Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 48 del 27 / 11 / 2003

Codice 24
D.D. 13 ottobre 2003, n. 284

Comune di Gravellona Toce (VCO). - Ridefinizione dell’area di salvaguardia di quattro pozzi che alimentano l’acquedotto comunale, ubicati in Via Martiri, Via Garibaldi, Via Villette e Via XX Settembre. Articolo 21 del Decreto Legislativo n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

Le aree di salvaguardia dei quattro pozzi che alimentano l’acquedotto comunale di Gravellona Toce (VCO) ubicati in via Martiri, via Garibaldi, via Villette e via XX Settembre sono ridefinite come risulta nelle tavole 4a, 4b, 4c e 4d, in scala 1:2.000, allegate alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.

La ridefinizione delle aree di salvaguardia in argomento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone di seguito indicato:

- pozzo 1, ubicato in via Martiri - Prato Fiore, 9,5 l/s;

- pozzo 2, ubicato in via Garibaldi, 12,5 l/s;

- pozzo 3, ubicato in via Villette, 14 l/s;

- pozzo 4, ubicato in via XX Settembre, 16 l/s.

Nelle zone di rispetto ristretta ed allargata, sono vietati gli insediamenti e le attività di cui all’art. 21, comma 5, del Decreto Legislativo n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

A norma dell’art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni, sono disciplinate le seguenti strutture ed attività:

- all’interno dell’area di salvaguardia è vietato l’insediamento di nuove attività produttive ed artigianali; per quanto riguarda le attività eventualmente esistenti i Comuni di Gravellona Toce e di Casale Corte Cerro dovranno adeguare il proprio mutamento urbanistico con una specifica normativa tecnica di attuazione che disciplini gli interventi edilizi consentiti al fine di favorire la riduzione del potenziale carico inquinante;

- all’interno della zona di rispetto ristretta è vietato l’insediamento di nuovi fabbricati, a qualsiasi uso destinati; sugli eventuali fabbricati preesistenti, regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni urbanistiche ed edilizie di legge, la medesima normativa tecnica di attuazione potrà consentire solo gli interventi edilizi di recupero funzionale e di adeguamento igenico-sanitario, fermi restando i divieti di cui all’articolo 21, comma 5, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni;

- all’interno della zona di rispetto allargata è consentita la realizzazione di fognature a condizione che siano adottati accorgimenti tecnici in grado di evitare la diffusione nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite della rete fognaria; le soluzioni tecniche adottate dovranno essere comunicate all’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale territorialmente competente;

- all’interno delle zone di rispetto ristretta ed allargata le attività agricole sono ammesse esclusivamente nel pieno rispetto delle condizioni stabilite alle lettre c), n), del comma 5, dell’art. 21, del Decreto Legislativo n. 152/1999, e, in ogni caso, in conformità del Codice di Buona Pratica Agricola, approvato con il D.M. 19 aprile 1999. In tal caso il conduttore del fondo comunica al Dipartimento dell’A.R.P.A. competente per territorio e ai Comuni di Gravellona Toce e di Casale Corte Cerro, il programma delle attività agrarie che intende attuare;

- qualunque altro intervento che non rientri fra quelli espressamente vietati all’art. 21 del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni, dovrà essere soggetto al preventivo nulla osta del Dipartimento dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale e del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale territorialmente competenti.

Il Comune di Gravellona Toce, d’intesa con il competente Dipartimento dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, con il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Locale e con il Comune di Casale Corte Cerro, al fine di prevenire e ridurre i rischi di compromissione delle risorse idriche captate dai pozzi dovrà:

- provvedere alla sistemazione delle zone di tutela assoluta, in conformità alle disposizioni dell’articolo 21, comma 4, del D.Lgs. n. 152/1999 e successive modifiche ed integrazioni;

- procedere all’interno delle aree di salvaguardia alla verifica degli eventuali scarichi delle acque reflue domestiche, o a questi assimmilabili, a norma delle disposizioni di cui alla Legge regionale 26 marzo 1990 n. 13, disponendone ove possibile l’allacciamento alla rete fognaria, ai sensi dell’articolo 8 della medesima legge regionale, o all’allontanamento delle aree di salvaguardia;

- provvedere alla verifica ed alla messa in sicurezza dei tratti di fognatura che ricadono nelle zone di rispetto ristretta ed allargata dei pozzi e all’allacciamento dei fabbricati eventualmente non ancora collegati alla rete fognaria esistenti all’interno delle zone di rispetto ristretta ed allargata;

- nell’ambito dei programmi comunali di completamento delle reti fognarie, provvedere prioritariamente da estendere la rete fognaria alle abitazioni che ne sono sprovviste, ubicate all’interno e ai margini delle aree di salvaguardia;

- procedere alla verifica e messa in sicurezza dei centri di rischio esistenti all’interno delle aree di salvaguardia, con particolare riguardo alle attività industriali e agricole segnalate dall’ARPA;

- assicurarsi che le attività agricole, interessatni le aree di salvaguardia, siano condotte in conformità al programma delle attività agrarie, a norme delle disposizioni di legge sopra indicate;

- nell’ambito dei controlli analitici di cui al D.P.R. n. 236/1988 e al D.Lgs. n. 31/2001 e successive modifiche ed integrazioni, effettuare una sistematica verifica della qualità delle acque di falda in attivo ai pozzi, predisponendo un programma di controllo; tale programma dovrà essere comunicato all’ARPA e all’ASL.

In attesa dell’adeguamento della normativa tecnica d’attuazione dello strumento urbanistico, i Comuni di Gravellona Toce e di Casale Corte Cerro dovranno emanare apposite ordinanze ed adottare ogni altro provvedimento di competenza ai fini del recepimento e della notifica dei vincoli vigenti all’interno delle zone di rispetto ristretta ed allargata.

In relazixone ai risultati dei periodici controlli analitici, da effettuarsi ai sensi degli articoli 10, 11, 12, 13, e 14, del D.P.R. n. 236/88e del D.Lgs. n. 31/2001 e successive modifiche ed integrazioni, lo stesso Comune di Gravellona Toce è inoltre tenuto a adottare i conseguenti provvedimenti per la protezionxe dele acque destinate al consumo umano e per la tutela della salute pubblica, dandone adeguata informazione alla popolazione interessata.

Copia del presente provvedimento sarà trasmesso ai competenti uffici dell’Amministrazione provinciale del Verbano Cusio Ossola per gli adempimenti in ordine alla concessione d’uso delle acque.

Il Direttore regionale
Salvatore De Giorgio