Torna al Sommario Indice Sistematico

Bollettino Ufficiale n. 48 del 27 / 11 / 2003

Deliberazione della Giunta Regionale 3 novembre 2003, n. 37-10855

Modifiche ed integrazioni delle disposizioni attuative degli artt. 3, 6 e 11 della L.R. 10/2002 (T. U. delle leggi regionali in materia di raccolta, coltivazione, conservazione e commercializzazione dei tartufi) approvate con D.G.R. n. 74-6818 del 29 luglio 2002. Disposizioni in materia di revisione dei riconoscimenti di tartufaia già concessi dalla Regione Piemonte ai Consorzi di cui all’art. 4 della L.R. 10/2002

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi ...

delibera

sulla base delle motivazioni espresse in premessa,

ferma restando ogni altra statuizione contenuta nel provvedimento, in particolare quanto alla data di decorrenza dell’esercizio delle funzioni trasferite alle amministrazioni provinciali,

- di modificare e integrare le disposizioni attuative degli artt. 3, 6 e 11 della l.r. 10/2002 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di raccolta, coltivazione, conservazione e commercializzazione dei tartufi) approvate con la D.G.R. n. 74 - 6818 del 29 luglio 2002, sostituendo il paragrafo “1. Disposizioni attuative dell’articolo 3 della l.r. 10/2002 (Riconoscimento tartufaie)” con il paragrafo “1. Disposizioni attuative dell’articolo 3 della l.r. 10/2002 (Riconoscimento tartufaie)” contenuto in allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante;

- di stabilire che le norme così modificate hanno valore cogente per i Settori della Direzione Economia Montana e Foreste, istituzionalmente competente relativamente all’applicazione della L.r. 10/2002 e della normativa in materia di tartuficoltura, valendo invece quali disposizioni di indirizzo per le Amministrazioni provinciali attualmente competenti al riguardo;

- di stabilire che la revisione dei riconoscimenti di tartufaia già concessi dalla Regione Piemonte ai Consorzi di cui all’articolo 4 della l.r. 10/2002 prima dell’entrata in vigore della legge stessa e dell’effettiva attribuzione delle relative funzioni alle Amministrazioni provinciali debba avere termine entro il 31.1.2004;

- di stabilire, conseguentemente, che, tal fine, i Consorzi in questione debbano produrre la documentazione elencata nel paragrafo allegato e dimostrare l’esistenza dei requisiti ivi indicati entro e non oltre il termine del 31.12.2003, data oltre la quale si procederà al riesame e all’eventuale modifica dei riconoscimenti già concessi sulla base della sola documentazione utile pervenuta.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 65 dello Statuto e dell’articolo 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(omissis)