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Bollettino Ufficiale n. 48 del 27 / 11 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 17 novembre 2003 n. 61-11017

Prime disposizioni in applicazione dell’Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20/03/03 “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

1) di recepire la classificazione sismica per ciascun comune della Regione Piemonte come individuata nell’allegato A dell’ordinanza P.C.M. n. 3274/03 e riportata nell’allegato 1 della presente deliberazione;

2) di non introdurre, per la zona 4, l’obbligo della progettazione antisismica, ad esclusione di alcune tipologie di edifici e costruzioni rientranti tra quelli di interesse strategico di nuova costruzione che verranno individuati con successivo atto deliberativo, come previsto dall’art. 2, comma 4 dell’Ordinanza P.C.M. n. 3274/03;

3) di non introdurre, per la zona 4, l’obbligo del rispetto dell’art. 89 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, fatta salva la permanenza dell’obbligo relativamente agli abitati da consolidare;

4) di continuare ad applicare, nelle more della ridefinizione normativa dell’intera materia, le procedure di deposito, di controllo e di autorizzazione, previste dalla L.R. 19/85 e D.G.R. n. 49-42336 del 21/3/1985, così come risultanti a seguito dell’entrata in vigore della legge regionale 28/2002 ed oggetto della ricognizione operata dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 37-8397 del 10/02/2003, sia per le costruzioni che per gli strumenti urbanistici dei comuni appartenenti alla zona 2, cioè nei 41 comuni già classificati ai sensi del D.M. 4/02/1982;

5) di definire, nelle more della ridefinizione normativa dell’intera materia, per i comuni classificati in zona 3, le seguenti procedure:

- i progetti delle nuove costruzioni private (compresi gli interventi sulle costruzioni esistenti), devono essere depositati ai sensi dell’art. 93 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380, presso lo sportello unico dell’edilizia, ove costituito, ovvero presso i comuni competenti per territorio;

- per i progetti di cui al punto precedente si applica il controllo a campione da effettuarsi secondo le procedure previste dall’art. 3 della L.R. 19/85 come risultanti a seguito della legge regionale 28/2002 e con modalità definite nelle relative deliberazioni attuative. Lo sportello unico per l’edilizia o i comuni singoli per i casi in cui lo sportello unico non sia operante sono altresì tenuti a comunicare trimestralmente alla Direzione OO.PP. l’elenco dei progetti presentati;

- i progetti degli edifici pubblici sono sottoposti ad autorizzazione ai sensi dell’Art. 94 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e sono depositati presso la provincia competente per territorio, la quale rilascia l’ autorizzazione di cui sopra per gli effetti dell’art. 2 della L.R. 28/02;

6) di precisare che nella zona 3, gli strumenti urbanistici generali e loro varianti strutturali nonché gli strumenti urbanistici esecutivi sono tenuti al rispetto dell’art. 89 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380, secondo le modalità stabilite dalla L.R. 19/85 e relativa D.G.R. n. 2 -19274 del 8/03/1988 così come aggiornate con la L.R. 28/02 e la relativa D.G.R. n. 37-8397 del 10/02/2003. Gli strumenti urbanistici generali già approvati alla data di entrata in vigore delle disposizioni fissate dalla presente deliberazione e adeguati alla Circolare regionale 7LAP/1996, sono da considerarsi conformi ai disposti dell’art. 89 del D.P.R. 06/06/2001 n. 380; per tali strumenti urbanistici la conformità a detto art. 89 è considerata estesa ai relativi strumenti urbanistici esecutivi approvati;

7) di stabilire che nei comuni colpiti dal sisma del 21 Agosto 2000, nonché in quelli colpiti dal sisma dell’11 Aprile 2003, di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 45 del 20 Maggio 2003, ai fini del completamento degli interventi di ricostruzione, si applica la normativa tecnica previgente all’Ordinanza P.C.M. n. 3274/03;

8) di demandare ad apposite circolari P.G.R. l’ulteriore definizione tecnica e procedurale relativa a quanto sopra deliberato;

9) di stabilire che le disposizioni di cui alla presente deliberazione entrano in vigore a partire dal 1° Gennaio 2004.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato