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Bollettino Ufficiale n. 48 del 27 / 11 / 2003
Deliberazione della Giunta Regionale 17 novembre 2003 n. 61-11017
Prime disposizioni in applicazione dellOrdinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20/03/03 Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi ...
delibera
1) di recepire la classificazione sismica per ciascun comune della Regione Piemonte come individuata nellallegato A dellordinanza P.C.M. n. 3274/03 e riportata nellallegato 1 della presente deliberazione;
2) di non introdurre, per la zona 4, lobbligo della progettazione antisismica, ad esclusione di alcune tipologie di edifici e costruzioni rientranti tra quelli di interesse strategico di nuova costruzione che verranno individuati con successivo atto deliberativo, come previsto dallart. 2, comma 4 dellOrdinanza P.C.M. n. 3274/03;
3) di non introdurre, per la zona 4, lobbligo del rispetto dellart. 89 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, fatta salva la permanenza dellobbligo relativamente agli abitati da consolidare;
4) di continuare ad applicare, nelle more della ridefinizione normativa dellintera materia, le procedure di deposito, di controllo e di autorizzazione, previste dalla L.R. 19/85 e D.G.R. n. 49-42336 del 21/3/1985, così come risultanti a seguito dellentrata in vigore della legge regionale 28/2002 ed oggetto della ricognizione operata dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 37-8397 del 10/02/2003, sia per le costruzioni che per gli strumenti urbanistici dei comuni appartenenti alla zona 2, cioè nei 41 comuni già classificati ai sensi del D.M. 4/02/1982;
5) di definire, nelle more della ridefinizione normativa dellintera materia, per i comuni classificati in zona 3, le seguenti procedure:
- i progetti delle nuove costruzioni private (compresi gli interventi sulle costruzioni esistenti), devono essere depositati ai sensi dellart. 93 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380, presso lo sportello unico delledilizia, ove costituito, ovvero presso i comuni competenti per territorio;
- per i progetti di cui al punto precedente si applica il controllo a campione da effettuarsi secondo le procedure previste dallart. 3 della L.R. 19/85 come risultanti a seguito della legge regionale 28/2002 e con modalità definite nelle relative deliberazioni attuative. Lo sportello unico per ledilizia o i comuni singoli per i casi in cui lo sportello unico non sia operante sono altresì tenuti a comunicare trimestralmente alla Direzione OO.PP. lelenco dei progetti presentati;
- i progetti degli edifici pubblici sono sottoposti ad autorizzazione ai sensi dellArt. 94 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e sono depositati presso la provincia competente per territorio, la quale rilascia l autorizzazione di cui sopra per gli effetti dellart. 2 della L.R. 28/02;
6) di precisare che nella zona 3, gli strumenti urbanistici generali e loro varianti strutturali nonché gli strumenti urbanistici esecutivi sono tenuti al rispetto dellart. 89 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380, secondo le modalità stabilite dalla L.R. 19/85 e relativa D.G.R. n. 2 -19274 del 8/03/1988 così come aggiornate con la L.R. 28/02 e la relativa D.G.R. n. 37-8397 del 10/02/2003. Gli strumenti urbanistici generali già approvati alla data di entrata in vigore delle disposizioni fissate dalla presente deliberazione e adeguati alla Circolare regionale 7LAP/1996, sono da considerarsi conformi ai disposti dellart. 89 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380; per tali strumenti urbanistici la conformità a detto art. 89 è considerata estesa ai relativi strumenti urbanistici esecutivi approvati;
7) di stabilire che nei comuni colpiti dal sisma del 21 Agosto 2000, nonché in quelli colpiti dal sisma dell11 Aprile 2003, di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 45 del 20 Maggio 2003, ai fini del completamento degli interventi di ricostruzione, si applica la normativa tecnica previgente allOrdinanza P.C.M. n. 3274/03;
8) di demandare ad apposite circolari P.G.R. lulteriore definizione tecnica e procedurale relativa a quanto sopra deliberato;
9) di stabilire che le disposizioni di cui alla presente deliberazione entrano in vigore a partire dal 1° Gennaio 2004.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dellart. 65 dello Statuto e dellart. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)