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Bollettino Ufficiale n. 48 del 27 / 11 / 2003

Codice 25.4
D.D. 15 ottobre 2003, n. 1583

Autorizzazione ed approvazione progetto lavori di ripristino difesa spondale a valle del ponte di Variana in s.p. sx Torrente Spinti nel Comune di Grondona. Importo Euro 25.000,00=

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di approvare ed autorizzare il progetto dei lavori di ripristino difesa spondale a valle del ponte di Variana in S.P. sx Torrente Spinti nel Comune di Grondona, importo Euro 25.000,00= in forma definitiva, demandando le procedure relative al piano di sicurezza connesse al progetto esecutivo, alle seguenti prescrizioni:

- In caso di realizzazione di piste o accesso che si rendessero necessarie, le stesse dovranno essere prontamente ripristinate a fine lavori, come indicato nel parere espresso dal Corpo Forestale dello Stato di Alessandria con nota n. 6817Pos. IIIº 3/16 del 11/09/2003.

- Il Settore Gestione Beni Ambientali con nota n. 21733/19/19.6 del 10/09/2003, esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 151 del T.U. beni Culturali ed Ambientali, D.Lgs. n. 490/99; demanda all’Autorità Comunale, nell’ambito della procedura di rilascio della concessione edilizia, garantire che l’intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti. Compete inoltre all’Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull’area oggetto dell’intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni (regionali o comunali attraverso la sub-delega), che lo stesso sia stato realizzato correttamente procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall’art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989 n. 20. Compete all’Autorità comunale garantire il rispetto dell’intervento con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti. Si ricorda inoltre che ai sensi dell’art. 10 comma 4 della L.R. nº 20/89, l’autorizzazione rilasciata, per l’intervento in oggetto, vale per un periodo di 5 anni, trascorso il quale, l’esecuzione dei lavori progettati e non ancora eseguiti deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.

- Accertare la proprietà della scogliera esistente per un eventuale riutilizzo;

- Prevedere il risvolto della scogliera nel tratto terminale;

- Venga prodotta l’analisi della voce a corpo nº 4 e riformulata quella al nº 1;

- Il 4% degli oneri da non assoggettare a ribasso rientrano nel 13% delle spese generali;

- Il materiale in esubero della risagomatura venga allontanato dall’alveo e da zone interessate da esondazione nonchè venga attivata la procedura di pagamento del canone in caso di asportazione del materiale;

- All’art. 4 del Capitolato speciale d’appalto rivedere la categoria delle opere;

- Adeguare l’art. 20 del Capitolato speciale d’appalto all’art. 17 del D.P.R. nº 554/99;

- Eliminare dal Capitolato speciale d’appalto gli articoli delle lavorazioni non ricomprese nel progetto (dal 43 al 47) ed aggiungere gli articoli relativi alle specifiche di lavorazione e di misurazione degli scavi e scogliere;

- Eliminare dal Capitolato speciale d’appalto l’allegato A.

1. Di autorizzare l’esecuzione dei lavori di cui sopra ai sensi del R.D. n. 523/1904, del D.Lgs. n. 490/99 e della L.R. 45/1984.

2. Di dichiarare i lavori in oggetto di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili.

Il Dirigente responsabile
Mauro Forno