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Bollettino Ufficiale n. 48 del 27 / 11 / 2003
Codice 24
D.D. 13 ottobre 2003, n. 284
Comune di Gravellona Toce (VCO). - Ridefinizione dellarea di salvaguardia di quattro pozzi che alimentano lacquedotto comunale, ubicati in Via Martiri, Via Garibaldi, Via Villette e Via XX Settembre. Articolo 21 del Decreto Legislativo n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
Le aree di salvaguardia dei quattro pozzi che alimentano lacquedotto comunale di Gravellona Toce (VCO) ubicati in via Martiri, via Garibaldi, via Villette e via XX Settembre sono ridefinite come risulta nelle tavole 4a, 4b, 4c e 4d, in scala 1:2.000, allegate alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
La ridefinizione delle aree di salvaguardia in argomento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone di seguito indicato:
- pozzo 1, ubicato in via Martiri - Prato Fiore, 9,5 l/s;
- pozzo 2, ubicato in via Garibaldi, 12,5 l/s;
- pozzo 3, ubicato in via Villette, 14 l/s;
- pozzo 4, ubicato in via XX Settembre, 16 l/s.
Nelle zone di rispetto ristretta ed allargata, sono vietati gli insediamenti e le attività di cui allart. 21, comma 5, del Decreto Legislativo n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni.
A norma dellart. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni, sono disciplinate le seguenti strutture ed attività:
- allinterno dellarea di salvaguardia è vietato linsediamento di nuove attività produttive ed artigianali; per quanto riguarda le attività eventualmente esistenti i Comuni di Gravellona Toce e di Casale Corte Cerro dovranno adeguare il proprio mutamento urbanistico con una specifica normativa tecnica di attuazione che disciplini gli interventi edilizi consentiti al fine di favorire la riduzione del potenziale carico inquinante;
- allinterno della zona di rispetto ristretta è vietato linsediamento di nuovi fabbricati, a qualsiasi uso destinati; sugli eventuali fabbricati preesistenti, regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni urbanistiche ed edilizie di legge, la medesima normativa tecnica di attuazione potrà consentire solo gli interventi edilizi di recupero funzionale e di adeguamento igenico-sanitario, fermi restando i divieti di cui allarticolo 21, comma 5, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
- allinterno della zona di rispetto allargata è consentita la realizzazione di fognature a condizione che siano adottati accorgimenti tecnici in grado di evitare la diffusione nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite della rete fognaria; le soluzioni tecniche adottate dovranno essere comunicate allAgenzia Regionale per la Protezione Ambientale territorialmente competente;
- allinterno delle zone di rispetto ristretta ed allargata le attività agricole sono ammesse esclusivamente nel pieno rispetto delle condizioni stabilite alle lettre c), n), del comma 5, dellart. 21, del Decreto Legislativo n. 152/1999, e, in ogni caso, in conformità del Codice di Buona Pratica Agricola, approvato con il D.M. 19 aprile 1999. In tal caso il conduttore del fondo comunica al Dipartimento dellA.R.P.A. competente per territorio e ai Comuni di Gravellona Toce e di Casale Corte Cerro, il programma delle attività agrarie che intende attuare;
- qualunque altro intervento che non rientri fra quelli espressamente vietati allart. 21 del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni, dovrà essere soggetto al preventivo nulla osta del Dipartimento dellAgenzia Regionale per la Protezione Ambientale e del Dipartimento di Prevenzione dellAzienda Sanitaria Locale territorialmente competenti.
Il Comune di Gravellona Toce, dintesa con il competente Dipartimento dellAgenzia Regionale per la Protezione Ambientale, con il Dipartimento di Prevenzione dellAzienda Sanitaria Locale e con il Comune di Casale Corte Cerro, al fine di prevenire e ridurre i rischi di compromissione delle risorse idriche captate dai pozzi dovrà:
- provvedere alla sistemazione delle zone di tutela assoluta, in conformità alle disposizioni dellarticolo 21, comma 4, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
- procedere allinterno delle aree di salvaguardia alla verifica degli eventuali scarichi delle acque reflue domestiche, o a questi assimmilabili, a norma delle disposizioni di cui alla Legge regionale 26 marzo 1990 n. 13, disponendone ove possibile lallacciamento alla rete fognaria, ai sensi dellarticolo 8 della medesima legge regionale, o allallontanamento delle aree di salvaguardia;
- provvedere alla verifica ed alla messa in sicurezza dei tratti di fognatura che ricadono nelle zone di rispetto ristretta ed allargata dei pozzi e allallacciamento dei fabbricati eventualmente non ancora collegati alla rete fognaria esistenti allinterno delle zone di rispetto ristretta ed allargata;
- nellambito dei programmi comunali di completamento delle reti fognarie, provvedere prioritariamente da estendere la rete fognaria alle abitazioni che ne sono sprovviste, ubicate allinterno e ai margini delle aree di salvaguardia;
- procedere alla verifica e messa in sicurezza dei centri di rischio esistenti allinterno delle aree di salvaguardia, con particolare riguardo alle attività industriali e agricole segnalate dallARPA;
- assicurarsi che le attività agricole, interessatni le aree di salvaguardia, siano condotte in conformità al programma delle attività agrarie, a norme delle disposizioni di legge sopra indicate;
- nellambito dei controlli analitici di cui al D.P.R. n. 236/1988 e al D.Lgs. n. 31/2001 e successive modifiche ed integrazioni, effettuare una sistematica verifica della qualità delle acque di falda in attivo ai pozzi, predisponendo un programma di controllo; tale programma dovrà essere comunicato allARPA e allASL.
In attesa delladeguamento della normativa tecnica dattuazione dello strumento urbanistico, i Comuni di Gravellona Toce e di Casale Corte Cerro dovranno emanare apposite ordinanze ed adottare ogni altro provvedimento di competenza ai fini del recepimento e della notifica dei vincoli vigenti allinterno delle zone di rispetto ristretta ed allargata.
In relazixone ai risultati dei periodici controlli analitici, da effettuarsi ai sensi degli articoli 10, 11, 12, 13, e 14, del D.P.R. n. 236/88e del D.Lgs. n. 31/2001 e successive modifiche ed integrazioni, lo stesso Comune di Gravellona Toce è inoltre tenuto a adottare i conseguenti provvedimenti per la protezionxe dele acque destinate al consumo umano e per la tutela della salute pubblica, dandone adeguata informazione alla popolazione interessata.
Copia del presente provvedimento sarà trasmesso ai competenti uffici dellAmministrazione provinciale del Verbano Cusio Ossola per gli adempimenti in ordine alla concessione duso delle acque.
Il Direttore regionale
Salvatore De Giorgio