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Bollettino Ufficiale n. 48 del 27 / 11 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 3 novembre 2003, n. 56-10872

D.G.R. n. 55-1769 del 18.12.2000. Art. 119 D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 Codice della strada - Gabinetti medici - Integrazione

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

1. di stabilire che l’Albo dei medici che effettuano l’accertamento per l’idoneità alla guida di veicoli, previsto dall’art. 103, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 30.3.1998 n. 112, deve essere tenuto presso ogni A.S.L., a cura della Struttura Complessa di Medicina Legale.

Qualora un medico eserciti sul territorio di più Aziende Sanitarie deve essere inserito in ciascun Albo locale.

2. di integrare il punto 6) della D.G.R n. 55-1769 del 18. 12.2000 :

“La verifica del possesso dei requisiti e la vigilanza sui locali, ove si svolge l’attività di rilascio di certificati di idoneità alla guida di autoveicoli, deve essere effettuata dalla Commissione di Vigilanza per i presidi sanitari, integrata con il Direttore della Struttura Complessa di Medicina Legale, o medico suo delegato.

Non possono far parte della Commissione di vigilanza i medici che svolgono in extramoenia attività di rilascio di certificati di idoneità alla guida".

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)