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Bollettino Ufficiale n. 48 del 27 / 11 / 2003

Codice 25.4
D.D. 15 ottobre 2003, n. 1582

Autorizzazione ed approvazione progetto lavori di difesa spondale, disalveo e decespugliamento Torrente Ossona - cimitero comunale nel Comune di Villaromagnano. Importo Euro 15.000,00=

(omissis)

IL DIRIGENTE

(omissis)

determina

Di approvare ed autorizzare il progetto dei lavori di difesa spondale disalveo e decespugliamento Torrente Ossona - cimitero comunale nel Comune di Villaromagnano, importo Euro 15.000,00= in forma definitiva, demandando le procedure relative al piano di sicurezza connesse al progetto esecutivo, alle seguenti prescrizioni:

- In caso di realizzazione di piste o accesso che si rendessero necessarie, le stesse dovranno essere prontamente ripristinate a fine lavori, come indicato nel parere espresso dal Corpo Forestale dello Stato di Alessandria con nota n. 6817Pos. IIIº 3/16 del 11/09/2003.

- Il Settore Gestione Beni Ambientali con nota n. 21733/19/19.6 del 10/09/2003, esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 151 del T.U. beni Culturali ed Ambientali, D.Lgs. n. 490/99 a condizione che l’intasamento in calcestruzzo previsto per i massi destinati a difesa spondale, sia arretrato rispetto al fine del parametro esterno dell’opera; demanda all’Autorità Comunale, nell’ambito della procedura di rilascio della concessione edilizia, garantire che l’intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti. Compete inoltre all’Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull’area oggetto dell’intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni (regionali o comunali attraverso la sub-delega), che lo stesso sia stato realizzato correttamente procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall’art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989 n. 20. Compete all’Autorità comunale garantire il rispetto dell’intervento con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti. Si ricorda inoltre che ai sensi dell’art. 10 comma 4 della L.R. nº 20/89, l’autorizzazione rilasciata, per l’intervento in oggetto, vale per un periodo di 5 anni, trascorso il quale, l’esecuzione dei lavori progettati e non ancora eseguiti deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.

- Gli atti progettuali devono riportare il titolo del finanziamento.

- Verificare allo scalzamento la fondazione della scogliera e prevede un immorsamento mediante risvolto delle estremità.

- Non dovrà essere modificata l’altimetria delle sponde rispetto all’attuale piano campagna.

- Adeguare l’art. 1.2 del capitolato speciale d’appalto all’art. 45 comma 6 del D.P.R. nº 544/99 e correggere l’importo di lavori.

- Adeguare l’art. 4.2 del Capitolato speciale d’appalto all’art. 110 del D.P.R. nº 554/99.

- Adeguare l’art. 4.5 del Capitolato speciale d’appalto all’art. 30 comma 2 della Legge nº 109/94 s.m.i..

- L’art. 2.3 dovrà riprendere le stesse caratteristiche dimensionali indicate nella relativa voce di elenco prezzi.

- Adeguare la penale, per ritardo ultimazione lavori, all’art. 117 del D.P.R. nº 554/99.

1. Di autorizzare l’esecuzione dei lavori di cui sopra ai sensi del R.D. n. 523/1904, del D.Lgs. n. 490/99 e della L.R. 45/1984.

2. Di dichiarare i lavori in oggetto di pubblica utilità, nonchè urgenti ed indifferibili.

Il Dirigente responsabile
Mauro Forno