dell’art. 114 del T.U 267/2000.

2. La istituzione è un organismo strumentale del Comune dotato di sola autonomia gestionale.

3. Gli organi della istituzione sono il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

4. Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a cinque membri,in possesso dei requisiti per la nomina a Consigliere comunale e di una specifica competenza tecnico-amministrativa per studi compiuti, esperienza di lavoro o per uffici ricoperti.

5. Esso dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio comunale dal quale ha tratto titolo.

6. Il Presidente ha la rappresentanza della istituzione e cura i rapporti dell’Ente con gli organi comunali.

7. Il Direttore è nominato dal Sindaco che lo sceglie tra il personale dirigente o direttivo del Comune.

8. Per quanto riguarda il restante personale è opportuno utilizzare quello dell’organico comunale.

9. Al Direttore compete la responsabilità della gestione della istituzione.

10. Le altre funzioni e le competenze degli organi dell’istituzione nonché le competenze del Direttore sono stabilite dal regolamento di funzionamento che dovrà anche disciplinare la organizzazione interna dell’Ente e le modalità con le quali il Comune esercita i suoi poteri di indirizzo di vigilanza e di controllo, la verifica dei risultati della gestione, la determinazione delle tariffe dei servizi.

11. La carica di Presidente è incompatibile con quella di Consigliere Comunale.

12. Il Consiglio di amministrazione decaduto rimane in carica, in regime di prorogatio, per l’ordinaria amministrazione, fino all’insediamento del nuovo, e comunque, non oltre quarantacinque giorni dalla predetta data.

13. In caso di dimissioni, vacanza, incompatibilità sopravvenute o per qualsiasi altra causa, il Sindaco provvede alla reintegrazione dell’organo collegiale con la stessa procedura e criteri per la nomina.

14. Gli organi dell’istituzione possono essere revocati dal Sindaco per gravi violazioni di legge, per documentate inefficienze o per difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell’amministrazione approvate dal Consiglio Comunale.

Art. 97
Il funzionamento delle istituzioni per i servizi sociali

1. Ai fini della migliore organizzazione del funzionamento della istituzione per i servizi sociali,il Comune con delibera del Consiglio Comunale dovrà determinare le finalità e gli indirizzi della istituzione ai quali il Consiglio di amministrazione della istituzione stessa dovrà attenersi.

2. Compete inoltre al Consiglio Comunale definire:

a) la dotazione finanziaria, oltre ai beni mobili ed immobili;

b) l’organico del personale occorrente al buon funzionamento e per raggiungere gli scopi per i quali la istituzione è stata costituita;

c) lo schema di regolamento per il funzionamento degli organi, delle strutture e degli uffici della istituzione;

d) lo schema di regolamento di contabilità.

3. Spetta al Consiglio Comunale:

a) approvare gli atti fondamentali della istituzione come individuati all’art. 114, co. 8 T.U. 267/2000, ad esclusione di quelli non aventi riferimento con la istituzione stessa;

b) esercitare la vigilanza attraverso l’Assessorato ai servizi sociali e con l’intervento del funzionario responsabile della struttura comunale;

c) verificare l’andamento ed i risultati della gestione con l’approvazione di una relazione annuale redatta a cura del Consiglio di amministrazione della istituzione;

d) provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali con i mezzi del bilancio comunale.

4. Gli organi della istituzione devono uniformare l’attività della istituzione a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

5. La istituzione ha l’obbligo del pareggio del bilancio da ottenere attraverso l’equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

6. Il collegio dei revisori dei conti del Comune esercita anche le sue funzioni nei confronti della istituzione per i servizi sociali.

Art. 98
Le aziende speciali

1. Per la gestione di più servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale, il Comune può costituire una o più aziende speciali, anche consortili.

2. L’azienda speciale è Ente strumentale del Comune dotato di propria personalità giuridica ed autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto approvato dal Consiglio Comunale.

3. Organi dell’azienda speciale sono:

- Consiglio di amministrazione;

- Presidente;

- Direttore.

4. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal sindaco, nel caso in cui l’azienda sia costituita dal solo Comune di Corio, mentre saranno nominati dall’Assemblea dell’azienda speciale consortile, nel caso in cui dell’azienda facciano parte anche altri comuni, fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale e documentata esperienza e competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti e per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche e private.

5. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell’Amministrazione approvata dal Consiglio Comunale.

6. Il Direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione, con votazione segreta dopo che apposita commissione abbia preventivamente predisposto una graduatoria di candidati attraverso una prova colloquio e valutazione dei titoli.

7. Al Direttore compete la responsabilità della gestione dell’azienda.

8. Il Consiglio di amministrazione adotta il regolamento dell’azienda.

9. Il Comune con delibera del Consiglio comunale conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi programmatici, approva gli atti fondamentali, esercita l’azione di vigilanza, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali, nonché provvede alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti.

10. Lo Statuto dell’azienda speciale prevede un apposito organo di revisione e forme autonome di verifica e controllo della gestione.

11. Per ogni altra specificazione e disciplina della costituzione, organizzazione e gestione dell’azienda speciale si fa riferimento alle leggi vigenti in materia.

Art. 99
Partecipazione a società

1. Spetta al Consiglio Comunale stabilire che la gestione di un servizio pubblico avvenga a mezzo di società di capitali consentite dalla legge. Le società di capitali per l’esercizio di servizi pubblici di cui all’art. 113 bis del T.U. 267/2000 possono essere costituite senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, ai sensi dell’art. 116 del T.U. 267/2000, anche in deroga a disposizioni di legge specifiche.

2. È consentita la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati in relazione alla natura ed alla dimensione del servizio che si intende fornire.

3. L’atto costitutivo, lo statuto o l’acquisto di quote od azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

4. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all’Assemblea dei soci in rappresentanza dell’Ente.

5. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l’andamento delle società di capitali ed a controllare che l’interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell’ambito dell’attività esercitata dalla società.

CAPO III

LA COLLABORAZIONE CON ENTI PUBBLICI

Art. 100
Principi

1. Allo scopo di garantire in modo efficiente e qualificato lo svolgimento delle funzioni e la realizzazione dei propri servizi, delle opere, degli interventi e dei programmi, il Comune indirizza la propria attività amministrativa alla massima collaborazione con altri Enti pubblici secondo le forme previste dalla legge e con le modalità stabilite dal presente Statuto.

Art. 101
Convenzioni

1. Ai sensi dell’art. 30 del T.U. 267/2000, il Consiglio Comunale può deliberare apposite convenzioni con altri Comuni, con la Provincia e con la città metropolitana per l’organizzazione e lo svolgimento, in modo continuativo e coordinato, di funzioni e di servizi determinati.

Art. 102
Consorzi

1. Per la gestione associata di uno o più servizi, il Comune può costituire un consorzio con altri Comuni, con la città metropolitana e con la Provincia, secondo le norme previste per le aziende speciali e salvo quanto stabilito nel presente articolo. Al Consorzio possono partecipare altri enti pubblici, ivi comprese le Comunità Montane, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.

2. A tal fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, lo Statuto del consorzio unitamente ad una convenzione tra gli enti associati che deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 8, 9 e 10 dell’art. 50, e dalla lettera f) del comma 2 dell’art. 42 del T.U 267/2000 e nella quale, tra l’altro, sia previsto l’obbligo della trasmissione agli Enti associati di tutti gli atti fondamentali del consorzio. Lo Statuto deve disciplinare l’organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.

3. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo Statuto per i consorzi ai quali partecipano a mezzo dei rappresentanti legali anche enti diversi da Comuni e Province, l’Assemblea del Consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco o suo delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto.

4. Spetta all’Assemblea eleggere il Presidente ed il Consiglio di amministrazione nonché di adottare gli atti fondamentali previsti dallo Statuto.

5. Ai consorzi che gestiscono attività di cui all’art. 113 bis del T.U. 267/2000 si applicano, per quanto attiene alla finanza, alla contabilità ed al regime fiscale, le norme previste per le aziende speciali.

Art. 103
Accordi di programma

1. Per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedano per la loro completa realizzazione l’azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull’opera, sugli interventi o programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro adempimento connesso.

2. Il Comune è altresì autorizzato ad aderire agli accordi di programma eventualmente promossi da altri soggetti pubblici.

3. Gli accordi conclusivi, di cui al presente articolo, sono approvati con atto formale dal Sindaco.

4. Ad essi si applicano le disposizioni del codice civile in materia di obbligazioni nonché quelle contenute nella legge sui procedimenti amministrativi.

5. L’accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci delle amministrazioni interessate, viene definito in una apposita conferenza la quale provvede altresì all’approvazione formale dell’accordo stesso ai sensi dell’art. 34, comma 4, del T.U. 267/2000.

6. Qualora l’accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l’adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni, a pena di decadenza.

Art. 104
La conferenza di servizi

1. La conferenza di servizi rappresenta per il Comune uno strumento utile per favorire la contestualità delle decisioni mediante l’apporto contemporaneo delle singole amministrazioni che intervengono con piena autonomia e con distinti titoli di competenza.

2. Qualora il Comune ritenga opportuno effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di interesse generale dei cittadini può indire una conferenza di servizi a norma e per gli effetti dell’art. 14 della Legge 07.08.1990 n. 241.

3. La conferenza di servizi può essere indetta anche quando il Comune ritiene opportuno acquisire in modo contestuale intese, pareri, nulla-osta, assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche.

4. Le decisioni della conferenza di servizi sono valide e producono effetti se assunte all’unanimità da tutte le amministrazioni intervenute.

5. Si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione la quale, regolarmente convocata,non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi di competenza ad esprimere validamente la volontà dell’amministrazione stessa.

6. Tale equivalenza di assenso non è ammessa qualora, entro i 20 (venti) giorni successivi alla data della seduta della conferenza, l’amministrazione interessata comunichi il proprio motivato dissenso. Il termine dei 20 (venti) giorni decorre, per la pubblica amministrazione, dalla data di ricevimento della comunicazione del Comune sulle determinazioni adottate dalla conferenza, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.

7. Il Comune potrà sempre definire,attraverso la conferenza di servizi con altre amministrazioni e con Enti interessati, accordi di programma per interventi richiedenti l’azione integrata e coordinata di più soggetti pubblici o per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

Art. 105
La convocazione della conferenza di servizi.

1. La convocazione della conferenza di servizi spetta al Sindaco che vi provvede con avvisi da recapitare a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare almeno trenta giorni pieni prima della data della seduta.

2. Nell’avviso dovrà essere indicato il giorno, l’ora ed il luogo ove la conferenza sarà tenuta. Dovrà anche elencare le amministrazioni pubbliche che sono state convocate.

3. Al Sindaco spetta altresì l’obbligo di allegare all’avviso dì convocazione anche tutta la documentazione necessaria ed occorrente affinché tutti i soggetti, ognuno per le proprie competenze, possano acquisire ogni utile elemento di conoscenza ed esprimere consapevolmente le proprie determinazioni in sede di conferenza.

Art. 106
Vigilanza e controllo sulla gestione dei servizi

1. Il Comune, attraverso il Consiglio Comunale, esercita poteri di indirizzo e di programmazione sugli Enti e sugli organismi incaricati di organizzare e gestire servizi pubblici o di interesse pubblico, sia direttamente che attraverso l’esame e l’approvazione dei loro atti fondamentali.

2. Tale funzione viene esercitata nei modi e nelle forme previsti dalla legge, dai regolamenti o dagli Statuti che disciplinano l’attività degli Enti e degli organismi stessi.

3. Spetta alla Giunta comunale l’azione di vigilanza e di controllo sugli enti, istituzioni, aziende, consorzi e società a partecipazione comunale.

4. I rappresentanti del Comune negli Enti interessati debbono presentare alla Giunta Comunale, alla chiusura dell’esercizio finanziario, una relazione informativa sulla situazione economico-finanziaria degli Enti e sugli obiettivi raggiunti, nonché fornire ogni utile indicazione ed elemento di conoscenza che possa risultare necessario ed opportuno.

5. Il Consiglio Comunale, nella sua autonomia e compatibilmente con le leggi ed i regolamenti, può adottare le proprie determinazioni che dovesse ritenere opportune e convenienti per la comunità.

Art. 107
Personale addetto ai servizi

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale degli enti,istituzioni, consorzi, aziende e società a partecipazione comunale sono regolati dalle leggi e dai contratti collettivi a rilevanza pubblica e privata.

Parte V

L’ORDINAMENTO FINANZIARIO

CAPO I

PATRIMONIO E CONTABILITÀ

Art. 108
Demanio e patrimonio

1. Il Comune ha un proprio demanio ed un proprio patrimonio in conformità alla legge.

2. I terreni soggetti ad usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.

3. L’elenco di tutti i beni comunali è contenuto in un inventario dettagliato diviso in beni mobili e beni immobili. Esso è completo ed aggiornato a norma del regolamento sull’amministrazione del patrimonio.

Art. 109

Beni patrimoniali disponibili

1. I beni appartenenti al patrimonio disponibile del Comune possono essere impiegati ed utilizzati costituendo anche rapporti di diritto privato con soggetti terzi.

Art. 110
I contratti

1. La stipulazione dei contratti dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni dell’art. 192 del T.U. 267/2000 ed in conformità delle prescrizioni del regolamento per la disciplina della procedura contrattuale.

2. Sono di competenza dei Responsabili degli uffici e dei servizi i contratti relativi agli acquisti, alienazioni ed appalti rientranti nell’ordinania amministrazione di gestione corrente così come individuati nel regolamento per la disciplina dei contratti.

3. I contratti redatti in conformità alle determinazioni che li autorizzano diventano impegnativi per il Comune contestualmente alla stipulazione.

Art. 111
Contabilità e bilancio

1. Nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi in materia di finanza pubblica, il Comune ha autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

2. Il Comune è titolare di potestà impositiva autonoma, che esercita attraverso l’applicazione di imposte e tasse e la riscossione di tariffe, corrispettivi e contributi per l’erogazione dei servizi comunali.

3. Entro il mese di dicembre di ciascun anno o nel diverso termine stabilito dalla legge, il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l’anno successivo.

4. Il bilancio è corredato della relazione previsionale e programmatica, redatta per programmi, progetti ed interventi.

5. Entro trenta giorni dall’esecutività del bilancio di previsione, la Giunta approva il piano esecutivo di gestione, attraverso il quale predetermina gli obiettivi ed il livello qualitativo e quantitativo dei servizi e delle prestazioni all’utenza ed assegna ai Responsabili dei servizi la dotazione finanziaria, strumentale e di personale necessaria per l’ordinaria gestione e l’attuazione degli interventi programmati.

6. Nel corso dell’esercizio l’azione amministrativa è strettamente correlata al costante mantenimento dell’equilibrio economico e finanziario ed è soggetta a verifica ed aggiornamenti, in relazione alla realizzazione delle entrate ed all’andamento della spesa.

7. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio finanziario, il conto economico e quello del patrimonio, secondo le disposizioni della legge e del regolamento di contabilità.

8. La Giunta Municipale, entro il trenta giugno di ciascun anno, presenta al Consiglio per l’approvazione il rendiconto della gestione dell’anno precedente, accompagnato da una relazione illustrativa dei risultati della gestione, in rapporto alle risorse economiche conseguite ed agli obiettivi definiti in sede previsionale e programmatica.

9. I contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale saranno resi noti ai cittadini ed agli organismi della partecipazione con adeguati mezzi informativi.

Art. 112
Controllo economico-finanziario

1. Spetta ai dirigenti ed ai funzionari direttivi con responsabilità di area o di settore operativi omogenei l’obbligo di verificare, trimestralmente,la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio, relativi ai servizi ed agli uffici ai quali sono preposti, con gli scopi e con gli indirizzi di politica amministrativa perseguiti dalla amministrazione comunale.

2. A tale fine i dirigenti ed i funzionari direttivi redigono una relazione da presentare al Direttore Generale, se nominato, e all’Assessore competente che risponde dell’indirizzo e del programma di attività dell’area o del settore operativo formulando osservazioni, rilievi e proposte per una migliore e più rispondente azione di gestione.

Art. 113
Controllo di gestione

1. Al fine di verificare lo stato d’attuazione degli obiettivi programmati, nonché l’efficienza, l’efficacia e l’economicità della gestione, è istituito il controllo di gestione, secondo le norme e con le modalità disciplinate nel regolamento di contabilità.

2. Per i servizi gestiti direttamente dall’ente e per quelli eventualmente erogati attraverso le istituzioni, deve essere posto in essere un sistema di rilevazione dei costi e dei ricavi secondo le tecniche della contabilità economica analitica, tenendo conto dell’articolazione organizzativa degli uffici e dei servizi.

3. Per l’esercizio del controllo di gestione il Comune può avvalersi di professionalità esterne all’ente o di società ed organismi specializzati.

4. Nei servizi erogati all’utenza il Comune definisce gli standard qualitativi e quantitativi delle prestazioni e determina indici e parametri idonei a misurare e valutare i risultati conseguiti.

5. Il livello qualitativo e quantitativo dei servizi è periodicamente verificato con gli utenti, attraverso idonee forme di consultazione anche a campione, ed è costantemente adeguato al mutare delle esigenze e della domanda,

Art. 114
Responsabilità degli amministratori, del personale e del tesoriere

1. Per gli amministratori, per il personale del Comune e delle istituzioni per i servizi sociali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

2. Il tesoriere ed ogni altro soggetto che abbia maneggio del pubblico denaro e che sia incaricato della gestione dei beni del Comune, nonché coloro che comunque rientrano negli incarichi attribuiti a tali soggetti devono “rendere il conto” della loro gestione e sono assoggettati alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

3. L’azione di responsabilità nei loro confronti si prescrive nei cinque anni successivi a decorrere dalla data in cui fu commesso il fatto.

4. In ogni caso l’attribuzione della responsabilità nei confronti degli amministratori comunali e delle istituzioni nonché dei dipendenti a qualsiasi titolo intervenuti è puramente personale e non si estende mai agli eredi.

CAPO Il

ORGANO AUSILIARIO DI CONTROLLO

Art. 115
Revisore dei conti

1. Organo ausiliario del Comune è il Revisore dei conti.

2. L’elezione, la durata in carica, nonché le cause di ineleggibilità e di decadenza del Revisore sono regolate dalla legge.

Art. 116
Sostituzione

1. In caso di morte, di rinuncia, di decadenza o di revoca per inadempienza del Revisore, il Consiglio Comunale provvede alla sua sostituzione.

Art. 117
Doveri

1. Il Revisore adempie ai propri doveri in conformità alla legge, al presente Statuto ed al regolamento di contabilità.

Art. 118
Compiti del Revisore

1. Il Revisore, in conformità alla legge e con le modalità stabilite dal presente Statuto e dal regolamento di contabilità, svolge compiti di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.

2. A tal fine il Revisore:

a) esamina tutti gli atti connessi agli adempimenti previsti dalla legge in relazione alla predisposizione annuale dei bilanci preventivi, del controllo di gestione e del rendiconto generale;

b) verifica, ogni bimestre, la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e dei titoli di proprietà del Comune o da esso ricevuti in pegno, cauzione o custodia;

c) redige la relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione, con la quale viene attestata la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, esprimendo rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione;

d) ha diritto ad accedere agli atti e documenti dell’Ente facendone richiesta al segretario ed ai dirigenti competenti e dandone comunicazione al Sindaco;

e) può richiedere altre specifiche notizie afferenti la regolarità contabile e finanziaria al Sindaco, che si avvarrà, nella risposta, del segretario comunale e dei dirigenti o funzionari direttivi competenti;

f) presta assistenza alle sedute del Consiglio Comunale nelle quali vengono esaminati ed approvati i bilanci preventivi, il controllo di gestione ed il rendiconto della gestione;

g) collabora con la funzione di indirizzo e di controllo del Consiglio Comunale che a tale fine può richiedere, con apposita deliberazione, che il Revisore esprima pareri o svolga accertamenti su fatti contabili e finanziari, anche al di fuori dell’esame e delle verifiche di cui alle precedenti lettere a) e b).

Art. 119
Responsabilità

1. Il Revisore deve adempiere ai propri doveri secondo le modalità stabilite dalla legge, è responsabile della verità della sua attestazione e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza per ragioni del suo ufficio.

2. In caso di inadempienza ai doveri di cui al comma che precede, il Revisore è revocato.

3. L’azione di responsabilità contro il Revisore è regolata dalla legge.

Art. 120
Compenso

1. Il compenso del Revisore è determinato da apposita convenzione, in base alle tariffe previste dalla legge o ad accordi tra gli ordini professionali e le rappresentanze degli Enti locali, ovvero a tariffe determinate d’accordo tra le parti.

CAPO III

COMMISSARIAMENTO

Art. 121
Mancata approvazione del bilancio nei termini

1. Qualora nei termini fissati dal decreto legislativo 267/2000 non sia stato predisposto dalla giunta lo schema del bilancio di previsione e, comunque, il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema predetto, predisposto dalla Giunta, si procede al commissariamento, come segue.

2. Il Segretario comunale attesta con propria nota, da comunicare al Sindaco, che sono trascorsi i termini di cui sopra e che occorre procedere al commissariamento.

3. Il Sindaco, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, convoca entro 48 ore lavorative la Giunta comunale, per nominare il Commissario per la predisposizione dello schema e per l’approvazione del bilancio, nell’ipotesi di cui all’articolo 141, comma 2, del decreto legislativo 267/2000, scegliendo tra il difensore civico provinciale, segretari comunali o dirigenti o funzionari amministrativi in quiescenza, avvocati o commercialisti di comprovata competenza in campo amministrativo e degli enti locali in particolare, revisori dei conti che abbiano svolto almeno un incarico triennale completo presso enti locali, docenti universitari delle materie del diritto amministrativo o degli enti locali, segretari provinciali o dirigenti amministrativi di amministrazioni pubbliche non comunali di comprovata esperienza e competenza nel diritto amministrativo e degli enti locali. Qualora l’incarico sia conferito a dipendenti di amministrazioni pubbliche, se remunerato, si applicano le disposizioni in materia di autorizzazione allo svolgimento di incarichi di cui all’art. 53 del decreto legislativo 165/2001 e ai contratti collettivi di lavoro.

4. Qualora il Sindaco non provveda a convocare la Giunta nei termini di cui sopra, o la Giunta non provveda a nominare il Commissario, il Segretario comunale informa dell’accaduto il Prefetto, perché provveda a nominare il Commissario.

5. Il Commissario, nel caso che la Giunta non abbia formulato lo schema di bilancio di previsione nei termini, lo predispone d’ufficio entro dieci giorni dalla nomina.

6. Una volta adottato lo schema di bilancio, il Commissario nei successivi cinque giorni invia a ciascun Consigliere, con lettera notificata in forma amministrativa, l’avviso di convocazione della seduta, con l’avvertenza che i Consiglieri possono accedere alla documentazione depositata presso la segreteria, assegnando un termine non superiore a 20 giorni per l’approvazione del bilancio. Non si applicano i termini previsti dal regolamento sul funzionamento del consiglio e dal regolamento di contabilità per l’approvazione del bilancio di previsione secondo le procedure ordinarie.

7. Qualora il Consiglio non approvi il bilancio entro il termine assegnato dal Commissario, questo provvede direttamente entro le successive 48 ore lavorative ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente dell’avvenuto il Prefetto, perché avvii la procedura di scioglimento del consiglio, ai sensi dell’articolo 141, comma 2, del decreto legislativo 267/2000.

Parte VI

ATTIVITA’ REGOLAMENTARE - REVISIONE DELLO STATUTO - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO I

ATTIVITA’ REGOLAMENTARE

Art. 122
Ambito di applicazione dei regolamenti

1. I regolamenti adottati a norma e per gli effetti dell’art. 7 del T.U 267/2000 sono soggetti alle seguenti limitazioni:

a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi e con il presente Statuto;

b) la loro efficacia è limitata all’ambito territoriale del Comune;

c) le disposizioni contenute devono essere di carattere generale e non particolare;

d) non possono avere efficacia retroattiva;

e) possono essere revocati o modificati solo da regolamenti o da norme regolamentari successivi per espressa dichiarazione del Consiglio Comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni adottate e le precedenti o perché il nuovo regolamento regola l’intera materia , già disciplinata dal regolamento precedente.

Art. 123
Procedimento di formazione dei regolamenti

1. L’iniziativa per l’adozione dei regolamenti spetta a ciascun Consigliere Comunale, alla Giunta Comunale, ai cittadini delle frazioni o delle borgate, intervenendo nei modi e nelle forme stabiliti dal presente Statuto.

2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera a) del T.U. 267/2000, fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta comunale dalla legge o dal presente Statuto.

3. I regolamenti sono pubblicati all’Albo pretorio del Comune:

a) dopo l’adozione della delibera approvativa con le modalità stabilite dall’art. 124, comma 1, del T.U. 267/2000;

b) successivamente, per ulteriori quindici giorni dopo che il provvedimento sia divenuto esecutivo ed abbia ottenuto le necessarie eventuali approvazioni ed omologazione.

Art. 124
Pari opportunità

1. I regolamenti comunali di organizzazione e, in specie, quello previsto dall’art. 89 co. 1 del T.U. 267/2000, assicurano a tutti i dipendenti, prescindendo dal sesso, pari dignità di lavoro, di retribuzione, di avanzamento retributivo e di carriera, favorendo anche mediante una diversificata organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l’equilibrio fra responsabilità familiari e professionali.

CAPO IL

APPROVAZIONE E REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 125
Deliberazione dello Statuto

1. Lo Statuto del Comune è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati: qualora la maggioranza non sia raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte successive il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’Albo Pretorio del Comune.

3. Appena esecutivo, il Comune invia lo Statuto alla Regione per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale

4. Contestualmente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, lo Statuto è trasmesso al Ministero dell’Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

Art. 126
Revisione dello Statuto

1. La revisione o le modifiche dello Statuto sono approvate con delibera del Consiglio comunale con le stesse modalità e procedure, a condizione che sia trascorso almeno un anno dall’entrata in vigore dell’atto primario o dall’ultima modifica o revisione operata.

2. Ogni iniziativa di revisione o modifica dello Statuto respinta dal Consiglio comunale non può essere riproposta se non è decorso un anno dalla data della delibera di rigetto.

3. La delibera di abrogazione totale o parziale di norme fondamentali ed essenziali dello Statuto non è valida e pertanto è da ritenersi nulla se non seguita, nella stessa seduta, dalla deliberazione di approvazione di nuove norme statutarie che sostituiscano quelle abrogate.

4. Il provvedimento abrogativo dello Statuto o di parte dello Statuto ha efficacia ad ogni effetto dalla data di entrata in vigore del nuovo Statuto o da quando il provvedimento modificativo diviene operante.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 127
Efficacia dello Statuto

1. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’Albo Pretorio Comunale.