Torna al Sommario Indice Sistematico
Bollettino Ufficiale n. 48 del 27 / 11 / 2003
Codice 25.5
D.D. 3 ottobre 2003, n. 1516
Autorizzazione idraulica n. 1156 per lavori di manutenzione idraulica dei rii Tagliaferro, inscritto nellelenco delle acque pubbliche della provincia di Asti (R.D. del 4 novembre 1938) al numero 94 e Valberruti, non iscritto nellelenco delle acque pubbliche. Legge regionale nº 54/75 - Comune di Portacomaro (AT). Richiesta di variante. Richiedente: Comune di Portacomaro (AT)
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
Di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Portacomaro residente in piazza Roggero nº 7, Portacomaro (Provincia di Asti), ad eseguire la variante alle opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei disegni allegati allistanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente allosservanza delle seguenti condizioni:
1. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dellopera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dallalveo;
2. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dallesecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola darte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
3. durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso dacqua;
4. il committente dellopera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, linizio e lultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonchè il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
5. lautorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà lAmministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.
Il Dirigente responsabile
Giovanni Ercole